14.2019.235
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di trasferimento del patrimonio di una società di servizi finanziari. Prezzo fissato in base al valore della massa dei clienti effettivamente trasferita
29 maggio 2020Italiano18 min
esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la PI 1 per l’incasso di fr. 351'958.94
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.235
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2019.736 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 11 febbraio 2019 dalla
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
giudicando sul reclamo del 27 dicembre 2019 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 17 dicembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 3 gennaio 2018 la RE 1 in qualità di soggetto trasferente e la PI
1 in qualità di soggetto assuntore hanno sottoscritto un “Contratto di trasferimento” riguardante “il trasferimento
di patrimonio di RE 1”. Oggetto del trasferimento sono
gli attivi e i passivi del soggetto trasferente elencati nell’allegato 1 al contratto,
così come i contratti con i clienti del soggetto trasferente elencati nell’allegato
2 e il contratto di lavoro indicato nell’allegato 3. Il prezzo stabilito per il
trasferimento doveva essere corrisposto in due rate, la prima delle quali entro
5 giorni dalla data del trasferimento e la seconda a saldo entro 12 mesi dalla
data del trasferimento.
Fatti
B. La
prima rata è stata corrisposta dalla PI 1 alla RE 1 con valuta 18 gennaio 2018.
C. Avendo
il soggetto assuntore omesso di procedere al versamento della seconda rata, con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 febbraio 2019 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la PI 1 per l’incasso di fr. 351'958.94
oltre agli interessi del 5% dal 16 gennaio 2019, indicando quale titolo di
credito il “contratto di trasferimento
di patrimonio 3 gennaio 2018”.
D. Avendo
la PI 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11
febbraio 2019 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
E. La
PI 1 è stata cancellata dal registro di commercio il 27 febbraio 2019 a seguito
del trasferimento dei suoi attivi e passivi a favore della __________ di __________,
la quale il 20 marzo 2019 ha modificato la propria ragione sociale in CO 1, che
è quindi subentrata nel processo alla PI 1 conformemente a quanto previsto all’art.
83 cpv. 4 CPC.
F. All’udienza
del 29 aprile 2019 la CO 1 ha chiesto la reiezione dell’istanza sulla scorta di
osservazioni scritte. Nella replica del 10 maggio e nella duplica
del 27 maggio 2019 le parti si sono riconfermate
nelle rispettive conclusioni.
G. Statuendo con decisione del 17 dicembre 2019, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 450.– e un’indennità
di fr. 4'500.– a favore della convenuta.
H. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 dicembre
2019 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza.
Nelle
sue osservazioni del 23 gennaio 2020, la CO 1 ha concluso
per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 27 dicembre 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore
della RE 1 il 18 dicembre 2019, in concreto il reclamo è
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto
all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che le parti al contratto di
trasferimento del patrimonio della RE 1 hanno convenuto di determinare
nuovamente il prezzo pattuito in caso di diminuzione della massa trasferita nei
dodici mesi seguenti al trasferimento. A mente del primo giudice, i criteri
stabiliti per ricalcolare il residuo del prezzo non appaiono inequivocabili e
di applicazione diretta in assenza di una nuova determinazione delle parti
stesse. Al riguardo lo scritto del 16 gennaio 2019 della PI 1, con cui ha
comunicato alla controparte i dati relativi al valore delle masse trasferite
durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, e la lista allegata non
permettono di determinare l’ammontare del prezzo residuo in quanto la banca ha
specificato che la lista avrebbe dovuto essere discussa dalle parti. In assenza
pertanto di un nuovo accordo, di una decisione giudiziale o di un lodo
arbitrale che ne determini il prezzo, il Pretore ha concluso che il contratto
di trasferimento non costituisce un valido riconoscimento di debito per quanto concerne
il pagamento differito.
4.
Nel
reclamo la RE 1 evidenzia che dalla “lista saldo mensile clienti trasferiti” annessa
allo scritto 16 gennaio 2019 della PI 1 emerge che la media mensile delle masse
trasferite, sull’arco dei dodici mesi del 2018, corrisponde a fr. 140'783'576.66.
