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Decisione

14.2019.59

Fallimento. Deposito presso l’autorità giudiziaria superiore di una somma per cui l’istante si dichiara disposto a ritirare la domanda di fallimento in caso di riversamento a suo favore. Solvibilità

11 aprile 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 13 marzo 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 13 marzo 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento

della RE 1 dal 13 marzo 2019 alle ore 11:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 marzo 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­­mento

del fallimento, asserendo di avere depositato presso questo tribunale l’importo

posto in esecuzione. Il 27 marzo 2019 il presidente della Camera ha concesso

all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il 27 marzo 2019 la CO 1 ha

confermato di voler ritirare la domanda di fallimento in caso di pagamento a

suo favore degli importi di fr. 4'772.50 e fr. 857.80 depositati

dalla reclamante sul conto della Camera. Stante ciò e l’esito dell’odierno

giudizio, il reclamo non le è stato intimato per osservazioni, avendo l’istante

perso ogni interesse alla causa.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale

d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 25 marzo 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 14

marzo, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio

dell’art. 31 LEF).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici

o in senso proprio, denominati in tedesco “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.

A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo

particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente

non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di

liquidità sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame, fondandosi sull’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF la reclamante ha depositato

presso questo tribunale due somme di fr. 4'772.50 e fr. 857.80 a

garanzia del saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, saldo che secondo il

registro delle esecuzioni risulta però superiore a quanto depositato (doc. G). Sennonché

la CO 1 ha confermato il 27 marzo 2019 di voler ritirare la domanda di

fallimento ove le fossero stati versati gli importi depositati, sicché si deve

considerare adempiuto il (primo) presupposto per l’annullamento del fallimento

(art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF).

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il deposito del saldo del credito posto in esecuzione è avvenuto

soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 20

marzo 2019) prodotto dalla reclamante (doc. G) si evince che nei suoi confronti

erano pendenti, fatta eccezione dell’esecuzione dell’istante, solo quattro

esecuzioni. Due, però, sono poi state ritirate e per quanto attiene alle altre

due, una è sospesa da opposizione mentre per l’altra la reclamante ha ottenuto

una dilazione dopo la notifica della comminatoria di fallimento (doc. I). Dall’estratto,

d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza

e dot­trina non si possono imporre esigenze troppo

severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può

affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile

della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua

situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. L’importo di fr. 5'630.30

depositato sul conto di questo tribunale dev’essere girato alla CO 1 (v. DTF 135

III 37, consid. 2.2.5; sentenza della CEF 14.2015.26 del 25 marzo 2015 consid.

2.

).

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui tardivo deposito ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 13 marzo 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 300.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

4. È ordinato il versamento

della somma di fr. 5'630.30 depositata dalla reclamante sul

conto del Tribunale d’appello a favore della CO 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1 in liquidazione.

III. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,

Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).