14.2019.3
Opposizione al sequestro. Foro del sequestro. Appartenenza di certificati azionari intestati a una società con sede nelle Bahamas. Identità economica. Abuso di diritto
11 luglio 2019Italiano35 min
Source ti.ch
__________
Incarti n.
14.2019.3
14.2019.4
14.2019.5
14.2019.6
Lugano
11 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nelle cause ____________________/__________/__________ (opposizione al sequestro) della Pretura
del Di
giudicando sui reclami 7 gennaio 2019 presentati da CO
2 e CO 3 contro le decisioni emesse il 21 dicembre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 3 marzo 2005, nell’ambito di un litigio all’interno della famiglia
allargata PI 5, inerente alla ripartizione tra i suoi membri degli attivi dell’omonimo
gruppo alberghiero e immobiliare fondato da CO 3 e dai defunti fratelli C__________
e A__________ nella zona di __________ (I) e __________ (I), lo stesso CO 3, la
vedova di A__________ (PI 7) e i figli di lei, PI 8 e __________ PI 5 (quest’ultimo
dimesso dalla lite per desistenza il 5 giugno 2009) – come parte attrice – e i
quattro figli di C__________ (PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5) oltre a PI 6 – come
parte convenuta – hanno perfezionato un compromesso arbitrale, convenendo – tra
l’altro – di “sottoporre la
loro controversia a due gradi di giurisdizione arbitrale (il primo grado e il
grado d’appello [Tribunale arbitrale d’appello])”, dichiarando applicabili gli
art. 307 segg. CPC/TI, designando quali arbitri gli avv. __________, presidente
del collegio arbitrale, __________ e __________ e prevedendo come luogo dell’arbitrato
la Pretura di Lugano. Gli attori hanno presentato la petizione il 29 luglio
2005.
B. Con lodo “finale” del 29 gennaio 2016, nel merito il Tribunale arbitrale ha, da un
canto, accertato in quale misura i certificati obbligazionari al portatore emessi
da alcune società per azioni italiane della famiglia PI 5 (__________, __________
SpA e __________) appartengono agli attori, ordinando di conseguenza ai
convenuti di consegnarli o di farli consegnare agli attori, e d’altro canto ha
condannato i convenuti a versare a titolo di risarcimento danni a CO 3 diversi
importi di complessivi fr. 10'043.–, GBP 1'532.– e € 7'309'105.–,
oltre agli interessi di mora del 5% da diverse scadenze, così come a PI 7 e PI
8 in solido fr. 7'815.–,
GBP 1'192.– e € 5'385'595.–, oltre agli interessi di mora
del 5% da diverse scadenze.
C. Con otto decreti del 3 febbraio 2016, il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha ordinato a favore di CO 3 da una parte e di PI 7 e PI 8
dall’altra il sequestro di diversi conti e immobili situati a L__________, B__________,
Z__________ e __________ e intestati ai convenuti, le cui opposizioni sono
state respinte dal Pretore con otto decisioni separate,
quattro del 6 aprile 2016 nelle cause promosse nei confronti di CO 3 (inc. SO.____________________/__________/__________) e le altre quattro del 7 aprile 2016 in quelle dirette contro PI 8 e PI
7 (inc. __________). Nella misura in cui erano ricevibili
gli otto reclami inoltrati dai convenuti sono stati respinti da questa Camera
con sentenza unica del 26 ottobre 2016 (inc.
14.2016.85-92).
D. Non ritenendo sufficientemente comprovato il carattere esecutivo del
lodo arbitrale in mancanza di un’attestazione di esecutività vincolante, la Camera ha invece accolto, con sentenza del 27 marzo 2017 (inc.
14.2016.297-304), gli otto reclami inoltrati da PI 2, PI 1,
PI 4 e PI 5 contro le decisioni del 15 dicembre 2016, con cui il Pretore di
Lugano, sezione 5, aveva accolto le istanze di rigetto definitivo delle
opposizioni interposte ai precetti esecutivi (n. __________, __________, __________
e __________ per quanto riguarda la comunione ereditaria fu CO 1), tutti emessi
il 25 febbraio 2016 a convalida dei sequestri decretati il 3 febbraio 2016.
E. Con
lodo del 4 luglio 2017 il Tribunale arbitrale d’appello, composto degli arbitri
avv. __________, presidente del collegio arbitrale, __________ e __________, ha
parzialmente accolto entrambi gli appelli presentati il 10 ottobre 2016 contro
il lodo “finale” sia da PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5, sia da CO 2 e CO 3 (subentrati in
qualità di eredi al padre CO 1, deceduto in corso di procedura), PI 8 e PI 7, mantenendo
invariati i dispositivi da 1 a 7 (tranne sostituire CO 1 con i figli CO 2 e CO
3) e riformando i dispositivi n. 8 e 9, nel senso di condannare i convenuti a
versare a CO 2 e CO 3 diversi importi in solido di complessivi € 10'145'056.–,
fr. 81'061.– e GBP 2'299.–, oltre agli interessi di mora del 2% da diverse
scadenze, e a PI 7 e PI 8 in solido € 6'766'748.–, fr. 54'067.– e GBP 1'533.–,
oltre agli interessi di mora del 2% da diverse scadenze. Il 16 agosto 2017 il
Tribunale arbitrale d’appello ha rettificato, su istanza dell’avv. PA 3, i
dispositivi n. IV/8 e IV/9 per quanto riguarda gli interessi di mora del 2% dal
31 dicembre 2001.
