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Decisione

14.2019.3

Opposizione al sequestro. Foro del sequestro. Appartenenza di certificati azionari intestati a una società con sede nelle Bahamas. Identità economica. Abuso di diritto

11 luglio 2019Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I. Nel

frattempo, con sentenza dell’11 ottobre 2018 il Tribunale federale ha respinto

il ricorso contro il lodo arbitrale d’appello.

L. Statuendo con quattro decisioni separate del 21 dicembre 2018 il Pretore ha respinto tutt’e quattro le opposizioni e confermato i

sequestri, ponendo a carico di ogni singolo opponente le spese processuali di fr. 2'000.–

in ogni causa e ripetibili di fr. 10'000.– a favore della controparte.

M. Contro le sentenze appena citate l’RE 1 è insorta a questa Camera con

quattro reclami distinti del 7 gennaio 2019 per ottenere l’accoglimento di

tutte le opposizioni ai sequestri e la revoca degli stessi. Nelle sue

osservazioni dell’11 febbraio 2019, la parte sequestrante ha concluso per la

reiezione dei reclami.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in

materia di opposizione al sequestro – sono decisioni di prima istanza finale e

inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il

rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

1.1

In concreto i reclami

sono presentati contro la comunione ereditaria fu CO 1, composta da CO 2 e CO 3. Sprovvista di

personalità giuridica, una comunione ereditaria non ha capacità processuale attiva né passiva (Weibel in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 3ª

ed. 2015, n. 11 ad art. 604 CC e i rinvii; Steinauer,

Le droit des successions, 2a ed. 2015, n. 1194). Fino alla divisione

i suoi membri devono pertanto agire in comune (DTF 116 Ib 449 consid. 2). Nella

fattispecie si può desumere senza particolare difficoltà, ad ogni modo, chi

siano gli eredi fu CO 1, nel lodo arbitrale d’appello del 4 luglio 2017 gli

arbitri avendo constatato che i figli del defunto, CO 2 e CO 3, hanno accettato

per atti concludenti l’eredità ai sensi dell’art. 474 CCit, subentrando senza eccezioni nella lite (doc. 2, consid. A.1).

I reclami sono pertanto ricevibili e il rubrum degli incarti va modificato di conseguenza

(sentenze del Tribunale federale 1B_194/ 2012

del 3 agosto 2012, consid. 2.3, e della I CCA 11.2011.181 del 29 gennaio

2014, consid. 2).

1.2

Le

quattro procedure di reclamo sono già state congiunte con ordinanza

presidenziale del 31 gennaio 2019. Verrà emanata una sentenza unica (art. 125

lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi

restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.3

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 7 gennaio 2019 contro le quattro sentenze notificate ai

patrocinatori della parte istante il 27 dicembre 2018 (ossia durante

le ferie natalizie, v. art.

56.

n. 2 LEF, sicché il termine di reclamo ha iniziato a decorrere solo il 2

gennaio) in concreto i reclami sono senz’altro tempestivi.

1.4

Nelle osservazioni ai reclami (pagg. 9-11) CO

2.

e CO 3 alludono alla pretesa inammissibilità dei ricorsi, nella misura in cui

l’RE 1 non avrebbe alcun interesse diretto degno di protezione a impugnare le

quattro decisioni del Pretore, ma mirerebbe solo a sottrarre loro abusivamente

i beni presenti in Svizzera. Altri motivi d’inammissibilità sarebbero la

mancata opposizione al primo sequestro del 2016 e il fatto che l’opponente

chiede ora l’annullamento integrale del sequestro e non unicamente della parte relativa

ai certificati azionari.

