14.2019.40
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contratto di mantenimento del figlio fino alla maggior età o l’"indipendenza economica" approvato dalla delegazione tutoria
23 luglio 2019Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.40
Lugano
23 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa promossa con istanza 16 novembre
2018 da
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 21 febbraio 2019 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa l’8 febbraio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con “contratto per
l’obbligo del mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali” del 10 aprile 2000 RE 1 ha riconosciuto CO 1 come proprio figlio e si
è impegnato a versare a __________, madre e rappresentante del figlio, un
contributo alimentare mensile, annualmente adeguato al nuovo indice del costo
della vita, di fr. 700.– dalla nascita al 6° anno d’età, di fr. 750.–
dal 7° al 12° anno d’età e di fr. 800.– dal 13° al 18° anno d’età “o indipendenza economica” e ciò entro il primo giorno di ogni mese. A tale contributo vanno aggiunti
gli assegni familiari se non sono percepiti direttamente dalla madre. Al padre
è inoltre stato concesso il diritto alle relazioni personali col figlio più
ampio possibile. Il contratto è stato approvato dall’allora Delegazione tutoria
di __________ con risoluzione __________ del 14 aprile 2000.
Fatti
B. Il
6 marzo 2018 RE 1 e CO 1, entrambi accompagnati dai rispettivi patrocinatori,
si sono incontrati all’Autorità regionale di protezione 17 con sede ad
Acquarossa (in seguito: ARP) per discutere dell’incasso del contributo di
mantenimento ai sensi dell’art. 290 CC. Dopo discussione, il figlio – che con
decisione separata del medesimo giorno è stato posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria dell’avv. PA 2 – ha dichiarato di essere disposto ad intraprendere
un percorso di mediazione volto a lavorare sulla relazione col padre. Quest’ultimo
ha risposto di voler comunicare la sua presa di posizione entro il 13 marzo
successivo, per poi rifiutare tale proposta.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 giugno 2018 dall’Ufficio di esecuzione
di Acquarossa, CO 1 ha escusso suo padre per l’incasso di fr. 4'800.–
oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2018, indicando quale titolo di
credito: “Contributo di
mantenimento arretrato da novembre 2017 a maggio 2018 come alla convenzione di
mantenimento 10 aprile 2010”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 novembre
2018 il figlio ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Acquarossa previa concessione dell’assistenza giudiziaria con il
patrocinio dell’avv. PA 2. Su interpello del Giudice di pace, quest’ultimo
gli ha comunicato che il periodo per il quale viene chiesto il rigetto è quello
indicato sul precetto esecutivo, ossia dal novembre 2017 al maggio 2018 (non
marzo 2018, come scritto nell’istanza [pag. 3, pt. 4]). Nel termine impartito,
la parte convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte dell’11 dicembre 2018 e “complemento” del 14 dicembre.
Con replica del 27 dicembre 2018 e duplica del 24 gennaio 2019, le parti si
sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni contrastanti.
E. Statuendo con decisione dell’8 febbraio 2019, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e “respinto” (recte: rigettato) in via definitiva l’opposizione
interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 230.– e un’indennità di fr. 400.– a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 febbraio 2019 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 21 febbraio 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore
di RE 1 l’11 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto stabilito che le
convenzioni che regolano il contributo di mantenimento ratificate dalle
competenti commissioni tutorie sono equiparate a decisioni amministrative ai
sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF. Egli ha poi constatato che il padre ha
sospeso il pagamento degli alimenti a partire dal novembre 2017, quando il
figlio ha compiuto 18 anni d’età e che nell’ambito della decisione di accoglimento dell’istanza di gratuito
patrocinio del 6 marzo 2018 l’ARP ha constatato uno stato d’indigenza di CO 1,
motivo per il quale il contributo alimentare dovrebbe essere versato anche dopo
il raggiungimento del 18° anno d’età. A mente del Giudice di pace la situazione
economica del figlio non varierebbe inoltre di molto, anche se si aggiungessero
alle sue entrate mensili di complessivi fr. 1'889.25 gli assegni di
formazione di fr. 250.– mensili indicati nel “complemento” alle
osservazioni del padre (ma non documentati). Le osservazioni di quest’ultimo
inerenti alle relazioni personali col figlio esulerebbero invece dalla
competenza del giudice del rigetto. Da ultimo, il Giudice di pace ha respinto
anche la contestazione della mancata legittimazione attiva dell’istante,
considerando che la madre è deceduta e che si tratta di alimenti a favore di un
figlio maggiorenne.
Di conseguenza, il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione in via definitiva non
senza specificare che i contributi di mantenimento posti in esecuzione
riguardano il periodo dal novembre 2017 al maggio 2018 e che la concessione
dell’assistenza giudiziaria è già stata decisa dall’ARP “per quanto riguarda anche l’esecuzione dell’obbligo
di mantenimento da parte del padre dell’istante”.
4.
Nel
reclamo RE 1 asserisce prima di tutto che le entrate del figlio ammontavano già
da diverso tempo a fr. 2'139.–
mensili (tra attività lavorativa, rendita per orfani,
cassa pensione orfani e assegni di formazione di base) e ch’egli avrebbe
percepito da lui inoltre un contributo alimentare di fr. 800.– mensili, poiché non gli aveva segnalato
le proprie entrate. In tal modo l’istante, con un atteggiamento di diniego nei
confronti del padre, avrebbe percepito già da minorenne complessivi fr. 2'939.–
mensili. Partendo dall’idea che il contributo alimentare sarebbe dovuto fino
all’indipendenza economica del figlio, il reclamante si duole del fatto che il
Giudice di pace non abbia posto a confronto i redditi e il dispendio del figlio
e che i dati relativi al fabbisogno di lui, a eventuali riserve o risparmi
siano del tutto ignoti. A mente del padre il fabbisogno mensile di suo figlio è
composto dal minimo vitale esecutivo di fr. 850.– (la metà di fr. 1'700.–),
da un contributo di fr. 500.– per l’alloggio da versare alla propria
sorella e da fr. 300.– per la cassa malati, e ammonta quindi a fr. 1'650.–.