F. Con
quattro decisioni distinte del 12 giugno 2018 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha respinto le nuove istanze presentate il 6 luglio 2017 dalla
comunione ereditaria fu CO 1, volte a ottenere il rigetto definitivo delle
opposizioni interposte ai summenzionati quattro precetti esecutivi (sopra ad D)
sulla scorta del lodo del Tribunale arbitrale d’appello, considerando che le
esecuzioni da convalidare erano state promosse sulla base di un titolo di
rigetto diverso (il lodo arbitrale di primo grado).
G. Il
14 giugno 2018, invocando quale titolo di credito il lodo del Tribunale
arbitrale d’appello, come rettificato il 16 agosto 2017, la comunione
ereditaria fu CO 1 ha postulato nei confronti di PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5 singolarmente
– e ottenuto con quattro decreti diversi del giorno seguente – il sequestro ai
sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 2, 4 e 6 LEF, a concorrenza di fr. 11'872'647.76
oltre agli interessi del 5% dal 14 giugno 2018 e di fr. 3'593'436.79, dei
seguenti beni:
1) presso l’Ufficio esecuzione di Lugano,
nelle istanze
contro tutti e quattro i convenuti
“il
73.34% dei 180 Certificati obbligazionari, riferimento prestito obbligazionario
“__________ di ITL 4'500'000'000”,
il
73.33% dei 40 Certificati obbligazionari, riferimento prestito obbligazionario
“__________ di ITL 4'000'000'000”,
il
72.79% dei 100 Certificati obbligazionari, riferimento prestito obbligazionario
“__________ di ITL 9'850'000'000”,
il
29.78% dei 100 Certificati obbligazionari riferimento prestito obbligazionario
“__________ 1995/2015 di ITL 7'500'000'000”
2) presso l’Ufficio del Registro Fondiario di Sierre, competente per __________,
nell’istanza
contro PI 2
“la
particella __________ di PI 2,
oltre
ai crediti ipotecari iscritti in data 6.10.2005, pari a CHF 3'000'000.– sulla
part. __________, di PI 2”
nell’istanza contro PI 3
“le particelle
__________ di
PI 3,
__________ di
PI 3,
oltre ai
crediti ipotecari iscritti in data 6.10.2005, pari a
CHF
350'000.– con riferimento alla part. __________, di PI 3,
CHF 350'000.–
con riferimento alla part. __________, di PI 3”
nelle istanze contro PI 4 e PI 5
“le particelle
__________
di PI 5 e PI 4
(o
di PI 4, oltre che di PI 5 [condebitore solidale, convenuto con procedura di
sequestro parallela])
__________
di PI 5 e PI 4,
oltre ai
crediti ipotecari iscritti in data 6.10.2005, pari a
CHF 600'000.–
con riferimento alla part. __________, di PI 5 e PI 4,
CHF 600'000.–
con riferimento alla part. __________, di PI 5 e PI 4”
3) a __________ presso le summenzionate
particelle
“ogni
e qualsiasi bene mobile collocato all’interno delle unità immobiliari
specificate, senza concedere la possibilità ai debitori di asportare alcunché.
ogni e qualsiasi credito
per la locazione o occupazione delle medesime”
H. Con quattro istanze tutte del 23 luglio
2018 l’RE 1 ha presentato opposizione ai decreti di sequestro al medesimo
giudice, chiedendone in via principale l’annullamento integrale e in via
subordinata l’annullamento dell’intero dispositivo n. 1. All’udienza di
discussione unica tenutasi il 10 dicembre 2018 sia la parte opponente, sia la
parte sequestrante si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti
posizioni.
Fatti
I. Nel
frattempo, con sentenza dell’11 ottobre 2018 il Tribunale federale ha respinto
il ricorso contro il lodo arbitrale d’appello.
L. Statuendo con quattro decisioni separate del 21 dicembre 2018 il Pretore ha respinto tutt’e quattro le opposizioni e confermato i
sequestri, ponendo a carico di ogni singolo opponente le spese processuali di fr. 2'000.–
in ogni causa e ripetibili di fr. 10'000.– a favore della controparte.
