14.2019.62
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Fattura. Conteggio la cui interpretazione non è univoca
19 luglio 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.62
Lugano
19 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 11
febbraio 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 1° aprile 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 20 marzo 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 13 marzo 2018 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la CO 1 ha
escusso RE 1 per l’incasso di (1) fr. 6'147.95 oltre agli interessi del 5%
dal 20 marzo 2014 e (2) fr. 150.–, indicando
quali titoli di credito: “(1) Provvigione di vendita fattura nr. __________ del 19 febbraio 2014 e (2) Spese”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 febbraio
2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Campagna limitando la propria pretesa a fr. 6'147.95.
Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 marzo 2019.
C. Statuendo con decisione del 20 marzo 2019, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta limitatamente a fr. 5'962.55 (anziché fr. 6'147.95) oltre
agli interessi del 5% dal 20 marzo 2014, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° aprile 2019 per ottenerne –
previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento e la reiezione
dell’istanza. Con decreto del 5 aprile 2019 il presidente della Camera ha
concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 10 aprile
2019, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 1° aprile 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 22 marzo,
in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha accolto l’istanza dopo aver considerato che il
conteggio sottoscritto “per
accettazione” dall’escusso il 7 maggio 2012 – da cui
risulta una quota parte a carico di quest’ultimo di fr. 35'226.55 – è “sufficientemente chiaro” per ritenere ch’egli abbia riconosciuto di dovere tale importo all’istante.
Il primo giudice ha però limitato la pretesa della CO 1 a fr. 5'962.55
(anziché fr. 6'147.95), ossia a quanto ancora dovuto dal debitore dedotti
Fatti
i fr. 30'000.– già incassati senza tenere conto dell’IVA, dal momento che
non risulta dagli atti alcun riconoscimento di debito né alcun documento che
permetta di stabilire che la stessa sia dovuta. Il Pretore ha d’altronde respinto l’eccezione di
prescrizione sollevata dall’escusso, stimando che il
credito non costituisce – come da quest’ultimo sostenuto – una prestazione
periodica, bensì una prestazione derivante da un contratto di mediazione
immobiliare o di società semplice che, come tale, non è soggetta al termine di
prescrizione abbreviato secondo l’art. 128 CO.
4. Nel
reclamo RE 1 ribadisce l’assenza, agli atti, di qualsivoglia riconoscimento di
debito a favore dell’istante. In particolare egli rileva come dal conteggio del
7 maggio 2012 non si evinca in alcun modo né la sua volontà di pagare né alcun
riconoscimento di debito a favore della CO 1. Ritiene al proposito errata –
oltre che arbitraria – l’interpretazione fornita dal primo giudice, che ha
provveduto a sanare le lacune formali e sostanziali contenute nell’istanza per
ritenere ch’egli si sia riconosciuto debitore della procedente. A suo dire,
oltre a non avere l’istante indicato sulla base di quale impegno contrattuale
deduce l’importo di fr. 6'147.95 preteso con l’esecuzione, il conteggio in
oggetto potrebbe costituire un’eventuale ripartizione di utile in una non
meglio precisata attività comune tra lui e la “CO 1”. Per il reclamante
nemmeno il conteggio del 9 agosto 2012 né la fattura del 19 febbraio 2014,
poiché redatti unilateralmente dalla procedente e da lui neppure sottoscritti,
costituiscono un valido riconoscimento di debito. Ripete infine che il credito
dell’istante, poiché fondato su prestazioni periodiche, sarebbe ad ogni modo
prescritto, applicandosi a suo dire alla fattispecie la prescrizione
quinquennale prevista dall’art. 128 n. 1 CO.
5. Nelle
sue osservazioni al reclamo, la CO 1 si limita ad affermare che le provvigioni
non sono scadute, dal momento che sono state richieste il 19 febbraio 2014 e il
precetto esecutivo è stato notificato il 15 marzo 2018. Precisa che, con la
propria firma, il 7 maggio 2012 l’escusso ha accettato il conteggio ma non l’ha
saldato, se non per il pagamento della provvigione di fr. 30'000.–. Chiede
pertanto la conferma della decisione impugnata.
6. Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
6.1 Il riconoscimento deve risultare
indiscutibilmente dal documento o dai
documenti prodotti dall’escutente (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82
LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013
già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto
(che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di
rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi
Considerandi
nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura
probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3
novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
6.2
Nella fattispecie, l’istante fonda la
propria pretesa nei confronti del convenuto sulla fattura n. __________ del 19
febbraio 2014 (doc. A accluso all’istanza) e su due conteggi – l’uno del 7
maggio, l’altro del 9 agosto 2012 (doc. B) – di cui solo il primo è firmato dall’escusso.
a) Ora, una semplice fattura come quella emessa
il 19 febbraio 2014, poiché non reca la firma
manoscritta del debitore (a norma dell’art. 14 cpv. 1 CO: sentenza della CEF
14.2016.141
del 17 novembre 2016 consid. 5), non può rappresentare secondo la
legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
(v. sentenza della CEF 14.2017.9 del 31
marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii), e questo a
prescindere dalla sua pretesa fondatezza, sulla quale né questa Camera né il
Pretore, in procedura sommaria, è competente a decidere (sopra consid. 2 e 6.1).
Certo, la suddetta fattura rinvia al conteggio del 9 agosto 2012 allegato e
intitolato “Conteggio Ct
vendita e provvigione”, da cui risulta l’importo di fr. 5'962.55
fatto valere dalla CO 1. Sennonché nemmeno quest’ultimo documento risulta
essere stato sottoscritto da RE 1 e non può come tale costituire un valido
riconoscimento di debito.
b) Per quanto concerne l’unico documento agli atti recante la firma
manoscritta dell’escusso, risalente al 7 maggio 2012 e intitolato “conteggio conto vendita dopo firma
accettazione del 06.10.2011” (doc. B), il Pretore vi ha
intravvisto un valido riconoscimento di debito nella misura in cui ha dedotto
che i fr. 35'226.55 indicati quale quota parte di RE 1 fossero dovuti all’istante.
Sennonché non è dato di capire a cosa si riferisca quel conteggio, giacché non
riporta, ad esempio, alcuna menzione delle provvigioni pretese con la fattura
né precisa il contenuto di quanto precedentemente stabilito (e accettato) il 6
ottobre 2011, come si evince sul titolo del medesimo. Ma soprattutto la
menzione “quota __________
50%” di fr. 35'226.55 non specifica se tale
importo è un dare o un avere e men che meno fornisce un’indicazione sul
beneficiario della somma. Con l’apposizione della propria firma l’escusso ha unicamente
accettato una modalità di ripartizione, nulla di più nulla di meno. D’altronde,
in assenza di ulteriori indicazioni, una simile dicitura (riportata in ugual
modo per la “CO 1”) può dar adito a diverse interpretazioni, tra cui quella – sostenuta
dal reclamante – di un’eventuale divisione delle spese (ma anche di un eventuale
utile) tra le parti menzionate, senza che l’una si riconosca debitrice nei
confronti dell’altra. In assenza di un’interpretazione univoca del conteggio
come riconoscimento da parte del reclamante di un debito di fr. 35'226.55
nei confronti dell’istante, il primo giudice non poteva
rigettare l’opposizione in via provvisoria (sopra, consid. 6.1).
7.
Errata,
la sentenza impugnata va di conseguenza annullata e riformata nel senso della reiezione dell’istanza. La decisione odierna, ad
ogni modo, non priva la procedente del diritto di sottoporre eventualmente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2 e 6.1).
8.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In nessuna delle sedi, invece,
si pone problema d’indennità d’inconvenienza, il reclamante non avendo
motivato la propria richiesta né davanti al primo giudice né davanti a questa
Camera (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'147.95,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto
e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di fr. 250.–, già anticipate dalla parte istante, sono
poste a suo carico. Non si assegnano indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).