Per questo motivo, come stabilito nel contratto il pagamento residuo dovuto
ammonta a fr. 351'958.94 (corrispondente allo 0.25% di fr. 140'783'576.66),
importo che figura del resto nella tabella inviata dalla stessa PI 1. Per la
reclamante non vi è la necessità per le parti di trovare un nuovo accordo in
merito al residuo del prezzo dovuto, perché l’art. 3 del contratto è chiaro al riguardo
siccome l’unico dato previsto per determinare l’eventuale correzione del prezzo
ha natura oggettiva e corrisponde alla media mensile dei valori della massa
trasferita tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018. Il fatto che la PI 1 ha
scritto che la lista trasmessa il 16 gennaio 2019 “verrà discussa tra le parti”
non significa che la banca non considerasse le cifre da lei fornite corrette,
ma piuttosto ch’essa chiedeva un riscontro in merito da parte della RE 1, cosa
fatta il 18 gennaio 2019.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Costituisce
un titolo di riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto
pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo
rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di
riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito
determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.
2.3.1
con rimandi).
5.2
Nelle
proprie osservazioni l’escussa ritiene che in base al contratto l’ammontare
della seconda tranche del pagamento dovuto alla RE 1 dipendeva da fattori
indipendenti dalla volontà delle parti, per la cui determinazione si sarebbe
dovuto tener conto tra l’altro (ma non solo) dell’eventuale diminuzione degli
attivi. Secondo lei il meccanismo di calcolazione da applicare è tutt’altro che
scontato, ciò che impone l’interpretazione delle disposizioni contrattuali. A
suo dire i criteri atti a determinare il prezzo residuo non sono inequivocabili
e non possono trovare applicazione diretta. Spetta alle parti mettersi d’accordo
al riguardo.
5.2.1
Diversamente
da quanto argomentato dalla CO 1, in realtà le parti hanno chiaramente pattuito
nel contratto (doc D) sia il prezzo complessivo del trasferimento di patrimonio
sia l’ammontare della seconda tranche dovuta dall’escussa alla procedente.
Infatti esse hanno stabilito che per il trasferimento erano
dovuti fr. 777'055.–, corrispondenti allo 0.5% dell’ammontare dei
contratti con clienti trasferiti (pari a fr. 151'411'001.42),
oltre a fr. 20'000.–, corrispondenti alla differenza tra gli attivi
e i passivi ceduti (contratto, ad § 3.1.1). La metà di fr. 777'055.–,
oltre alla differenza di fr. 20'000.–, doveva essere corrisposta entro 5
giorni dalla data del trasferimento (§ 3.1.2). Questa somma, come visto (sopra consid.
B), è stata bonificata alla procedente con valuta 18 gennaio 2018. La rimanente metà andava corrisposta entro 12 mesi
dalla data del trasferimento (§ 3.1.3). In base al contratto se l’ammontare
della massa trasferita fosse diminuito nei 12 mesi successivi al trasferimento,
le parti avrebbero determinato il prezzo
residuo dovuto in applicazione dei criteri elencati al § 3.1.1 “considerando la media dei valori mensili della massa
trasferita con valuta 31 dicembre 2017” (§ 3.1.3). Sempre per volere delle parti, l’eventuale correzione del prezzo sarebbe
stata applicata esclusivamente sul pagamento differito nel senso che il residuo
del prezzo dovuto sarebbe stato stabilito in considerazione della media mensile
dei valori della massa trasferita, cui applicare la percentuale dello 0.25%.
5.2.2
Da
quanto esposto emerge pertanto che nel firmare il contratto la debitrice ha
espressamente riconosciuto l’obbligo di corrispondere alla creditrice quale
seconda tranche fr. 378'527.50 (corrispondenti allo 0.25% di fr. 151'411'001.42),
importo che non poteva subire alcun aumento (ad esempio a seguito dell’aumento
dei valori mensili della massa trasferita), ma poteva essere solo ridotto a
seguito di una diminuzione dell’ammontare delle masse trasfe-rite nella misura
stabilita nel contratto. Ebbene l’escutente ha posto in
esecuzione la somma di fr. 351'958.94,
che corrisponde esattamente a quella indicata nell’ultima colonna della nota
tabella (doc. R), ed è inferiore ai fr. 378'527.50 riconosciuti dall’osservante nel contratto. Orbene,
se l’escutente chiede meno di quanto riconosciuto dall’escusso, incombe
a quest’ultimo di rendere verosimile, a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, che il
debito riconosciuto si sarebbe nel frattempo ridotto a un importo inferiore a
quello fatto valere con l’istanza (sentenze della CEF 14.2019.118 del 15 aprile
2020.
consid. 5.2, 14.2017.12 del 4 maggio 2017, consid. 4.3/b, 14.2016.285 del
21.
dicembre 2016 consid. 5.2, 14.2015.119
del 13 novembre 2015, consid. 9.2 e 14.2014. 219 del 30 dicembre 2014,
consid. 5.2). Nel caso in esame la CO 1 non sostiene che la media mensile nel
2018.
