Lexipedia

Decisione

14.2019.62

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Fattura. Conteggio la cui interpretazione non è univoca

19 luglio 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i fr. 30'000.– già incassati senza tenere conto dell’IVA, dal momento che

non risulta dagli atti alcun riconoscimento di debito né alcun documento che

permetta di stabilire che la stessa sia dovuta. Il Pretore ha d’al­­tronde respinto l’eccezione di

prescrizione sollevata dall’escus­so, stimando che il

credito non costituisce – come da quest’ultimo sostenuto – una prestazione

periodica, bensì una prestazione derivante da un contratto di mediazione

immobiliare o di società semplice che, come tale, non è soggetta al termine di

prescrizione abbreviato secondo l’art. 128 CO.

4. Nel

reclamo RE 1 ribadisce l’assenza, agli atti, di qualsivoglia riconoscimento di

debito a favore dell’istante. In particolare egli rileva come dal conteggio del

7 maggio 2012 non si evinca in alcun modo né la sua volontà di pagare né alcun

riconoscimento di debito a favore della CO 1. Ritiene al proposito errata –

oltre che arbitraria – l’interpretazione fornita dal primo giudice, che ha

provveduto a sanare le lacune formali e sostanziali contenute nell’istanza per

ritenere ch’egli si sia riconosciuto debitore della procedente. A suo dire,

oltre a non avere l’istante indicato sulla base di quale impegno contrattuale

deduce l’importo di fr. 6'147.95 preteso con l’esecuzione, il conteggio in

oggetto potrebbe costituire un’eventuale ripartizione di utile in una non

meglio precisata attività comune tra lui e la “CO 1”. Per il reclamante

nemmeno il conteggio del 9 agosto 2012 né la fattura del 19 febbraio 2014,

poiché redatti unilateralmente dalla procedente e da lui neppure sottoscritti,

costituiscono un valido riconoscimento di debito. Ripete infine che il credito

dell’istante, poiché fondato su prestazioni periodiche, sarebbe ad ogni modo

prescritto, applicandosi a suo dire alla fattispecie la prescrizione

quinquennale prevista dall’art. 128 n. 1 CO.

5. Nelle

sue osservazioni al reclamo, la CO 1 si limita ad affermare che le provvigioni

non sono scadute, dal momento che sono state richieste il 19 febbraio 2014 e il

precetto esecutivo è stato notificato il 15 marzo 2018. Precisa che, con la

propria firma, il 7 maggio 2012 l’escusso ha accettato il conteggio ma non l’ha

saldato, se non per il pagamento della provvigione di fr. 30'000.–. Chiede

pertanto la conferma della decisione impugnata.

6. Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

6.1 Il riconoscimento deve risultare

indiscutibilmente dal documento o dai

documenti prodotti dall’escutente (Staehelin

in: Basler Kom­mentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82

LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013

già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto

(che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di

rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi

Considerandi

nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura

probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3

novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

6.2

Nella fattispecie, l’istante fonda la

propria pretesa nei confronti del convenuto sulla fattura n. __________ del 19

febbraio 2014 (doc. A accluso all’istanza) e su due conteggi – l’uno del 7

maggio, l’altro del 9 agosto 2012 (doc. B) – di cui solo il primo è firmato dall’escusso.

a) Ora, una semplice fattura come quella emessa

il 19 febbraio 2014, poiché non reca la firma

manoscritta del debitore (a norma dell’art. 14 cpv. 1 CO: sentenza della CEF

14.2016.141

del 17 novembre 2016 consid. 5), non può rappresentare secondo la

legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

(v. sentenza della CEF 14.2017.9 del 31

marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii), e questo a

prescindere dalla sua pretesa fondatezza, sulla quale né questa Camera né il

Pretore, in procedura sommaria, è competente a decidere (sopra consid. 2 e 6.1).

Certo, la suddetta fattura rinvia al conteggio del 9 agosto 2012 allegato e

intitolato “Conteggio Ct

vendita e provvigione”, da cui risulta l’importo di fr. 5'962.55

fatto valere dalla CO 1. Sennonché nemmeno quest’ultimo documento risulta

essere stato sottoscritto da RE 1 e non può come tale costituire un valido

riconoscimento di debito.

b) Per quanto concerne l’unico documento agli atti recante la firma

manoscritta dell’escusso, risalente al 7 maggio 2012 e intitolato “conteggio conto vendita dopo firma

accettazione del 06.10.2011” (doc. B), il Pretore vi ha

intravvisto un valido riconoscimento di debito nella misura in cui ha dedotto

che i fr. 35'226.55 indicati quale quota parte di RE 1 fossero dovuti all’istante.

Sennonché non è dato di capire a cosa si riferisca quel conteggio, giacché non

riporta, ad esempio, alcuna menzione delle provvigioni pretese con la fattura

né precisa il contenuto di quanto precedentemente stabilito (e accettato) il 6

ottobre 2011, come si evince sul titolo del medesimo. Ma soprattutto la

menzione “quota __________

50%” di fr. 35'226.55 non specifica se tale

importo è un dare o un avere e men che meno fornisce un’indicazione sul

beneficiario della somma. Con l’apposizione della propria firma l’escusso ha unicamente

accettato una modalità di ripartizione, nulla di più nulla di meno. D’altronde,

in assenza di ulteriori indicazioni, una simile dicitura (riportata in ugual

modo per la “CO 1”) può dar adito a diverse interpretazioni, tra cui quella – sostenuta

dal reclamante – di un’eventuale divisione delle spese (ma anche di un eventuale

utile) tra le parti menzionate, senza che l’una si riconosca debitrice nei

confronti dell’altra. In assenza di un’interpretazione univoca del conteggio

come riconoscimento da parte del reclamante di un debito di fr. 35'226.55

nei confronti dell’istante, il primo giudice non poteva

rigettare l’opposizione in via provvisoria (sopra, consid. 6.1).

7.

Errata,

la sentenza impugnata va di conseguenza annullata e riformata nel senso della reiezione dell’istanza. La decisione odier­na, ad

ogni modo, non priva la procedente del diritto di sottoporre eventualmente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2 e 6.1).

8.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In nessuna delle sedi, invece,

si pone problema d’in­­dennità d’inconvenienza, il reclamante non avendo

motivato la propria richiesta né davanti al primo giudice né davanti a questa

Camera (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'147.95,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto

e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di fr. 250.–, già anticipate dalla parte istante, sono

poste a suo carico. Non si assegnano indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).