14.2019.31
Rigetto definitivo dell’opposizione. Emanazione della decisione prima della scadenza del termine impartito al convenuto per presentare osservazioni scritte all’istanza
22 maggio 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.31
Lugano
22 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.2 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 2 gennaio
2019 dal
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 25 gennaio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 novembre 2018
dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di
una contravvenzione di fr. 100.– oltre agli accessori;
che
statuendo con decisione del 25 gennaio 2019, il Giudice di
pace del Circolo della Navegna ha accolto l’istanza presentata il 2 gennaio
2019 daCO 1 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 157.50 e un’indennità di fr. 15.–
a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 7 febbraio 2019 facendo valere
che il Giudice di pace ha statuito prima della scadenza del termine
impartitogli per presentare osservazioni all’istanza;
che nelle sue osservazioni del 28 febbraio 2019, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentato il 7 febbraio 2019 (timbro postale sulla busta d’invio del
reclamo) contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto lunedì 28 gennaio
(nell’incarto della Giustizia di pace non figura la prova dell’invio per
raccomandata), in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 1 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF), ricordato che un termine è ossequiato se l’atto
scritto è consegnato al più tardi l’ultimo giorno del termine al tribunale
oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera (art. 143 CPC) e non solo
quando perviene al tribunale;
che
la contestazione cautelativa della tempestività del reclamo sollevata dall’istante
va quindi respinta;
che
il 4 gennaio 2019 il Giudice di pace ha impartito a RE 1 un termine di 15
giorni per presentare eventuali osservazioni scritte all’istanza;
che
la raccomanda n. __________ contenente tale invito (v. doc. 2 dell’incarto
della Giustizia di pace) è stata recapitata a RE 1 allo sportello della posta
di __________ il 16 gennaio 2019, dopo che il termine di ritiro dell’invio era
stato prorogato dal destinatario dal 14 gennaio al 4 febbraio 2019 (estratto
EasyTrack);
che
secondo la giurisprudenza (DTF 138 III 228 consid. 3.1, 130 III 400
seg.; sentenza della CEF 14.2015.224 del 24 febbraio 2016 consid. 4.1) in linea di massima l’escusso non deve aspettarsi la notifica di un’istanza
di rigetto dell’opposizione da lui interposta, sicché la raccomandata
contenente la citazione all’udienza o l’invito a formulare osservazioni
scritte non può reputarsi notificata alla scadenza del termine di giacenza
postale di 7 giorni in virtù dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, ma solo al
momento in cui perviene effettivamente nelle sue mani;
che
nella fattispecie il termine di 15 giorni impartito dal Giudice di pace è così
decorso dal 16 gennaio ed è scaduto il 31 gennaio 2019;
che
la decisione impugnata, emessa già il 25 gennaio, è pertanto prematura e va
annullata nella misura in cui il diritto di essere sentito del reclamante è
stato violato, ciò che non può essere sanato in questa sede (v. sentenza della
CEF 14.2017.239 del 30 marzo 2018 consid. 2.3-2.4);
che
il reclamo dev’essere accolto e la causa rinviata al primo giudice per nuovo
giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) previa citazione delle parti a un’udienza
o nuova assegnazione di un termine al convenuto per presentare osservazioni
scritte (art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC);
che
la tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 121.35,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto.
Di
conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla
Giudicatura di pace del Circolo
della Navegna per nuovo giudizio
nel senso dei considerandi.
Fatti
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono
poste a carico del CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Considerandi
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).