14.2019.27
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni. Identità tra escutente e creditrice, il cui nome diverge in seguito a un cambio di ragione sociale
21 maggio 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2019.27
Lugano
21 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 novembre
2018 dalla
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2019 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 24 gennaio 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 13 febbraio 2018 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 32'396.85
(fondati su un attestato di carenza di beni [ACB] del 2013 relativo a un
contratto di mutuo concluso con la __________, poi ceduto all’escutente), di fr. 1'650.–
oltre agli interessi del 5% dal 23 febbraio 2013 (per “spese di giustizia”), di fr. 2'035.70
oltre agli interessi del 5% dal 23 febbraio 2013 (per “spese d’indennità”) nonché
di fr. 1'725.– (per “danno
di mora secondo l’art. 103/106 CO”);
che statuendo con decisione del 24 gennaio 2019 sull’istanza inoltrata il 12 novembre 2018 dalla RE 1 limitatamente all’importo
dell’ACB (fr. 32'396.85), “più spese di esecuzione”, il
Pretore l’ha respinta, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.–
e rinunciando ad assegnare indennità;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 7 febbraio 2019 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza,
e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio;
che
nel termine impartitole, la controparte non ha presentato osservazioni al
reclamo;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentato il 7 febbraio 2019 contro la sentenza notificata alla rappresentante
della RE 1 il 28 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo;
che
il Pretore ha respinto l’istanza ritenendo che non vi fosse identità tra la
creditrice menzionata sull’ACB – la PI 1 – e l’escutente indicata sul precetto
esecutivo – la RE 1;
che
nel reclamo quest’ultima rileva a ragione che creditrice ed escutente sono la
stessa persona giuridica, la differenza di nome risultando da un semplice
cambio di ragione sociale, come debitamente segnalato e comprovato in prima
sede (istanza ad 1 ed estratto dell’Ufficio del registro di commercio di Zugo,
doc. B);
che
l’ACB accluso all’istanza (doc. D) costituisce d’altronde un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
per fr. 32'396.85 (art. 149 cpv. 2 LEF);
che
in riforma della sentenza impugnata l’opposizione interposta dall’escusso, non
avendo egli sollevato eccezioni nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF, va pertanto
rigettata in via provvisoria per tale importo (art. 82 cpv. 1 LEF);
che
il rigetto non si estende invece alle spese esecutive, sulle quali decide l’ufficio
d’esecuzione con competenza esclusiva (art. 68 LEF; DTF 85 III 128;
sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del
28 febbraio 2012);
che
la tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.
11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale del
convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'396.85, raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria
limitatamente a fr. 32'396.85.
Considerandi
2.
Le
spese processuali, di complessivi fr. 250.–, sono poste a carico di CO 1,
che rifonderà all’istante fr. 750.– per ripetibili (comprensive dell’IVA).
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà
alla RE 1 fr. 600.– per ripetibili (comprensive dell’IVA).
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).