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Decisione

14.2019.40

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contratto di mantenimento del figlio fino alla maggior età o l’"indipendenza economica" approvato dalla delegazione tutoria

23 luglio 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

6 marzo 2018 RE 1 e CO 1, entrambi accompagnati dai rispettivi patrocinatori,

si sono incontrati all’Autorità regionale di protezione 17 con sede ad

Acquarossa (in seguito: ARP) per discutere dell’incasso del contributo di

mantenimento ai sensi dell’art. 290 CC. Dopo discussione, il figlio – che con

decisione separata del medesimo giorno è stato posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria dell’avv. PA 2 – ha dichiarato di essere disposto ad intraprendere

un percorso di mediazione volto a lavorare sulla relazione col padre. Quest’ultimo

ha risposto di voler comunicare la sua presa di posizione entro il 13 marzo

successivo, per poi rifiutare tale proposta.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 giugno 2018 dall’Ufficio di esecuzione

di Acquarossa, CO 1 ha escus­so suo padre per l’incasso di fr. 4'800.–

oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2018, indicando quale titolo di

credito: “Contributo di

mantenimento arretrato da novembre 2017 a maggio 2018 come alla convenzione di

mantenimento 10 aprile 2010”.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 novembre

2018 il figlio ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Acquarossa previa concessione dell’assistenza giudiziaria con il

patrocinio del­l’avv. PA 2. Su interpello del Giudice di pace, quest’ul­timo

gli ha comunicato che il periodo per il quale viene chiesto il rigetto è quello

indicato sul precetto esecutivo, ossia dal novembre 2017 al maggio 2018 (non

marzo 2018, come scritto nel­l’istanza [pag. 3, pt. 4]). Nel termine impartito,

la parte convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte dell’11 dicembre 2018 e “complemento” del 14 dicembre.

Con replica del 27 dicembre 2018 e duplica del 24 gennaio 2019, le parti si

sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni contrastanti.

E. Statuendo con decisione dell’8 febbraio 2019, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e “respinto” (recte: rigettato) in via definitiva l’opposizione

interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 230.– e un’indennità di fr. 400.– a favore dell’istante.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 febbraio 2019 per ottenerne

l’an­nullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 21 febbraio 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore

di RE 1 l’11 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto stabilito che le

convenzioni che regolano il contributo di mantenimento ratificate dalle

competenti commissioni tutorie sono equiparate a decisioni amministrative ai

sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF. Egli ha poi constatato che il padre ha

sospeso il pagamento degli alimenti a partire dal novembre 2017, quando il

figlio ha compiuto 18 anni d’età e che nell’ambito della decisione di accoglimento dell’istanza di gratuito

patrocinio del 6 marzo 2018 l’ARP ha constatato uno stato d’indigenza di CO 1,

motivo per il quale il contributo alimentare dovrebbe essere versato anche dopo

il raggiungimento del 18° anno d’età. A mente del Giudice di pace la situazione

economica del figlio non varierebbe inoltre di molto, anche se si aggiungessero

alle sue entrate mensili di complessivi fr. 1'889.25 gli assegni di

formazione di fr. 250.– mensili indicati nel “complemento” alle

osservazioni del padre (ma non documentati). Le osservazioni di quest’ultimo

inerenti alle relazioni personali col figlio esulerebbero invece dalla

competenza del giudice del rigetto. Da ultimo, il Giudice di pace ha respinto

anche la contestazione della mancata legittimazione attiva dell’istante,

considerando che la madre è deceduta e che si tratta di alimenti a favore di un

figlio maggiorenne.

Di conseguenza, il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione in via definitiva non

senza specificare che i contributi di mantenimento posti in esecuzione

riguardano il periodo dal novembre 2017 al maggio 2018 e che la concessione

dell’assistenza giudiziaria è già stata decisa dall’ARP “per quanto riguarda anche l’e­secuzione dell’obbligo

di mantenimento da parte del padre dell’i­stante”.

4.

Nel

reclamo RE 1 asserisce prima di tutto che le entrate del figlio ammontavano già

da diverso tempo a fr. 2'139.–

mensili (tra attività lavorativa, rendita per orfani,

cassa pensione orfani e assegni di formazione di base) e ch’egli avrebbe

percepito da lui inoltre un contributo alimentare di fr. 800.– mensili, poiché non gli aveva segnalato

le proprie entrate. In tal modo l’istante, con un atteggiamento di diniego nei

confronti del padre, avrebbe percepito già da minorenne complessivi fr. 2'939.–

mensili. Partendo dall’i­dea che il contributo alimentare sarebbe dovuto fino

all’indipen­denza economica del figlio, il reclamante si duole del fatto che il

Giudice di pace non abbia posto a confronto i redditi e il dispendio del figlio

e che i dati relativi al fabbisogno di lui, a eventuali riserve o risparmi

siano del tutto ignoti. A mente del padre il fabbisogno mensile di suo figlio è

composto dal minimo vitale esecutivo di fr. 850.– (la metà di fr. 1'700.–),

da un contributo di fr. 500.– per l’alloggio da versare alla propria

sorella e da fr. 300.– per la cassa malati, e ammonta quindi a fr. 1'650.–.

