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Decisione

14.2019.234

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità non resa verosimile

24 febbraio 2020Italiano8 min

con decisione del 16 dicembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.234

Lugano

24 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.4387 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 settembre

2019 dalla

CO 1

contro

RE 1,

(titolare della ditta individuale ,

)

giudicando sul reclamo del 21 dicembre 2019 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 16 dicembre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 13 settembre 2019 l’CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'491.75 più

interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 4 dicembre 2019 è comparso unicamente RE 1, che non si è

opposto all’istanza.

C. Statuendo

con decisione del 16 dicembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE

1 (recte di RE 1, che solo ha la personalità dal profilo giuridico) dal giorno

successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa

di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese

esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 21 dicembre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

24 dicembre 2019 il presidente della Camera ha concesso al­l’impugnazione

effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito

all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 23 dicembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19

dicembre, durante le ferie natalizie (art. 56 n. 2 LEF), in concreto il reclamo

è senz’altro tempestivo, tenuto conto che il termine ha iniziato a decorrere

solo il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b, 114 III

61.

consid. 2/b), ossia il 2 gennaio 2020, ed è quindi scaduto lunedì 13 gennaio

2020.

(art. 140 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.

A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo

particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente

non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di

liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, con­sid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta postale del 20 dicembre

2019.

relativa al versamento di fr. 320.15 all’Ufficio d’esecuzione di

Lugano. La Camera ha verificato d’ufficio che tale somma è giunta a

destinazione ed è bastata per estinguere l’esecuzione dell’CO 1, per cui il

presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – RE 1 non ha speso una parola nel reclamo.

D’altronde neppure egli ha reagito all’ordinanza di concessione dell’effetto

sospensivo, in cui la sua solvibilità è stata ritenuta dubbia, dal momento che

nei suoi confronti erano pendenti 19 esecuzioni per oltre fr. 46'000.–

complessivi. Non ha infatti prodotto, entro la scadenza del

termine di reclamo (il 13 gennaio 2020), documenti atti a dimostrare ch’egli

sia in grado di rimborsare i suoi debiti a medio termine o che abbia ottenuto

facilitazioni di pagamento da parte dei suoi creditori. Determinante

è che nei suoi confronti sono state emesse cinque comminatorie di fallimen­to, di cui tre paiono invero perente, ma le

ultime due sono state notificate a fine del 2019 e risultano tuttora

pendenti. Sono inoltre al vaglio

dell’ufficio d’esecuzione ben sette domande di proseguimen­to, quasi tutte per contributi di diritto pubblico,

di cui cinque dopo l’inoltro del reclamo,

due di esse (n. __________ e __________) per importi modesti (fr.

75.30).

Ciò

porta a concludere che non solo il reclamante non ha reso verosimile la propria

solvibilità, ma sussistono diversi indizi ch’egli non dispone di liquidità

sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli

oneri sociali (v. sopra consid. 2.1). In queste circostanze si può quindi

affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile

della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo

stato reso verosimile, il reclamo va respinto. Essendo

stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento di RE 1 dev’essere

nuovamente pronunciato e pubblicato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è pronunciato il fallimento di

RE 1, titolare della ditta individuale __________da mercoledì 26 febbraio 2020

alle ore 9:00.

2. È

ordinata la pubblicazione del fallimento sul Foglio ufficiale svizzero di

commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

3. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico del

reclamante.

4. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).