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Decisione

14.2019.26

Fallimento. Reclamo. Presupposti per l’annullamento del fallimento

20 marzo 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Nel

termine assegnato dal Pretore la convenuta non ha presentato osservazioni all’istanza

e le parti non hanno chiesto di essere citate a un’udienza.

C. Statuendo

con decisione del 5 febbraio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 6 febbraio 2019 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 febbraio 2019

per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annullamento del fallimento, asserendo di essere intenzionata a saldare

immediatamente quanto dovuto e a proseguire con i versamenti concordati con l’UE

di Bellinzona. L’8 febbraio 2019 il presidente della Camera ha respinto la

domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo

non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 6 febbraio 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 quello

stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.

A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante si è limitata a

confermare la propria intenzione di “saldare quanto dovuto immediatamente e di proseguire con i versamenti

concordati con l’UE di Bellinzona”. Non ha però allegato – e

ancora meno dimostrato – di avere prima della pronuncia del fallimento estinto

il credito dell’istante od ottenuto una dilazione (art. 172 n. 3 LEF), né di

aver successivamente, entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295

consid. 3.2), estinto il credito, depositato la somma dovuta presso l’autorità

giudiziaria superiore a disposizione dell’istante od ottenuto dalla stessa il

ritiro della domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n.1 LEF). Già per questo

motivo il reclamo non può essere accolto.

2.3

D’altronde,

la solvibilità della reclamante, nel senso dell’art. 174 cpv. 2

LEF, appare dubbia, giacché nei suoi confronti sono pendenti dieci esecuzioni

per oltre fr. 25'000.– complessivi e a suo carico sono stati rilasciati

ben dieci attestati di carenza di beni per più di fr. 24'000.–.

2.4

Non essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento

non dev’essere nuovamente pronunciato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico

della RE 1.

3. Notificazione a:

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).