I sequestranti non contestano però l’indipendenza giuridica

perlomeno formale dell’opponente né il fatto ch’essa si ritiene danneggiata

personalmente dal sequestro di titoli di cui rivendica la proprietà. Essa fa

quindi valere un diritto personale, attuale ed effettivo protetto (in astratto)

dalla legge, in altre parole un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2

lett. a CPC; Bohnet in:

Commentaire romand, Code de procédure

civile, 2a ed. 2018, n. 89a ad art. 59 CPC). Che poi la sua

pretesa sia infondata o persino manifestamente abusiva non pertiene alla

questione della legittimazione, bensì al merito. I reclami sono invece

effettivamente inammissibili, doppiamente, laddove l’opponente pretende l’annullamento

del sequestro anche per quanto attiene agli altri beni: al loro riguardo essa

non invoca infatti alcun diritto o interesse degno di protezione e non motiva

alcuna censura.

1.5

Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo

possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

a) La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice

verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando

liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;

sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

b) La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far

valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione della sentenza di primo

grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e)

fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3

del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art.

254.

cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’ac­­certamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234

consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito

della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure

non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha

omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto

deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:

sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i

rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con

rimandi).

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il

creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di

sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un

“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano

realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro

modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In

particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante

esiste per l’im­­porto enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento

giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né

definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria

(DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per

garantire l’effetto sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

3.

Nelle

decisioni impugnate il Pretore ha anzitutto stabilito che, contrariamente a

quanto fatto valere dalla parte sequestrante, i documenti agli atti dimostrano

l’esistenza dell’RE 1, la quale risulta essere validamente registrata, e il

potere degli organi dell’__________ di conferire procura all’avv. PA 1.

a) Per quel che concerne la censura dell’opponente secondo cui non sarebbe

dato il duplice presupposto perché si possa far astrazione, in base al

principio di trasparenza (“Durchgriff”), della propria titolarità formale sui certificati obbligazionari

sequestrati, il primo giudice ha constatato, trattandosi della condizione della

completa identità economica tra titolare formale e debitore sequestrato, che ognuno dei quattro fratelli

convenuti (PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5) è sia avente diritto eco­nomico di una quota del 25% dei valori patrimoniali facenti capo all’RE 1, sia

amministratore della società, ciascuno con diritto di firma individuale. Risultano

quindi, a suo giudizio, gli aventi diritto economico di tutti i valori

patrimoniali facenti capo alla società opponente, nonché i titolari dell’intero

pacchetto dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale, onde la completa

identità tra i quattro debitori solidali e l’RE 1. In questo contesto, il

Pretore ha inoltre appurato che in virtù del­l’esigenza di trattamento

individuale dei debitori solidali in ambito esecutivo la parte sequestrante era

obbligata a procedere con istanze di sequestro separate contro i quattro

fratelli, senza però che ciò compromettesse l’identità fra i debitori solidali

e l’oppo­­nente, formalmente proprietaria dei certificati obbligazionari

sequestrati dall’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano.

b) Quanto alla seconda condizione, inerente al trasferimento abusivo dei

beni patrimoniali del debitore alla persona giuridica da lui controllata al

fine di sottrarli al sequestro, dal lodo arbitrale d’ap­­pello risulta evidente

per il Pretore che PI 2, a profitto proprio e dei suoi tre fratelli, ha avviato

una serie di operazioni “atte

ad annacquare le partecipazioni degli zii CO 1 e A__________ nel gruppo

azionario di famiglia, ingannandoli sull’effettiva finalità delle operazioni

compiute a tal fine” e ciò in particolare per quanto

attiene alle obbligazioni sequestrate. Tali titoli non si troverebbero a caso

nel portafoglio dell’RE 1, società dei soli eredi di C__________, allorquando

la proprietà è in parte anche degli eredi di A__________ e di CO 1. Sia il

trasferimento dei certificati obbligazionari alla società opponente nel 2003,

sia l’appellarsi alla dualità giuridica in sede di sequestro per trarne un

vantaggio ingiustificato ai danni dei creditori nel tentativo di sottrarli alla

misura esecutiva sarebbero quindi (manifestamente per quel che concerne il

trasferimento) abusivi.

