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Decisione

14.2019.43

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante prima della pronuncia del fallimento

3 aprile 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 26 febbraio 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 27 febbraio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal 27 febbraio 2019 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 27 febbraio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo

stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto

sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione

del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 27 febbraio 2019 contro la sentenza notificata

formalmente a RE 1 il giorno successivo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita

all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le

parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).

Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con

documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione

per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto dal sistema informatico

dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio del 27 febbraio 2019 attestante che l’esecuzione

promossa dall’istante è stata saldata già l’8 gennaio 2019, prima della

pronuncia del fallimento. Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172

cpv. n. 3 risultando adempiuto già quando il Pretore ha statuito,

il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della

reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le

sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo (l’8 gennaio 2019) ha

reso necessario l’avvio (il 13 dicembre 2018) della procedura giudiziaria (art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non

avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

La tassa di

giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 27 febbraio 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 60.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1 La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa

sede, pari a fr. 60.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).