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Decisione

14.2019.37

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di leasing. Risoluzione anticipata e conteggio finale. Prova della notifica. Esigibilità del credito posto in esecuzione. Indennità d’inconvenienza

17 luglio 2019Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

scritto del 4 agosto 2015 la RE 1 ha concesso un ultimo termine a CO 1 per versare

l’importo delle tre rate di leasing arretrate, informandola che, in caso

contrario, il contratto sarebbe stato considerato sciolto con effetto dal 12

agosto 2015. Il 22 settembre 2015 la società assuntrice ha restituito il

veicolo alla società di leasing e firmato il relativo verbale, dal quale i

chilometri percorsi al momento della riconsegna risultavano 103'223. Il 24

novembre 2017 la RE 1 ha sottoposto a CO 1, quale debitrice solidale, il

conteggio – calcolato sulla base di quanto previsto dalle condizioni generali –

effettuato a seguito della disdetta del contratto, chiedendo alla medesima il

pagamento di fr. 23'604.45.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 gennaio 2018 dall’Ufficio di

esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 23'604.45

oltre agli interessi del 5% dal 15 dicembre 2017, indicando quale titolo di

credito: “Saldo contratto

leasing del 16.09.2013 no. __________. Coefficiente del 24.11.2017”.

D. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 aprile

2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il

20 settembre 2018 si è presentata unicamente la parte convenuta, la quale si è opposta

all’istanza sulla scorta di osservazioni scritte accluse al verbale.

E. Statuendo con decisione del 4 febbraio 2019, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità

di fr. 150.– a favore della parte convenuta.

F. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 15 febbraio 2019 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni

del 25 marzo, CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 15 febbraio 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 5

febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto considerato che il contratto di

leasing, unitamente alle condizioni generali e al verbale di riconsegna, costituiscono un valido

titolo di rigetto prov­visorio dell’opposizione per i

canoni ricalcolati in caso di scioglimento anticipato del contratto, per i

chilometri supplementari effettuati e per le spese di disdetta. Egli ha poi

respinto le contestazioni, sollevate dalla convenuta, sia in merito all’identità

tra la creditrice indicata sul precetto e l’istante – osservando come il

cambiamento della ragione sociale si evinca dal registro di commercio – sia in

relazione all’errata indicazione, sul precetto esecutivo, della data del

contratto di leasing, da lui considerato frutto di una mera svista che come

tale non comporta la reiezione dell’istanza, avendo l’escussa peraltro

dimostrato di essere a conoscenza del credito per il quale la RE 1 procede nei

suoi confronti. Contrariamente a quanto sostiene CO 1, il primo giudice ha

rilevato che l’assenza di que­st’ultima al momento della riconsegna del veicolo

e il fatto che non abbia sottoscritto il relativo verbale non pregiudica il carattere di riconoscimento di debito,

osservando al proposito come l’im­­porto preteso risulti

facilmente determinabile sulla base di criteri oggettivi stabiliti nel

contratto e nelle condizioni generali quale parte integrante del medesimo.

Nondimeno,

il Pretore ha respinto l’istanza a seguito della contestazione sollevata da CO

1, secondo cui ella non avrebbe ricevuto né lo scritto del 4 agosto 2015 né il

conteggio finale del 24 novembre 2017. Se da una parte ha ritenuto irrilevante

che l’escussa non avesse ricevuto il primo documento – non essendo prevista dal

contratto una messa in mora per lo scioglimento del medesimo – dall’altro, il

primo giudice ha considerato che l’esigibilità del credito non risulta provata

per il fatto che la convenuta sostiene di aver preso conoscenza del conteggio

del 24 novembre 2017 solo con la procedura di rigetto in questione e che su

tale appunto l’istante non ha replicato. A mente del Pretore, ulteriori dubbi

su tale conteggio, peraltro nemmeno firmato, sorgono dal fatto ch’esso è stato

trasmesso alla debitrice solidale oltre due anni dopo la consegna del veicolo

nonostante le modalità di calcolo non presentino una difficoltà tale da

giustificare un periodo di tempo così esteso.

