Lexipedia

Decisione

14.2019.61

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mutuo. Accordo di rimborso rateale. Esigibilità dell’intero saldo mutuato in caso di mancato pagamento di una rata. Interpretazione

9 agosto 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto

ese­cutivo (n. __________) emesso dall’Ufficio esecuzione

di Lugano a una prima domanda di CO 1, il 20 febbraio 2015 que­st’ultimo ha promosso

davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, una procedura di rigetto

dell’opposizione nei confronti della debitrice (inc. __________).

C. Con

“accordo” firmato dalle parti il 5 e l’8 settembre 2016 (in seguito: accordo), l’RE

1 ha dichiarato di essere debitrice di fr. 1'000'000.– nei confronti di CO

1, precisando che la somma mutuata è esigibile dal 3 maggio 2014, di

riconoscere “espressamente e

incondizionatamente […] l’esecuzione diretta della prestazione” e d’impegnarsi a rimborsare il debito in cinque rate, la prima di fr. 20'000.–

entro 60 giorni dalla firma dell’accordo, la seconda di fr. 230'000.–

entro il 31 dicembre 2016 e le ultime tre, di fr. 250'000.– ognuna, entro il

31 dicembre del 2017, rispettivamente del 2018 e del 2019.

Al punto 5/b dell’accordo le parti hanno inoltre previsto che “nel caso di mancato pagamento di una rata, il

saldo dell’intero importo esigibile diventa immediatamente esigibile ed

iniziano a decorrere gli interessi di mora in ragione del 5% annuo”.

D. La

procedura di rigetto è stata stralciata dal Pretore con decreto del 12

settembre 2016, così come postulato dall’istante sulla scorta dell’accordo. In seguito, la debitrice ha tuttavia effettuato unicamente il primo

pagamento di fr. 20'000.–.

E. Con precetto esecutivo

n. __________ emesso il 20 aprile 2017 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO

1 ha nuovamente escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 980'000.– oltre agli

interessi del 5% dal 1° gennaio 2017, indicando quale titolo di credito l’“Accordo del 5/8.9.2016”.

F. Avendo

di nuovo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del

19 ottobre 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la

parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 14

novembre 2017. Su richiesta delle parti il Pretore ha sospeso la procedura il 7 mag­gio 2018. Dopo averla fatta riattivare il 27 dicembre 2018, al­l’udienza di discussione tenutasi l’11 marzo 2019 l’istante ha confermato la sua domanda in replica

sulla scorta di osservazioni scritte. Con duplica, triplica e quadruplica orali

le parti si sono poi riconfermate nelle loro rispettive posizioni contrastanti.

G. Statuendo con decisione del 15 marzo 2019, il Pretore ha accolto l’istanza

e “respinto” (recte: rigettato) in via provvisoria l’oppo­­sizione

interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 700.– e un’indennità di fr. 10'000.– a favore dell’istante.

H. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 marzo 2019 per ottenerne – previa concessione dell’effetto sospensivo – l’annullamento

e la reiezione parziale dell’istanza,

nel

senso di limitare il rigetto del­l’opposizione a fr. 230'000.– senza interessi (anziché fr. 980'000.– oltre agli

interessi del 5% dal 1° gennaio 2017). L’indomani il pre­sidente della Camera ha

accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28

marzo 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore dell’RE 1 il 18 marzo,

in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha anzitutto premesso di non aver proceduto all’omologazione

dell’accordo con l’emana­­zione del decreto di stralcio del 12 settembre 2016 nella

precedente procedura di rigetto, motivo per cui tale documento non può

costituire un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Egli ha poi

statuito che l’accordo rappresenta invece un valido riconoscimento di debito ai

sensi dell’art. 82 LEF, mentre l’obiezio­­ne della convenuta, secondo cui il mancato

pagamento di una rata renderebbe esigibile solo quella rata e non l’intero

importo riconosciuto, non reggerebbe per tre motivi: in primo luogo perché il

punto 5/b dell’accordo prevede che in caso di mancato pagamento “il saldo dell’intero importo”, ossia il debito nella sua inte­gralità, diventa immediatamente

esigibile; in secondo luogo per­ché la (seconda) rata non pagata di fr. 230'000.– era già esigibile dal 31 dicembre 2016, e non

necessitava quindi di essere “resa

esigibile”, come sostenuto dalla convenuta; in terzo

luogo, infine, perché il punto 5/b dell’accordo è da considerare una clausola

standard e il duplice inserimento della parola “esigibile” in quel testo

manifestamente un refuso, la volontà delle parti essendo stata quella di

rendere esigibile l’intero prestito in caso di mancato pagamento di una sola

rata.

