14.2019.53
Decisione che ammette il reclamo contro la decisione di reiezione dell'istanza di sequestro. Domanda di revisione
6 giugno 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2019.53
REVISIONE
Lugano
14 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.1075 (rifiuto di sequestro) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 febbraio 2019 da
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1
giudicando ora sull’istanza “urgentissima” di riesame/revoca sequestro
presentata il 14 giugno 2019 da CO 1 in merito alla sentenza 6 giugno 2019 con
cui la Camera ha parzialmente accolto il reclamo di RE 1 contro la decisione 1°
marzo 2019 con cui il Pretore aveva respinto l’istanza di sequestro;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con istanza del 28 febbraio
2019 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, di decretare il sequestro di “tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di
ogni tipo che si trovano su conti, depositi, relazioni bancarie, in cassette di
sicurezza o in qualsiasi altra forma” presso le banche
PI 1 ed PI 2, intestati o appartenenti direttamente o indirettamente alla
convenuta, “anche sotto cifra
o qualsiasi designazione convenzione e/o di comodo”;
che statuendo
con sentenza del 1° marzo 2019 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 1'000.–;
che
statuendo con sentenza del 6 giugno 2019, la Camera ha parzialmente accolto il
reclamo interposto da RE 1 il 14 marzo 2019 contro la decisione pretorile, ordinando all’Ufficio d’esecuzione di Lugano
Considerandi
di eseguire il sequestro di tutti i valori patrimoniali appartenenti a CO 1 presso l’PI 1 e l’PI 2 a concorrenza di fr. 1'512'842.10
e fr. 51'057.20, oltre agli interessi;
che
con l’istanza in esame CO 1 chiede il “riesame/revoca” del sequestro facendo valere sostanzialmente che la decisione
impugnata sarebbe in manifesta contraddizione con la sentenza del Tribunale
federale del 22 maggio 2019 (6B_306/2019), la quale avrebbe chiarito ogni
dubbio in punto alla “non-proprietà
e non legittimità di RE 1”;
che
l’istante non cita alcun riferimento di legge a sostegno della sua richiesta,
ciò che basterebbe già a ritenerla irricevibile;
che
volendo anche ipotizzare si tratti di un’istanza di revisione nel senso degli
art. 328 segg. CPC, CO 1 non indica quale motivo di revisione sarebbe dato
nella fattispecie;
che
ad ogni modo può essere chiesta la revisione solo di decisioni passate in
giudicato non solo formalmente ma anche materialmente (DTF 138 III 384 consid.
3.2
);
che
le decisioni emesse in procedure rette dalla LEF di carattere puramente esecutivo
oppure principalmente esecutivo con effetti riflessi sul diritto materiale o
connesse a una questione pregiudiziale di diritto materiale hanno effetti
limitati alla procedura esecutiva o fallimentare in corso se lo stato di fatto
resta invariato (DTF 133 III 582 consid. 2.1);
che
è quindi irricevibile la domanda di revisione delle decisioni che accolgono l’opposizione
al decreto di sequestro (DTF 138 III 384 consid. 3), che respingono l’istanza
di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo (sentenza della CEF 14.2011.64
del 1° giugno 2011, RtiD 2012 I 967 n. 40c [massima]) o la accolgono (sentenza
della CEF 14.2015 160 del 5 gennaio 2016, RtiD 2016 II 654 n. 44c) o che
respingono l’istanza di fallimento (sentenza della CEF 14.2018.35 dell’8 giugno
2018.
consid. 2.3);
che
in quest’ordine d’idee dev’essere ritenuto parimenti inammissibile la domanda
formulata dal debitore sequestrato volta alla revisione del decreto di
sequestro siccome egli dispone della via dell’opposizione al sequestro (art.
278.
LEF), idonea a consentirgli di ottenere un riesame completo della decisione
di sequestro;
che
ne segue l’inammissibilità dell’istanza di CO 1;
che
la tassa di giustizia, calcolata secondo gli art.
52.
lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS
281.
]) e 19 LTG per analogia, seguirebbe la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso concreto, vista la (relativa) novità del
tema della revisione di un decreto di sequestro, tanto vale rinunciare,
eccezionalmente, a ogni prelievo;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è inammissibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– __________
CO 1, __________, __________;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).