14.2019.32
Rigetto definitivo dell’opposizione. Richiesta di condono delle spese processuali poste in esecuzione. Domanda di gratuito patrocinio
2 luglio 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.32
Lugano
2 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura
di pace di Balerna promossa con istanza 14 novembre 2018 dallo
Stato
del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato
dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative,
Bellinzona)
contro
RE
1
giudicando sul reclamo 11 febbraio 2019 presentato da RE
1 contro la decisione emessa 29 gennaio 2019
dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 9 gennaio 2017 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il
ricorso interposto da RE 1 contro la risoluzione n. __________ del 4 novembre
2015 del Consiglio di Stato, con la quale è stata respinta l’impugnativa da lei
presentata avverso la decisione del 7 maggio 2015 del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di
dimora UE/AELS (inc. 52.2015.565). È stata respinta anche la domanda di
assistenza giudiziaria ivi contenuta e le spese processuali di complessivi fr. 500.–
sono state poste a carico della ricorrente. Tale decisione è passata in
giudicato, un ricorso presentato da RE 1 al Tribunale federale essendo stato
respinto (timbro del 13 novembre 2018 apposto sul retro dell’ultima pagina
della sentenza, doc. B).
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 novembre 2018 dall’Ufficio di
esecuzione di Mendrisio lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 500.–, indicando quale titolo di credito le “tasse di giudizio, spese e oneri come da decisione
del 09.01.2017 emessa dal Tribunale cantonale amministrativo: sentenza n.
52.2015.565”.
C. Avendo
l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14
novembre 2018 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di
pace di Balerna. Nel termine impartito, l’escussa si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 17 dicembre 2018. Nella sua replica del 18 gennaio
2019 l’istante ha confermato la sua domanda.
D. Statuendo
con decisione del 29 gennaio 2019, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e
rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 15.–
da rifondere all’istante.
E. Contro la sentenza appena citata la convenuta è
insorta a questa Camera con
un reclamo dell’11 febbraio 2019 per ottenerne – previa concessione del gratuito patrocinio – l’annullamento,
la reiezione dell’istanza e la concessione di un condono della tassa di
giustizia fissata dal Tribunale cantonale amministrativo. Invitato a presentare
osservazioni al reclamo, l’istante è rimasto silente.
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione
di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui
è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta
alla convenuta il 30 gennaio 2019, il termine di dieci giorni, iniziato a
decorrere il giorno successivo, è scaduto sabato 9 febbraio, sicché il reclamo, presentato il primo giorno
feriale seguente, ovvero lunedì
11 febbraio 2019, è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF).
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il
giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto
in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo
parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione
della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato
prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una
procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver considerato che la documentazione
presentata, ossia la decisione del Tribunale cantonale amministrativo del 9
gennaio 2017 che è passata in giudicato, è parificata a una sentenza
esecutiva ai sensi degli art. 80 e 81 LEF.
4. Nel
reclamo RE 1, citando diversi articoli di legge sul
condono (art. 4a dell’Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura
amministrativa [RS 172.041.0], 63 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura
amministrativa [PA, RS 172.021] e 112 cpv. 1 CPC), asserisce anzitutto che il
giudice può concedere una dilazione o, in caso d’indigenza permanente, il
condono per il pagamento delle spese
processuali. Essa dichiara di trovarsi in gravi difficoltà economiche,
percependo soltanto una rendita AVS di fr. 1'175.– mensili e una
pensione “Inps” di € 611.07 mensili e dovendo far fronte a spese mensili fisse
di fr. 943.– per la pigione e di fr. 486.40 per la cassa malati,
oltre alle “bollette e spese varie per il
proprio sostentamento quotidiano”. Non disponendo di mezzi
necessari, la reclamante ritiene di avere il diritto alla gratuità della
procedura e fa così valere una violazione degli art. 29, 29a e 30 cpv. 1
della Costituzione (garanzie procedurali generali, garanzia della via
giudiziaria e procedura giudiziaria), così come degli art. 117 e 118 CPC
(gratuito patrocinio ed esenzione dalle spese processuali) nella procedura
esecutiva inerente all’incasso delle spese processuali di fr. 500.–.
