Lexipedia

Decisione

14.2019.63

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Compravendita immobiliare. Successiva transazione stragiudiziale volta alla riduzione del prezzo non conclusa nella forma dell’atto pubblico. Nullità

6 agosto 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I 733 n. 49c, consid. 6 e 7.2, con rinvio a Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 48 ad art. 82

LEF), ancorché soltanto sotto il profilo della semplice verosimiglianza giusta

l’art. 82 cpv. 2 LEF (v. sotto consid. 7).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza

del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.

4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. In

entrambe le decisioni impugnate, il Pretore ha accolto le istanze dopo aver

considerato che la documentazione prodotta da CO 1, in particolare la

convenzione sottoscritta dai convenuti il 21 giugno 2018, costituisce un valido

riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

4. Nei

reclami RE 1 e RE 2 rilevano che l’accordo in oggetto, poiché vertente sulla

riduzione di fr. 50'000.– del prezzo della compravendita immobiliare

sottoscritta dalle parti il 15 luglio 2016, costituisce una modifica del

contratto originario, sicché per la sua validità necessitava – in virtù dell’art.

216 CO – la forma dell’atto pubblico. In assenza di tale formalità, a mente dei

reclamanti l’accordo è nullo e non può quindi costituire un valido titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione.

5. Nelle

osservazioni ai reclami CO 1 ribadisce invece la validità del titolo da lui

prodotto, osservando come – contrariamente a quanto sostengono i reclamanti – l’accordo

sottoscritto dalle parti in seguito al deposito da parte sua di un’azione

redibitoria ai sensi dell’art. 205 cpv. 2 CO, non esiga, per la sua validità,

la forma dell’atto pubblico secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF

95 II 419 pag. 424, consid. 2/c). A suo avviso, del resto, l’obiezione dei

reclamanti è “giuridicamente

abusiva”.

6. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art.

82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o

dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno

di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro

determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.

2.3.1 con rimandi).

6.2 Nella fattispecie, non è contestato – ed è anche

pacifico – che l’accordo transattivo (“Vergleich”)

contenuto nella convenzione (“Vereinbarung”) conclusa dalle parti il 21 giugno 2018 (doc. C accluso all’istanza) è

Considerandi

stato personalmente sottoscritto da entrambi i reclamanti, i quali, nella loro

veste di venditori, si sono impegnati – in via solidale – a restituire all’istante

una parte del prezzo di compravendita, pari a fr. 50'000.–. Essendosi

dichiarati debitori di una somma determinata specificatamente nei confronti

dell’escu­­tente, tale documento – come ritenuto in sede pretorile – costituisce, in via di principio, un riconoscimento di

debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione: in

virtù del punto 3 (in fine) della transazione, in effetti, l’intero debito di fr. 50'000.–

è diventato esigibile alla scadenza (del 15 giugno 2018) – non rispettata –

convenuta per il versamento del primo acconto. Il rigetto si estende inoltre agli interessi di mora del 5% (art.

104.

cpv. 1 CO), almeno dal 1°

luglio 2018.

7.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso

incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF

132.

III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in

modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

7.1

Nel

caso specifico, i reclamanti eccepiscono la nullità per vizio di forma dell’accordo

da essi sottoscritto il 18 giugno 2018 – a valere, a loro dire, quale modifica

del contratto di compravendita immobiliare del 15 luglio 2016 – poiché lo

stesso non riveste la forma pubblica prescritta imperativamente dall’art. 216

CO.

7.2

Secondo

la sentenza del Tribunale federale citata nelle osservazioni ai reclami,

occorre distinguere tra la modifica del prezzo di compravendita, sottoposta al requisito

dell’atto pubblico, e la successiva transazione, in linea di principio valida

senza forma, con la quale una parte, viste le promesse precise dell’altro

contraente, rinuncia a impugnare una compravendita immobiliare già validamente

conclusa nella forma dell’atto pubblico. Nel caso sottoposto al suo esame, il

Tribunale federale ha considerato che una transazione, in cui le parti avevano

convenuto che, a seconda del risultato del consuntivo relativo ai costi di

costruzione effettivi, il venditore avrebbe ridotto o rinunciato al suo credito

incorporato in una cartella ipotecaria gravante il fondo venduto o avrebbe

versato una determinata somma di denaro al compratore, era valida anche senza

la forma dell’atto pubblico, perché le reciproche promesse avevano una causa

giuridica indipendente, non ricollegabile al contratto di compravendita, ma

appunto alla transazione. Le parti non avevano infatti modificato il prezzo di

vendita, siccome era già stato pagato e il relativo credito non esisteva più

(DTF 95 II 424 consid. 2/c).

7.3

Il

caso in esame è del tutto analogo a quello giudicato dal Tribunale federale

nella sentenza appena ricordata. Il contratto di compravendita è stato

regolarmente eseguito e le parti, per porre fine a un’incertezza sulla sua

validità, hanno convenuto che i venditori avrebbero retrocesso all’acquirente fr. 50'000.–

perché questi s’impegnasse a rinunciare alla contestazione giudiziaria della

compravendita. La transazione non modifica in sé il contratto né modifica il

prezzo della compravendita, siccome, a ben vedere, le parti convengono che il

valore delle reciproche concessioni è equivalente. Ne discende che, a prima

vista, la validità della transazione non è verosimilmente subordinata al

rispetto della forma dell’atto autentico, sicché i reclami vanno respinti,

senza che sia necessario esaminare se l’eccezione fatta valere dai reclamanti

costituisce un abuso di diritto non protetto dalla legge (v. ad esempio DTF 140 III 202 consid.

4.

).

8.

In

entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), come le ripetibili,

determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Avendo l’istante presentato un unico allegato di osservazioni ai reclami, si

giustifica tuttavia di suddividere le ripetibili metà per reclamante.

9.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in

entrambi i casi di fr. 50'000.–, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo interposto da RE 1 (inc.

14.2019

) è respinto.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al

Dispositivo

dispositivo n. 1, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE

1 rifonderà a CO 1 fr. 300.– per ripetibili.

3. Il reclamo interposto da RE 2 (inc. 14.2019.64) è respinto.

4. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al dispositivo n. 3,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 2 rifonderà a CO 1 fr. 300.– per ripetibili.

5. Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).