14.2019.57
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità
11 ottobre 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.57
Lugano
11 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 9 gennaio 2019 dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1
__________)
contro
RE 1RE 1
giudicando sul reclamo del 21 marzo 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 13 marzo 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 9 gennaio 2019 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'107.60 più interessi
e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 20 febbraio 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 13 marzo 2019 il Pretore ha dichia-
rato
il fallimento di RE 1 dal 14 marzo 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 21 marzo 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani
il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale. Nel termine impartitole per presentare osservazioni al reclamo, la CO
1 è rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 21 marzo 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 14 marzo, in concreto il
reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Un indizio d’insolvibilità può
emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente
al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri
oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano il 15 marzo 2019 –
il giorno dopo la pronuncia del
fallimento – relativa al versamento di fr. 1'614.25 a
saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per
cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – al momento della concessone dell’effetto
sospensivo la Camera ha verificato d’ufficio che nei confronti del reclamante
erano state emesse tre comminatorie di fallimento a fine del 2018 per oltre fr. 20'000.–
complessivi e quattro esecuzioni per un importo totale di quasi fr. 5'000.–,
cui egli non aveva interposto opposizione. Nel frattempo, non solo egli non ha
effettuato alcun pagamento all’Ufficio né dimostrato di averne fatti
direttamente ai creditori, ma nei suoi confronti sono state promosse altre due
esecuzioni per circa fr. 3'000.–, anch’esse senza opposizione da parte
sua.
Ciò
porta a concludere che il reclamante non dispone di liquidità sufficiente per
far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali
(sei esecuzioni riguardano premi della cassa malati istante e due pretese
della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG). In queste circostanze si
può quindi affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più
probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non
essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1
confermato.
3.
Essendo stato concesso effetto sospensivo
al gravame, il fallimento dev’essere nuovamente pronunciato
e pubblicato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste a carico della parte
soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano
ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è pronunciato il fallimento di
RE 1, __________, da martedì 15 ottobre 2019 alle ore 09.00.
2. È
ordinata la pubblicazione del fallimento sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.
3. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.– comprese le spese
di pubblicazione, è posta a carico di RE 1.
4. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).