14.2019.236
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassazione d’ufficio. Contestazione della notifica dell’imposta comunale successiva al pagamento dell’imposta cantonale e federale
11 maggio 2020Italiano13 min
di esecuzione di Bellinzona, il Comune di __________ ha escusso RE 1 per l’incasso
Source ti.ch
__________
Incarto n.
14.2019.236
Lugano
11 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.212 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 5 novembre 2019
dal
Comune di __________, __________
(rappresentato dal __________, __________)
contro
RE 1, __________
giudicando sul reclamo del 27 dicembre 2019 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 16 dicembre 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Dopo richiamo, diffida e multa disciplinare, il 10 ottobre 2018 l’Ufficio
circondariale di Bellinzona ha emesso a carico di RE 1 la decisione di
tassazione d’ufficio dell’imposta cantonale per il 2017, stabilita in fr. 668.85
sulla base di un reddito imponibile di fr. 25'000.–. Lo stesso ha fatto il
Comune di __________ il 27 novembre 2018, determinando l’imposta comunale per
il 2017 in fr. 675.40. In
seguito a una richiesta di pagamento del 31 ottobre 2018 e un richiamo del 31
dicembre 2018, il contribuente ha pagato le imposte cantonali e federali il 23
gennaio 2019. Dopo un ulteriore richiamo, il 27 maggio 2019 il Comune di __________
ha notificato a RE 1 una diffida di pagamento dell’imposta comunale.
Fatti
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 agosto 2019 dall’Ufficio
di esecuzione di Bellinzona, il Comune di __________ ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 675.40 oltre agli interessi del 2.5% dal 24 luglio 2019, indicando
quale causa di credito l’“imposta
comunale 2017 (Quartiere di __________)”, fr. 9.50
(“interessi sul conguaglio
sino al 23.07.2019” e fr. 50.– (“tassa diffida”).
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 novembre
2019 il Comune di __________ ne ha chiesto il rigetto definitivo alla
Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Nel termine impartitogli, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 20 novembre 2019. Con
replica del 5 dicembre 2019, l’istante ha ribadito il proprio punto di vista.
D. Statuendo con decisione del 16 dicembre 2019,
il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 125.–
e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un
reclamo del 27 dicembre 2019 per
ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni
del 23 gennaio 2020, il Comune di __________ ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 27 dicembre 2019 contro la sentenza notificata RE 1 il 17
dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in
linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III
417.
consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326.
cpv. 1 CPC).
1.2.1
Nel
caso specifico la ricevibilità delle allegazioni di fatto del reclamante pare
dubbia perché in prima sede egli si è limitato nelle proprie osservazioni all’istanza
a un semplice rinvio all’“Allegato
ricorso T.A”, ovvero al
ricorso da lui interposto il 20 novembre 2019 alla Camera di diritto tributario
contro la decisione su reclamo emessa il 5 novembre 2019 dall’Ufficio
circondariale di Bellinzona. I fatti da lui allegati in sede di reclamo
appaiono così nuovi e pertanto irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC). Vero è che nel
ricorso RE 1 ha affermato di non aver mai ricevuto “alcun certificato per le imposte 2017, né notifica di
tassazione per il 2017”, e in
quanto studente di non aver conseguito reddito alcuno, motivo per cui ha
contestato le imposte federali, cantonali e comunali del 2017. Quanto riferito
nel ricorso potrebbe essere considerato alla stregua di allegazioni di fatto
implicite. La questione può invero essere lasciata aperta, poiché il
reclamo va in ogni caso respinto nel merito (v. sotto consid. 5).
1.2.2
L’allegazione
del reclamante secondo cui le imposte federali e cantonali del 2017 sarebbero
state pagate per errore dalla madre è invece chiaramente nuova e pertanto
inammissibile.
1.2.3
Alle osservazioni al reclamo il Comune ha
allegato la decisione d’imposta comunale del 27 novembre 2018 (doc. 1) e la
diffida del 27 maggio 2019 (doc. 2) asserendo di averle prodotte già con l’istanza.