c) A mente del Pretore esistono inoltre diversi altri elementi dai quali

traspare “in modo piuttosto

evidente” da una parte l’identità economica tra i

quattro fratelli e l’RE 1 e dall’altra il fatto che tale società funge

sostanzialmente da schermatura del patrimonio degli stessi. L’opposizione al

sequestro formulata dalla società in questione (tra l’altro in via principale

anche per i beni di proprietà dei quattro fratelli) si rileverebbe così un

espediente defatigatorio, considerato inoltre che l’RE 1 non è intervenuta né

nell’ambito del primo sequestro del 3 febbraio 2016, né nella procedura

arbitrale, malgrado l’oggetto del contendere fosse anche allora proprio la questione

della proprietà dei certificati obbligazionari oggetto delle presenti cause. La

tesi della società opponente al riguardo, secondo cui essa non si sarebbe

opposta al primo sequestro in quanto i debitori, mediante opposizione, già ne avevano postulato l’annullamento,

non sareb­be per nulla convincente e lascerebbe trasparire,

ancora una volta, che nel

caso in esame le due condizioni per l’applicazione del­l’eccezione fondata sul principio trasparenza sono soddisfatte.

d) Il Pretore ha pertanto confermato la validità del sequestro dei

certificati obbligazionari, benché formalmente detenuti dalla società opponente,

così come la propria competenza territoriale, i titoli essendo localizzati a __________.

Onde la reiezione delle opposizioni.

4.

Nei

reclami l’RE 1 fa sostanzialmente valere una violazione del principio di trasparenza

e con esso dell’art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF (verosimile esistenza di beni

appartenenti al debitore), poiché non sarebbe data né la condizione inerente

all’identi­­tà economica tra titolare terzo e debitore (consid. 7), né quella

riguardante il trasferimento abusivo di beni patrimoniali propri alla persona

giuridica al fine di sottrarre questi beni al sequestro (consid. 8). La

reclamante ritiene inoltre che il sequestro sia ineseguibile (consid. 7.3) e la

competenza territoriale del primo giudice non sia data (consid. 5).

5.

In merito a quest’ultima

censura, la reclamante ribadisce che l’ap­­plicazione del principio di trasparenza

porterebbe ad ammettere

a favore dei convenuti sequestrati un diritto di proprietà

comune sui certificati obbligazionari, in quanto i quattro fratelli

formerebbero una società semplice. L’oggetto del sequestro sarebbero così le

pretese dei singoli soci sul prodotto della liquidazione, ossia crediti

ordinari nei confronti degli altri soci, che ai fini esecutivi sono situati

presso il domicilio svizzero del titolare (e debitore del sequestro),

sussidiariamente presso il domicilio o sede del terzo debitore. Il luogo di

situazione dei singoli beni in proprietà comune sarebbe invece del tutto

ininfluente. Nella fattispecie tutti i debitori sequestrati sono residenti in

Italia, motivo per cui, a mente della reclamante, Lugano non può essere

considerato foro esecutivo ordinario secondo gli art. 46 segg. LEF.

La

reclamante, invero, perde di vista che l’oggetto del sequestro sono i certificati obbligazionari, ovvero titoli considerati alla stregua di

beni mobili, localizzati laddove si trovano fisicamente (DTF

140.

III 514 consid. 3.2 e 128 III 474 consid. 3.1), nella

fattispecie presso l’UE di Lugano. Altra è la questione, trattata più avanti,

di sapere quale tipo di diritto i debitori sequestrati vantano su quei

certificati e se gli stessi possono essere considerati appartenere loro nel

senso dell’art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF. Intanto, il Pretore ha correttamente

ritenuto di essere territorialmente competente per sequestrare i certificati in

questione.

6.

