14.2019.61
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mutuo. Accordo di rimborso rateale. Esigibilità dell’intero saldo mutuato in caso di mancato pagamento di una rata. Interpretazione
9 agosto 2019Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.61
Lugano
9 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 19 ottobre 2017 da
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 28 marzo 2019 presentato dall’RE 1 contro la
decisione emessa il 15 marzo 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 13 novembre 2008 CO 1 ha concesso all’RE 1 un mutuo di fr. 1'000'000.–.
Con una modifica del 3 maggio 2013 (“amendment of credit assign[e]ment agreement) le parti hanno concordato di ridurre gli interessi annui al 10% e di
prolungare la validità del contratto fino al 3 maggio 2014, la quale sarebbe
potuta essere estesa per un periodo più lungo soltanto previo accordo scritto
di entrambe le parti.
Fatti
B. Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto
esecutivo (n. __________) emesso dall’Ufficio esecuzione
di Lugano a una prima domanda di CO 1, il 20 febbraio 2015 quest’ultimo ha promosso
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, una procedura di rigetto
dell’opposizione nei confronti della debitrice (inc. __________).
C. Con
“accordo” firmato dalle parti il 5 e l’8 settembre 2016 (in seguito: accordo), l’RE
1 ha dichiarato di essere debitrice di fr. 1'000'000.– nei confronti di CO
1, precisando che la somma mutuata è esigibile dal 3 maggio 2014, di
riconoscere “espressamente e
incondizionatamente […] l’esecuzione diretta della prestazione” e d’impegnarsi a rimborsare il debito in cinque rate, la prima di fr. 20'000.–
entro 60 giorni dalla firma dell’accordo, la seconda di fr. 230'000.–
entro il 31 dicembre 2016 e le ultime tre, di fr. 250'000.– ognuna, entro il
31 dicembre del 2017, rispettivamente del 2018 e del 2019.
Al punto 5/b dell’accordo le parti hanno inoltre previsto che “nel caso di mancato pagamento di una rata, il
saldo dell’intero importo esigibile diventa immediatamente esigibile ed
iniziano a decorrere gli interessi di mora in ragione del 5% annuo”.
D. La
procedura di rigetto è stata stralciata dal Pretore con decreto del 12
settembre 2016, così come postulato dall’istante sulla scorta dell’accordo. In seguito, la debitrice ha tuttavia effettuato unicamente il primo
pagamento di fr. 20'000.–.
E. Con precetto esecutivo
n. __________ emesso il 20 aprile 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO
1 ha nuovamente escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 980'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 1° gennaio 2017, indicando quale titolo di credito l’“Accordo del 5/8.9.2016”.
F. Avendo
di nuovo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del
19 ottobre 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 14
novembre 2017. Su richiesta delle parti il Pretore ha sospeso la procedura il 7 maggio 2018. Dopo averla fatta riattivare il 27 dicembre 2018, all’udienza di discussione tenutasi l’11 marzo 2019 l’istante ha confermato la sua domanda in replica
sulla scorta di osservazioni scritte. Con duplica, triplica e quadruplica orali
le parti si sono poi riconfermate nelle loro rispettive posizioni contrastanti.
G. Statuendo con decisione del 15 marzo 2019, il Pretore ha accolto l’istanza
e “respinto” (recte: rigettato) in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 700.– e un’indennità di fr. 10'000.– a favore dell’istante.
H. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 marzo 2019 per ottenerne – previa concessione dell’effetto sospensivo – l’annullamento
e la reiezione parziale dell’istanza,
nel
senso di limitare il rigetto dell’opposizione a fr. 230'000.– senza interessi (anziché fr. 980'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 1° gennaio 2017). L’indomani il presidente della Camera ha
accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28
marzo 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore dell’RE 1 il 18 marzo,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata il Pretore ha anzitutto premesso di non aver proceduto all’omologazione
dell’accordo con l’emanazione del decreto di stralcio del 12 settembre 2016 nella
precedente procedura di rigetto, motivo per cui tale documento non può
costituire un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Egli ha poi
statuito che l’accordo rappresenta invece un valido riconoscimento di debito ai
sensi dell’art. 82 LEF, mentre l’obiezione della convenuta, secondo cui il mancato
pagamento di una rata renderebbe esigibile solo quella rata e non l’intero
importo riconosciuto, non reggerebbe per tre motivi: in primo luogo perché il
punto 5/b dell’accordo prevede che in caso di mancato pagamento “il saldo dell’intero importo”, ossia il debito nella sua integralità, diventa immediatamente
esigibile; in secondo luogo perché la (seconda) rata non pagata di fr. 230'000.– era già esigibile dal 31 dicembre 2016, e non
necessitava quindi di essere “resa
esigibile”, come sostenuto dalla convenuta; in terzo
luogo, infine, perché il punto 5/b dell’accordo è da considerare una clausola
standard e il duplice inserimento della parola “esigibile” in quel testo
manifestamente un refuso, la volontà delle parti essendo stata quella di
rendere esigibile l’intero prestito in caso di mancato pagamento di una sola
rata.