Tale affermazione non è stata contestata dalla controparte e comunque sia
questi documenti sono menzionati quali allegati sull’istanza. Tutto lascia
pensare che il Giudice di pace ha incorrettamente ritornato i documenti in
questione all’istante anziché conservarne una copia nel suo incarto in
conformità dell’art. 131 CPC. La loro ricevibilità è dunque pacifica.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto
esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587
consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace
ha accolto l’istanza dopo aver rilevato che la decisione relativa all’imposta
comunale 2017, siccome intimata e passata in giudicato, va parificata a una
sentenza esecutiva ai sensi degli art. 80 e 81 LEF
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene che la decisione del 10 ottobre 2018 relativa alla
tassazione d’ufficio per le imposte cantonali e federali 2017 non è mai stata
notificata né a lui, né a suo padre, __________ “detto”
__________. A suo dire egli è venuto a conoscenza dell’avvenuta tassazione d’ufficio
solo nell’ottobre 2019, quando gli sono pervenute “le fatture del Comune di __________”. Il reclamante assevera infatti che è sua
madre ad aver pagato, il 23 gennaio 2019, le fatture relative all’imposta
cantonale e federale, ritenendo che si trattasse d’imposte del di lei marito (e
padre del reclamante), dal momento che erano intestate a __________. RE 1
afferma quindi di aver inoltrato nel mese di ottobre 2019 la propria dichiarazione
d’imposta, sfociata nella decisione del 5 novembre 2019 dell’Ufficio
circondariale di Bellinzona, da lui impugnata con il ricorso alla Camera di
diritto tributario del 20 novembre 2019. A mente sua, la pendenza di questo
rimedio giuridico priverebbe il Comune di un valido titolo di rigetto dell’opposizione,
sicché il primo giudice avrebbe dovuto respingere l’istanza.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze
civili non è necessario il passaggio in giudicato (STAEHELIN
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le
imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive
le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244
cpv. 3 LT). Sia l’esecutività che il
passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, la regolare intimazione della decisione al destinatario (sentenza della
CEF 14.2014.212 del 30 gennaio 2015, consid. 7; STAEHELIN,
op. cit., n. 124 ad art. 80) la cui prova – in caso di contestazione – incombe
all’autorità notificatrice (DTF 141 I 102 consid. 7.1; sentenza della CEF
14.2017.166
dell’11 gennaio 2018, consid. 5.3/a e i rinvii), fermo restando che
la prova può essere fornita anche da indizi o dall’insieme delle circostanze
del caso concreto, per esempio dallo scambio di corrispondenza con l’autorità
escutente o dal comportamento dell’escusso
(DTF 105 III 43 consid. 3; pure DTF 136 V 310 consid. 5.9).
5.2
Nel
caso in esame, la decisione del 27 novembre 2018 avente per oggetto l’imposta
comunale 2017, di fr. 675.40 (635.40 oltre all’imposta personale di fr. 40.–),
e la diffida del 27 maggio 2019, con cui viene addossata al contribuente una
tassa di fr. 50.–, costituiscono di principio un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione per le somme poste in esecuzione, compresi gli interessi di mora maturati su fr. 675.40 dal 1° gennaio 2019 (data che segue la scadenza di
pagamento del conguaglio) al 23 luglio 2019 (data indicata nell’istanza), pari a fr. 9.50, sia per gli interessi di mora correnti dal
24.
luglio 2019, al tasso del 2.5% fissato dal Consiglio di Stato per il 2017
(v. tabella riassuntiva nel decreto esecutivo concernente la riscossione e i
tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2017, RL. 640.320).
