14.2019.238
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Comparizione tardiva della parte convenuta all’udienza. Margine di tolleranza
29 maggio 2020Italiano11 min
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
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Incarto n.
14.2019.238
Lugano
29 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.4716 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 1° ottobre 2019 da
CO 1, __________
CO 2, __________
(rappr. dalla RA 1, __________)
contro
RE
1, IT-__________
giudicando sul reclamo del 20 dicembre 2019 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 5 dicembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 giugno 2019 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 2'700.–
oltre agli interessi del 7% dal 1° aprile 2019, 2) fr. 2'700.– oltre agli
interessi del 7% dal 1° maggio 2019, 3) fr. 2'700.– oltre agli interessi
del 7% dal 1° giugno 2019, 4) fr. 150.– oltre gli interessi di mora del 5%
dal 22 maggio 2019, 5) fr. 1'951.60 oltre gli interessi di mora del 5% dal
15 giugno 2019, 6) fr. 20.– e 7) fr. 20.05, indicando quali titoli di
credito 1) “Affitti scoperti
di maggio, aprile e giugno 2019 – Fattura del 21.05.2019, conguaglio spese del
31.05. 2019, spese di richiamo del 5.04.2019. Rimanenza sulle spese di
conseguenza.”, 2) – 5) “vedi sopra”, 6) “Spese di richiamo” e 7) “Rimanenza sulle spese di conseguenza con
interesse del 5% p.a. del 1.05.2019.”
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° ottobre
2019 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 2'700.– oltre agli
interessi del 7% dal 1° aprile 2019, fr. 2'700.– oltre agli interessi del
7% dal 1° maggio 2019 e fr. 2'700.– oltre agli interessi del 7% dal 1°
giugno 2019. All’udienza di discussione del 5 dicembre 2019 sono comparsi
tempestivamente solo gli istanti, che hanno confermato la propria domanda. Giunta
poco dopo la chiusura dell’udienza, la convenuta ha chiesto senza successo al
Pretore di riaprirla.
C. Statuendo
con decisione del medesimo giorno il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato
in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 180.– senz’assegnare alcuna
indennità agli istanti.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un “ricorso” (recte: reclamo) del 20 dicembre 2019 per ottenere “l’accoglimento del rigetto contro la
sentenza” come pure la “cancellazione dal registro dell’esecuzione e
fallimenti dell’importo di fr. 10'241.65 in quanto regolarmente pagato”. Nelle osservazioni del 6 febbraio 2020 CO 1 e CO 2 hanno concluso per
la reiezione del reclamo. La reclamante ha confermato il suo punto di vista in
una replica spontanea del 24 febbraio 2020, che la Camera ha notificato al
Pretore per osservazioni, in particolare sulla tarda comparizione della
convenuta all’udienza. La risposta del Pretore è stata intimata alle parti per
osservazioni il 6 marzo 2020. Nel termine impartito, la reclamante è rimasta
silente, mentre gli istanti hanno nuovamente chiesto la reiezione del reclamo
nelle loro osservazioni del 10 marzo 2020.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di
rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e
inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del
reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza
riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 20 dicembre 2019 (data del timbro postale) contro la sentenza notificata a RE
1 il 16 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico, visto che la reclamante non è comparsa
tempestivamente all’udienza di prima sede, i documenti e le allegazioni di fatto addotti con
il reclamo risultano nuovi e pertanto inammissibili. Prima di esaminare la
censura di merito della reclamante – secondo cui al rigetto dell’opposizione
osterebbe l’accordo raggiunto con i locatori escutenti,
che contemplerebbe la compensazione delle pigioni scoperte con la cauzione e
con un versamento da lei effettuato il 22 maggio 2019 – occorre vagliare quella
formale, con cui la reclamante sostiene di essere giunta in Pretura cinque minuti
dopo l’orario previsto per l’inizio dell’udienza a causa di un incidente
avvenuto sulla linea ferroviaria Melide-Lugano sulla quale viaggiava.
1.4 A
questo riguardo gli istanti, nelle loro osservazioni del 6
febbraio e nella duplica del 10 marzo
2020, hanno contestato che la reclamante avesse dimostrato
di essersi trovata quel 5 dicembre 2019 sul treno rimasto fermo alla stazione
di Melide.
1.4.1 In realtà importa poco sapere se la convenuta si trovasse
effettivamente sul treno in questione. Essa non chiede infatti la restituzione
dell’udienza, ciò che avrebbe potuto implicare di esaminare il grado della sua
colpa nella mancata comparizione (art. 148 CPC o 33 cpv. 4 CPC), ma si duole,
perlomeno implicitamente, di non essere stata ammessa all’udienza malgrado un
lieve ritardo di sei minuti.
1.4.2 La
reclamante ha specificato nella replica di ricordare perfettamente di essere
arrivata in Pretura alle ore 11:26, perché ha espresso alla segretaria la sua
perplessità in merito al fatto che l’udienza si fosse conclusa in soli cinque
minuti. RE 1 ha anche asserito di aver parlato personalmente con il Pretore,
che le ha spiegato di non poter riaprire l’udienza poiché la controparte aveva
già lasciato la Pretura. Invitato dalla scrivente Camera ad esprimersi, il Pretore
ha dichiarato di non sapere se il ritardo fosse di sei minuti, ma per il resto ha
confermato nella sostanza quanto affermato dalla ricorrente nella replica,
mentre in duplica le controparti hanno osservato che il Codice di
procedura civile non prevede un tempo di attesa “per cortesia”, che un ritardo
non annunciato e motivato tempestivamente non può essere tenuto in considerazione e che la rappresentante della parte istante
all’udienza, CO 1, non ha incrociato RE 1 alla sua uscita né sul pianerottolo,
né all’entrata dello stabile della Pretura, e neppure nelle immediate
vicinanze.