Per costante giurisprudenza del Tribunale

federale, il sequestro (come il pignoramento) può colpire soltanto beni di

proprietà del debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3

LEF; DTF 105 III 112 consid. 3a), essendo al riguardo determinante in linea di

principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1

e 106 III 89 consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in

quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del

diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal

debitore sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità

economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112 consid. 3a, 102

III 173 consid. II.3). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il

sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il

creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in

realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio

1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel

in: Basler Kommentar, SchKG III, 2aed. 2010, n. 53-55 ad art. 271 e

n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure ch’essi sono stati trasferiti al terzo con un

atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285

segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di

altri (sentenze della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, consid. 3.3 e

14.2016.126

del 19 dicembre 2016, consid. 5; RtiD 2006 I 770 n. 83c, consid.

3.

, 14.2010.40 del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c consid. 3.2).

6.1

Quando una persona (fisica o giuridica) costituisce una persona

giuridica, in particolare una società anonima, occorre considerare, in linea di

massima, ch’esistono due soggetti di diritto distinti, che rispondono

singolarmente dei propri debiti ognuno con il pro­prio patrimonio. Secondo il

principio della trasparenza (Durch­griff), tuttavia, occorre far astrazione di tale dualità

giuridica, quando è invocata

dall’uno o dall’altro soggetto allo scopo di sottrarsi abusivamente all’esecuzione

forzata, e permettere, eccezionalmente, il pignoramento o il sequestro dei beni

dell’una nell’ese­­cuzione diretta contro l’altra conformemente alla realtà

economica. Due sono le condizioni poste dalla giurisprudenza al riguardo (DTF 144 III 546, consid. 8.3.2 con i rinvii; sentenze della CEF 14.2003.47 del 7 agosto

2003, RtiD 2004 II 768 n. 91c, consid. 3.2-3.4 e 14.2015.87 del 14 settembre

2015, massimata in RtiD 2016 I 754 n. 61c,

consid. 6.1): in primo luogo è

necessaria l’iden­­tità delle

persone coinvolte o perlomeno l’identità dei

loro interessi economici; e in secondo luogo la dualità giuridica dev’esse­­re

invocata in modo manifestamente abusivo per trarne un vantaggio ingiustificato

a danno dei creditori (art. 2 cpv. 2 CC).

a) Trattandosi

del primo presupposto, l’identità economica si fonda sulla possibilità

per il socio di poter dominare la persona giuridica e presuppone un rapporto di

dipendenza che si può manifestare in qualsiasi maniera – autorizzata o no, a

lungo o breve termine, fortuitamente o in modo pianificato – risultante dalla

proprietà di quote o da altri motivi come

rapporti contrattuali, familiari o d’ami­­cizia. Indizi d’identità sono

la confusione delle sfere d’interessi e dei patrimoni

(abbandono dell’indipendenza della società da parte degli stessi soci), un

controllo esterno della persona giuridica da parte della persona dominante, che

persegue interessi propri a scapito di quella giuridica, o una

sottocapitalizzazione della persona giuridica tale da metterne in pericolo la sopravvivenza.

b) Quanto

al secondo presupposto, il richiamo all’indipendenza

giuridica della persona giuridica è da considerare abusivo non solo se la sua

creazione persegue scopi illegittimi, ma pure se la persona giuridica è

utilizzata abusivamente o qualora se ne richiama l’indipendenza giuridica in

modo abusivo per non adempiere a obblighi legali o contrattuali. L’ammissione

di un abuso presup­pone l’accumularsi di diversi atti straordinari

qualificabili come vere e proprie macchinazioni che causano un danno

qualificato a terzi. Il dolo eventuale

basta (sentenza della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, RtiD 2006 I 770

n. 83c consid. 3.4/a).