Secondo questo calcolo CO 1 avrebbe a disposizione ancora quasi fr. 500.–

mensili. A mente del reclamante non è possibile evincere dalla decisione

impugnata come il Giudice di pace abbia potuto concludere per uno stato d’indigenza

del figlio maggiorenne senza procedere a una verifica sulla sua situazione

economica.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce

valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 con­sid. 4.1.1).

5.1

Le istanze di rigetto definitivo dell’opposizione

introdotte dopo il 31 dicembre 2010 sono rette dal diritto esecutivo entrato in

vigore il 1° gennaio 2011 (art. 404 cpv. 1 CPC per analogia; sentenza della CEF

14.2015.108

del 5 ottobre 2015, consid. 5, con riferimento a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 2c ad art. 80 LEF). Nella

fattispecie, la questione di sapere se il

“contratto per l’obbligo del mantenimento di minori e per il

diritto alle relazioni personali” del 10 aprile

2000, approvato dalla Delegazione tutoria di __________ con risoluzione __________

del 14 aprile del medesimo anno (doc. A), rappresenta

un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione va così risolta con

riferimento all’art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF nella sua versione valida dal 1° gennaio 2011, secondo cui le transazioni

giudiziali, ove siano esecutive, sono parificate alle decisioni

giudiziarie e ne hanno tutti gli effetti (Staehe­lin,

op. cit., n. 21 ad art. 80).

5.2

Ora, dal 1° gennaio

2011.

le convenzioni sui contributi di mantenimento del diritto di famiglia

omologate da un’autorità amministrativa (come ad esempio un’autorità di

protezione) sono parificate, al pari delle decisioni di omologazione

giudiziarie, a titoli di rigetto definitivo (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF; sentenza

della CEF 14.2014.71 del 30 luglio 2014 consid. 5.1; Staehelin, op. cit., n. 24 ad art. 80).

Ciò vale anche per le decisioni che ordinano od omologano

espli­citamente il pagamento di un contributo alimentare oltre alla mag­giore età qualora fissino l’ammontare dei contributi dovuti e ne

determinino la durata. Un contributo di mantenimento da versare fino alla fine

della formazione professionale è considerato subordinato a una condizione

risolutiva, sicché il rigetto dell’opposizio­ne dev’essere concesso a meno che il

debitore, sulla scorta del­l’art. 81 LEF (v. sotto consid. 6), dimostri in modo

inequivocabile con documenti la realizzazione della condizione risolutiva

oppure che la stessa sia ammessa dal creditore o sia notoria (DTF 144 III 195, consid. 2.2, con rinvii).

5.3

In

concreto il “contratto per l’obbligo

del mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali” (doc. A) costituisce pertanto in sé un titolo per il contributo

alimentare di fr. 800.–

mensili dovuto “dal 13° al 18° anno di età o indipendenza economica”, e quindi per i contributi posti in esecuzione – da

novembre 2017 (mese in cui CO 1 è diventato maggiorenne) a maggio 2018 –,

purché egli non sia diventato economicamente indipendente prima.

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della

CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di

quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente

rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto

definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova

rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in

annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza

del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta

al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui

soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è

invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede),

la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624

consid. 4.2.3 con rinvio).

6.1

Nel

caso in esame, il reclamante eccepisce che i redditi del figlio coprono il suo

minimo esistenziale, lasciandogli una disponibilità di fr. 500.– mensili, di modo che la condizione d’“indipendenza eco­nomica” posta nella convenzione come fine del diritto agli

alimenti sarebbe realizzata.

6.2

Sennonché,

secondo la giurisprudenza appena ricordata (sopra consid. 5.2), la raggiunta “indipendenza economica” del figlio configura una condizione

risolutiva, la cui realizzazione doveva essere dimostrata

dal debitore (ovvero in concreto dal reclamante) in modo inequivocabile con documenti. Non risulta infatti

che il figlio abbia riconosciuto l’adempimento di tale condizione – ne dà atto

l’istanza medesima – né che lo stesso sia notorio.

6.3

Orbene, le considerazioni d’RE 1 inerenti alle entrate del figlio che ammonterebbero a più

di fr. 2'000.– mensili sono rimaste allo stadio di puro parlato, egli non avendo prodotto

alcun documento a sostegno della tesi dell’indipendenza economica di suo

figlio. Contrariamente a quanto sostiene il reclamante, non è poi compito del

giudice del rigetto effettuare un confronto tra entrate e uscite del figlio

maggiorenne, ma spettava invece a lui, escusso, dimostrare, con documenti, la

realizzazione della sua pretesa “indipendenza economica”. Il

reclamo è quindi infondato.

6.4

Che,

infine, la mancanza di relazioni personali tra le parti sia – a detta del padre

– riconducibile al figlio, al quale potrebbero così essere rifiutati i

contributi, non è di rilievo in questa sede, perché il reclamante non ha dimostrato

la cessazione del contributo per il motivo da lui invocato, ciò che avrebbe

richiesto la produzione di una decisione di soppressione dell’obbligo di

mantenimento emessa dal giudice competente nel merito. Il reclamo vede pertanto

la sua sorte segnata.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato

alla controparte per osservazioni.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'800.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace

del Circolo di Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).