1.4.3 Che
RE 1 si sia presentata in Pretura poco dopo la chiusura dell’udienza si evince
chiaramente dalla risposta del Pretore. Vero è che il primo giudice non ha
confermato l’entità del ritardo, quantificato dalla reclamante in sei minuti.
Risulta però dalla sua risposta che l’udienza è iniziata all’orario previsto,
ossia alle 11:20 (come figura sul verbale), e che la parte comparsa si è
limitata a confermare le sue conclusioni e a firmare il verbale prima di
lasciare la Pretura. Siccome il Pretore non ha osservato un tempo di attesa,
non avendo ricevuto un avvertimento telefonico in merito al ritardo della
convenuta, si può concludere con ragionevole certezza che l’intera udienza non
è durata più di cinque minuti (indicazione che manca nel relativo verbale). Il fatto
che CO 1 non abbia incrociato RE 1 quando usciva dalla Pretura ancora non
significa che la stessa vi sia giunta con un ritardo più ampio di quanto
asserito, poiché anche se “Lugano
non è una metropoli” non si può escludere
che le parti abbiano percorso tragitti differenti, a cominciare con la scelta
tra scale e ascensore.
1.4.4 Non
si disconosce che contrariamente al pregresso diritto processuale
di diversi cantoni, il nuovo codice di procedura federale non istituisce il
rispetto di un’attesa di un’ora (Respektstunde) prima che la parte possa essere considerata preclusa (Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2018, n. 13 ad art. 234 CPC). È lasciato all’apprezzamento
del giudice decidere se, prima di considerare la parte preclusa, occorra
verificare se essa non si è “persa
nei meandri del palazzo di giustizia”, se è necessario
aspettarla, e se del caso, per quanto tempo (Tappy, op. cit. loc. cit.), oppure addirittura
se è opportuno tentare di raggiungerla telefonicamente (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero,
vol. I, 2a ed. 2017, aggiornamento digitale al 1° novembre 2019, n.
15 ad art. 147 CPC).
Ad ogni modo il potere d’apprezzamento del giudice è limitato dal
principio della buona fede e dal correlato divieto del formalismo eccessivo
(art. 52 CPC), i quali escludono di ritenere la parte preclusa per soltanto
alcuni minuti di ritardo (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 234; sentenze della CEF 14.2011.140 del 10
ottobre 2011 e 14.2012.112 del 3 settembre 2012). Secondo Trezzini il margine
di tolleranza in Ticino è per prassi di un quarto d’ora (op.
cit. loc. cit.; nello stesso senso: Tappy,
op. cit., n. 7 ad art.
147 e n. 14 ad art. 234; Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 9 ad art.
147 CPC; Merz in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO,
Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 9 ad art. 147 CPC; Staehelin in: Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO, 3a ed. 2016, n. 5 ad art. 147
CPC; Hoffmann-Nowotny in: Schweizerische
ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 4 ad art. 147 CPC; Frey in: Berner
Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 8 ad art. 147
CPC, il quale riferisce di prassi che ammettono un margine
di tolleranza fino a 30 minuti).
1.4.5 Nella fattispecie, il diritto di essere
sentita della ricorrente (art. 84 cpv. 2 LEF e 53 CPC), alla quale non è stata
conferita la facoltà di presenziare all’udienza, deve considerarsi violato,
perché non si può senza arbitrio ritenerla preclusa per alcuni minuti di
ritardo soltanto. Non si disconoscono invero le esigenze organizzative delle
Preture, che possono però essere adattate predisponendo un tempo d’attesa di un
quarto d’ora, da indicare nel verbale d’udienza, prima di farlo firmare alla
parte comparsa e di chiudere l’udienza.
1.4.6 Siccome
la causa non è matura per il giudizio, non è possibile entrare nel merito della
domanda volta alla reiezione dell’istanza. La decisione impugnata va invece
annullata e la causa rinviata alla giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 3
lett. b CPC) per fissare una nuova udienza ed emettere una nuova decisione.
2. È
invece irricevibile la domanda della reclamante volta alla cancellazione dell’esecuzione,
posto che la stessa andrebbe
semmai indirizzata direttamente all’autorità competente, ossia all’ufficio d’esecuzione
(art. 8a cpv. 3 LEF e sentenza della CEF 14.2016.137 del 24 novembre 2016, RtiD 2017 II 865 n. 36c,
consid. 2.1) e non direttamente alla Camera, men che meno con un reclamo
(sentenza della CEF 14.2019.194 del 3 marzo 2020,
consid. 7).
3. Le
spese processuali relative al presente giudizio seguono la soccombenza
pressoché totale degli istanti, siccome gli stessi si sono opposti all’accoglimento
del reclamo (v. nello stesso senso già citata sentenza della CEF 14.2011.140).
Non si pone invece problema d’indennità, non avendo la ricorrente formulato
alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
4. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
Considerandi
litigioso, di fr. 8'100.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è accolto nel senso che la sentenza impugnata
è annullata e la causa è rinviata alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a una nuova udienza.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative
al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO
1 e CO 2.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).