5.3
Il
problema è che il reclamante contesta di aver avuto conoscenza della tassazione
d’ufficio e dell’imposta comunale prima dell’ottobre 2019 (ovvero prima dell’avvio
dell’esecuzione), quando gli sono pervenute “le fatture del Comune di __________”. Sennonché egli ha pagato le imposte federali
e cantonali del 2017 già il 23 gennaio 2019, ciò che dimostra che ne ha avuto
conoscenza al più tardi a quella data. Che il pagamento sia stato effettuato
per errore da sua madre non è di rilievo. Oltre al fatto che si tratta di un’allegazione
nuova – e quindi inammissibile (sopra consid. 1.2.2) – e priva di riscontro
oggettivo, l’eventuale errore della madre è sia come sia imputabile a RE 1, ricordato
ch’egli viveva nella stessa economia domestica dei genitori (come risulta dalla
procura acclusa al ricorso del 20 novembre 2019), sicché la notifica della
tassazione sarebbe valida anche se fosse avvenuta nelle mani della madre (cfr. art.
138.
cpv. 2 CPC). Per tacere del fatto che il rischio di confusione evidenziato
dal reclamante appare alquanto inverosimile perché suo padre si chiama __________
e non __________, per tacere del
fatto ch’egli stesso nel ricorso del 20 novembre 2018 indica che suo padre è il
suo rappresentante “da sempre”.
5.4
Ora, la decorrenza di un termine non può
essere differita a piacimento. Il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC
e 52 CPC) impone infatti ai destinatari d’informarsi dell’esistenza e del
contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di
contestarlo tempestivamente (sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17
giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3; già citata
sentenza della CEF 14.2014.212, consid. 9.1). Ne consegue che al più tardi il 23 gennaio 2019 RE 1
(o i suoi rappresentanti) avrebbe(ro) dovuto informarsi in merito alla
tassazione comunale e impugnarla tempestivamente. Egli ha invece atteso non
solo la notifica del precetto esecutivo, il 13 agosto 2019, bensì altri due mesi per presentare
(il 23 ottobre 2019) la propria dichiarazione d’imposta per il 2017, ciò che
sapeva di essere il suo obbligo già dal lontano 30 aprile 2017.
Non
si capisce del resto a quali fatture del Comune di __________ egli si riferisce
quando scrive di averle ricevute nel
mese di
ottobre 2019, dal momento che quelle prodotte con l’istanza, riferite al periodo fiscale del 2017, recano
la data del 27 novembre 2018 (decisione d’imposta comunale) e del 27 maggio
2019.
(diffida). Le decisioni in questione risultano così essergli state
validamente notificate al più tardi nel gennaio del 2019, sicché sono da
considerare passate in giudicato, nella migliore delle ipotesi per lui, ad
inizio del marzo 2019 per l’imposta e a fine del giugno 2019 per la tassa di
diffida. La sua tesi difensiva è pertanto infondata.
5.5
Contrariamente
poi a quanto sostenuto dal reclamante, la regiudicata della decisione di
tassazione d’ufficio non è stata rimessa in discussione dal “reclamo” (in realtà ha solo inoltrato la dichiarazione
fiscale 2017) da lui presentato
il 23 ottobre 2019 all’Ufficio
circondariale di Bellinzona (la cui competenza non si estende del resto alle
imposte comunali), poiché quell’atto
è manifestamente tardivo in quanto effettuato mesi dopo la scadenza del termine
di ricorso di trenta giorni contro la decisione di tassazione d’ufficio del 10
ottobre 2018, notificata come visto al più tardi il 23 gennaio 2019. Dopo il 22
febbraio 2019 non era più dato alcun rimedio giuridico ordinario, né al
Municipio, né all’Ufficio
circondariale di Bellinzona e nemmeno alla Camera di diritto tributario. In altre parole la
decisione di tassazione d’ufficio era passata in giudicato. Nell’esito la
decisione impugnata merita di conseguenza conferma, mentre il reclamo è da
respingere.
6.
La
tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.
1.
OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non può per
contro essere assegnata al Comune di __________ un’indennità d’inconvenienza,
non avendo lo stesso motivato la propria richiesta nelle osservazioni al
reclamo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
7.
Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 725.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
__________
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).