14.2019.63
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Compravendita immobiliare. Successiva transazione stragiudiziale volta alla riduzione del prezzo non conclusa nella forma dell’atto pubblico. Nullità
6 agosto 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2019.63
14.2019.64
Lugano
6 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nelle cause __________ e __________ (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promosse con istanze dell’8 gennaio 2019 da
CO 1 (SO)
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
RE 1,
RE 2,
giudicando sui reclami del 2 aprile 2019 presentati da RE 1 e RE 2
contro le decisioni emesse il 1° aprile 2019 dal Pretore;
ritenuto
in
fatto: A. Con
contratto di compravendita del 15 luglio 2016 CO 1 ha acquistato dai coniugi RE
1 e RE 2 la particella n. __________ RFD di __________ (Canton Soletta) per fr. 1'850'000.–.
Prevalendosi di un vizio di volontà, l’acquirente ha receduto dal contratto di
compravendita e avviato una procedura di conciliazione davanti al Tribunale
civile di Solothurn-Lebern, nel frattempo sospesa. Il 21 giugno 2018 CO 1 e i
venditori hanno concluso un accordo transattivo stragiudiziale (“Vergleich”), col quale hanno stabilito quanto segue (traduzione):
“1. L’acquirente
riconosce che la contestazione del contratto di compravendita del 15 luglio
2016 è inefficace e che lo stesso è per lui vincolante.
2. Il prezzo
di vendita dell’immobile, determinato contrattualmente in fr. 1'850'000.–,
viene ridotto di fr. 50'000.–.
3. I venditori
s’impegnano, in via solidale, a retrocedere all’acquirente fr. 50'000.–,
e questo tramite corresponsione di una prima rata di fr. 10'000.– al più
tardi entro il 15 giugno 2018, e di successive quattro rate mensili di fr. 10'000.–
ciascuna a partire dal 1° luglio 2018 sul conto […]. In caso di mora con una
rata l’intero debito residuo diventa esigibile.
4. La validità
dell’accordo è subordinata al pagamento tempestivo delle rate stabilite al
punto 3. In caso di mora l’acquirente ha la facoltà di recedere dal presente accordo
e di chiedere la continuazione della procedura giudiziaria.
5. Una volta
ricevuto l’intero importo dovuto, l’acquirente provvederà a informare il
Tribunale civile di Solothurn-Lebern in merito all’intervenuta transazione
stragiudiziale, chiedendo lo stralcio della procedura pendente. […]”.
B. Con
due precetti esecutivi distinti (n.__________ e __________), entrambi emessi il
18 ottobre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso i coniugi
RE 1 per l’incasso in ambedue le esecuzioni (in via solidale tra loro) di fr. 50'000.–, oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio
2018, indicando quale titolo di credito la “Vereinbarung (Vergleich) vom 18/21.06.2018
(accomodamento del 18/21.06.2018)”.
C. Avendo
sia RE 1 sia RE 2 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con
istanze dell’8 gennaio 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 1° aprile 2019
era presente unicamente l’istante, che ha confermato le sue domande.
D. Statuendo con due decisioni distinte del 1°
aprile 2019, il Pretore ha accolto entrambe le istanze e rigettato in via
provvisoria le opposizioni interposte dai convenuti, ponendo a carico di
ciascuno di essi le spese processuali di fr. 120.– e un’indennità di fr. 300.–
a favore dell’istante.
E. Contro
le due sentenze appena citate RE 1e RE 2 sono insorti a questa Camera con due reclami del 2 aprile 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione delle
istanze. Nelle sue osservazioni del 26 aprile 2019, CO 1 ha concluso per la reiezione dei reclami.
in
diritto: 1. Le
sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono
decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore
litigioso.
1.1 Stante
l’analogia dei reclami in esame, le due cause sono già state congiunte con
decreto del 23 aprile 2019. Per economia
di procedura viene quindi emanata
una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC),
pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e
possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Entrambi
presentati il 2 aprile 2019 contro le sentenze notificate ad RE 1 e RE 2 il
medesimo giorno, in concreto i reclami sono senz’altro tempestivi.
1.3 La Camera decide in
linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III
417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326 cpv. 1 CPC). In linea di massima, le eccezioni che infirmano il riconoscimento di
debito nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF devono essere sollevate
“immediatamente”, ovvero già in prima sede (sentenza della CEF 14.2018.166 del 4 marzo 2019 consid. 6 e i
rinvii).
1.4 Nel
caso in esame, non avendo gli escussi partecipato all’udienza del 1° aprile
2019 indetta dal primo giudice per discutere dell’istanza, l’eccezione di
nullità per vizio di forma del riconoscimento di debito sollevata per la prima
volta con i reclami sarebbe tardiva. Le autorità giudiziarie devono però
accertare d’ufficio la nullità di un atto giudico e ciò vale anche per il
giudice del rigetto (sentenza della CEF 14.2015.118 del 21 ottobre 2015, RtiD 2016
Fatti
I 733 n. 49c, consid. 6 e 7.2, con rinvio a Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 48 ad art. 82
LEF), ancorché soltanto sotto il profilo della semplice verosimiglianza giusta
l’art. 82 cpv. 2 LEF (v. sotto consid. 7).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto
esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587
consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. In
entrambe le decisioni impugnate, il Pretore ha accolto le istanze dopo aver
considerato che la documentazione prodotta da CO 1, in particolare la
convenzione sottoscritta dai convenuti il 21 giugno 2018, costituisce un valido
riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
4. Nei
reclami RE 1 e RE 2 rilevano che l’accordo in oggetto, poiché vertente sulla
riduzione di fr. 50'000.– del prezzo della compravendita immobiliare
sottoscritta dalle parti il 15 luglio 2016, costituisce una modifica del
contratto originario, sicché per la sua validità necessitava – in virtù dell’art.