M. Contro le sentenze appena citate l’RE 1 è insorta a questa Camera con
quattro reclami distinti del 7 gennaio 2019 per ottenere l’accoglimento di
tutte le opposizioni ai sequestri e la revoca degli stessi. Nelle sue
osservazioni dell’11 febbraio 2019, la parte sequestrante ha concluso per la
reiezione dei reclami.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in
materia di opposizione al sequestro – sono decisioni di prima istanza finale e
inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il
rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
In concreto i reclami
sono presentati contro la comunione ereditaria fu CO 1, composta da CO 2 e CO 3. Sprovvista di
personalità giuridica, una comunione ereditaria non ha capacità processuale attiva né passiva (Weibel in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 3ª
ed. 2015, n. 11 ad art. 604 CC e i rinvii; Steinauer,
Le droit des successions, 2a ed. 2015, n. 1194). Fino alla divisione
i suoi membri devono pertanto agire in comune (DTF 116 Ib 449 consid. 2). Nella
fattispecie si può desumere senza particolare difficoltà, ad ogni modo, chi
siano gli eredi fu CO 1, nel lodo arbitrale d’appello del 4 luglio 2017 gli
arbitri avendo constatato che i figli del defunto, CO 2 e CO 3, hanno accettato
per atti concludenti l’eredità ai sensi dell’art. 474 CCit, subentrando senza eccezioni nella lite (doc. 2, consid. A.1).
I reclami sono pertanto ricevibili e il rubrum degli incarti va modificato di conseguenza
(sentenze del Tribunale federale 1B_194/ 2012
del 3 agosto 2012, consid. 2.3, e della I CCA 11.2011.181 del 29 gennaio
2014, consid. 2).
1.2
Le
quattro procedure di reclamo sono già state congiunte con ordinanza
presidenziale del 31 gennaio 2019. Verrà emanata una sentenza unica (art. 125
lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.3
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 7 gennaio 2019 contro le quattro sentenze notificate ai
patrocinatori della parte istante il 27 dicembre 2018 (ossia durante
le ferie natalizie, v. art.
56.
n. 2 LEF, sicché il termine di reclamo ha iniziato a decorrere solo il 2
gennaio) in concreto i reclami sono senz’altro tempestivi.
1.4
Nelle osservazioni ai reclami (pagg. 9-11) CO
2.
e CO 3 alludono alla pretesa inammissibilità dei ricorsi, nella misura in cui
l’RE 1 non avrebbe alcun interesse diretto degno di protezione a impugnare le
quattro decisioni del Pretore, ma mirerebbe solo a sottrarre loro abusivamente
i beni presenti in Svizzera. Altri motivi d’inammissibilità sarebbero la
mancata opposizione al primo sequestro del 2016 e il fatto che l’opponente
chiede ora l’annullamento integrale del sequestro e non unicamente della parte relativa
ai certificati azionari.
I sequestranti non contestano però l’indipendenza giuridica
perlomeno formale dell’opponente né il fatto ch’essa si ritiene danneggiata
personalmente dal sequestro di titoli di cui rivendica la proprietà. Essa fa
quindi valere un diritto personale, attuale ed effettivo protetto (in astratto)
dalla legge, in altre parole un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2
lett. a CPC; Bohnet in:
Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2a ed. 2018, n. 89a ad art. 59 CPC). Che poi la sua
pretesa sia infondata o persino manifestamente abusiva non pertiene alla
questione della legittimazione, bensì al merito. I reclami sono invece
effettivamente inammissibili, doppiamente, laddove l’opponente pretende l’annullamento
del sequestro anche per quanto attiene agli altri beni: al loro riguardo essa
non invoca infatti alcun diritto o interesse degno di protezione e non motiva
alcuna censura.
1.5
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo
possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando
liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;
sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far
valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo
grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e)
fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3
del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art.
254.
cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234
consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito
della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure
non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha
omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto
deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:
sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i
rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con
rimandi).
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il
creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di
sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un
“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano
realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro
modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In
particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante
esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento
giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né
definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria
(DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per
garantire l’effetto sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3.
Nelle
decisioni impugnate il Pretore ha anzitutto stabilito che, contrariamente a
quanto fatto valere dalla parte sequestrante, i documenti agli atti dimostrano
l’esistenza dell’RE 1, la quale risulta essere validamente registrata, e il
potere degli organi dell’__________ di conferire procura all’avv. PA 1.
a) Per quel che concerne la censura dell’opponente secondo cui non sarebbe
dato il duplice presupposto perché si possa far astrazione, in base al
principio di trasparenza (“Durchgriff”), della propria titolarità formale sui certificati obbligazionari
sequestrati, il primo giudice ha constatato, trattandosi della condizione della
completa identità economica tra titolare formale e debitore sequestrato, che ognuno dei quattro fratelli
convenuti (PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5) è sia avente diritto economico di una quota del 25% dei valori patrimoniali facenti capo all’RE 1, sia
amministratore della società, ciascuno con diritto di firma individuale. Risultano
quindi, a suo giudizio, gli aventi diritto economico di tutti i valori
patrimoniali facenti capo alla società opponente, nonché i titolari dell’intero
pacchetto dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale, onde la completa
identità tra i quattro debitori solidali e l’RE 1. In questo contesto, il
Pretore ha inoltre appurato che in virtù dell’esigenza di trattamento
individuale dei debitori solidali in ambito esecutivo la parte sequestrante era
obbligata a procedere con istanze di sequestro separate contro i quattro
fratelli, senza però che ciò compromettesse l’identità fra i debitori solidali
e l’opponente, formalmente proprietaria dei certificati obbligazionari
sequestrati dall’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano.