dei valori della massa trasferita sia
inferiore a fr. 140'783'576.66 (pari alla somma dei 12 valori
mensili del 2018 diviso 12), né quindi che il prezzo residuo sia inferiore a fr. 351'958.94 (fr. 140'783'576.66
x 0.25%), anzi queste cifre risultano proprio dalla tabella da lei stessa
allestita (doc. R). E quanto al calcolo medesimo, essa si limita a contestare l’interpretazione
della clausola n. 3.1.3 proposta dalla reclamante, senza però proporne un’alternativa,
ciò che ne dimostra la manifesta univocità e semplicità (implica poco più di
una moltiplicazione).
5.2.3
Così stando le cose risulta irrilevante l’argomentazione sollevata dall’escussa,
per cui essa non avrebbe mai riconosciuto l’importo calcolato unilateralmente
dalla procedente, in quanto con lo scritto del 16 gennaio 2019 e l’allegata
tabella essa si sarebbe limitata a fornire i dati relativi all’evoluzione delle
masse attribuite sulla base del contratto, da discutere al fine di determinare,
sulla base dei criteri contrattuali, i fattori di correzione del prezzo e il
saldo residuo. Essa ha infatti riconosciuto il prezzo residuo già nel
contratto, mentre lo scritto del 16 gennaio 2019 serve solo da attestazione della media mensile dei valori della massa trasferita. Cadono così nel
vuoto le contestazioni contenute negli scritti del 15 e 31 gennaio 2019 (doc. 4
e 6), poiché sono successive al riconoscimento del debito e, comunque sia, sono
generiche e senza attinenza con la questione del modo di calcolare la
correzione del prezzo differito. Una fusione o un cambiamento di ragione
sociale non permette ovviamente di rimettere in discussione impegni assunti prima
della mutazione.
5.2.4
D’altronde,
contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore e dalla
convenuta, il contratto di
trasferimento non prevede una nuova pattuizione della
correzione del prezzo residuo, ma fissa anticipatamente i criteri della correzione
in caso di riduzione delle masse trasferite
in deposito (ad § 3.1.3). Una contestazione sarebbe potuta insorgere
semmai in merito al valore di tale riduzione, ma la cifra comunicata dall’escussa
è stata accettata dall’escutente. Non rimaneva dunque più nulla da discutere.
Ne segue che, se anche si volesse far astrazione dal fatto che la convenuta ha riconosciuto la seconda rata
di fr. 378'527.50 per considerare unicamente il suo impegno di pagare lo
0.25% della media mensile dei valori della massa trasferita durante il 2018, si
dovrebbe lo stesso constatare che la reclamante ha provato, con la produzione
della nota tabella, la circostanza che permette di determinare in modo univoco
il debito posto in esecuzione. Che tale dato non fosse noto al momento
della sottoscrizione del contratto non inficia il riconoscimento di debito dal
momento che la convenuta sapeva – e ha riconosciuto – di dovere al massimo fr. 378'527.50 e poteva prevedere esattamente quanto avrebbe
dovuto versare (in meno) a seconda della possibile riduzione dei valori della massa trasferita. Dal profilo dell’art. 82 cpv. 1 LEF,
il contratto costituisce pertanto un valido titolo di rigetto per la somma
posta in esecuzione.
5.2.5
Non
meriterebbe neppure un accenno la critica più volte ribadita dalla convenuta
secondo cui la reclamante confonderebbe l’ammontare del “pagamento differito”
con il “prezzo residuo”. Non occorre un grande sforzo per capire che il “prezzo
residuo” (o “residuo del prezzo”) equivale all’importo del “pagamento
differito” corretto in funzione della regola del § 3.1.3 del contratto.
5.3
La
CO 1 accenna anche agli ulteriori correttivi indicati al § 3.1.4 del contratto,
sostenendo che si tratta di una condizione del proprio riconoscimento (n. 7 e
59). A ben vedere tale pattuizione costituisce invece un fattore di riduzione condizionale
del prezzo, subordinato al verificarsi dell’ipotesi in cui la convenuta avesse
dovuto sopportare costi nell’ambito di cause avviate da clienti trasferiti. Incombeva
a lei rendere verosimile di aver dovuto sostenere costi di questo genere (art.
