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Decisione

14.2019.57

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità

11 ottobre 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 20 febbraio 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 13 marzo 2019 il Pretore ha dichia-

rato

il fallimento di RE 1 dal 14 marzo 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 21 marzo 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani

il presidente della Camera ha concesso all’impugna­­zione effetto sospensivo

parziale. Nel termine impartitole per presentare osservazioni al reclamo, la CO

1 è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 21 mar­zo 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 14 marzo, in concreto il

reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro

crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può

emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente

al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri

oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano il 15 marzo 2019 –

il giorno do­po la pronuncia del

fallimento – relativa al versamento di fr. 1'614.25 a

saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per

cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – al momento della concessone dell’effetto

sospensivo la Camera ha verificato d’ufficio che nei confronti del reclamante

era­no state emesse tre comminatorie di fallimento a fine del 2018 per oltre fr. 20'000.–

complessivi e quattro esecuzioni per un importo totale di quasi fr. 5'000.–,

cui egli non aveva interposto opposizione. Nel frattempo, non solo egli non ha

effettuato alcun pagamento all’Ufficio né dimostrato di averne fatti

direttamente ai creditori, ma nei suoi confronti sono state promosse altre due

esecuzioni per circa fr. 3'000.–, anch’esse senza opposizione da parte

sua.

Ciò

porta a concludere che il reclamante non dispone di liquidità sufficiente per

far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali

(sei esecuzioni riguardano premi della cas­sa malati istante e due pretese

della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG). In queste circostanze si

può quindi affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più

probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non

essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1

confermato.

3.

Essendo stato concesso effetto sospensivo

al gravame, il fallimen­to dev’essere nuovamente pronunciato

e pubblicato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste a carico della parte

soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano

ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è pronunciato il fallimento di

RE 1, __________, da martedì 15 ottobre 2019 alle ore 09.00.

2. È

ordinata la pubblicazione del fallimento sul Foglio ufficiale svizzero di

commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

3. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.– comprese le spese

di pubblicazione, è posta a carico di RE 1.

4. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).