In assenza di manovre abusive, invece, vanno rispettati i

rapporti giuridici di proprietà esistenti, così che il creditore non è

abilitato a sequestrare direttamente i beni appartenenti a persone fisiche,

giuridiche o enti giuridicamente indipendenti dal debitore, bensì solo le

pretese del debitore nei confronti di quelle persone, senza diritto

preferenziale rispetto agli altri loro creditori (sentenza della CEF

14.2016.126

del 19 dicembre 2016 consid. 5.1/c).

c) Il principio

della trasparenza non giunge alla soppressione generale della dualità

giuridica, ma può avere effetti solo in un caso particolare, in cui la

protezione offerta di principio dall’indi­­pendenza giuridica è rifiutata

perché viene richiamata abusivamente allo scopo di sottrarsi ai propri obblighi

o all’esecuzione forzata consecutiva (DTF 144 III 547 consid. 8.3.3). Il terzo

deve allora accettare che il ricavo della realizzazione dei suoi beni ser­va a

disinteressare i creditori dell’altra persona, per i quali la dualità giuridica è inopponibile. Può essere il caso non

solo nel­l’esecuzione diretta contro la persona (solitamente giuridica)

controllata (caso di trasparenza detta diretta), ma anche, più frequentemente,

nell’esecuzione contro la persona dominante (trasparenza rovesciata) (DTF 144

III 548 consid. 8.3.4; sentenza

della CEF 14.2015.87 del 14 settembre 2015, consid. 6.1). Nella prima ipotesi l’applicazione del principio di

trasparenza dev’esse­­re ammessa con ritegno poiché chi contrae con una persona

giuridica sa, in principio, di correre il rischio di una sua insolvibilità in

assenza di garanzie fornite dalla persona dominante (DTF 144 III 549 consid.

8.3

).

d) Dal principio

della trasparenza bisogna distinguere il caso in cui i beni di un terzo possono

ugualmente essere realizzati per soddisfare il creditore perché sono intestati

solo formalmente a nome del terzo – un uomo di paglia, un prestanome o una

“testa di legno” –, che ne è solo il proprietario apparente, mentre in realtà

appartengono al debitore (caso della simulazione), ciò che incombe al creditore

di rendere verosimile (DTF 144 III 548-9 consid. 8.3.5; sentenza della CEF

14.2017.176

del 27 marzo 2018, RtiD 2018 II 848 n. 54c, consid. 6.2/d).

6.2

Nella fattispecie,

l’RE 1 fa valere anzitutto l’inesisten­­za di un’identità

economica tra essa stessa (quale terzo titolare dei beni sequestrati) e i debitori sequestrati (i

quattro fratelli), que­st’ultimi essendo solo parzialmente

aventi diritto economico dei suoi attivi accanto agli eredi di CO 1 e A__________.

Il richiamo del Pretore alla giurisprudenza sul trattamento individuale di ogni

debitore solidale in ambito esecutivo non risulterebbe inoltre pertinente. A

mente della reclamante non vi è completa identità economica tra il proprietario formale e il

debitore del sequestro. L’applicazione del principio di

trasparenza porterebbe invero ad ammettere l’esistenza di un rapporto di proprietà comune riguardo ai certificati

obbligazionari, sicché l’oggetto del se­questro sarebbe in

realtà costituito dalle pretese spettanti ad ogni singolo socio sul prodotto

dello scioglimento della

società semplice, e non dai certificati obbligazionari in quanto tali. La sentenza impugnata si scontrerebbe da una parte con i principi che

regolano il regime della proprietà comune (nessun diritto individuale dei

singoli comunitari sul bene in comune) e dall’altra colpirebbe anche beni in

parte di pertinenza economica degli stessi sequestranti.

La parte sequestrante sostiene invece che i

quattro fratelli sono tutti debitori solidali dell’intero importo e sono gli

aventi diritto economico degli interi valori patrimoniali facenti capo all’RE 1.

