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Decisione

14.2019.236

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassazione d’ufficio. Contestazione della notifica dell’imposta comunale successiva al pagamento dell’imposta cantonale e federale

11 maggio 2020Italiano13 min

di esecuzione di Bellinzona, il Comune di __________ ha escusso RE 1 per l’incasso

Source ti.ch

__________

Incarto n.

14.2019.236

Lugano

11 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.212 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 5 novembre 2019

dal

Comune di __________, __________

(rappresentato dal __________, __________)

contro

RE 1, __________

giudicando sul reclamo del 27 dicembre 2019 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 16 dicembre 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Dopo richiamo, diffida e multa disciplinare, il 10 ottobre 2018 l’Uf­­ficio

circondariale di Bellinzona ha emesso a carico di RE 1 la decisione di

tassazione d’ufficio dell’imposta cantonale per il 2017, stabilita in fr. 668.85

sulla base di un reddito imponibile di fr. 25'000.–. Lo stesso ha fatto il

Comune di __________ il 27 novembre 2018, determinando l’imposta comunale per

il 2017 in fr. 675.40. In

seguito a una richiesta di pagamento del 31 ottobre 2018 e un richiamo del 31

dicembre 2018, il contribuente ha pagato le imposte cantonali e federali il 23

gennaio 2019. Dopo un ulteriore richiamo, il 27 maggio 2019 il Comune di __________

ha notificato a RE 1 una diffida di pagamento dell’imposta comunale.

Fatti

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 agosto 2019 dal­l’Ufficio

di esecuzione di Bellinzona, il Comune di __________ ha escusso RE 1 per l’incasso

di fr. 675.40 oltre agli interessi del 2.5% dal 24 luglio 2019, indicando

quale causa di credito l’“imposta

comunale 2017 (Quartiere di __________)”, fr. 9.50

(“interessi sul conguaglio

sino al 23.07.2019” e fr. 50.– (“tassa diffida”).

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 novembre

2019 il Comune di __________ ne ha chiesto il rigetto definitivo alla

Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Nel termine impartitogli, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte del 20 novembre 2019. Con

replica del 5 dicembre 2019, l’istante ha ribadito il proprio punto di vista.

D. Statuendo con decisione del 16 dicembre 2019,

il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 125.–

e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un

reclamo del 27 dicembre 2019 per

ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni

del 23 gennaio 2020, il Comune di __________ ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 27 dicembre 2019 contro la sentenza notificata RE 1 il 17

dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in

linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III

417.

con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC

con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326.

cpv. 1 CPC).

1.2.1

Nel

caso specifico la ricevibilità delle allegazioni di fatto del reclamante pare

dubbia perché in prima sede egli si è limitato nelle proprie osservazioni all’istanza

a un semplice rinvio all’“Allegato

ricorso T.A”, ovvero al

ricorso da lui interposto il 20 novembre 2019 alla Camera di diritto tributario

contro la decisione su reclamo emessa il 5 novembre 2019 dall’Ufficio

circondariale di Bellinzona. I fatti da lui allegati in sede di reclamo

appaiono così nuovi e pertanto irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC). Vero è che nel

ricorso RE 1 ha affermato di non aver mai ricevuto “alcun certificato per le imposte 2017, né notifica di

tassazione per il 2017”, e in

quanto studente di non aver conseguito reddito alcuno, motivo per cui ha

contestato le imposte federali, cantonali e comunali del 2017. Quanto riferito

nel ricorso potrebbe essere considerato alla stregua di allegazioni di fatto

implicite. La questione può invero essere lasciata aperta, poiché il

reclamo va in ogni caso respinto nel merito (v. sotto consid. 5).

1.2.2

L’allegazione

del reclamante secondo cui le imposte federali e cantonali del 2017 sarebbero

state pagate per errore dalla madre è invece chiaramente nuova e pertanto

inammissibile.

1.2.3

Alle osservazioni al reclamo il Comune ha

allegato la decisione d’imposta comunale del 27 novembre 2018 (doc. 1) e la

diffida del 27 maggio 2019 (doc. 2) asserendo di averle prodotte già con l’i­stanza.