Il
Pretore ha inoltre respinto l’eccezione fatta valere dall’escussa per la prima
volta in sede di udienza di discussione, secondo cui il debito si sarebbe
estinto in seguito alla consegna in pagamento del certificato azionario dell’PI
1, rilevando che in precedenza, con scritto 27 giugno 2017, la convenuta
medesima aveva contestato che le azioni potessero essere considerate trasferite
in proprietà a CO 1. Risulterebbe poi da tale lettera che il mancato pagamento
di una rata avrebbe consentito al creditore di realizzare il pegno, ossia le
azioni dell’__________, sciogliendo il deposito fiduciario presso l’avv. PI 2. A
mente del primo giudice, l’RE 1 – che non ha mai
contestato che le azioni si trovino effettivamente presso tale legale in veste
di depositario fiduciario – appare pertanto malvenuta a
sostenere ora il contrario di quanto affermato nello scritto appena citato. In
assenza di trasferimento della proprietà delle azioni all’istante, ha concluso il Pretore, il
debito non risulta estinto.
4.
Nel reclamo l’RE 1 ribadisce che al
momento dell’inoltro dell’esecuzione
l’unica rata esigibile era quella di fr. 230'000.– e fa
valere sostanzialmente un accertamento manifestamente errato dei fatti del
Pretore per quanto riguarda l’interpretazione del punto 5/b dell’accordo
(consid. 6.1/a-c). Essa ritiene inoltre che il primo
giudice abbia trascurato sia un suo mezzo di prova (una lettera del 27 giugno
2017), sia il comportamento dei patrocinatori dell’istante, avv. PI 2 e PA 2 (consid.
6.
/d). La reclamante ne deduce quindi la manifesta
incompatibilità dell’interpretazione effettuata dal primo giudice con la
volontà delle parti e con il principio dell’affidamento, secondo i quali l’importo
esigibile sarebbe il saldo totale già esigibile al momento del mancato
pagamento.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Costituisce un riconoscimento di debito
nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata,
firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua
volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né
condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere
rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende
verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014,
consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni
il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente
(v. Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).
Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso
(sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di
elementi estrinseci all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del
rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà
respinta; se occorre, spetterà al giudice
ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79
LEF) al termine di una procedura probatoria completa
(DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3
novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
5.2
Nella fattispecie, l’accordo firmato da entrambe le parti il 5 e l’8
settembre 2016 (doc. C), che si basa sul contratto di mutuo del 13 novembre
2008.
(non agli atti), costituisce in sé un valido riconoscimento di debito ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, l’RE 1 essendosi dichiarata debitrice di fr. 1'000'000.– nei confronti di CO 1 ed essa avendo
asserito di riconoscere espressamente e incondizionatamente l’esecuzione
diretta della prestazione. Tenuto conto dell’acconto di fr. 20'000.–
già versato all’istante, l’accordo rappresenta in sé un
titolo di rigetto provvisorio per i fr. 980'000.–
posti in esecuzione, oltre agli interessi di mora del 5% esplicitamente
pattuiti dalle parti dal giorno successivo alla scadenza della seconda rata rimasta
insoluta, ovvero dal 1° gennaio 2017. L’unico punto litigioso è quello dell’esigibilità,
a quella data, dell’(intera) somma posta in esecuzione.
5.3
Secondo la
giurisprudenza incombe all’escutente non solo di produrre un titolo di rigetto ai sensi dell’art.
82.
cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del
Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con
rimandi), ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenza della CEF
14.2015.65
dell’11 agosto 2015, consid. 5). La pretesa posta in esecuzione dev’essere
esigibile al momento della promozione dell’esecuzione. Determinante è il giorno
della notificazione del precetto esecutivo all’escusso (DTF 84 II 651 consid.
4; sentenze della CEF.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 7 con rinvii).