216 CO – la forma dell’atto pubblico. In assenza di tale formalità, a mente dei
reclamanti l’accordo è nullo e non può quindi costituire un valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione.
5. Nelle
osservazioni ai reclami CO 1 ribadisce invece la validità del titolo da lui
prodotto, osservando come – contrariamente a quanto sostengono i reclamanti – l’accordo
sottoscritto dalle parti in seguito al deposito da parte sua di un’azione
redibitoria ai sensi dell’art. 205 cpv. 2 CO, non esiga, per la sua validità,
la forma dell’atto pubblico secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF
95 II 419 pag. 424, consid. 2/c). A suo avviso, del resto, l’obiezione dei
reclamanti è “giuridicamente
abusiva”.
6. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art.
82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o
dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno
di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro
determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.
2.3.1 con rimandi).
6.2 Nella fattispecie, non è contestato – ed è anche
pacifico – che l’accordo transattivo (“Vergleich”)
contenuto nella convenzione (“Vereinbarung”) conclusa dalle parti il 21 giugno 2018 (doc. C accluso all’istanza) è
Considerandi
stato personalmente sottoscritto da entrambi i reclamanti, i quali, nella loro
veste di venditori, si sono impegnati – in via solidale – a restituire all’istante
una parte del prezzo di compravendita, pari a fr. 50'000.–. Essendosi
dichiarati debitori di una somma determinata specificatamente nei confronti
dell’escutente, tale documento – come ritenuto in sede pretorile – costituisce, in via di principio, un riconoscimento di
debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione: in
virtù del punto 3 (in fine) della transazione, in effetti, l’intero debito di fr. 50'000.–
è diventato esigibile alla scadenza (del 15 giugno 2018) – non rispettata –
convenuta per il versamento del primo acconto. Il rigetto si estende inoltre agli interessi di mora del 5% (art.
104.
cpv. 1 CO), almeno dal 1°
luglio 2018.
7.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso
incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF
132.
III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in
modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
7.1
Nel
caso specifico, i reclamanti eccepiscono la nullità per vizio di forma dell’accordo
da essi sottoscritto il 18 giugno 2018 – a valere, a loro dire, quale modifica
del contratto di compravendita immobiliare del 15 luglio 2016 – poiché lo
stesso non riveste la forma pubblica prescritta imperativamente dall’art. 216
CO.
7.2
Secondo
la sentenza del Tribunale federale citata nelle osservazioni ai reclami,
occorre distinguere tra la modifica del prezzo di compravendita, sottoposta al requisito
dell’atto pubblico, e la successiva transazione, in linea di principio valida
senza forma, con la quale una parte, viste le promesse precise dell’altro
contraente, rinuncia a impugnare una compravendita immobiliare già validamente
conclusa nella forma dell’atto pubblico. Nel caso sottoposto al suo esame, il
Tribunale federale ha considerato che una transazione, in cui le parti avevano
convenuto che, a seconda del risultato del consuntivo relativo ai costi di
costruzione effettivi, il venditore avrebbe ridotto o rinunciato al suo credito
incorporato in una cartella ipotecaria gravante il fondo venduto o avrebbe
versato una determinata somma di denaro al compratore, era valida anche senza
la forma dell’atto pubblico, perché le reciproche promesse avevano una causa
giuridica indipendente, non ricollegabile al contratto di compravendita, ma
appunto alla transazione. Le parti non avevano infatti modificato il prezzo di
vendita, siccome era già stato pagato e il relativo credito non esisteva più
(DTF 95 II 424 consid. 2/c).
7.3
Il
caso in esame è del tutto analogo a quello giudicato dal Tribunale federale
nella sentenza appena ricordata. Il contratto di compravendita è stato
regolarmente eseguito e le parti, per porre fine a un’incertezza sulla sua
validità, hanno convenuto che i venditori avrebbero retrocesso all’acquirente fr. 50'000.–
perché questi s’impegnasse a rinunciare alla contestazione giudiziaria della
compravendita. La transazione non modifica in sé il contratto né modifica il
prezzo della compravendita, siccome, a ben vedere, le parti convengono che il
valore delle reciproche concessioni è equivalente. Ne discende che, a prima
vista, la validità della transazione non è verosimilmente subordinata al
rispetto della forma dell’atto autentico, sicché i reclami vanno respinti,
senza che sia necessario esaminare se l’eccezione fatta valere dai reclamanti
costituisce un abuso di diritto non protetto dalla legge (v. ad esempio DTF 140 III 202 consid.
4.
).
8.
In
entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), come le ripetibili,
determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Avendo l’istante presentato un unico allegato di osservazioni ai reclami, si
giustifica tuttavia di suddividere le ripetibili metà per reclamante.
9.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in
entrambi i casi di fr. 50'000.–, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo interposto da RE 1 (inc.
14.2019
) è respinto.
2.
Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al
Dispositivo
dispositivo n. 1, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE
1 rifonderà a CO 1 fr. 300.– per ripetibili.
3. Il reclamo interposto da RE 2 (inc. 14.2019.64) è respinto.
4. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al dispositivo n. 3,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 2 rifonderà a CO 1 fr. 300.– per ripetibili.
5. Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).