Il

Pretore ha inoltre respinto l’eccezione fatta valere dall’escussa per la prima

volta in sede di udienza di discussione, secondo cui il debito si sarebbe

estinto in seguito alla consegna in pagamento del certificato azionario dell’PI

1, rilevando che in precedenza, con scritto 27 giugno 2017, la convenuta

medesima aveva contestato che le azioni potessero essere considerate trasferite

in proprietà a CO 1. Risulterebbe poi da tale lettera che il mancato pagamento

di una rata avrebbe consentito al creditore di realizzare il pegno, ossia le

azioni dell’__________, sciogliendo il deposito fiduciario presso l’avv. PI 2. A

mente del primo giudice, l’RE 1 – che non ha mai

contestato che le azioni si trovino effettivamente presso tale legale in veste

di depositario fiduciario – appare pertanto malvenuta a

sostenere ora il contrario di quanto affermato nello scritto appena citato. In

assenza di trasferimento della proprietà delle azioni all’istante, ha concluso il Pretore, il

debito non risulta estinto.

4.

Nel reclamo l’RE 1 ribadisce che al

momento dell’inol­­tro dell’esecuzione

l’unica rata esigibile era quella di fr. 230'000.– e fa

valere sostanzialmente un accertamento manifestamente errato dei fatti del

Pretore per quanto riguarda l’interpretazione del punto 5/b dell’accordo

(consid. 6.1/a-c). Essa ritiene inoltre che il primo

giudice abbia trascurato sia un suo mezzo di prova (una lettera del 27 giugno

2017), sia il comportamento dei patrocinatori dell’istante, avv. PI 2 e PA 2 (consid.

6.

/d). La reclamante ne deduce quindi la manifesta

incompatibilità dell’interpretazione effettuata dal primo giudice con la

volontà delle parti e con il principio dell’affidamento, secondo i quali l’im­­porto

esigibile sarebbe il saldo totale già esigibile al momento del mancato

pagamento.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Costituisce un riconoscimento di debito

nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata,

firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua

volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né

condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere

rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende

verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014,

consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né con­dizioni

il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dal­l’escutente

(v. Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).

Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stes­so

(sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di

elementi estrinseci all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del

rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà

respinta; se occorre, spetterà al giudice

ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di de­bito (art. 79

LEF) al termine di una procedura probatoria completa

(DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3

novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

5.2

Nella fattispecie, l’accordo firmato da entrambe le parti il 5 e l’8

settembre 2016 (doc. C), che si basa sul contratto di mutuo del 13 novembre

2008.

(non agli atti), costituisce in sé un valido riconoscimento di debito ai

sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, l’RE 1 essendosi dichiarata debitrice di fr. 1'000'000.– nei confronti di CO 1 ed essa avendo

asserito di riconoscere espressamente e incondizionatamente l’esecuzione

diretta della prestazione. Tenuto conto dell’acconto di fr. 20'000.–

già versato all’istante, l’accordo rappresenta in sé un

titolo di rigetto provvisorio per i fr. 980'000.–

posti in esecuzione, oltre agli interessi di mora del 5% esplicitamente

pattuiti dalle parti dal giorno successivo alla scadenza della seconda rata rimasta

insoluta, ovvero dal 1° gennaio 2017. L’unico punto litigioso è quello dell’esigibili­­tà,

a quella data, dell’(intera) somma posta in esecuzione.

5.3

Secondo la

giurisprudenza incombe all’escutente non solo di pro­durre un titolo di rigetto ai sensi dell’art.

82.

cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in ese­cuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del

Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con

rimandi), ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenza della CEF

14.2015.65

dell’11 agosto 2015, consid. 5). La pretesa posta in esecuzione dev’essere

esigibile al momento della promozione dell’esecuzione. Determinante è il giorno

della notificazione del precetto esecutivo all’escusso (DTF 84 II 651 consid.

4; sentenze della CEF.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 7 con rinvii).

