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Decisione

14.2019.50

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità

17 giugno 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 27 febbraio 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 27 febbraio 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dallo

stesso 27 feb­braio 2019 alle ore 10:30, ponendo a carico

della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto

di fr. 700.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la società RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 marzo 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’11

marzo 2019 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto

sospensivo parziale. Entro il termine assegnato, l’istante non ha formulato

osservazioni al reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174

cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’8 marzo 2019 contro la sentenza notificata alla convenuta il 28 feb­braio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.

A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo

particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente

non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di

liquidità sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio di

esecuzione di Mendrisio il 6 marzo 2019 relativa al versamento di fr. 27'740.–

a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. F), per cui il presupposto

di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha prodotto una serie di

fatture, che in sé non rendono ancora verosimile la possibilità effettiva d’incassarle

né quale utile netto essa ne trarrà. La Camera ha verificato d’al­­tronde d’ufficio

che nei confronti della reclamante sono pendenti 24 esecuzioni per oltre fr. 75'667.–

complessivi. Dieci di esse sono però sospese da opposizione e a questo stadio

della procedura la loro esistenza e consistenza non possono ancora dirsi certe.

Le tre esecuzioni non colpite da opposizione sono recenti e potranno verosimilmente

essere saldate a breve come quelle estinte in precedenza (v. doc. B-D) visto il

loro modesto importo. Ciò vale anche per l’esecuzione n. __________ per cui è

stato spedito recentemente l’invito a pagarne l’esiguo saldo. Quanto alle

esecuzioni giunte allo stadio della realizzazione, per tre la reclamante ha già

ottenuto una dilazione (art. 123 LEF), mentre la quarta risulta coperta dalla

stima dei beni pignorati. Nei suoi confronti, infine, non sono stati rilasciati

finora attestati di carenza di beni.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza

e dot­trina non si possono imporre esigenze troppo

severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare

che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua

incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione

finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. L’amministratrice unica è

tuttavia invitata a far in modo da risanare la situazione debitoria della

società con i prossimi incassi.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 27

febbraio 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 300.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,

Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).