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Decisione

14.2019.238

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Comparizione tardiva della parte convenuta all’udienza. Margine di tolleranza

29 maggio 2020Italiano11 min

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.238

Lugano

29 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.4716 (rigetto

provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promossa con istanza 1° ottobre 2019 da

CO 1, __________

CO 2, __________

(rappr. dalla RA 1, __________)

contro

RE

1, IT-__________

giudicando sul reclamo del 20 dicembre 2019 presentato

da RE 1 contro la decisione emessa il 5 dicembre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 giugno 2019 dal­l’Ufficio

di esecuzione di Lugano, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 2'700.–

oltre agli interessi del 7% dal 1° aprile 2019, 2) fr. 2'700.– oltre agli

interessi del 7% dal 1° maggio 2019, 3) fr. 2'700.– oltre agli interessi

del 7% dal 1° giugno 2019, 4) fr. 150.– oltre gli interessi di mora del 5%

dal 22 maggio 2019, 5) fr. 1'951.60 oltre gli interessi di mora del 5% dal

15 giugno 2019, 6) fr. 20.– e 7) fr. 20.05, indicando quali titoli di

credito 1) “Affitti scoperti

di maggio, aprile e giugno 2019 – Fattura del 21.05.2019, conguaglio spese del

31.05. 2019, spese di richiamo del 5.04.2019. Rimanenza sulle spese di

conseguenza.”, 2) – 5) “vedi sopra”, 6) “Spese di richiamo” e 7) “Rimanenza sulle spese di conseguenza con

interesse del 5% p.a. del 1.05.2019.”

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° ottobre

2019 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 2'700.– oltre agli

interessi del 7% dal 1° aprile 2019, fr. 2'700.– oltre agli interessi del

7% dal 1° maggio 2019 e fr. 2'700.– oltre agli interessi del 7% dal 1°

giugno 2019. All’udienza di discussione del 5 dicembre 2019 sono comparsi

tempestivamente solo gli istanti, che hanno confermato la propria domanda. Giunta

poco dopo la chiusura dell’udienza, la convenuta ha chiesto senza successo al

Pretore di riaprirla.

C. Statuendo

con decisione del medesimo giorno il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato

in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a

suo carico le spese processuali di fr. 180.– senz’assegnare alcuna

indennità agli istanti.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un “ricorso” (recte: reclamo) del 20 dicembre 2019 per ottenere “l’accoglimento del rigetto contro la

sentenza” come pure la “cancellazione dal registro dell’esecuzione e

fallimenti del­l’importo di fr. 10'241.65 in quanto regolarmente pagato”. Nelle osservazioni del 6 febbraio 2020 CO 1 e CO 2 hanno concluso per

la reiezione del reclamo. La reclamante ha confermato il suo punto di vista in

una replica spontanea del 24 febbraio 2020, che la Camera ha notificato al

Pretore per osservazioni, in particolare sulla tarda comparizione della

convenuta all’udienza. La risposta del Pretore è stata intimata alle parti per

osservazioni il 6 marzo 2020. Nel termine impartito, la reclamante è rimasta

silente, mentre gli istanti hanno nuovamente chiesto la reiezione del reclamo

nelle loro osservazioni del 10 marzo 2020.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di

rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e

inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del

reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza

riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 20 dicembre 2019 (data del timbro postale) contro la sentenza notificata a RE

1 il 16 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso specifico, visto che la reclamante non è comparsa

tempestivamente all’udienza di prima sede, i documenti e le allegazioni di fatto addotti con

il reclamo risultano nuovi e pertanto inammissibili. Prima di esaminare la

censura di merito della reclamante – secondo cui al rigetto dell’opposizione

osterebbe l’accordo raggiunto con i locatori escutenti,

che contemplerebbe la compensazione delle pigioni scoperte con la cauzione e

con un versamento da lei effettuato il 22 maggio 2019 – occorre vagliare quella

formale, con cui la reclamante sostiene di essere giunta in Pretura cinque minuti

dopo l’orario previsto per l’inizio dell’udienza a cau­sa di un incidente

avvenuto sulla linea ferroviaria Melide-Lugano sulla quale viaggiava.

1.4 A

questo riguardo gli istanti, nelle loro osservazioni del 6

febbraio e nella duplica del 10 marzo

2020, hanno contestato che la reclamante avesse dimostrato

di essersi trovata quel 5 dicembre 2019 sul treno rimasto fermo alla stazione

di Melide.

1.4.1 In realtà importa poco sapere se la convenuta si trovasse

effettivamente sul treno in questione. Essa non chiede infatti la restituzione

dell’udienza, ciò che avrebbe potuto implicare di esaminare il grado della sua

colpa nella mancata comparizione (art. 148 CPC o 33 cpv. 4 CPC), ma si duole,

perlomeno implicitamente, di non essere stata ammessa all’udienza malgrado un

lieve ritardo di sei minuti.

1.4.2 La

reclamante ha specificato nella replica di ricordare perfettamente di essere

arrivata in Pretura alle ore 11:26, perché ha espresso alla segretaria la sua

perplessità in merito al fatto che l’udienza si fosse conclusa in soli cinque

minuti. RE 1 ha anche asserito di aver parlato personalmente con il Pretore,

che le ha spiegato di non poter riaprire l’udienza poiché la controparte aveva

già lasciato la Pretura. Invitato dalla scrivente Camera ad esprimersi, il Pretore

ha dichiarato di non sapere se il ritardo fosse di sei minuti, ma per il resto ha

confermato nella sostanza quanto affermato dalla ricorrente nella replica,

mentre in duplica le controparti hanno osservato che il Codice di

procedura civile non prevede un tempo di attesa “per cortesia”, che un ritardo

non annunciato e motivato tempestivamente non può essere tenuto in considerazione e che la rappresentante della parte istante

all’udien­za, CO 1, non ha incrociato RE 1 alla sua uscita né sul pianerottolo,

né all’entrata dello stabile della Pretura, e neppure nelle immediate

vicinanze.