82.
cpv. 2 LEF). Che poi la pretesa violazione da parte della reclamante del suo
dovere d’informazione (giusta il § 6.1 della convenzione), per il fatto che
alcuni attivi trasferiti non sarebbero stati dichiarati fiscalmente nel paese
di pertinenza, possa avere un’incidenza sul prezzo (osservazioni n. 56-58) non
emerge né dal § 3.1.3 né dal § 3.1.4 (il quale si riferisce ad altri costi). Ciò
vale anche per i timori espressi circa l’esito della procedura d’enforcement della
FINMA, peraltro nota alla convenuta già al momento della firma del contratto (§
5.
i.f.). Sono eccezioni che spettava alla convenuta rendere verosimili (v.
sotto consid. 6) e non alla reclamante dimostrarne l’insussistenza (ciò che
comunque avrebbe imposto alla convenuta di contribuire a chiarire la situazione
di fatto: DTF 100 Ia 14 consid 2).
5.4
La
vaga allusione della CO 1 alle contestazioni ch’essa avrebbe espresso in merito
al corretto adempimento contrattuale da parte della RE 1 (ad
n. 48) è inammissibile perché essa non specifica quali sarebbero le
inadempienze della controparte (all’infuori di quelle trattate nel consid.
5.3).
5.5
In
riferimento agli interessi moratori, la reclamante fa valere che gli stessi
sono dovuti dal 16 gennaio 2019, perché per il § 3.1.3 del contratto il
pagamento avrebbe dovuto avvenire entro 12 mesi dalla data del trasferimento,
la quale nella migliore delle ipotesi per l’escussa dev’essere fissata al 15
gennaio 2019. L’osservante obietta che la messa in mora è intervenuta solo con
lo scritto del 18 gennaio 2019 e di conseguenza il credito sarebbe esigibile
soltanto dal 23 gennaio 2019.
5.5.1
In
base al contratto il rimanente 50% del pagamento della massa trasferita era da corrispondere
entro 12 mesi dalla data di trasferimento. Trattandosi di una scadenza fissa, gli
interessi di mora al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1
CO) decorrono da tale scadenza senza preventiva interpellazione (art. 102 cpv. 2 CO). Le parti hanno poi convenuto che il trasferimento di patrimonio
acquista validità giuridica, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018, con la
sua iscrizione nel Registro di commercio, data dalla quale per legge il
patrimonio viene trasferito al soggetto assuntore (art. 73 cpv. 1 LFus; contratto
§ 4.1.1).
5.5.2
Ora,
il trasferimento di patrimonio è stato iscritto nel registro giornaliero presso l’Ufficio del registro di
commercio il 10 gennaio 2018 e pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero
di commercio il 15 gennaio 2018 (doc. B e F). Corretta quindi la pretesa della RE
1.
di far decorrere gli interessi di mora dal 16 gennaio 2019, ossia dal giorno
successivo all’avvenuta pubblicazione del trasferimento di patrimonio. Può così
essere lasciata irrisolta la questione di sapere se quanto previsto nel contratto,
ossia la retroattività degli effetti del trasferimento del patrimonio, abbia
validità a fronte di quanto stabilito all’art. 73 cpv. 1 LFus.
6.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142
consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo
convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile
nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad
art. 82 LEF), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23
consid. 4.1.2).
6.1
Nel
caso specifico l’escussa ribadisce che una parte degli attivi trasferiti è
risultata non essere dichiarata fiscalmente nei paesi di pertinenza, ciò che
comporta la necessità di procedere a una regolarizzazione dei fondi e genera a
suo dire un importante rischio di diminuzione della massa patrimoniale e d’insorgenza
di costi non previsti e non prevedibili. A mente della convenuta questa circostanza
dev’essere considerata ai fini della determinazione del credito residuo ancora
dovuto.
6.2
Già
si è detto che le circostanze eccepite dalla convenuta non rientrano in quelle
che secondo i § 3.1.3 e 3.1.4 del contratto giustificano una riduzione del
prezzo (sopra consid. 5.3). Se intendeva opporre in compensazione l’eventuale
danno derivante dalle violazioni rimproverate alla controparte essa avrebbe
dovuto rendere verosimili i fatti sui quali fonda la propria eccezione. Si è
però limitata a mere affermazioni non sostenute dal benché minimo supporto
probatorio. L’eccezione non merita ascolto. Nulla osta quindi all’accoglimento
del reclamo. Il giudizio odierno non pregiudica però le ragioni della convenuta
nel merito (sopra consid. 2).
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio
dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 351'958.94,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta
al precetto esecutivo n__________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è
rigettata in via provvisoria.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 450.– sono poste a carico della CO 1,
che rifonderà alla RE 1 fr. 4'500.– per ripetibili.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà
alla RE 1 fr. 4'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv.
;
– avv.
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).