5.4
Nel caso in esame, al punto
5/b dell’accordo le parti hanno previsto che in caso di
mancato pagamento di una sola rata “il saldo dell’intero importo esigibile diventa immediatamente
esigibile” e che iniziano a decorrere gli interessi di
mora del 5% annuo (doc. C, pag. 2). Non è contestato che la seconda rata di fr. 230'000.–
non è stata pagata entro la scadenza pattuita del 31 dicembre 2016, ovvero
prima dell’avvio dell’esecuzione (il 20 aprile 2017).
a) La
reclamante sostiene anzitutto che l’interpretazione “letteraria” (recte: letterale)
della clausola è stata effettuata in modo arbitrario, il Pretore essendosi
limitato a riportarne soltanto una parte (“il saldo dell’intero importo”). In realtà, al Pretore non è sfuggito che la clausola conteneva due
volte la parola “esigibile”, ma l’ha reputato un manifesto refuso per gli altri
motivi da lui esposti a favore dell’immediata esigibilità dell’intero saldo, in
particolare l’incoerenza dell’interpretazione difesa dalla convenuta. Il vero
problema è di determinare se l’interpretazione proposta dal Pretore, tenuto
conto di tutti i suoi motivi, è giusta o errata e se esclude quella sostenuta
invece dalla reclamante. L’interpretazione della volontà delle parti fondata
sul testo della convenzione alla luce del principio dell’affidamento è una
questione di diritto, che la Camera esamina con piena cognizione (art. 320
lett. a CPC e sentenza della CEF 14.2016.221 del 28 febbraio 2017 consid. 6.3).
b) A
mente dell’RE 1, il primo inserimento del termine “esigibile” indicherebbe la volontà
delle parti di sottolineare che l’unico importo suscettibile di essere posto in
esecuzione era il saldo di quanto effettivamente esigibile in quel momento, ciò
che non doveva necessariamente corrispondere all’integralità di una o più rate,
poiché la debitrice aveva la possibilità di versare importi parziali già prima
della scadenza delle singole rate. La tesi della reclamante è però
insostenibile, poiché, come stabilito nella sentenza impugnata, non era
necessario prevedere l’immediata esigibilità di ciò che era già esigibile. L’interpretazione
tautologica sulla quale si fonda il reclamo è incompatibile con l’esigenza di
buona fede e di conseguenza con il principio dell’affidamento. La conseguenza del mancato pagamento di
una rata pattuita dalle parti
poteva solo essere, logicamente, l’esigibilità del “saldo dell’intero importo” del mutuo.
c) Per
la reclamante anche la conclusione del primo giudice – secondo la quale il
duplice inserimento del termine “esigibile” è manifestamente un refuso – sarebbe arbitraria, trattandosi di un passaggio
essenziale dell’accordo, che va inteso, conformemente al principio dell’affidamento,
nel senso particolare compreso dagli avvocati professionisti. Sennonché, come rettamente
sottolineato dal Pretore, l’immediata
esigibilità dell’intero mutuo
in caso di mancato rimborso di una singola rata costituisce la normale conseguenza
in un accordo “standard” come quello in questione. Non si può seriamente
sostenere che avvocati professionisti abbiano voluto derogare a ciò che
normalmente i professionisti del settore prevedono in un accordo di rateazione
con una formulazione tautologica e illogica per cui in caso di mancato
pagamento di una rata il creditore potrebbe immediatamente esigere il pagamento
… di quella stessa rata.
d) L’escussa rimprovera infine al primo giudice di aver trascurato sia che
il precedente patrocinatore del creditore, avv. PI 2, non ha mai sollevato
contestazioni inerenti al contenuto della lettera del 27 giugno 2017 (doc. 3),
nella quale la debitrice sosteneva che il credito esigibile ammontava a soli fr. 230'000.–, sia che la riattivazione della causa sarebbe stata richiesta dal
nuovo patrocinatore avv. PA 2 poiché il precedente legale non avrebbe osato “contestare quanto effettivamente sapeva essere
la realtà dei fatti”. La circostanza per cui l’attuale
patrocinatore dell’istante avrebbe cercato di far estromettere dall’incarto la
lettera in questione costituirebbe poi, secondo la reclamante, la prova
inconfutabile a favore della propria tesi. Ora, tali censure esulano dai limiti
della cognizione di questa Camera, limitata all’interpretazione oggettiva del
solo titolo di rigetto, ad esclusione
degli elementi estrinseci invocati dalla reclamante (sopra consid. 5.1 e Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.),
La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 35 ad art. 82 LEF con i rinvii). Per
il principio di parità di trattamento delle parti, tale limitazione deve valere
anche per il convenuto, che, se
occorre, potrà adire il giudice ordinario con
un’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e ottenere
una decisione (anche) sulle censure in questione al termine di una procedura
probatoria completa. Inammissibile su questo
punto, il reclamo vede la sua sorte definitivamente segnata.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 750'000.–,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).