Tale affermazione non è stata contestata dalla controparte e comunque sia

questi documenti sono menzionati quali allegati sull’istanza. Tutto lascia

pensare che il Giudice di pace ha incorrettamente ritornato i documenti in

questione all’istante anziché conservarne una copia nel suo incarto in

conformità dell’art. 131 CPC. La loro ricevibilità è dunque pacifica.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza

del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.

4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace

ha accolto l’istanza dopo aver rilevato che la decisione relativa all’imposta

comunale 2017, siccome intimata e passata in giudicato, va parificata a una

sentenza esecutiva ai sensi degli art. 80 e 81 LEF

4.

Nel

reclamo RE 1 sostiene che la decisione del 10 ottobre 2018 relativa alla

tassazione d’ufficio per le imposte cantonali e federali 2017 non è mai stata

notificata né a lui, né a suo padre, __________ “detto”

__________. A suo dire egli è venuto a conoscenza dell’avvenuta tassazione d’ufficio

solo nell’ottobre 2019, quando gli sono pervenute “le fatture del Comune di __________”. Il reclamante assevera infatti che è sua

madre ad aver pagato, il 23 gennaio 2019, le fatture relative all’imposta

cantonale e federale, ritenendo che si trattasse d’imposte del di lei marito (e

padre del reclamante), dal momento che erano intestate a __________. RE 1

afferma quindi di aver inoltrato nel mese di ottobre 2019 la propria dichiarazione

d’imposta, sfociata nella decisione del 5 novembre 2019 dell’Ufficio

circondariale di Bellinzona, da lui impugnata con il ricorso alla Camera di

diritto tributario del 20 novembre 2019. A mente sua, la pendenza di questo

rimedio giuridico priverebbe il Comune di un valido titolo di rigetto dell’opposizione,

sicché il primo giudice avrebbe dovuto respingere l’istanza.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze

civili non è necessario il passaggio in giudicato (STAEHELIN

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le

imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive

le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244

cpv. 3 LT). Sia l’esecutività che il

passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, la regolare intimazione della decisione al destinatario (sentenza della

CEF 14.2014.212 del 30 gennaio 2015, consid. 7; STAEHELIN,

op. cit., n. 124 ad art. 80) la cui prova – in caso di contestazione – incombe

all’autorità notificatrice (DTF 141 I 102 consid. 7.1; sentenza della CEF

14.2017.166

dell’11 gennaio 2018, consid. 5.3/a e i rinvii), fermo restando che

la prova può essere fornita anche da indizi o dall’insieme delle circostanze

del caso concreto, per esempio dallo scambio di corrispondenza con l’autorità

escutente o dal comportamento dell’escusso

(DTF 105 III 43 consid. 3; pure DTF 136 V 310 consid. 5.9).

5.2

Nel

caso in esame, la decisione del 27 novembre 2018 avente per oggetto l’imposta

comunale 2017, di fr. 675.40 (635.40 oltre all’im­posta personale di fr. 40.–),

e la diffida del 27 maggio 2019, con cui viene addossata al contribuente una

tassa di fr. 50.–, costituiscono di principio un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposi­zione per le somme poste in esecuzione, compresi gli interessi di mora maturati su fr. 675.40 dal 1° gennaio 2019 (data che segue la scadenza di

pagamento del conguaglio) al 23 luglio 2019 (data indicata nell’istanza), pari a fr. 9.50, sia per gli interessi di mora correnti dal

24.

luglio 2019, al tasso del 2.5% fissato dal Consiglio di Stato per il 2017

(v. tabella riassuntiva nel decreto esecutivo concernente la riscossione e i

tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2017, RL. 640.320).