b) Quanto alla seconda condizione, inerente al trasferimento abusivo dei
beni patrimoniali del debitore alla persona giuridica da lui controllata al
fine di sottrarli al sequestro, dal lodo arbitrale d’appello risulta evidente
per il Pretore che PI 2, a profitto proprio e dei suoi tre fratelli, ha avviato
una serie di operazioni “atte
ad annacquare le partecipazioni degli zii CO 1 e A__________ nel gruppo
azionario di famiglia, ingannandoli sull’effettiva finalità delle operazioni
compiute a tal fine” e ciò in particolare per quanto
attiene alle obbligazioni sequestrate. Tali titoli non si troverebbero a caso
nel portafoglio dell’RE 1, società dei soli eredi di C__________, allorquando
la proprietà è in parte anche degli eredi di A__________ e di CO 1. Sia il
trasferimento dei certificati obbligazionari alla società opponente nel 2003,
sia l’appellarsi alla dualità giuridica in sede di sequestro per trarne un
vantaggio ingiustificato ai danni dei creditori nel tentativo di sottrarli alla
misura esecutiva sarebbero quindi (manifestamente per quel che concerne il
trasferimento) abusivi.
c) A mente del Pretore esistono inoltre diversi altri elementi dai quali
traspare “in modo piuttosto
evidente” da una parte l’identità economica tra i
quattro fratelli e l’RE 1 e dall’altra il fatto che tale società funge
sostanzialmente da schermatura del patrimonio degli stessi. L’opposizione al
sequestro formulata dalla società in questione (tra l’altro in via principale
anche per i beni di proprietà dei quattro fratelli) si rileverebbe così un
espediente defatigatorio, considerato inoltre che l’RE 1 non è intervenuta né
nell’ambito del primo sequestro del 3 febbraio 2016, né nella procedura
arbitrale, malgrado l’oggetto del contendere fosse anche allora proprio la questione
della proprietà dei certificati obbligazionari oggetto delle presenti cause. La
tesi della società opponente al riguardo, secondo cui essa non si sarebbe
opposta al primo sequestro in quanto i debitori, mediante opposizione, già ne avevano postulato l’annullamento,
non sarebbe per nulla convincente e lascerebbe trasparire,
ancora una volta, che nel
caso in esame le due condizioni per l’applicazione dell’eccezione fondata sul principio trasparenza sono soddisfatte.
d) Il Pretore ha pertanto confermato la validità del sequestro dei
certificati obbligazionari, benché formalmente detenuti dalla società opponente,
così come la propria competenza territoriale, i titoli essendo localizzati a __________.
Onde la reiezione delle opposizioni.
4.
Nei
reclami l’RE 1 fa sostanzialmente valere una violazione del principio di trasparenza
e con esso dell’art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF (verosimile esistenza di beni
appartenenti al debitore), poiché non sarebbe data né la condizione inerente
all’identità economica tra titolare terzo e debitore (consid. 7), né quella
riguardante il trasferimento abusivo di beni patrimoniali propri alla persona
giuridica al fine di sottrarre questi beni al sequestro (consid. 8). La
reclamante ritiene inoltre che il sequestro sia ineseguibile (consid. 7.3) e la
competenza territoriale del primo giudice non sia data (consid. 5).
5.
In merito a quest’ultima
censura, la reclamante ribadisce che l’applicazione del principio di trasparenza
porterebbe ad ammettere
a favore dei convenuti sequestrati un diritto di proprietà
comune sui certificati obbligazionari, in quanto i quattro fratelli
formerebbero una società semplice. L’oggetto del sequestro sarebbero così le
pretese dei singoli soci sul prodotto della liquidazione, ossia crediti
ordinari nei confronti degli altri soci, che ai fini esecutivi sono situati
presso il domicilio svizzero del titolare (e debitore del sequestro),
sussidiariamente presso il domicilio o sede del terzo debitore. Il luogo di
situazione dei singoli beni in proprietà comune sarebbe invece del tutto
ininfluente. Nella fattispecie tutti i debitori sequestrati sono residenti in
Italia, motivo per cui, a mente della reclamante, Lugano non può essere
considerato foro esecutivo ordinario secondo gli art. 46 segg. LEF.
La
reclamante, invero, perde di vista che l’oggetto del sequestro sono i certificati obbligazionari, ovvero titoli considerati alla stregua di
beni mobili, localizzati laddove si trovano fisicamente (DTF
140.
III 514 consid. 3.2 e 128 III 474 consid. 3.1), nella
fattispecie presso l’UE di Lugano. Altra è la questione, trattata più avanti,
di sapere quale tipo di diritto i debitori sequestrati vantano su quei
certificati e se gli stessi possono essere considerati appartenere loro nel
senso dell’art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF. Intanto, il Pretore ha correttamente
ritenuto di essere territorialmente competente per sequestrare i certificati in
questione.
