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Decisione

14.2019.44

Rigetto definitivo dell’opposizione. Istanza diventata senza oggetto in seguito al ritiro dell’esecuzione. Spese e ripetibili

3 luglio 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di pace ha accolto l’istanza presentata dall’escutente e rigettato in via

definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico

le spese processuali di fr. 150.– e un’indenni­tà di fr. 15.– a

favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 febbraio

2019 per ottenerne un riesame;

che

il 9 marzo 2019 la Cassa istante ha comunicato a questa Camera di avere

ritirato l’esecuzione oggetto della decisione impugnata già il 26 novembre 2018;

che

nelle sue osservazioni del 15 marzo 2019, l’istante ha puntualizzato di non

avere fatturato al convenuto alcun tipo di spesa, o di averle stornate, e di

ritenere “evasa la pendenza”;

che

stante il ritiro dell’esecuzione il reclamo è da considerare senza oggetto per

quanto concerne il rigetto dell’opposizione;

Considerandi

che

per quanto attiene alla questione delle spese e ripetibili, da ripartire

secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), la causa è diventata senza

oggetto, sia in prima che in seconda istanza, in ragione del ritiro dell’esecuzione,

avvenuto già il 26 novembre 2018 sei giorni dopo l’inoltro dell’istanza;

che

ciò è da addebitare all’istante, specie perché non risulta aver comunicato il

ritiro dell’esecuzione al giudice del rigetto, lasciando proseguire inutilmente

la procedura;

che

le spese processuali di primo e di secondo grado vanno poste di conseguenza a

suo carico;

che

non si pone invece problema di ripetibili, siccome RE 1 non ha presentato

osservazioni in prima istanza e nel reclamo non ha formulato alcuna richiesta

motivata al riguardo;

che

circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 122.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto per

quanto attiene al dispositivo n. 1 della sentenza impugnata mentre è accolto

relativamente al dispositivo n. 2, che di conseguenza è così riformato:

2. La tassa di giustizia di fr. 150.–, da anticipare dalla parte

istante, è posta a suo carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo del Ticino.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).