14.2019.43
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante prima della pronuncia del fallimento
3 aprile 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.43
Lugano
3 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord promossa con istanza 13 dicembre 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1
(titolare della ditta individuale __________,
__________)
giudicando sul reclamo del 27 febbraio 2019 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 27 febbraio 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 13 dicembre 2018
l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di
decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'036.30 più
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 26 febbraio 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 27 febbraio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal 27 febbraio 2019 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 27 febbraio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo
stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto
sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 27 febbraio 2019 contro la sentenza notificata
formalmente a RE 1 il giorno successivo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).
Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con
documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione
per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto dal sistema informatico
dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio del 27 febbraio 2019 attestante che l’esecuzione
promossa dall’istante è stata saldata già l’8 gennaio 2019, prima della
pronuncia del fallimento. Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172
cpv. n. 3 risultando adempiuto già quando il Pretore ha statuito,
il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della
reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le
sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo (l’8 gennaio 2019) ha
reso necessario l’avvio (il 13 dicembre 2018) della procedura giudiziaria (art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non
avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
La tassa di
giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 27 febbraio 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 60.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1 La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa
sede, pari a fr. 60.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di
giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).