4.

Nel

reclamo la RE 1 allega che il conteggio finale del 24 novembre 2017 è stato calcolato

sulla base di quanto previsto dalle condizioni generali del contratto di

leasing e che l’importo preteso sarebbe dovuto essere saldato entro e non oltre

il 15 dicembre 2017, sicché al momento dell’avvio della procedura esecutiva nel

gennaio 2018 il credito era senz’altro esigibile. Ritiene poi che non vi possano

essere dubbi sul fatto che CO 1 abbia ricevuto il suddetto conteggio, il quale

è stato trasmesso al suo indirizzo di residenza alla data indicata. La

reclamante giustifica poi il fatto che il documento sia stato trasmesso due

anni dopo la riconsegna del veicolo ricordando che la debitrice solidale è

stata escussa solo quando l’assuntrice del leasing – la PINT2 1 – non è stata

in grado di rimborsare il saldo dovuto. E poiché CO 1 è stata amministratrice

unica della società assuntrice, a mente della reclamante è indubbio ch’essa

fosse a conoscenza dei numerosi scritti – tra cui un conteggio del 24 novembre

2017.

identico a quello in oggetto – trasmessi alla debitrice principale già nel

corso del 2015. Essendo a suo dire dimostrata l’esigibilità del credito, la

reclamante postula pertanto l’accoglimento dell’istanza, richiamando quanto

peraltro stabilito in una precedente procedura – già trattata da questa Camera

– con una fattispecie quasi identica a quella in oggetto.

5.

Nelle sue osservazioni al reclamo CO 1 ribadisce di non aver mai ricevuto

prima dell’avvio della procedura esecutiva il conteggio del 24 novembre 2017 a

lei indirizzato, di cui peraltro, oltre alla mancata firma, non vi è prova

alcuna dell’effettivo invio, sicché il credito preteso dalla RE 1 non è

esigibile. Contesta poi di essere stata già in possesso di altri conteggi

analoghi a quello in oggetto e chiede infine un’adeguata indennità d’inconvenienza

dal momento che – non essendo sufficientemente cognita in diritto – per la

stesura delle sue osservazioni ha dovuto rivolgersi a un consulente legale, del

cui onorario dovrà farsi carico.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce

valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 con­sid. 4.1.1). Incombe all’escutente non solo di produrre un titolo di

rigetto, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto

in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione, ov­vero prima della notifica

del precetto esecutivo (sentenza del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22

marzo 2016 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2017.63 del 6 settembre 2017,

massimata in RtiD 2018 I 769 n. 40c, consid. 5.3/c; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 13 e 39 ad art. 80 LEF e i rinvii; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La

mainlevée de l’opposi­­tion (2017), n. 22 e 143 ad art. 80 LEF).

6.1

Nella

fattispecie la RE 1 fonda la propria pretesa nei confronti di CO 1 sul

contratto n. __________ (doc. A accluso all’istanza e sopra consid. A), dal

quale si evince che, con la loro sottoscrizione del 12 agosto 2013, sia la

società assuntrice del leasing sia la debitrice solidale hanno – tra le altre

cose – dichiarato di aver letto e accettato le condizioni generali. Quest’ultime

prevedono in particolare, in caso di risoluzione anticipata del contratto, un’indennità

calcolata in funzione della durata effettiva del medesimo, i cui importi si

evincono dalla tabella annessa, quale parte integrante dello stesso (doc. B,

pag. 1 punto 4.3, e pag. 2 punti 16.1 e 16.3 e pag. 3 delle condizioni

generali). E proprio sulla scorta di tale tabella, il 24 novembre 2017 la RE 1

ha allestito il calcolo dell’importo dovuto da CO 1 a seguito della disdetta

del contratto notificata dalla società di leasing all’assuntrice con effetto al

12.

agosto 2015, pari a fr. 23'604.45 (v. doc. G). Per tale importo il contratto

di leasing, unitamente alle condizioni generali e alla tabella annessa alle

medesime e relativa alle indennità in caso di risoluzione anticipata, poiché sottoscritti

da CO 1 sia personalmente sia quale amministratrice unica della società

assuntrice, costituiscono, di principio, un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione.