5.3

Il

problema è che il reclamante contesta di aver avuto conoscenza della tassazione

d’ufficio e dell’imposta comunale prima dell’otto­bre 2019 (ovvero prima dell’avvio

dell’esecuzione), quando gli so­no pervenute “le fatture del Comune di __________”. Sennonché egli ha pagato le imposte federali

e cantonali del 2017 già il 23 gennaio 2019, ciò che dimostra che ne ha avuto

conoscenza al più tardi a quella data. Che il pagamento sia stato effettuato

per errore da sua madre non è di rilievo. Oltre al fatto che si tratta di un’alle­gazione

nuova – e quindi inammissibile (sopra consid. 1.2.2) – e priva di riscontro

oggettivo, l’eventuale errore della madre è sia come sia imputabile a RE 1, ricordato

ch’egli viveva nella stessa economia domestica dei genitori (come risulta dalla

procura acclusa al ricorso del 20 novembre 2019), sicché la notifica della

tassazione sarebbe valida anche se fosse avvenuta nelle mani della madre (cfr. art.

138.

cpv. 2 CPC). Per tacere del fatto che il rischio di confusione evidenziato

dal reclamante appare alquanto inverosimile perché suo padre si chiama __________

e non __________, per tacere del

fatto ch’egli stesso nel ricorso del 20 novembre 2018 indica che suo padre è il

suo rappresentante “da sempre”.

5.4

Ora, la decorrenza di un termine non può

essere differita a piacimento. Il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC

e 52 CPC) impone infatti ai destinatari d’informarsi dell’esistenza e del

contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di

contestarlo tempestivamente (sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17

giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3; già citata

sentenza della CEF 14.2014.212, consid. 9.1). Ne consegue che al più tardi il 23 gennaio 2019 RE 1

(o i suoi rappresentanti) avrebbe(ro) dovuto informarsi in merito alla

tassazione comunale e impugnarla tempestivamente. Egli ha invece atteso non

solo la notifica del precetto esecutivo, il 13 agosto 2019, bensì altri due mesi per presentare

(il 23 ottobre 2019) la propria dichiarazione d’imposta per il 2017, ciò che

sapeva di essere il suo obbligo già dal lontano 30 aprile 2017.

Non

si capisce del resto a quali fatture del Comune di __________ egli si riferisce

quando scrive di averle ricevute nel

mese di

ottobre 2019, dal momento che quelle prodotte con l’istanza, riferite al periodo fiscale del 2017, recano

la data del 27 novembre 2018 (decisione d’imposta comunale) e del 27 maggio

2019.

(diffida). Le decisioni in questione risultano così essergli state

validamente notificate al più tardi nel gennaio del 2019, sicché sono da

considerare passate in giudicato, nella migliore delle ipotesi per lui, ad

inizio del marzo 2019 per l’imposta e a fine del giugno 2019 per la tassa di

diffida. La sua tesi difensiva è pertanto infondata.

5.5

Contrariamente

poi a quanto sostenuto dal reclamante, la regiudicata della decisione di

tassazione d’ufficio non è stata rimessa in discussione dal “reclamo” (in realtà ha solo inoltrato la dichiarazione

fiscale 2017) da lui presentato

il 23 ottobre 2019 all’Ufficio

circondariale di Bellinzona (la cui competenza non si estende del resto alle

imposte comunali), poiché quell’atto

è manifestamente tardivo in quanto effettuato mesi dopo la scadenza del termine

di ricorso di trenta giorni contro la decisione di tassazione d’ufficio del 10

ottobre 2018, notificata come visto al più tardi il 23 gennaio 2019. Dopo il 22

febbraio 2019 non era più dato alcun rimedio giuridico ordinario, né al

Municipio, né all’Ufficio

circondariale di Bellinzona e nemmeno alla Camera di diritto tributario. In altre parole la

decisione di tassazione d’ufficio era passata in giudicato. Nell’esito la

decisione impugnata merita di conseguenza confer­ma, mentre il reclamo è da

respingere.

6.

La

tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.

1.

OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non può per

contro essere assegnata al Comune di __________ un’indennità d’inconvenienza,

non avendo lo stesso motivato la propria richiesta nelle osservazioni al

reclamo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

7.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 725.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

__________

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).