6.
Per costante giurisprudenza del Tribunale
federale, il sequestro (come il pignoramento) può colpire soltanto beni di
proprietà del debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3
LEF; DTF 105 III 112 consid. 3a), essendo al riguardo determinante in linea di
principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1
e 106 III 89 consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in
quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del
diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal
debitore sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità
economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112 consid. 3a, 102
III 173 consid. II.3). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il
sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il
creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in
realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio
1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel
in: Basler Kommentar, SchKG III, 2aed. 2010, n. 53-55 ad art. 271 e
n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure ch’essi sono stati trasferiti al terzo con un
atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285
segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di
altri (sentenze della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, consid. 3.3 e
14.2016.126
del 19 dicembre 2016, consid. 5; RtiD 2006 I 770 n. 83c, consid.
3.
, 14.2010.40 del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c consid. 3.2).
6.1
Quando una persona (fisica o giuridica) costituisce una persona
giuridica, in particolare una società anonima, occorre considerare, in linea di
massima, ch’esistono due soggetti di diritto distinti, che rispondono
singolarmente dei propri debiti ognuno con il proprio patrimonio. Secondo il
principio della trasparenza (Durchgriff), tuttavia, occorre far astrazione di tale dualità
giuridica, quando è invocata
dall’uno o dall’altro soggetto allo scopo di sottrarsi abusivamente all’esecuzione
forzata, e permettere, eccezionalmente, il pignoramento o il sequestro dei beni
dell’una nell’esecuzione diretta contro l’altra conformemente alla realtà
economica. Due sono le condizioni poste dalla giurisprudenza al riguardo (DTF 144 III 546, consid. 8.3.2 con i rinvii; sentenze della CEF 14.2003.47 del 7 agosto
2003, RtiD 2004 II 768 n. 91c, consid. 3.2-3.4 e 14.2015.87 del 14 settembre
2015, massimata in RtiD 2016 I 754 n. 61c,
consid. 6.1): in primo luogo è
necessaria l’identità delle
persone coinvolte o perlomeno l’identità dei
loro interessi economici; e in secondo luogo la dualità giuridica dev’essere
invocata in modo manifestamente abusivo per trarne un vantaggio ingiustificato
a danno dei creditori (art. 2 cpv. 2 CC).
a) Trattandosi
del primo presupposto, l’identità economica si fonda sulla possibilità
per il socio di poter dominare la persona giuridica e presuppone un rapporto di
dipendenza che si può manifestare in qualsiasi maniera – autorizzata o no, a
lungo o breve termine, fortuitamente o in modo pianificato – risultante dalla
proprietà di quote o da altri motivi come
rapporti contrattuali, familiari o d’amicizia. Indizi d’identità sono
la confusione delle sfere d’interessi e dei patrimoni
(abbandono dell’indipendenza della società da parte degli stessi soci), un
controllo esterno della persona giuridica da parte della persona dominante, che
persegue interessi propri a scapito di quella giuridica, o una
sottocapitalizzazione della persona giuridica tale da metterne in pericolo la sopravvivenza.
b) Quanto
al secondo presupposto, il richiamo all’indipendenza
giuridica della persona giuridica è da considerare abusivo non solo se la sua
creazione persegue scopi illegittimi, ma pure se la persona giuridica è
utilizzata abusivamente o qualora se ne richiama l’indipendenza giuridica in
modo abusivo per non adempiere a obblighi legali o contrattuali. L’ammissione
di un abuso presuppone l’accumularsi di diversi atti straordinari
qualificabili come vere e proprie macchinazioni che causano un danno
qualificato a terzi. Il dolo eventuale
basta (sentenza della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, RtiD 2006 I 770
n. 83c consid. 3.4/a).
In assenza di manovre abusive, invece, vanno rispettati i
rapporti giuridici di proprietà esistenti, così che il creditore non è
abilitato a sequestrare direttamente i beni appartenenti a persone fisiche,
giuridiche o enti giuridicamente indipendenti dal debitore, bensì solo le
pretese del debitore nei confronti di quelle persone, senza diritto
preferenziale rispetto agli altri loro creditori (sentenza della CEF
14.2016.126
del 19 dicembre 2016 consid. 5.1/c).
c) Il principio
della trasparenza non giunge alla soppressione generale della dualità
giuridica, ma può avere effetti solo in un caso particolare, in cui la
protezione offerta di principio dall’indipendenza giuridica è rifiutata
perché viene richiamata abusivamente allo scopo di sottrarsi ai propri obblighi
o all’esecuzione forzata consecutiva (DTF 144 III 547 consid. 8.3.3). Il terzo
deve allora accettare che il ricavo della realizzazione dei suoi beni serva a
disinteressare i creditori dell’altra persona, per i quali la dualità giuridica è inopponibile. Può essere il caso non
solo nell’esecuzione diretta contro la persona (solitamente giuridica)
controllata (caso di trasparenza detta diretta), ma anche, più frequentemente,
nell’esecuzione contro la persona dominante (trasparenza rovesciata) (DTF 144
III 548 consid. 8.3.4; sentenza
della CEF 14.2015.87 del 14 settembre 2015, consid. 6.1). Nella prima ipotesi l’applicazione del principio di
trasparenza dev’essere ammessa con ritegno poiché chi contrae con una persona
giuridica sa, in principio, di correre il rischio di una sua insolvibilità in
assenza di garanzie fornite dalla persona dominante (DTF 144 III 549 consid.