1.4.3 Che

RE 1 si sia presentata in Pretura poco dopo la chiusura dell’udienza si evince

chiaramente dalla risposta del Pretore. Vero è che il primo giudice non ha

confermato l’entità del ritardo, quantificato dalla reclamante in sei minuti.

Risulta però dalla sua risposta che l’udienza è iniziata all’orario previsto,

ossia alle 11:20 (come figura sul verbale), e che la parte comparsa si è

limitata a confermare le sue conclusioni e a firmare il verbale pri­ma di

lasciare la Pretura. Siccome il Pretore non ha osservato un tempo di attesa,

non avendo ricevuto un avvertimento telefonico in merito al ritardo della

convenuta, si può concludere con ragionevole certezza che l’intera udienza non

è durata più di cinque minuti (indicazione che manca nel relativo verbale). Il fatto

che CO 1 non abbia incrociato RE 1 quando usciva dalla Pretura ancora non

significa che la stessa vi sia giunta con un ritardo più ampio di quanto

asserito, poiché anche se “Lugano

non è una metropoli” non si può escludere

che le parti abbiano percorso tragitti differenti, a cominciare con la scelta

tra scale e ascensore.

1.4.4 Non

si disconosce che contrariamente al pregresso diritto processuale

di diversi cantoni, il nuovo codice di procedura federale non istituisce il

rispetto di un’attesa di un’ora (Respektstunde) prima che la parte possa essere considerata preclusa (Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2018, n. 13 ad art. 234 CPC). È lasciato all’apprezzamento

del giudice decidere se, prima di considerare la parte preclusa, occorra

verificare se essa non si è “persa

nei meandri del palazzo di giustizia”, se è necessario

aspettarla, e se del caso, per quanto tempo (Tappy, op. cit. loc. cit.), oppure addirittura

se è opportuno tentare di raggiungerla telefonicamente (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero,

vol. I, 2a ed. 2017, aggiornamento digitale al 1° novembre 2019, n.

15 ad art. 147 CPC).

Ad ogni modo il potere d’apprezzamento del giudice è limitato dal

principio della buona fede e dal correlato divieto del formalismo eccessivo

(art. 52 CPC), i quali escludono di ritenere la parte preclusa per soltanto

alcuni minuti di ritardo (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 234; sentenze della CEF 14.2011.140 del 10

ottobre 2011 e 14.2012.112 del 3 settembre 2012). Secondo Trezzini il margine

di tolleranza in Ticino è per prassi di un quarto d’ora (op.

cit. loc. cit.; nello stesso senso: Tappy,

op. cit., n. 7 ad art.

147 e n. 14 ad art. 234; Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 9 ad art.

147 CPC; Merz in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO,

Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 9 ad art. 147 CPC; Staehelin in: Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO, 3a ed. 2016, n. 5 ad art. 147

CPC; Hoffmann-Nowotny in: Schweizerische

ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 4 ad art. 147 CPC; Frey in: Berner

Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 8 ad art. 147

CPC, il quale riferisce di prassi che ammettono un margine

di tolleranza fino a 30 minuti).

1.4.5 Nella fattispecie, il diritto di essere

sentita della ricorrente (art. 84 cpv. 2 LEF e 53 CPC), alla quale non è stata

conferita la facoltà di presenziare all’udienza, deve considerarsi violato,

perché non si può senza arbitrio ritenerla preclusa per alcuni minuti di

ritardo soltanto. Non si disconoscono invero le esigenze organizzative delle

Preture, che possono però essere adattate predisponendo un tempo d’attesa di un

quarto d’ora, da indicare nel verbale d’udien­za, prima di farlo firmare alla

parte comparsa e di chiudere l’udien­za.

1.4.6 Siccome

la causa non è matura per il giudizio, non è possibile entrare nel merito della

domanda volta alla reiezione dell’istanza. La decisione impugnata va invece

annullata e la causa rinviata alla giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 3

lett. b CPC) per fissare una nuova udienza ed emettere una nuova decisione.

2. È

invece irricevibile la domanda della reclamante volta alla cancellazione dell’esecuzione,

posto che la stessa andrebbe

semmai indirizzata direttamente all’autorità competente, ossia all’ufficio d’e­secuzione

(art. 8a cpv. 3 LEF e sentenza della CEF 14.2016.137 del 24 novembre 2016, RtiD 2017 II 865 n. 36c,

consid. 2.1) e non direttamente alla Camera, men che meno con un reclamo

(sentenza della CEF 14.2019.194 del 3 marzo 2020,

consid. 7).

3. Le

spese processuali relative al presente giudizio seguono la soccombenza

pressoché totale degli istanti, siccome gli stessi si sono opposti all’accoglimento

del reclamo (v. nello stesso senso già citata sentenza della CEF 14.2011.140).

Non si pone invece problema d’indennità, non avendo la ricorrente formulato

alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

4. Circa

Fatti

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

Considerandi

litigioso, di fr. 8'100.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è accolto nel senso che la sentenza impugnata

è annullata e la causa è rinviata alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

5, per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a una nuova udienza.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative

al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO

1 e CO 2.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).