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Decisione

14.2019.52

Fallimento. Pagamento di tutte le esecuzioni pendenti contro il fallito con il saldo del suo conto corrente postale sbloccato grazie alla concessione dell’effetto sospensivo al reclamo

25 marzo 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 12 marzo 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 13 marzo 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1

dal 13 marzo 2019 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la

tassa di giustizia di fr. 250.–.

D. Contro la sentenza appena citata, RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 13 marzo 2019 per ottenere, previo

conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fal­limento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani

il presidente della Camera ha concesso all’im­­pugnazione effetto sospensivo

parziale.

Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la

stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­­stinzione del suo

credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 13 marzo 2019 contro la sentenza notificata ufficialmente

a RE 1 al più presto il giorno successivo, in concreto il reclamo è senz’altro

tempestivo. Lo sono pure l’email inviata il 14 marzo 2019 dell’Ufficio dei

fallimenti di Mendrisio a conferma del pagamento di tutte le esecuzioni in

corso contro il reclamante e il relativo stato di ripartizione del 18 marzo

2019.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.

A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo

particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non

può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame, il reclamante ha reso verosimile di essere in grado di

estinguere tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti con il saldo di fr. 38'375.34

presente sul suo conto corrente postale il 7 marzo 2019 (estratto allegato al

reclamo). Il 14 marzo 2019, l’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio ha del resto

confermato che il reclamante, grazie allo sblocco di quel conto consecutivo

alla concessione dell’effetto sospensivo, ha pagato quello stesso giorno il

credito dell’istante, così come tutti gli altri posti in esecuzione nei suoi

confronti. È quindi dato il (primo) presupposto dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

2.3

Appare

inoltre adempiuto il secondo presupposto stabilito dal­l’art. 174 cpv. 2 LEF,

ovvero quello della verosimile solvibilità del reclamante. Ricordato, infatti,

che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo

severe alla verosimiglianza della solvibilità, in seguito all’estinzione di

tutte le esecuzioni si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante

appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in

merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le

sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante direttamente dall’Ufficio dei fallimenti di

Mendrisio.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 13 marzo 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 250.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di

RE 1. È fatto ordine all’Ufficio di prelevare anche la tassa di giustizia del

soprastante dispositivo n. I/2 e di riversarla alla CO 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

di esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio (con speciale riferimento al dispositivo n. I/3);

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).