La ripartizione interna fra i singoli debitori solidali non è nota, motivo per

cui erano necessari i sequestri di tutti i beni di pertinenza di PI 2, PI 1, PI

4.

e PI 2 in ogni procedura di sequestro. I sequestranti sostengono quindi che

il principio della trasparenza trova applicazione al caso concreto, come

constatato dal Tribunale arbitrale nel lodo “finale” e in quello d’appello, e che l’attribuzione dei titoli non è

problematica essendo chiaro quali certificati obbligazionari appartengono a

chi.

a) Ora,

il 30 giugno 2003 i quattro fratelli PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5

hanno stipulato un contratto di gestione con la D__________ SA di __________, conferendo a que­st’ultima, tra l’altro, il mandato di costituire e gestire una società “Holding” sotto la

ragione sociale RE 1, con sede a __________ (Bahamas) e domicilio presso tale fiduciaria. Come aven­ti diritto

economico dei valori patrimoniali facenti capo alla società sono stati indicati

i quattro fratelli, ognuno con una quota del 25% (doc. 3, art. 2).

Nel patto parasociale concluso il medesimo giorno tra i soci dell’RE 1 si conferma

che i proprietari della società sono proprio i quattro fratelli che l’hanno

fatta costituire (doc. F, 15° foglio). Da un estratto conto agli atti (doc. 2 e

F, 11° foglio) risulta inoltre che tutti i certificati obbligazionari oggetto

del sequestro (già sequestrati il 5 febbraio 2016 e depositati presso l’UE di

Lugano, doc. G) sono stati trasferiti il 14 ottobre 2003 su un conto intestato

allRE 1 presso l’allora Banca __________.

b) Ciò posto, è pertanto

verosimile che i titoli sequestrati appartengano formalmente all’RE 1, la quale

li rivendica tutti, e che i quattro fratelli dominino economicamente la società

opponente quali proprietari, in parti uguali, del 100% delle sue quote, e quali

suoi mandanti con un proprio potere d’istruzione agli amministratori della

società (doc. 3, art. 10). Che,

apparentemente, essi formano una società semplice non è di rilievo, dal

momento che possono liberamente gestire la società e disporre dei beni sociali congiuntamente. A un sommario esame

sussiste quin­di una completa identità economica tra i quattro debitori

e la società opponente. Non si evince dagli atti, invece, che gli eredi di CO 1

e A__________ possano controllare l’RE 1.

c) Va d’altronde ribadito che oggetto del sequestro

non sono le quo­te sociali dei quattro debitori (che del resto sono

determinate, sicché appaiono appartenere ai singoli fratelli), bensì parte dei

certificati obbligazionari detenuti dall’RE 1, nella misura del 73.34% per quelli riferiti al prestito

obbligazionario del­l’__________ di ITL 4'500'000'000, del 73.33% per

quelli relativi al prestito obbligazionario della stessa società di ITL 4'000'000'000”,

del 72.79% per quelli emessi dalla __________ e del 29.78% per quelli emessi

dalla __________ (sopra ad G), ovvero limitatamente ai titoli che il Tribunale

arbitrale ha riconosciuto di proprietà dei debitori (v. doc. I, dispositivi n.

3-6, e doc. L). Del resto, i certificati obbligazionari di cui gli arbitri hanno

ordinato la restituzione a CO 2 e CO 3 sono già stati

ritornati loro sulla scorta della decisione 10 gennaio 2019 dell’UE di Lugano

(doc. S accluso alle osservazioni ai reclami). È noto a questa Camera che l’UE

ha pure restituito a PI 8 e PI 7 i titoli di loro pertinenza (inc.

14.2019

-68). Il sequestro non pare quindi colpire beni in parte di

pertinenza economica di terzi.

d) Ne consegue che, come

rettamente deciso dal Pretore, risulta dato il primo presupposto – quello dell’identità

economica – stabilito dalla giurisprudenza per sequestrare beni della società

controllata, segnatamente, nella fattispecie, i noti certificati obbligazionari

ancora depositati presso l’UE di Lugano, nella misura del 25% per ognuno dei

quattro debitori.

