14.2019.48
Rigetto definitivo dell’opposizione. Alimenti stabiliti in una decisione italiana. Diffida ai debitori. Imputazione delle trattenute. Spese bancarie
15 luglio 2019Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.48
Lugano
15 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 24 settembre 2018
da
CO 1 IT-
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 4 marzo 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 19 febbraio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 18 luglio 2014 il
Tribunale di __________ (sentenza n. __________) ha, tra le altre cose,
pronunciato la “separazione personale”
dei coniugi CO 1 e RE 1 e obbligato quest’ultimo a
versare un contributo alimentare per i due figli maggiorenni, ma non economicamente
autosufficienti, di € 1'000.–
ciascuno, e a pagare – in ragione della metà – le varie spese straordinarie di
tipo medico, sportivo, ludico e scolastico dei figli e un contributo di
mantenimento a favore della moglie di € 1'000.–, da versare entro il 20 di ogni mese. Tale sentenza è stata
confermata il 18 novembre 2015 dalla Corte d’Appello di Milano, che ha respinto
il ricorso depositato il 20 novembre 2014 da RE 1 (inc. n. __________.).
Fatti
B. Statuendo
su un’istanza di diffida ai debitori promossa il 9 novembre 2015 da CO 1 volta in
particolare ad ottenere il pagamento del contributo alimentare a suo favore,
con decisione del 27 novembre 2015 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha ordinato alla datrice di lavoro di RE 1 (la società M__________
SA di __________) di “trattenere
da subito mensilmente dal salario o da ogni altra indennità di
pertinenza di RE 1 l’importo di fr. 1'079.40, riversando l’importo
trattenuto a credito del conto bancario nr. __________, IBAN __________
intestato a CO 1 presso l’__________ (recte:
di B__________), Filiale di __________ (__________)”.
C. Pronunciandosi
nell’ambito di una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione avviata il
20 ottobre 2015 sempre da CO 1 contro il marito, il 3 agosto 2016 il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, ha segnatamente riconosciuto e dichiarato
esecutiva in Svizzera la sopra menzionata decisione del Tribunale di __________.
D. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 giugno 2018 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'604.50
oltre agli interessi del 5% dal 21 giugno 2018, indicando quale titolo di
credito: “Sentenza del
Tribunale di __________ del 18 luglio 2014 (causa no. __________) riconosciuta
esecutiva con decisione della Pretura di Lugano del 3 agosto 2016. Importo pari
a EUR 3'124.30 al cambio del 21.06.2018”.
E. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 settembre
2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo
di Vezia, precisando che la sua domanda si riferisce alla mensilità di dicembre
2015 e alle differenze tra quanto dovuto e quanto pagato nei mesi da gennaio
2016 a maggio 2018. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 23 novembre 2015 (recte: ottobre 2018).
F. Statuendo con decisione del 19 febbraio 2019, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e
un’indennità di fr. 125.– a favore dell’istante.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 marzo 2019 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 1° aprile 2019, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 4 marzo 2019 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice di
RE 1 il 21 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo, poiché scaduto
domenica 3 marzo, il termine d’impugnazione è stato per legge prorogato a
lunedì 4 marzo 2019 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la sentenza del
Tribunale di __________, poiché regolarmente notificata e passata in giudicato
– nonché già riconosciuta esecutiva in Svizzera – costituisce un valido titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo preteso con l’istanza.
Egli ha d’altronde respinto sia l’eccezione di estinzione del credito per il
contributo di dicembre 2015, sia quella secondo cui le detrazioni dovute alle spese
bancarie sono a carico della moglie per aver essa scelto quale modalità di
pagamento il versamento su un conto estero. Sul primo punto, il primo giudice
ha rilevato che anche seguendo la tesi del convenuto – secondo cui la sentenza
prodotta quale titolo non prevede il pagamento anticipato del contributo ma unicamente
il suo versamento entro il 20 del mese – la situazione di quest’ultimo non
cambierebbe poiché il contributo del mese di maggio 2018 rimarrebbe comunque
scoperto. Per il Giudice di pace RE 1 non ha ad ogni modo dimostrato,
contrariamente al suo obbligo, di aver corrisposto il contributo di dicembre
2015.
prima che venisse avviata la trattenuta bancaria. Per quanto concerne il secondo
punto il magistrato ha considerato che la parte convenuta (recte:
istante) ha il diritto di ricevere l’importo stabilito nel titolo, mentre incombe
a chi effettua il pagamento di fare in modo che la somma pervenga al netto di
eventuali costi.
4.
Nel reclamo RE 1 sostiene invece di aver
dimostrato l’avvenuto pagamento del contributo
alimentare di dicembre 2015, siccome il primo importo trattenuto dal salario andava
a coprire l’ultimo contributo scaduto al momento della pronuncia della decisione
del Pretore aggiunto della sezione 6. Pertanto, essendo l’istanza di diffida ai
debitori stata inoltrata il 9 novembre 2015 e la decisione emessa il 27
novembre, il primo ordine di trattenuta è intervento sullo stipendio di
dicembre 2015, coprendone il relativo contributo. Per quanto concerne le spese
bancarie relative al versamento
del salario (trattenuto) sul conto della moglie, l’escusso ribadisce che le stesse sono a carico di lei perché ha modificato
unilateralmente la modalità di pagamento, sulla quale egli non ha alcun potere.
