14.2019.234
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità non resa verosimile
24 febbraio 2020Italiano8 min
con decisione del 16 dicembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.234
Lugano
24 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.4387 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 settembre
2019 dalla
CO 1
contro
RE 1,
(titolare della ditta individuale ,
)
giudicando sul reclamo del 21 dicembre 2019 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 16 dicembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 13 settembre 2019 l’CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'491.75 più
interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 4 dicembre 2019 è comparso unicamente RE 1, che non si è
opposto all’istanza.
C. Statuendo
con decisione del 16 dicembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE
1 (recte di RE 1, che solo ha la personalità dal profilo giuridico) dal giorno
successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa
di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese
esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 21 dicembre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
24 dicembre 2019 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito
all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 23 dicembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19
dicembre, durante le ferie natalizie (art. 56 n. 2 LEF), in concreto il reclamo
è senz’altro tempestivo, tenuto conto che il termine ha iniziato a decorrere
solo il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b, 114 III
61.
consid. 2/b), ossia il 2 gennaio 2020, ed è quindi scaduto lunedì 13 gennaio
2020.
(art. 140 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.
A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo
particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente
non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di
liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta postale del 20 dicembre
2019.
relativa al versamento di fr. 320.15 all’Ufficio d’esecuzione di
Lugano. La Camera ha verificato d’ufficio che tale somma è giunta a
destinazione ed è bastata per estinguere l’esecuzione dell’CO 1, per cui il
presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – RE 1 non ha speso una parola nel reclamo.
D’altronde neppure egli ha reagito all’ordinanza di concessione dell’effetto
sospensivo, in cui la sua solvibilità è stata ritenuta dubbia, dal momento che
nei suoi confronti erano pendenti 19 esecuzioni per oltre fr. 46'000.–
complessivi. Non ha infatti prodotto, entro la scadenza del
termine di reclamo (il 13 gennaio 2020), documenti atti a dimostrare ch’egli
sia in grado di rimborsare i suoi debiti a medio termine o che abbia ottenuto
facilitazioni di pagamento da parte dei suoi creditori. Determinante
è che nei suoi confronti sono state emesse cinque comminatorie di fallimento, di cui tre paiono invero perente, ma le
ultime due sono state notificate a fine del 2019 e risultano tuttora
pendenti. Sono inoltre al vaglio
dell’ufficio d’esecuzione ben sette domande di proseguimento, quasi tutte per contributi di diritto pubblico,
di cui cinque dopo l’inoltro del reclamo,
due di esse (n. __________ e __________) per importi modesti (fr.
75.30).
Ciò
porta a concludere che non solo il reclamante non ha reso verosimile la propria
solvibilità, ma sussistono diversi indizi ch’egli non dispone di liquidità
sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli
oneri sociali (v. sopra consid. 2.1). In queste circostanze si può quindi
affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile
della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo
stato reso verosimile, il reclamo va respinto. Essendo
stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento di RE 1 dev’essere
nuovamente pronunciato e pubblicato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è pronunciato il fallimento di
RE 1, titolare della ditta individuale __________da mercoledì 26 febbraio 2020
alle ore 9:00.
2. È
ordinata la pubblicazione del fallimento sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.
3. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico del
reclamante.
4. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).