6.2

Il

problema è che già in prima sede l’escussa ha contestato il conteggio del 24

novembre 2017, asserendo di non averlo mai ricevuto e di esserne venuta a conoscenza

solo in occasione della procedura di rigetto avviata nei suoi confronti dall’istante

(v. osservazioni all’istanza, pag. 5 ad 6.2). Controversa è pertanto la

questione dell’esigibilità del credito preteso dalla RE 1.

a) Il punto 4.3 delle condizioni generali (doc.

B) prevede espressamente che nel caso in cui “il contratto di leasing viene terminato

anticipatamente per altri motivi, in particolare a causa di violazioni

contrattuali (…), la rata viene ricalcolata dall’inizio del contratto in base

all’effettiva durata contrattuale, conformemente alla tabella che segue e

fissata definitivamente. In questo caso la Società di leasing redige un calcolo

delle rate del leasing dovute complessivamente, tenendo conto dei pagamenti già

avvenuti. L’assun­­tore del leasing è tenuto allora a pagare alla Società entro

20.

giorni e senza alcuna detrazione la differenza fatturata (…)”.

aa) Ora, poiché la reclamante era tenuta per contratto ad allestire il

calcolo di quanto ancora dovuto, a fronte della puntuale contestazione di CO 1 incombeva

all’istante dimostrare che il credito per il quale essa procedeva nei confronti

dell’escussa era esigibile già prima dell’inoltro dell’esecuzione, ovvero

prima della notifica del precetto esecutivo (sopra, consid. 6). Al proposito,

la reclamante si limita a sostenere di aver trasmesso il conteggio finale all’indirizzo

dell’escussa, invio sul quale a suo dire non possono esservi dubbi in merito

alla ricezione da parte della stessa, dovendosi ritenere che l’escussa ha senz’altro

visionato – nella sua veste di

amministratrice unica della PINT2 1 – i “numerosi

altri scritti” e un primo conteggio finale identico a quello in

oggetto.

bb) Sennonché

a conforto delle sue allegazioni, la reclamante non ha fornito in prima sede alcun riscontro oggettivo, come ad esem­pio

la ricevuta dell’invio del conteggio trasmesso a CO 1 il 24 novembre 2017 (che

peraltro non pare essere stato spedito per raccomandata) o la prova della

trasmissione di precedenti atti indirizzati a lei o alla società assuntrice del

leasing. E poiché il conteggio in questione è uno scritto di carattere privato,

il cui valore probante non è superiore a semplici allegazioni di

parte, essa doveva provare – stante l’esplicita contestazione della convenuta

(art. 150 cpv. 1 CPC) – l’avvenuta trasmissione, ciò che però non ha fatto.

Tale documento accerta al massimo il calcolo effettuato dall’istante, ma in

ogni caso non l’effettivo invio né la ricezione da parte della destinataria

indicata.

b) Va

inoltre precisato che, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, la

decisione di questa Camera da lei citata, pur vertendo su una fattispecie simile,

si differenzia dal caso concreto per il fatto che in quella circostanza CO 1 aveva

contestato l’esigibilità del credito posto in esecuzione solo in sede di

reclamo, sicché il fatto di non aver sollevato la mancata ricezione della

richiesta di pagamento davanti al primo giudice aveva permesso di considerare

come accertata (ai sensi dell’art. 150 cpv. 1 CPC a contrario) la valida

notifica del documento e dunque la ricezione del medesimo da parte dell’escussa

(sentenza della CEF 14.2017.55 del 4 settembre 2017, consid. 4.3).