8.3
).
d) Dal principio
della trasparenza bisogna distinguere il caso in cui i beni di un terzo possono
ugualmente essere realizzati per soddisfare il creditore perché sono intestati
solo formalmente a nome del terzo – un uomo di paglia, un prestanome o una
“testa di legno” –, che ne è solo il proprietario apparente, mentre in realtà
appartengono al debitore (caso della simulazione), ciò che incombe al creditore
di rendere verosimile (DTF 144 III 548-9 consid. 8.3.5; sentenza della CEF
14.2017.176
del 27 marzo 2018, RtiD 2018 II 848 n. 54c, consid. 6.2/d).
6.2
Nella fattispecie,
l’RE 1 fa valere anzitutto l’inesistenza di un’identità
economica tra essa stessa (quale terzo titolare dei beni sequestrati) e i debitori sequestrati (i
quattro fratelli), quest’ultimi essendo solo parzialmente
aventi diritto economico dei suoi attivi accanto agli eredi di CO 1 e A__________.
Il richiamo del Pretore alla giurisprudenza sul trattamento individuale di ogni
debitore solidale in ambito esecutivo non risulterebbe inoltre pertinente. A
mente della reclamante non vi è completa identità economica tra il proprietario formale e il
debitore del sequestro. L’applicazione del principio di
trasparenza porterebbe invero ad ammettere l’esistenza di un rapporto di proprietà comune riguardo ai certificati
obbligazionari, sicché l’oggetto del sequestro sarebbe in
realtà costituito dalle pretese spettanti ad ogni singolo socio sul prodotto
dello scioglimento della
società semplice, e non dai certificati obbligazionari in quanto tali. La sentenza impugnata si scontrerebbe da una parte con i principi che
regolano il regime della proprietà comune (nessun diritto individuale dei
singoli comunitari sul bene in comune) e dall’altra colpirebbe anche beni in
parte di pertinenza economica degli stessi sequestranti.
La parte sequestrante sostiene invece che i
quattro fratelli sono tutti debitori solidali dell’intero importo e sono gli
aventi diritto economico degli interi valori patrimoniali facenti capo all’RE 1.
La ripartizione interna fra i singoli debitori solidali non è nota, motivo per
cui erano necessari i sequestri di tutti i beni di pertinenza di PI 2, PI 1, PI
4.
e PI 2 in ogni procedura di sequestro. I sequestranti sostengono quindi che
il principio della trasparenza trova applicazione al caso concreto, come
constatato dal Tribunale arbitrale nel lodo “finale” e in quello d’appello, e che l’attribuzione dei titoli non è
problematica essendo chiaro quali certificati obbligazionari appartengono a
chi.
a) Ora,
il 30 giugno 2003 i quattro fratelli PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5
hanno stipulato un contratto di gestione con la D__________ SA di __________, conferendo a quest’ultima, tra l’altro, il mandato di costituire e gestire una società “Holding” sotto la
ragione sociale RE 1, con sede a __________ (Bahamas) e domicilio presso tale fiduciaria. Come aventi diritto
economico dei valori patrimoniali facenti capo alla società sono stati indicati
i quattro fratelli, ognuno con una quota del 25% (doc. 3, art. 2).
Nel patto parasociale concluso il medesimo giorno tra i soci dell’RE 1 si conferma
che i proprietari della società sono proprio i quattro fratelli che l’hanno
fatta costituire (doc. F, 15° foglio). Da un estratto conto agli atti (doc. 2 e
F, 11° foglio) risulta inoltre che tutti i certificati obbligazionari oggetto
del sequestro (già sequestrati il 5 febbraio 2016 e depositati presso l’UE di
Lugano, doc. G) sono stati trasferiti il 14 ottobre 2003 su un conto intestato
allRE 1 presso l’allora Banca __________.
b) Ciò posto, è pertanto
verosimile che i titoli sequestrati appartengano formalmente all’RE 1, la quale
li rivendica tutti, e che i quattro fratelli dominino economicamente la società
opponente quali proprietari, in parti uguali, del 100% delle sue quote, e quali
suoi mandanti con un proprio potere d’istruzione agli amministratori della
società (doc. 3, art. 10). Che,
apparentemente, essi formano una società semplice non è di rilievo, dal
momento che possono liberamente gestire la società e disporre dei beni sociali congiuntamente. A un sommario esame
sussiste quindi una completa identità economica tra i quattro debitori
e la società opponente. Non si evince dagli atti, invece, che gli eredi di CO 1
e A__________ possano controllare l’RE 1.
