14.2019.59
Fallimento. Deposito presso l’autorità giudiziaria superiore di una somma per cui l’istante si dichiara disposto a ritirare la domanda di fallimento in caso di riversamento a suo favore. Solvibilità
11 aprile 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.59
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud promossa con istanza 15 febbraio 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 25 marzo 2019 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 13 marzo 2019 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 15 febbraio 2019
la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare
il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'056.90 più
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 13 marzo 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 13 marzo 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento
della RE 1 dal 13 marzo 2019 alle ore 11:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 marzo 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere depositato presso questo tribunale l’importo
posto in esecuzione. Il 27 marzo 2019 il presidente della Camera ha concesso
all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il 27 marzo 2019 la CO 1 ha
confermato di voler ritirare la domanda di fallimento in caso di pagamento a
suo favore degli importi di fr. 4'772.50 e fr. 857.80 depositati
dalla reclamante sul conto della Camera. Stante ciò e l’esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non le è stato intimato per osservazioni, avendo l’istante
perso ogni interesse alla causa.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 25 marzo 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 14
marzo, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio
dell’art. 31 LEF).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici
o in senso proprio, denominati in tedesco “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.
A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo
particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente
non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di
liquidità sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame, fondandosi sull’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF la reclamante ha depositato
presso questo tribunale due somme di fr. 4'772.50 e fr. 857.80 a
garanzia del saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, saldo che secondo il
registro delle esecuzioni risulta però superiore a quanto depositato (doc. G). Sennonché
la CO 1 ha confermato il 27 marzo 2019 di voler ritirare la domanda di
fallimento ove le fossero stati versati gli importi depositati, sicché si deve
considerare adempiuto il (primo) presupposto per l’annullamento del fallimento
(art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF).
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il deposito del saldo del credito posto in esecuzione è avvenuto
soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 20
marzo 2019) prodotto dalla reclamante (doc. G) si evince che nei suoi confronti
erano pendenti, fatta eccezione dell’esecuzione dell’istante, solo quattro
esecuzioni. Due, però, sono poi state ritirate e per quanto attiene alle altre
due, una è sospesa da opposizione mentre per l’altra la reclamante ha ottenuto
una dilazione dopo la notifica della comminatoria di fallimento (doc. I). Dall’estratto,
d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza
e dottrina non si possono imporre esigenze troppo
severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può
affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile
della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua
situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. L’importo di fr. 5'630.30
depositato sul conto di questo tribunale dev’essere girato alla CO 1 (v. DTF 135
III 37, consid. 2.2.5; sentenza della CEF 14.2015.26 del 25 marzo 2015 consid.
2.
).
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui tardivo deposito ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 13 marzo 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 300.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
4. È ordinato il versamento
della somma di fr. 5'630.30 depositata dalla reclamante sul
conto del Tribunale d’appello a favore della CO 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1 in liquidazione.
III. Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,
Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).