7.

In

definitiva, poiché l’esigibilità del credito posto in

esecuzione non risulta indiscutibilmente dai documenti prodotti dall’escuten­­te,

il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata,

fermo restando che alla procedente,

ad ogni modo, rimane salva la possibilità di chiedere di nuovo il rigetto dell’opposizione,

anche nella stessa esecuzione, producendo i documenti idonei a comprovare l’asserita

trasmissione all’escussa del conteggio finale, oppure di promuovere una

procedura creditoria ordinaria volta al­l’accertamento della sua pretesa e al

rigetto definitivo dell’opposi­­zione (art. 79 LEF; sopra consid. 2).

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.1

Sostenendo di aver dovuto rivolgersi a un consulente

per la stesura delle osservazioni al reclamo, CO 1 postula l’asse­­gnazione di un’adeguata indennità d’inconvenienza,

per la determinazione della quale si rimette al giudizio di questa Camera. A

sostegno della propria richiesta la convenuta ricorda il valore di causa, a suo

dire non indifferente per una persona come lei al beneficio dell’assistenza

sociale, la difficoltà di redigere osservazioni in difetto di assistenza legale

e il dispendio di tempo necessitato (e forse ancora da dedicare) per la

trattazione del caso.

8.2

Giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, la parte

soccombente (nel sen­so dell’art. 106 cpv. 1 CPC) deve rifondere alla

controparte le sue spese di rappresentanza professionale in giudizio a norma

dell’art. 68 CPC, ovvero per le prestazioni di avvocati (esterni) liberi

professionisti legittimati a esercitare la rappresentanza e in determinati casi

di commissari e agenti giuridici patentati, così come di rappresentati

professionalmente qualificati in ambito di locazione e di lavoro. In linea di

massima non entrano invece in considerazione, neppure a titolo d’indennità d’inconvenienza

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), le prestazioni, fatturate o no, di altri

consulenti giuridici come notai, consulenti indipendenti, impiegati di un

servizio giuridico di una banca, fiduciaria o assicurazione, né di organi della

persona giuridica vittoriosa, fossero anche avvocati (sentenze del Tribunale

federale 4A_233/2017 del 28 settembre 2017, RSPC 2018 pag. 25 seg. n. 2046,

consid. 4.5, e della CEF 14.2018.135/136 del 4 febbraio 2019 consid. 6.2 e i

rinvii).

Eccezioni sono ammesse in casi

debitamente motivati ove si tratti di una causa complessa con un valore

litigioso elevato, che ha comportato un importante dispendio lavorativo,

ragionevolmente sostenibile alla luce del risultato ottenuto (sentenza della

CEF 14. 2017.181 del 1° febbraio 2017 consid. 5).

8.3

Nel caso concreto, CO 1 non ha

diritto a un’indennità per ripetibili giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, l’MLaw __________ non avendola rappresentata professionalmente,

né a un’indennità per inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c), poiché la causa non può definirsi complessa né

necessitava un importante dispendio lavorativo della convenuta (o del suo

consulente), giacché bastava loro ribadire la contestazione della mancata

notifica del conteggio e quindi l’inesigibilità del credito posto in

esecuzione.

CO

1.

non ha neppure

diritto a un’indennità d’inconvenien­­za

per sé stessa, dal momento che non ha redatto lei le osservazioni e ad ogni

modo non ha sufficientemente motivato la propria domanda, in particolare in

merito alla quantificazione dell’ef­­fettivo dispendio di tempo dedicato alla

redazione delle osservazioni e al fatto che tale dispendio sia superiore a quanto normalmente

esigibile da ciascuno per l’espletamento

dei lavori amministrativi personali (sentenza della CEF 14.2016.10 del 25 aprile 2016 consid. 9, massimata in RtiD 2016 II 653 n. 43c).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'604.45,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 370.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).