c) Va d’altronde ribadito che oggetto del sequestro
non sono le quote sociali dei quattro debitori (che del resto sono
determinate, sicché appaiono appartenere ai singoli fratelli), bensì parte dei
certificati obbligazionari detenuti dall’RE 1, nella misura del 73.34% per quelli riferiti al prestito
obbligazionario dell’__________ di ITL 4'500'000'000, del 73.33% per
quelli relativi al prestito obbligazionario della stessa società di ITL 4'000'000'000”,
del 72.79% per quelli emessi dalla __________ e del 29.78% per quelli emessi
dalla __________ (sopra ad G), ovvero limitatamente ai titoli che il Tribunale
arbitrale ha riconosciuto di proprietà dei debitori (v. doc. I, dispositivi n.
3-6, e doc. L). Del resto, i certificati obbligazionari di cui gli arbitri hanno
ordinato la restituzione a CO 2 e CO 3 sono già stati
ritornati loro sulla scorta della decisione 10 gennaio 2019 dell’UE di Lugano
(doc. S accluso alle osservazioni ai reclami). È noto a questa Camera che l’UE
ha pure restituito a PI 8 e PI 7 i titoli di loro pertinenza (inc.
14.2019
-68). Il sequestro non pare quindi colpire beni in parte di
pertinenza economica di terzi.
d) Ne consegue che, come
rettamente deciso dal Pretore, risulta dato il primo presupposto – quello dell’identità
economica – stabilito dalla giurisprudenza per sequestrare beni della società
controllata, segnatamente, nella fattispecie, i noti certificati obbligazionari
ancora depositati presso l’UE di Lugano, nella misura del 25% per ognuno dei
quattro debitori.
6.3
Per
quel che concerne la seconda condizione del principio di trasparenza (abuso di
diritto), l’RE 1 ribadisce anzitutto che il trasferimento dei titoli
obbligazionari (ora tutti detenuti esclusivamente da terzi) è avvenuto nel
2003, ossia due anni prima che sorgesse il contenzioso oggetto della procedura
arbitrale e ciò nel contesto di un’operazione fiscale da tutti condivisa (ivi
compresi CO 1 e A__________) e non in modo abusivo. Il richiamo generico del
Pretore al lodo arbitrale d’appello inerente alle “operazioni atte ad annacquare le partecipazioni degli
zii” non sarebbe pertinente, il tema ivi trattato
riguardando esclusivamente la modifica delle quote azionarie nelle società del
gruppo. L’altro passaggio citato dal primo giudice (lodo arbitrale d’appello,
pag. 51 segg.) riguarderebbe invece unicamente la parte di titoli che il
Tribunale arbitrale ha ritenuto essere di pertinenza economica degli zii, ma
non quella pacificamente appartenente agli eredi fu C__________, ossia dei
quattro fratelli convenuti.
Al
riguardo, i sequestranti ritengono per contro che l’anno 2003, in cui è
avvenuto il trasferimento dei titoli, non sia un remoto periodo temporale in
cui i debitori avrebbero creato la società opponente in maniera legittima. L’inganno
degli zii CO 1 e A__________ sarebbe infatti avvenuto già tra il 2001 e il 2002
e l’operazione degli eredi fu C__________ avrebbe avuto lo scopo di occultare
i titoli obbligazionari in questione, la cui distinzione (tra titoli da
restituire e titoli di proprietà dei quattro fratelli) è stata fatta unicamente
a posteriori in contrasto con quanto sostenuto degli stessi debitori negli ultimi
decenni.
a) Ora, sta di fatto che in alcune sentenze la Camera ha considerato che
non si possono ritenere abusivi trasferimenti di attivi del debitore a un terzo
da lui controllato ove siano avvenuti a un momento in cui la pretesa del
creditore non esisteva ancora né poteva essere prevista, non potendosi
presumere che simili operazioni mirino a porre i beni al riparo del creditore
sequestrante (sentenze 14.2001.2 del 4 maggio 2001 consid. 3.3; 14.2016. 126
del 19 dicembre 2016 consid. 5.2; pure 15.2017.7 del 7 luglio 2017 consid.
6.
). Tale
giurisprudenza è però stata nel frattempo precisata.
