14.2019.52
Fallimento. Pagamento di tutte le esecuzioni pendenti contro il fallito con il saldo del suo conto corrente postale sbloccato grazie alla concessione dell’effetto sospensivo al reclamo
25 marzo 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.52
Lugano
25 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord promossa con istanza 26 novembre 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1
(titolare della ditta __________, __________)
giudicando sul reclamo del 13 marzo 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 13 marzo 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 26 novembre 2018
la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di
decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'190.81 più
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 12 marzo 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 13 marzo 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1
dal 13 marzo 2019 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la
tassa di giustizia di fr. 250.–.
D. Contro la sentenza appena citata, RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 13 marzo 2019 per ottenere, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani
il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale.
Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 13 marzo 2019 contro la sentenza notificata ufficialmente
a RE 1 al più presto il giorno successivo, in concreto il reclamo è senz’altro
tempestivo. Lo sono pure l’email inviata il 14 marzo 2019 dell’Ufficio dei
fallimenti di Mendrisio a conferma del pagamento di tutte le esecuzioni in
corso contro il reclamante e il relativo stato di ripartizione del 18 marzo
2019.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.
A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo
particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non
può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame, il reclamante ha reso verosimile di essere in grado di
estinguere tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti con il saldo di fr. 38'375.34
presente sul suo conto corrente postale il 7 marzo 2019 (estratto allegato al
reclamo). Il 14 marzo 2019, l’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio ha del resto
confermato che il reclamante, grazie allo sblocco di quel conto consecutivo
alla concessione dell’effetto sospensivo, ha pagato quello stesso giorno il
credito dell’istante, così come tutti gli altri posti in esecuzione nei suoi
confronti. È quindi dato il (primo) presupposto dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
2.3
Appare
inoltre adempiuto il secondo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF,
ovvero quello della verosimile solvibilità del reclamante. Ricordato, infatti,
che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo
severe alla verosimiglianza della solvibilità, in seguito all’estinzione di
tutte le esecuzioni si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante
appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in
merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le
sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante direttamente dall’Ufficio dei fallimenti di
Mendrisio.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 13 marzo 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 250.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di
RE 1. È fatto ordine all’Ufficio di prelevare anche la tassa di giustizia del
soprastante dispositivo n. I/2 e di riversarla alla CO 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico di RE
1.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio (con speciale riferimento al dispositivo n. I/3);
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).