Secondo questo calcolo CO 1 avrebbe a disposizione ancora quasi fr. 500.–
mensili. A mente del reclamante non è possibile evincere dalla decisione
impugnata come il Giudice di pace abbia potuto concludere per uno stato d’indigenza
del figlio maggiorenne senza procedere a una verifica sulla sua situazione
economica.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce
valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Le istanze di rigetto definitivo dell’opposizione
introdotte dopo il 31 dicembre 2010 sono rette dal diritto esecutivo entrato in
vigore il 1° gennaio 2011 (art. 404 cpv. 1 CPC per analogia; sentenza della CEF
14.2015.108
del 5 ottobre 2015, consid. 5, con riferimento a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 2c ad art. 80 LEF). Nella
fattispecie, la questione di sapere se il
“contratto per l’obbligo del mantenimento di minori e per il
diritto alle relazioni personali” del 10 aprile
2000, approvato dalla Delegazione tutoria di __________ con risoluzione __________
del 14 aprile del medesimo anno (doc. A), rappresenta
un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione va così risolta con
riferimento all’art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF nella sua versione valida dal 1° gennaio 2011, secondo cui le transazioni
giudiziali, ove siano esecutive, sono parificate alle decisioni
giudiziarie e ne hanno tutti gli effetti (Staehelin,
op. cit., n. 21 ad art. 80).
5.2
Ora, dal 1° gennaio
2011.
le convenzioni sui contributi di mantenimento del diritto di famiglia
omologate da un’autorità amministrativa (come ad esempio un’autorità di
protezione) sono parificate, al pari delle decisioni di omologazione
giudiziarie, a titoli di rigetto definitivo (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF; sentenza
della CEF 14.2014.71 del 30 luglio 2014 consid. 5.1; Staehelin, op. cit., n. 24 ad art. 80).
Ciò vale anche per le decisioni che ordinano od omologano
esplicitamente il pagamento di un contributo alimentare oltre alla maggiore età qualora fissino l’ammontare dei contributi dovuti e ne
determinino la durata. Un contributo di mantenimento da versare fino alla fine
della formazione professionale è considerato subordinato a una condizione
risolutiva, sicché il rigetto dell’opposizione dev’essere concesso a meno che il
debitore, sulla scorta dell’art. 81 LEF (v. sotto consid. 6), dimostri in modo
inequivocabile con documenti la realizzazione della condizione risolutiva
oppure che la stessa sia ammessa dal creditore o sia notoria (DTF 144 III 195, consid. 2.2, con rinvii).
5.3
In
concreto il “contratto per l’obbligo
del mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali” (doc. A) costituisce pertanto in sé un titolo per il contributo
alimentare di fr. 800.–
mensili dovuto “dal 13° al 18° anno di età o indipendenza economica”, e quindi per i contributi posti in esecuzione – da
novembre 2017 (mese in cui CO 1 è diventato maggiorenne) a maggio 2018 –,
purché egli non sia diventato economicamente indipendente prima.
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della
CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di
quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente
rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto
definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova
rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in
annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza
del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta
al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui
soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è
invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede),
la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624
consid. 4.2.3 con rinvio).
6.1
Nel
caso in esame, il reclamante eccepisce che i redditi del figlio coprono il suo
minimo esistenziale, lasciandogli una disponibilità di fr. 500.– mensili, di modo che la condizione d’“indipendenza economica” posta nella convenzione come fine del diritto agli
alimenti sarebbe realizzata.
6.2
Sennonché,
secondo la giurisprudenza appena ricordata (sopra consid. 5.2), la raggiunta “indipendenza economica” del figlio configura una condizione
risolutiva, la cui realizzazione doveva essere dimostrata
dal debitore (ovvero in concreto dal reclamante) in modo inequivocabile con documenti. Non risulta infatti
che il figlio abbia riconosciuto l’adempimento di tale condizione – ne dà atto
l’istanza medesima – né che lo stesso sia notorio.
6.3
Orbene, le considerazioni d’RE 1 inerenti alle entrate del figlio che ammonterebbero a più
di fr. 2'000.– mensili sono rimaste allo stadio di puro parlato, egli non avendo prodotto
alcun documento a sostegno della tesi dell’indipendenza economica di suo
figlio. Contrariamente a quanto sostiene il reclamante, non è poi compito del
giudice del rigetto effettuare un confronto tra entrate e uscite del figlio
maggiorenne, ma spettava invece a lui, escusso, dimostrare, con documenti, la
realizzazione della sua pretesa “indipendenza economica”. Il
reclamo è quindi infondato.
6.4
Che,
infine, la mancanza di relazioni personali tra le parti sia – a detta del padre
– riconducibile al figlio, al quale potrebbero così essere rifiutati i
contributi, non è di rilievo in questa sede, perché il reclamante non ha dimostrato
la cessazione del contributo per il motivo da lui invocato, ciò che avrebbe
richiesto la produzione di una decisione di soppressione dell’obbligo di
mantenimento emessa dal giudice competente nel merito. Il reclamo vede pertanto
la sua sorte segnata.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
alla controparte per osservazioni.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'800.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Giudicatura di pace
del Circolo di Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).