Così, perlomeno
nei casi in cui appaiono verosimili i presupposti dell’art. 288 LEF – in
particolare se l’atto revocabile pare essere stato compiuto meno di 5 anni
prima dell’inoltro di un’esecuzione che potrebbe giungere al rilascio di un
attestato di carenza beni o all’apertura di un fallimento (art. 285 cpv. 2 e
288a n. 3 LEF) –, tale atto è da considerare inopponibile a tutti i
creditori che soddisfano i predetti presupposti, indipendentemente dalla data
in cui è sorta la loro pretesa (sentenza
14.2017.176
del 27 marzo 2018, RtiD 2018 II 848 n. 54c, consid. 6.2/c/aa, con
rinvii alle sentenze del Tribunale federale 5A_604/2012 consid. 4.4,
5A_353/ 2011 del 31 ottobre 2011 consid. 5.4; A. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 15 ad art. 285 LEF; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 23 ad art. 285 e n. 35 ad art. 288
LEF). D’altronde, ove l’alienazione a un terzo dei beni da sequestrare sia
soltanto simulata, mentre il possesso (originario) del bene mobile o la
disponibilità del diritto rimane del debitore, cui in realtà esso continua ad
appartenere, la Camera ha ritenuto che ogni creditore, a prescindere dal
momento in cui è sorta la sua pretesa, può esigerne il sequestro, al pari degli
altri diritti patrimoniali del debitore (sopra consid. 6.1/d). Il richiamo all’indipendenza giuridica della persona
giuridica è infatti da considerare abusivo non solo se la sua creazione
persegue scopi illegittimi, ma pure se la persona giuridica è utilizzata
abusivamente o qualora se ne richiami l’indipendenza giuridica in modo abusivo
per non adempiere a obblighi legali o contrattuali (sopra consid. 6.1/b).
b) Per quanto attiene al caso
in esame, l’attribuzione dei certificati obbligazionari all’RE 1 risale alla
sua costituzione, nel 2003 (sopra consid. 6.2/a), ovvero a più di cinque anni
dalla promozione dell’esecuzione a convalida del sequestro. Sotto questo
profilo, la revocabilità dei conferimenti pare dubbia.
c) La
reclamante, tuttavia, non si confronta compiutamente con la motivazione del
Pretore laddove si riferisce al lodo arbitrale d’appello (doc. B pagg. 51
segg.) in merito alle manovre messe in atto da PI 2, per sé e per i fratelli, per
appropriarsi interamente dei noti titoli ai danni degli zii CO 1 e A__________
e dei loro successori, trasferendoli tutti in Svizzera, senza valido titolo
giuridico, sul conto di una società pacificamente di loro esclusiva proprietà (“non vi è motivo perché PI 2 abbia operato
in tal senso, non esistendo, né essendo accertata nessuna causa di diritto per
appropriarsi (a favore suo e dei suoi congiunti) di beni appartenuti anche
agli zii CO 1 e A__________”, doc. B, ad
5.14
pagg. 61-62). L’unico motivo plausibile di tale trasferimento pare essere
quello di porre i titoli al riparo da eventuali contromosse dei cugini. Che l’operazione avesse (unicamente) uno scopo fiscale da tutti
condiviso è una mera allegazione della reclamante non sorretta da alcun indizio
concreto e oggettivo. Dagli elementi evidenziati dal Pretore risulta invece
piuttosto verosimile che il trasferimento dei titoli alla reclamante sia solo
simulato, giacché lo scopo apparente della costituzione dell’RE 1 e del
passaggio di proprietà dei certificati
obbligazionari è quello di creare abusivamente uno schermo
tra i titoli e i cugini.
d) In ogni caso,
a prescindere dal vero obiettivo perseguito dai debitori sequestrati nel 2003,
appare manifestamente abusivo da parte della reclamante appellarsi alla propria
pretesa indipendenza giuridica per opporsi al sequestro di titoli che prima dell’indebito
trasferimento erano gestiti in comune dai fratelli CO 1, A__________ e C__________,
ostacolando così le pretese dei cugini dei debitori volte al risarcimento del
danno causato loro dai debitori proprio nell’ambito della gestione del gruppo di
famiglia (aumento di capitale e nuova ripartizione azionaria tale da conferire
il controllo del gruppo agli eredi fu C__________), accertate da due decisioni
arbitrali passate in giudicato. Ciò a maggior ragione ove si considerano anche gli
altri indizi di abuso indicati dal Pretore, ossia l’assenza d’interesse degno
di protezione da parte della reclamante a ottenere l’annullamento del sequestro
di tutti i beni sequestrati e non solo dei certificati obbligazionari, e il
mancato suo intervento nell’ambito del primo sequestro del 3 febbraio 2016 e
nella procedura arbitrale. A un esame di mera verosimiglianza, la conclusione
del Pretore resiste alla critica, poiché si fonda su accertamenti di fatto non
manifestamente errati.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 15'466'084.55, raggiunge
senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa 14.2019.3 (__________) è
respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’RE 1, che
rifonderà a CO 2 e CO 3, in solido, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.
2. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella
causa 14.2019.4 (__________) è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’RE 1, che
rifonderà a CO 2 e CO 3, in solido, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.
3. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella
causa 14.2019.5 (__________) è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’RE 1, che
rifonderà a CO 2 e CO 3, in solido, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.
4. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella
causa 14.2019.6 (__________) è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’RE 1, che
rifonderà a CO 2 e CO 3, in solido, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.
5. Notificazione a:
–
;
– PA 2, , .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).