6.3

Per

quel che concerne la seconda condizione del principio di trasparenza (abuso di

diritto), l’RE 1 ribadisce anzitutto che il trasferimento dei titoli

obbligazionari (ora tutti detenuti esclusivamente da terzi) è avvenuto nel

2003, ossia due anni prima che sorgesse il contenzioso oggetto della procedura

arbitrale e ciò nel contesto di un’operazione fiscale da tutti condivisa (ivi

compresi CO 1 e A__________) e non in modo abusivo. Il richiamo generico del

Pretore al lodo arbitrale d’appello inerente alle “operazioni atte ad annacquare le partecipazioni degli

zii” non sarebbe pertinente, il tema ivi trattato

riguardando esclusivamente la modifica delle quote azionarie nelle società del

gruppo. L’altro passaggio citato dal primo giudice (lodo arbitrale d’ap­­pello,

pag. 51 segg.) riguarderebbe invece unicamente la parte di titoli che il

Tribunale arbitrale ha ritenuto essere di pertinenza economica degli zii, ma

non quella pacificamente appartenente agli eredi fu C__________, ossia dei

quattro fratelli convenuti.

Al

riguardo, i sequestranti ritengono per contro che l’anno 2003, in cui è

avvenuto il trasferimento dei titoli, non sia un remoto periodo temporale in

cui i debitori avrebbero creato la società opponente in maniera legittima. L’inganno

degli zii CO 1 e A__________ sarebbe infatti avvenuto già tra il 2001 e il 2002

e l’operazio­ne degli eredi fu C__________ avrebbe avuto lo scopo di occultare

i titoli obbligazionari in questione, la cui distinzione (tra titoli da

restituire e titoli di proprietà dei quattro fratelli) è stata fatta unicamente

a posteriori in contrasto con quanto sostenuto degli stessi debitori negli ultimi

decenni.

a) Ora, sta di fatto che in alcune sentenze la Camera ha considerato che

non si possono ritenere abusivi trasferimenti di attivi del debitore a un terzo

da lui controllato ove siano avvenuti a un momento in cui la pretesa del

creditore non esisteva ancora né poteva essere prevista, non potendosi

presumere che simili operazioni mirino a porre i beni al riparo del creditore

sequestrante (sentenze 14.2001.2 del 4 maggio 2001 consid. 3.3; 14.2016. 126

del 19 dicembre 2016 consid. 5.2; pure 15.2017.7 del 7 luglio 2017 consid.

6.

). Tale

giurisprudenza è però stata nel frattempo precisata.

Così, perlomeno

nei casi in cui appaiono verosimili i presupposti dell’art. 288 LEF – in

particolare se l’atto revocabile pare essere stato compiuto meno di 5 anni

prima dell’inoltro di un’esecuzione che potrebbe giungere al rilascio di un

attestato di carenza beni o all’apertura di un fallimento (art. 285 cpv. 2 e

288a n. 3 LEF) –, tale atto è da considerare inopponibile a tutti i

creditori che soddisfano i predetti presupposti, indipendentemente dalla data

in cui è sorta la loro pretesa (sentenza

14.2017.176

del 27 marzo 2018, RtiD 2018 II 848 n. 54c, consid. 6.2/c/aa, con

rinvii alle sen­tenze del Tribunale federale 5A_604/2012 consid. 4.4,

5A_353/ 2011 del 31 ottobre 2011 consid. 5.4; A. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 15 ad art. 285 LEF; Gillié­ron,

Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 23 ad art. 285 e n. 35 ad art. 288

LEF). D’altronde, ove l’alienazione a un terzo dei beni da sequestrare sia

soltanto simulata, mentre il possesso (originario) del bene mobile o la

disponibilità del diritto rimane del debitore, cui in realtà esso continua ad

appartenere, la Camera ha ritenuto che ogni creditore, a prescindere dal

momento in cui è sorta la sua pretesa, può esigerne il sequestro, al pari degli

altri diritti patrimoniali del debitore (sopra consid. 6.1/d). Il richiamo all’indipendenza giuridica della persona

giuridica è infatti da considerare abusivo non solo se la sua creazione

persegue scopi illegittimi, ma pure se la persona giuridica è utilizzata

abusivamente o qualora se ne richiami l’indipendenza giuridica in modo abusivo

per non adempiere a obblighi legali o contrattuali (sopra consid. 6.1/b).

