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Decisione

14.2019.27

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni. Identità tra escutente e creditrice, il cui nome diverge in seguito a un cambio di ragione sociale

21 maggio 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

14.2019.27

Lugano

21 maggio 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 novembre

2018 dalla

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2019 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 24 gennaio 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che con precetto

esecutivo n. __________ emesso il 13 febbraio 2018 dall’Ufficio

di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 32'396.85

(fondati su un attestato di carenza di beni [ACB] del 2013 relativo a un

contratto di mutuo concluso con la __________, poi ceduto al­l’escutente), di fr. 1'650.–

oltre agli interessi del 5% dal 23 febbraio 2013 (per “spese di giustizia”), di fr. 2'035.70

oltre agli interessi del 5% dal 23 febbraio 2013 (per “spese d’indennità”) nonché

di fr. 1'725.– (per “danno

di mora secondo l’art. 103/106 CO”);

che statuendo con decisione del 24 gennaio 2019 sull’istanza in­oltrata il 12 novembre 2018 dalla RE 1 limitatamente all’importo

dell’ACB (fr. 32'396.85), “più spese di esecuzione”, il

Pretore l’ha respinta, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.–

e rinunciando ad assegnare indennità;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 7 febbraio 2019 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e l’accoglimento dell’i­­stanza,

e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio;

che

nel termine impartitole, la controparte non ha presentato osservazioni al

reclamo;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

presentato il 7 febbraio 2019 contro la sentenza notificata alla rappresentante

della RE 1 il 28 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo;

che

il Pretore ha respinto l’istanza ritenendo che non vi fosse identità tra la

creditrice menzionata sull’ACB – la PI 1 – e l’escutente indicata sul precetto

esecutivo – la RE 1;

che

nel reclamo quest’ultima rileva a ragione che creditrice ed escutente sono la

stessa persona giuridica, la differenza di nome risultando da un semplice

cambio di ragione sociale, come debitamente segnalato e comprovato in prima

sede (istanza ad 1 ed estratto dell’Ufficio del registro di commercio di Zugo,

doc. B);

che

l’ACB accluso all’istanza (doc. D) costituisce d’altronde un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

per fr. 32'396.85 (art. 149 cpv. 2 LEF);

che

in riforma della sentenza impugnata l’opposizione interposta dall’escusso, non

avendo egli sollevato eccezioni nel senso del­l’art. 82 cpv. 2 LEF, va pertanto

rigettata in via provvisoria per tale importo (art. 82 cpv. 1 LEF);

che

il rigetto non si estende invece alle spese esecutive, sulle quali decide l’ufficio

d’esecuzione con competenza esclusiva (art. 68 LEF; DTF 85 III 128;

sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del

28 febbraio 2012);

che

la tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.

11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale del

convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'396.85, raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza

è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria

limitatamente a fr. 32'396.85.

Considerandi

2.

Le

spese processuali, di complessivi fr. 250.–, sono poste a carico di CO 1,

che rifonderà all’istante fr. 750.– per ripetibili (comprensive dell’IVA).

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà

alla RE 1 fr. 600.– per ripetibili (comprensive dell’IVA).

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).