Oltre
a ciò, l’escussa sostiene che tale esecuzione non è nemmeno conforme alle
garanzie derivanti dagli art. 6 e 13 CEDU (diritto ad un processo equo e
diritto ad un ricorso effettivo), dagli art. 2 e 14 del Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici e dall’art. 6 della Convenzione internazionale
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, secondo la quale
ogni individuo ha diritto alla protezione e a mezzi di ricorso effettivi
davanti ai tribunali nazionali. Di conseguenza, la decisione impugnata non
rispetterebbe il principio di proporzionalità, applicherebbe in modo errato il
diritto e violerebbe i diritti costituzionalmente garantiti, motivo per cui RE
1 ne postula l’annullamento e la riforma nel senso della concessione del
condono delle spese processuali di fr. 500.–. Tenendo conto della sua
situazione attuale “estremamente indigente”,
la reclamante chiede infine di essere ammessa all’esonero totale dell’eventuale
anticipo spese, contributo e tassa di giustizia in virtù del diritto alla
parità ed equità di trattamento per chi non dispone di mezzi necessari, di
porre le spese processuali a carico dello CO 1 e di attribuirle un congruo
importo a titolo di indennità.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie, la decisione del Tribunale cantonale
amministrativo emessa il 9 gennaio 2017 è passata in giudicato (v. timbro
apposto il 13 novembre 2018 sul retro dell’ultima pagina, doc. B e consid. A),
sicché giustifica senz’altro il rigetto definitivo dell’opposizione nel senso
dell’art. 80 cpv. 1 LEF per le spese processuali di fr. 500.– poste a
carico di RE 1.
6. Il
giudice del rigetto non è competente per esaminare la validità della decisione
invocata dall’istante come titolo di rigetto definitivo (secondo l’art. 80
LEF), anzi la regiudicata di tale decisione gliene vieta un riesame (cfr. art.
59 cpv. 2 lett. e CPC). Il suo compito si limita all’esame della forza probatoria
del titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie a norma
dell’art. 81 LEF, quali la successiva estinzione, sospensione o prescrizione
del credito posto in esecuzione (sopra consid. 2).
6.1 Nella
fattispecie le censure della reclamante, riferite a un supposto diritto
alla gratuità della procedura, alla violazione delle garanzie procedurali
generali, al gratuito patrocinio e all’esenzione dalle spese processuali, sono
rivolte alla procedura in cui è stata emessa il 9 gennaio 2017 la sentenza del
Tribunale cantonale amministrativo (inc.
52.2015.565), con cui sono state poste a suo carico spese processuali per
fr. 500.–, di cui chiede ora il condono. Orbene, come visto, il giudice
del rigetto non è competente per riesaminare una decisione passata in
giudicato. E neppure per concedere il condono o l’esenzione delle spese
processuali stabilite in quella decisione. Erano questioni da sollevare nella
procedura amministrativa sfociata nella sentenza del 9 gennaio 2017.
Respingendo il suo ricorso, il Tribunale federale ha posto definitivamente fine
alla causa, in particolare per quanto attiene al rifiuto dell’assistenza
giudiziaria.
6.2 Ne
segue che il Giudice di pace non ha violato il principio di proporzionalità né
altri diritti costituzionalmente garantiti, dal momento che non disponeva di
alcuna competenza per modificare la decisione del Tribunale cantonale amministrativo. Il reclamo va pertanto respinto.
7. Stante
l’esito del reclamo, la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico di RE
1 (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili
in cui essa versa inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo,
il quale rischierebbe di tradursi per altro in ulteriori oneri d’incasso
infruttuosi per l’ente pubblico. La domanda di
ammissione al gratuito patrocinio è quindi senza oggetto. Poiché il reclamo appariva ad ogni modo d’acchito
manifestamente sprovvisto di possibilità di successo, la domanda avrebbe
comunque dovuto essere respinta (art. 117 lett. b CPC).
Non
si pone invece problema d’indennità, la controparte avendo lasciato trascorrere
infruttuosamente il termine per presentare eventuali osservazioni al reclamo.
8. Circa
Fatti
i rimedi esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
Considerandi
litigioso, di fr. 500.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si riscuotono spese giudiziarie.
3. La
domanda di ammissione al gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Giudicatura
di pace di Balerna.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne
“una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF).
Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).