b) Per quanto attiene al caso

in esame, l’attribuzione dei certificati obbligazionari all’RE 1 risale alla

sua costituzione, nel 2003 (sopra consid. 6.2/a), ovvero a più di cinque anni

dalla promozione dell’esecuzione a convalida del sequestro. Sotto questo

profilo, la revocabilità dei conferimenti pare dubbia.

c) La

reclamante, tuttavia, non si confronta compiutamente con la motivazione del

Pretore laddove si riferisce al lodo arbitrale d’ap­­pello (doc. B pagg. 51

segg.) in merito alle manovre messe in atto da PI 2, per sé e per i fratelli, per

appropriarsi interamente dei noti titoli ai danni degli zii CO 1 e A__________

e dei loro successori, trasferendoli tutti in Svizzera, senza valido titolo

giuridico, sul conto di una società pacificamente di loro esclusiva proprietà (“non vi è motivo perché PI 2 abbia operato

in tal senso, non esistendo, né essendo accertata nessuna causa di diritto per

appropriarsi (a favore suo e dei suoi congiunti) di beni ap­partenuti anche

agli zii CO 1 e A__________”, doc. B, ad

5.14

pagg. 61-62). L’unico motivo plausibile di tale trasferimento pare essere

quello di porre i titoli al riparo da eventuali contromosse dei cugini. Che l’operazione avesse (unicamente) uno scopo fiscale da tutti

condiviso è una mera allegazione della reclamante non sorretta da alcun indizio

concreto e oggettivo. Dagli elementi evidenziati dal Pretore risulta invece

piuttosto verosimile che il trasferimento dei titoli alla reclamante sia solo

simulato, giacché lo scopo apparente della costituzione dell’RE 1 e del

passaggio di proprietà dei certificati

obbligazionari è quello di creare abusivamente uno schermo

tra i titoli e i cugini.

d) In ogni caso,

a prescindere dal vero obiettivo perseguito dai debitori sequestrati nel 2003,

appare manifestamente abusivo da parte della reclamante appellarsi alla propria

pretesa indipendenza giuridica per opporsi al sequestro di titoli che prima del­l’indebito

trasferimento erano gestiti in comune dai fratelli CO 1, A__________ e C__________,

ostacolando così le pretese dei cugini dei debitori volte al risarcimento del

danno causato loro dai debitori proprio nell’ambito della gestione del gruppo di

famiglia (aumento di capitale e nuova ripartizione azionaria tale da conferire

il controllo del gruppo agli eredi fu C__________), accertate da due decisioni

arbitrali passate in giudicato. Ciò a maggior ragione ove si considerano anche gli

altri indizi di abuso indicati dal Pretore, ossia l’assenza d’interesse degno

di protezione da parte della reclamante a ottenere l’annullamento del sequestro

di tutti i beni sequestrati e non solo dei certificati obbligazionari, e il

mancato suo intervento nell’ambito del primo sequestro del 3 febbraio 2016 e

nella procedura arbitrale. A un esame di mera verosimiglianza, la conclusione

del Pretore resiste alla critica, poiché si fonda su accertamenti di fatto non

manifestamente errati.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio del­l’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 15'466'084.55, raggiunge

senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa 14.2019.3 (__________) è

respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’RE 1, che

rifonderà a CO 2 e CO 3, in solido, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.

2. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella

causa 14.2019.4 (__________) è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’RE 1, che

rifonderà a CO 2 e CO 3, in solido, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.

3. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella

causa 14.2019.5 (__________) è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’RE 1, che

rifonderà a CO 2 e CO 3, in solido, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.

4. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella

causa 14.2019.6 (__________) è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’RE 1, che

rifonderà a CO 2 e CO 3, in solido, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.

5. Notificazione a:

;

– PA 2, , .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).