5.4

Nel caso in esame, al punto

5/b dell’accordo le parti hanno previsto che in caso di

mancato pagamento di una sola rata “il saldo dell’intero importo esigibile diventa immediatamente

esigibile” e che iniziano a decorrere gli interessi di

mora del 5% annuo (doc. C, pag. 2). Non è contestato che la seconda rata di fr. 230'000.–

non è stata pagata entro la scadenza pattuita del 31 dicembre 2016, ovvero

prima dell’avvio dell’esecuzione (il 20 aprile 2017).

a) La

reclamante sostiene anzitutto che l’interpretazione “letteraria” (recte: letterale)

della clausola è stata effettuata in modo arbitrario, il Pretore essendosi

limitato a riportarne soltanto una parte (“il saldo dell’intero importo”). In realtà, al Pretore non è sfuggito che la clausola conteneva due

volte la parola “esigibile”, ma l’ha reputato un manifesto refuso per gli altri

motivi da lui esposti a favore dell’immediata esigibilità dell’intero saldo, in

particolare l’incoerenza dell’interpretazione difesa dalla convenuta. Il vero

problema è di determinare se l’interpretazione proposta dal Pretore, tenuto

conto di tutti i suoi motivi, è giusta o errata e se esclude quella sostenuta

invece dalla reclamante. L’interpreta­­zione della volontà delle parti fondata

sul testo della convenzione alla luce del principio dell’affidamento è una

questione di diritto, che la Camera esamina con piena cognizione (art. 320

lett. a CPC e sentenza della CEF 14.2016.221 del 28 febbraio 2017 consid. 6.3).

b) A

mente dell’RE 1, il primo inserimento del termine “esigibile” indicherebbe la volontà

delle parti di sottolineare che l’unico importo suscettibile di essere posto in

esecuzione era il saldo di quanto effettivamente esigibile in quel momento, ciò

che non doveva necessariamente corrispondere all’integralità di una o più rate,

poiché la debitrice aveva la possibilità di versare importi parziali già prima

della scadenza delle singole rate. La tesi della reclamante è però

insostenibile, poiché, come stabilito nella sentenza impugnata, non era

necessario prevedere l’immediata esigibilità di ciò che era già esigibile. L’interpretazione

tautologica sulla quale si fonda il reclamo è incompatibile con l’esigenza di

buona fede e di conseguenza con il principio dell’affidamento. La conseguenza del mancato pagamento di

una rata pattuita dal­le parti

poteva solo essere, logicamente, l’esigibilità del “saldo del­l’intero importo” del mutuo.

c) Per

la reclamante anche la conclusione del primo giudice – secondo la quale il

duplice inserimento del termine “esigibile” è ma­nifestamente un refuso – sarebbe arbitraria, trattandosi di un pas­saggio

essenziale dell’accordo, che va inteso, conformemente al principio dell’affidamento,

nel senso particolare compreso dagli avvocati professionisti. Sennonché, come rettamente

sottolineato dal Pretore, l’immediata

esigibilità dell’intero mutuo

in caso di mancato rimborso di una singola rata costituisce la normale conseguenza

in un accordo “standard” come quello in questione. Non si può seriamente

sostenere che avvocati professionisti abbiano voluto derogare a ciò che

normalmente i professionisti del settore prevedono in un accordo di rateazione

con una formulazione tautologica e illogica per cui in caso di mancato

pagamento di una rata il creditore potrebbe immediatamente esigere il pagamento

… di quella stessa rata.

d) L’escussa rimprovera infine al primo giudice di aver trascurato sia che

il precedente patrocinatore del creditore, avv. PI 2, non ha mai sollevato

contestazioni inerenti al contenuto della lettera del 27 giugno 2017 (doc. 3),

nella quale la debitrice sosteneva che il credito esigibile ammontava a soli fr. 230'000.–, sia che la riattivazione della causa sarebbe stata richiesta dal

nuovo patrocinatore avv. PA 2 poiché il precedente legale non avrebbe osato “contestare quanto effettivamente sapeva essere

la realtà dei fatti”. La circostanza per cui l’attuale

patrocinatore dell’istante avrebbe cercato di far estromettere dall’incarto la

lettera in questione costituirebbe poi, secondo la reclamante, la prova

inconfutabile a favore della propria tesi. Ora, tali censure esulano dai limiti

della cognizione di questa Camera, limitata all’interpretazione oggettiva del

solo titolo di rigetto, ad esclusione

degli elementi estrinseci invocati dalla reclamante (sopra con­sid. 5.1 e Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.),

La mainlevée de l’op­­position, 2017, n. 35 ad art. 82 LEF con i rinvii). Per

il principio di parità di trattamento delle parti, tale limitazione deve valere

anche per il convenuto, che, se

occorre, potrà adire il giudice ordinario con

un’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e ottenere

una decisione (anche) sulle censure in questione al termine di una procedura

probatoria completa. Inammissibile su questo

punto, il reclamo vede la sua sorte definitivamente segnata.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 750'000.–,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).