Di certo, conclude, sarebbe iniquo ch’egli debba sopportare delle spese
supplementari unicamente per la scelta imposta dalla creditrice, la quale
avrebbe potuto aprire un conto bancario in Svizzera evitando così i costi
derivanti da un versamento su un conto all’estero in valuta straniera.
5.
Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce che, essendo la procedura
di trattenuta salariale diretta verso il futuro e l’ordine del Pretore datato
27.
novembre 2015, la prima trattenuta eseguita sullo stipendio del mese di
dicembre 2015 valeva per il contributo di gennaio 2016. Per lei, quand’anche si
volesse seguire la tesi del marito e considerare saldato il mese di dicembre
2015, rimarrebbe ad ogni modo scoperto quello di gennaio 2016. Contesta poi di
aver scelto e imposto la modalità di pagamento della trattenuta, osservando
come, con la sua decisione, il Pretore aggiunto abbia ordinato la semplice
esecuzione dell’obbligo alimentare già fissato dal Tribunale di __________. A
mente della creditrice la trattenuta prevista dall’art. 177 CC non modifica ad
ogni modo i rapporti giuridici tra i coniugi e non è comparabile all’assegno o alla
cessione legale del credito. Inoltre, termina, l’importo del pagamento della
trattenuta prescritto al terzo dal giudice non deve necessariamente
corrispondere a quello dovuto dal coniuge debitore, potendo lo stesso comportare
anche solo l’adempimento parziale del suo obbligo.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
Nella
fattispecie è pacifico – e non è contestato – che la sentenza n. __________ emessa
il 18 luglio 2014 dal Tribunale di B__________ (doc. C acclusa all’istanza),
poiché già riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera dal Pretore del
Distretto di Lugano il 3 agosto 2016 (doc. E), costituisce di principio una
decisione ai sensi dell’art. 32 CLug e quindi un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF per il contributo
alimentare mensile di € 1'000.–
stabilito nella medesima a favore di CO 1.
7.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
7.1
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della
CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di
quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente
rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto
definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova
rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in
annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza
del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta
al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui
soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è
invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede),
la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624
consid. 4.2.3 con rinvio).
7.2
Nel
caso specifico, come visto il reclamante sostiene di aver estinto il proprio
debito giacché il primo importo oggetto della trattenuta salariale (versato il
21.
dicembre) andava a coprire il contributo di mantenimento scaduto per primo,
ossia quello di dicembre 2015. CO 1 afferma invece che tale accredito andava a
coprire il contributo alimentare di gennaio 2016.
a) In
virtù dell’art. 87 cpv. 1 CO, ove non esista una valida dichiarazione circa il
debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà
imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si
procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima.
b) Nella
fattispecie va anzitutto rilevato che dal plico dei documenti relativi ai vari accrediti effettuati dalla
società datrice di lavoro dell’escusso a favore di CO 1 (doc. G) non si
evince alcuna indicazione in merito alla mensilità cui si riferiscono. D’altronde,
la sentenza con cui i giudici italiani hanno obbligato il reclamante a corrispondere un contributo di
mantenimento all’istante di fr. 1'000.– mensili non prevede che lo
stesso debba essere versato anticipatamente, ma si limita a indicare quale
scadenza il “20 di ogni mese”
(doc. C, pag. 5). In questa contingenza, e poiché la decisione di trattenuta
salariale del 27 novembre 2015 (doc. F) non specifica a quale mese debba essere
imputato il primo versamento (ma dispone solo che venga effettuato “da subito”), in assenza di particolare
indicazione l’ordine eseguito il 21 dicembre 2015 (v. doc. G1) andava pertanto imputato al credito scaduto per primo (art. 87 cpv. 1
CO), ovvero a quello riferito al mese di dicembre 2015 (esigibile dal 20) e non
a quello di gennaio 2016, come preteso dalla creditrice, né al contributo di
maggio 2018, come considerato dal primo giudice, siccome in
prima sede CO 1 non ha fatto valere il mancato versamento di tale mensilità,
sicché il giudice non poteva aggiudicarle
altra cosa di quanto essa avesse domandato (art. 58 cpv. 1 CPC).
Risultando quindi estinto il credito riferito al mese per cui l’istante ha
avviato l’esecuzione in esame, il reclamo è su questo punto
fondato.
7.3
Lo
è anche per la questione delle spese che l’istituto bancario ha detratto dagli accrediti
sul conto della beneficiaria. In effetti, contrariamente a quanto
ritenuto dal Giudice di pace, la sentenza italiana prodotta quale titolo di
rigetto non fa alcun riferimento al fatto che il contributo di mantenimento
mensile di € 1'000.– debba essere versato al netto delle spese bancarie (doc. C
pag. 5). Come si evince dagli estratti prodotti da CO 1 con l’istanza (doc.
G), RE 1 ha quindi adempiuto ai suoi obblighi nella misura in cui – per il
tramite del suo datore di lavoro – ha puntualmente versato rate di fr. 1'079.40,
che corrispondono esattamente agli assegni di € 1'000.– posti a suo carico dai
giudici italiani, al tasso di cambio del 9 novembre 2015 stabilito dal Pretore
aggiunto (doc. F pagg. 4 e 5). La decisione italiana e quella
svizzera sono pertanto concorde, a differenza di quanto sottintende CO 1. La
sentenza impugnata va così riformata nel senso della reiezione dell’istanza.
8.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
9.
Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 3'604.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto
e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 250.–, già anticipata dalla parte istante, è
posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 125.–
a titolo di ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE
1 fr. 300.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).