14.2019.25
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante 14 minuti prima della dichiarazione del fallimento
26 febbraio 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.25
Lugano
26 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con istanza 22 novembre 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 5 febbraio 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 4 febbraio 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, il 22 novembre 2018
la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di
decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 848.25 più
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 15 gennaio 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 4 febbraio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal 5 febbraio 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 5 febbraio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’8
febbraio 2019 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto
sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 5 febbraio 2019 contro la sentenza ritirata da RE 1 il 6
febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).
Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con
documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione
per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta dell’Ufficio d’esecuzione
di Locarno del 5 febbraio 2019, da cui si evince che l’esecuzione avente portato al fallimento è stata pagata quello stesso
giorno alle ore 09:46, ovvero 14 minuti prima della
dichiarazione del fallimento. Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172
cpv. n. 3 risultando adempiuto già quando il Pretore ha statuito,
il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della
reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le
sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 4 febbraio 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Locarno;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).