14.2019.44
Rigetto definitivo dell’opposizione. Istanza diventata senza oggetto in seguito al ritiro dell’esecuzione. Spese e ripetibili
3 luglio 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.44
Lugano
3 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2018.155 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo del Ticino promossa con istanza 20 novembre
2018 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 27 febbraio 2019 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 25 febbraio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________
emesso il 14 giugno 2018 dall’Ufficio di esecuzione di
Bellinzona, la CO 1 ha
escusso RE 1 per l’incasso dei contributi personali del
primo trimestre del 2018, di fr. 122.10 oltre agli interessi del 5% dal 1°
aprile 2018;
che
statuendo con decisione del 25 febbraio 2019, il Giudice
Fatti
di pace ha accolto l’istanza presentata dall’escutente e rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico
le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 15.– a
favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 febbraio
2019 per ottenerne un riesame;
che
il 9 marzo 2019 la Cassa istante ha comunicato a questa Camera di avere
ritirato l’esecuzione oggetto della decisione impugnata già il 26 novembre 2018;
che
nelle sue osservazioni del 15 marzo 2019, l’istante ha puntualizzato di non
avere fatturato al convenuto alcun tipo di spesa, o di averle stornate, e di
ritenere “evasa la pendenza”;
che
stante il ritiro dell’esecuzione il reclamo è da considerare senza oggetto per
quanto concerne il rigetto dell’opposizione;
Considerandi
che
per quanto attiene alla questione delle spese e ripetibili, da ripartire
secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), la causa è diventata senza
oggetto, sia in prima che in seconda istanza, in ragione del ritiro dell’esecuzione,
avvenuto già il 26 novembre 2018 sei giorni dopo l’inoltro dell’istanza;
che
ciò è da addebitare all’istante, specie perché non risulta aver comunicato il
ritiro dell’esecuzione al giudice del rigetto, lasciando proseguire inutilmente
la procedura;
che
le spese processuali di primo e di secondo grado vanno poste di conseguenza a
suo carico;
che
non si pone invece problema di ripetibili, siccome RE 1 non ha presentato
osservazioni in prima istanza e nel reclamo non ha formulato alcuna richiesta
motivata al riguardo;
che
circa i
rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 122.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto per
quanto attiene al dispositivo n. 1 della sentenza impugnata mentre è accolto
relativamente al dispositivo n. 2, che di conseguenza è così riformato:
2. La tassa di giustizia di fr. 150.–, da anticipare dalla parte
istante, è posta a suo carico.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo del Ticino.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).