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Decisione

14.2019.39

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo contro una sentenza successivamente annullata e sostituita da una nuova. Stralcio del reclamo privo d’og¬getto

3 luglio 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i due contratti di locazione per parcheggio (doc. A, B e C), sottoscritti dall’escussa

l’11 gennaio 2018, costituiscono validi titoli di rigetto dell’opposizione per

i canoni e le spese accessorie relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre e

ottobre 2018, pari a complessivi fr. 17'324.20;

che

infatti essi prevedono un canone mensile di fr. 3'650.– per la locazione di

sette locali oltre a un WC, cinque posteggi scoperti e due parcheggi interni,

ossia di complessivi fr. 14'600.– per i quattro mesi in questione;

che

a tale importo va aggiunta l’IVA del 7.7%, corrispondente a fr. 1'124.20

(14'600.– x 7.7%), essendo espressamente previsto al n. 18 del contratto di

Considerandi

locazione (doc. A) che il “costo

delle pigioni dell’ente locato e dei parcheggi è da intendervi IVA esclusa”;

che

il contratto di locazione prevede inoltre l’obbligo di versare a titolo di

spese accessorie fr. 400.– mensili, ovvero fr. 1'600.– per i mesi da luglio

a ottobre 2018;

che

in caso di stralcio del reclamo divenuto privo di oggetto, la tassa di giustizia

è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21

LTG per analogia);

che

non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenien­za alla

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni stante l’esito

del giudizio odierno;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è

quindi stralciato dai ruoli.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Nella misura in cui

non dev’essere compensata con eventuali crediti dello Stato, la parte eccedente

dell’anticipo, di fr. 150.–, è restituita alla RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).