14.2019.50
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità
17 giugno 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.50
Lugano
17 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud promossa con istanza 30 gennaio 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
(rappresentata dall’amministratrice unica RA
1,
Vacallo)
giudicando sul reclamo dell’8 marzo 2019 presentato dalla società RE 1
contro la decisione emessa il 27 febbraio 2019 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 30 gennaio 2019 l’CO
1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il
fallimento della società RE 1 per il mancato pagamento di fr. 26'381.90.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 27 febbraio 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 27 febbraio 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dallo
stesso 27 febbraio 2019 alle ore 10:30, ponendo a carico
della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto
di fr. 700.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la società RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 marzo 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’11
marzo 2019 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto
sospensivo parziale. Entro il termine assegnato, l’istante non ha formulato
osservazioni al reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174
cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’8 marzo 2019 contro la sentenza notificata alla convenuta il 28 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.
A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo
particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente
non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di
liquidità sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio di
esecuzione di Mendrisio il 6 marzo 2019 relativa al versamento di fr. 27'740.–
a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. F), per cui il presupposto
di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha prodotto una serie di
fatture, che in sé non rendono ancora verosimile la possibilità effettiva d’incassarle
né quale utile netto essa ne trarrà. La Camera ha verificato d’altronde d’ufficio
che nei confronti della reclamante sono pendenti 24 esecuzioni per oltre fr. 75'667.–
complessivi. Dieci di esse sono però sospese da opposizione e a questo stadio
della procedura la loro esistenza e consistenza non possono ancora dirsi certe.
Le tre esecuzioni non colpite da opposizione sono recenti e potranno verosimilmente
essere saldate a breve come quelle estinte in precedenza (v. doc. B-D) visto il
loro modesto importo. Ciò vale anche per l’esecuzione n. __________ per cui è
stato spedito recentemente l’invito a pagarne l’esiguo saldo. Quanto alle
esecuzioni giunte allo stadio della realizzazione, per tre la reclamante ha già
ottenuto una dilazione (art. 123 LEF), mentre la quarta risulta coperta dalla
stima dei beni pignorati. Nei suoi confronti, infine, non sono stati rilasciati
finora attestati di carenza di beni.
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza
e dottrina non si possono imporre esigenze troppo
severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare
che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua
incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione
finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. L’amministratrice unica è
tuttavia invitata a far in modo da risanare la situazione debitoria della
società con i prossimi incassi.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 27
febbraio 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 300.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,
Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).