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Decisione

14.2019.24

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante tramite banca il giorno della pronuncia del fallimento. Solvibilità

15 febbraio 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Nel

termine impartito dal Pretore, il convenuto non ha presentato osservazioni

scritte all’istanza e nessuno ha chiesto la tenuta di un’udienza.

C. Statuendo

con decisione del 5 febbraio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal 6 febbraio 2019 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 7 febbraio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani

il presidente della Camera ha concesso all’im­­pugnazione effetto sospensivo

parziale. Con e-mail del 15 febbraio 2019 il reclamante ha fatto pervenire alla

Camera un estratto aggiornato del registro delle esecuzioni.

Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la

stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­stinzione del suo

credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 7

febbraio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 quel

medesimo giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, come lo è pure

la comunicazione dell’estratto del registro delle esecuzioni aggiornate

avvenuta in data odierna.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero

esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente

probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.

A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo

particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente

non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di

liquidità sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto

di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare

modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile

sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del suo conto privato presso

la Banca __________ relativo al versamento all’Ufficio di esecuzione di

Bellinzona, il 7 febbraio 2019, di fr. 430.–. Accertato d’ufficio che tale

importo è bastato a estinguere l’esecuzione promossa dall’istante, il

presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché il

documento bancario prodotto dal reclamante non consente di dimostrare che l’ordine

di pagamento sia stato dato prima delle ore 09:00, istante in cui è stato

decretato il fallimento – dall’estratto esecutivo (al 14 febbraio 2019)

prodotto dal reclamante il giorno successivo (e verificato nel sistema informatico

dell’ufficio d’esecuzione) si evince che oggi non è più pendente alcuna

esecuzione nei suoi confronti ed egli ha anche pagato l’attestato di carenza di

beni n. __________ citato nel decreto di effetto sospensivo.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile

della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua

situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le

sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà

riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 5 febbraio 2019 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona

nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa

sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).