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Decisione

14.2019.53

Decisione che ammette il reclamo contro la decisione di reiezione dell'istanza di sequestro. Domanda di revisione

6 giugno 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2019.53

REVISIONE

Lugano

14 giugno 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.1075 (rifiuto di sequestro) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 febbraio 2019 da

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

CO 1

giudicando ora sull’istanza “urgentissima” di riesame/revoca sequestro

presentata il 14 giugno 2019 da CO 1 in merito alla sentenza 6 giugno 2019 con

cui la Camera ha parzialmente accolto il reclamo di RE 1 contro la decisione 1°

marzo 2019 con cui il Pretore aveva respinto l’istanza di sequestro;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con istanza del 28 febbraio

2019 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, di decretare il sequestro di “tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di

ogni tipo che si trovano su conti, depositi, relazioni bancarie, in cassette di

sicurezza o in qualsiasi altra forma” presso le banche

PI 1 ed PI 2, intestati o appartenenti direttamente o indirettamente alla

convenuta, “anche sotto cifra

o qualsiasi designazione convenzione e/o di comodo”;

che statuendo

con sentenza del 1° marzo 2019 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 1'000.–;

che

statuendo con sentenza del 6 giugno 2019, la Camera ha parzialmente accolto il

reclamo interposto da RE 1 il 14 marzo 2019 contro la decisione pretorile, ordinando all’Ufficio d’esecuzione di Lugano

Considerandi

di eseguire il sequestro di tutti i valori patrimoniali appartenenti a CO 1 presso l’PI 1 e l’PI 2 a concorrenza di fr. 1'512'842.10

e fr. 51'057.20, oltre agli interessi;

che

con l’istanza in esame CO 1 chiede il “riesame/revoca” del sequestro facendo valere sostanzialmente che la decisione

impugnata sarebbe in manifesta contraddizione con la sentenza del Tribunale

federale del 22 maggio 2019 (6B_306/2019), la quale avrebbe chiarito ogni

dubbio in punto alla “non-proprietà

e non legittimità di RE 1”;

che

l’istante non cita alcun riferimento di legge a sostegno della sua richiesta,

ciò che basterebbe già a ritenerla irricevibile;

che

volendo anche ipotizzare si tratti di un’istanza di revisione nel senso degli

art. 328 segg. CPC, CO 1 non indica quale motivo di revisione sarebbe dato

nella fattispecie;

che

ad ogni modo può essere chiesta la revisione solo di decisioni passate in

giudicato non solo formalmente ma anche materialmente (DTF 138 III 384 consid.

3.2

);

che

le decisioni emesse in procedure rette dalla LEF di carattere puramente esecutivo

oppure principalmente esecutivo con effetti riflessi sul diritto materiale o

connesse a una questione pregiudiziale di diritto materiale hanno effetti

limitati alla procedura esecutiva o fallimentare in corso se lo stato di fatto

resta invariato (DTF 133 III 582 consid. 2.1);

che

è quindi irricevibile la domanda di revisione delle decisioni che accolgono l’opposizione

al decreto di sequestro (DTF 138 III 384 consid. 3), che respingono l’istanza

di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo (sentenza della CEF 14.2011.64

del 1° giugno 2011, RtiD 2012 I 967 n. 40c [massima]) o la accolgono (sentenza

della CEF 14.2015 160 del 5 gennaio 2016, RtiD 2016 II 654 n. 44c) o che

respingono l’istanza di fallimento (sentenza della CEF 14.2018.35 dell’8 giugno

2018.

consid. 2.3);

che

in quest’ordine d’idee dev’essere ritenuto parimenti inammissibile la domanda

formulata dal debitore sequestrato volta alla revisione del decreto di

sequestro siccome egli dispone della via dell’opposizione al sequestro (art.

278.

LEF), idonea a consentirgli di ottenere un riesame completo della decisione

di sequestro;

che

ne segue l’inammissibilità dell’istanza di CO 1;

che

la tassa di giustizia, calcolata secondo gli art.

52.

lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS

281.

]) e 19 LTG per analogia, seguirebbe la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso concreto, vista la (relativa) novità del

tema della revisione di un decreto di sequestro, tanto vale rinunciare,

eccezionalmente, a ogni prelievo;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è inammissibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– __________

CO 1, __________, __________;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).