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Decisione

14.2019.36

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Preteso riconoscimento di debito contenuto nelle osservazioni all’istanza. Allegazione nuova

8 luglio 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 agosto 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE

1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 23'573.80

oltre agli interessi del 6% dal 1° ottobre 2017, indicando quale titolo di

credito le “fatture per

trasloco e deposito”.

C. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20 novembre

2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la

parte convenuta, con osservazioni scritte del 17 dicembre

2018, ha comunicato al Pretore aggiunto di trovarsi in una

situazione debitoria molto grave e di non poter far fronte al credito vantato

dall’istante. L’istante ha lasciato trascorrere infruttuosamente il termine

assegnatole per presentare un’eventuale replica.

D. Statuendo con decisione del 5 febbraio 2019, il Pretore aggiunto ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 390.– e un’indennità di fr. 250.– a favore della parte convenuta.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 15 febbraio 2019 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue

osservazioni del 7 marzo 2019, CO 1 ha concluso per la

reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 15 febbraio 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore

della RE 1 il 6 febbraio 2019, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­za del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha stabilito che nessuno dei documenti

prodotti dall’istante ha le caratteristiche di un atto pubblico o reca la firma

manoscritta della convenuta nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO. Il pagamento di

vari acconti, ossia il preteso riconoscimento – tacito – per atti concludenti

dell’in­tero debito posto in esecuzione non costituisce a suo giudizio un

riconoscimento di debito secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, i pagamenti parziali non

potendosi parificare a una scrittura firmata a mano dell’escussa o dal suo

rappresentante. Onde la reiezione dell’istanza.

4.

Nel

reclamo la RE 1 censura un’evidente errata applicazione del diritto da parte

del Pretore aggiunto, il quale non avrebbe considerato le osservazioni all’istanza

formulate dalla convenuta il 17 dicembre 2018, e più precisamente il passaggio

inerente alla situazione debitoria della convenuta “… motivo per il quale non può far fronte al credito

vantato dalla ditta RE 1”. Sottoscrivendo tale dichiarazione

di volontà, chiara ed esplicita, il legale di CO 1 – persona particolarmente

cognita delle conseguenze giuridiche delle proprie affermazioni – avrebbe

infatti riconosciuto esplicitamente l’intero debito accumulato dalla convenuta

nei confronti dell’istante. A mente della reclamante si è pertanto in presenza

di un riconoscimento di debito scritto e firmato dal rappresentante dell’escussa.

5.

Costituisce un riconoscimento di debito

nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso –

o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o

perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma

di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301

consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento di debito può anche essere

successivo al precetto esecutivo, ma dev’essere allestito prima dell’udienza di

discussi­one dell’istanza o prima dell’assegnazione al convenuto del termine

per la presentazione di osservazioni scritte (sentenza

della CEF 14.2015.72 del 16

settembre 2015 consid. 6.1 con rinvii, massimato in RtiD 2016 I 729 n. 47c).

Il riconoscimento deve risultare

indiscutibilmente dal documento o dai

documenti prodotti dall’escutente (Staehelin

in: Basler Kom­mentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82

LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013

già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando

che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al

giudice ordinario (sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014,

consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

5.1

Nel

caso specifico, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, stabilendo che le

fatture non controfirmate dalla convenuta e i vari acconti parziali da lei pagati

non costituiscono un riconoscimento (tacito) di debito dell’intera somma posta

in esecuzione. Sul contenuto delle osservazioni all’istanza egli non si è

espresso.

a) Ora, semplici fatture, ove non siano sottoscritte dal

debitore, non possono rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (v. sentenza della CEF

14.2017.9

del 31 marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii). Ne discende che le 17

fatture prodotte con l’istanza (doc. A), a prescindere dalla loro pretesa

fondatezza, sulla quale questa Camera non è competente a decidere, non possono

costituire un riconoscimento di debito nel senso della suddetta norma, poiché

non recano la firma manoscritta della convenuta (a norma del­l’art. 14 cpv. 1 CO:

sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 no­vembre 2016 consid. 5).

b) Neppure

il pagamento del saldo di una delle fatture e di diversi acconti (doc. B)

possono assurgere – in assenza di firma della convenuta – a un riconoscimento

(tacito) per atti concludenti del debito posto in esecuzione e non giustificano

quindi il rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1

LEF per l’importo indicato sulle fatture (come visto non controfirmate) dalla

debitrice (sentenze della CEF 14.2016.207 del 31 gennaio 2017, consid. 5.2/b;

14.2016.141

del 17 novembre 2016, consid. 5; 14.2011.226 del 16 febbraio 2012

consid. 3.2).

c) Nelle

osservazioni all’istanza l’avv. PA 2 ha scritto che “la signora CO 1 ha una situazione debitoria molto grave, come si evince

dall’estratto UE che si allega, motivo per il quale non può far fronte al

credito vantato dalla ditta RE 1, come pure agli altri crediti”

(act. III). Tali osservazioni sono state trasmesse all’istante con l’assegnazione

di un termine di dieci giorni per presentare un’eventuale replica, “con l’avvertenza che in caso di silenzio il Giudice

procederà nella lite giudicando in base agli atti e agli allegati”.

Ciò

nondimeno, la RE 1 ha lasciato trascorrere infruttuosamente il termine

assegnatole e ha così rinunciato a presentare una replica in prima sede. Essa non ha pertanto modificato o completato la

motivazione dell’istanza di rigetto che si fondava sui pagamenti parziali effettuati

dalla convenuta. L’allegazione della reclamante,

secondo la quale le osservazioni all’istanza contengono un riconoscimento di

debito, è quindi nuova e inam­missibile (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra

consid. 1.2), essendo stata presentata solo in seconda istanza. E

stante il principio dispositivo (art. 55 cpv. 1 CPC), il giudice di rigetto non

può venire in aiuto dell’istante ricercando eventuali titoli di rigetto da lui

non menzionati. Già per questi motivi il reclamo dev’essere respinto.

5.2

È

del resto dubbio – sia rilevato per inciso – che con la dichiarazione

incriminata il legale dell’escussa abbia espresso la volontà della cliente di riconoscere senza riserve né

condizioni la somma richiesta dall’escutente. Egli si è infatti limitato a

evocare la difficile situazione debitoria

in cui essa si trova, che non le consentirebbe di far fronte al

credito “vantato” dalla RE 1, né

agli “altri crediti”. Non è in

particolare univoco il riferimento al credito del­l’istante, perché il fatto

che sia dalla stessa “vantato”

ancora non significa che sia riconosciuto dall’escussa. Diversa sarebbe stata

la situazione se l’avv. PA 2 si fosse riferito alla “somma dovuta all’istante” o ad altra formulazione

equivalente. Ad ogni modo, stante la tardività delle allegazioni della

reclamante, la questione può essere lasciata aperta, fermo restando che la

decisione odierna non pregiudica definitivamente le ragioni della RE 1 (v.

sopra consid. 2 in fine).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio del­l’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'573.80,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà ad CO

1 fr. 600.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).