14.2019.65
Opposizione al sequestro. Foro del sequestro. Appartenenza di certificati azionari intestati a una società con sede nelle Bahamas. Identità economica. Abuso di diritto
21 agosto 2019Italiano37 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2019.65
14.2019.66
14.2019.67
14.2019.68
Lugano
21 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nelle cause __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura dgiudicando sui reclami del 3
aprile 2019 presentati dalla RE 1 contro le decisioni emesse il 22 marzo 2019
dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 3
marzo 2005, nell’ambito di un litigio all’interno della famiglia allargata PI 2,
inerente alla ripartizione tra i suoi membri degli attivi dell’omonimo gruppo
alberghiero e immobiliare fondato da PI 2 e dai defunti fratelli PI 3 e PI 4 nella
zona di __________ (I) e __________ (I), lo stesso PI 2, la vedova di PI 4 (CO
2) e i figli di lei, CO 1 e __________ (quest’ultimo dimesso dalla lite per
desistenza il 5 giugno 2009) – come parte attrice – e i quattro figli di PI 3 (PI
5, PI 6, PI 7 e PI 8) oltre a __________ – come parte convenuta – hanno
perfezionato un compromesso arbitrale, convenendo – tra l’altro – di “sottoporre la loro controversia a due gradi
di giurisdizione arbitrale (il primo grado e il grado d’appello [Tribunale
arbitrale d’appello])”, dichiarando applicabili gli art. 307 segg. CPC/TI,
designando quali arbitri gli avv. __________, presidente del collegio
arbitrale, __________ e __________ e prevedendo come luogo dell’arbitrato la
Pretura di Lugano. Gli attori hanno presentato la petizione il 29 luglio 2005.
B. Con lodo “finale” del 29 gennaio 2016, nel merito il Tribunale arbitrale ha, da un
canto, accertato in quale misura i certificati obbligazionari al portatore
emessi da alcune società per azioni italiane della famiglia PI 2 (__________
SpA, __________ SpA e __________ SpA) appartengono agli attori, ordinando di
conseguenza ai convenuti di consegnarli o di farli consegnare agli attori, e d’altro canto ha condannato i convenuti a
versare a titolo di risarcimento danni a PI 2 diversi importi di complessivi
fr. 10'043.–, GBP 1'532.– e € 7'309'105.–, oltre agli interessi di mora del 5% da diverse
scadenze specificate, così come a CO 2 e CO 1 in solido fr. 7'815.–, GBP 1'192.– e €
5'385'595.–, oltre agli interessi di mora del 5% da varie scadenze determinate.
C. Con otto decreti del 3 febbraio 2016, il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato a favore di PI 2 da una
parte e di CO 2 e CO 1 dall’altra il sequestro di diversi conti e immobili
situati a L__________, B__________, Z__________ e C__________ e intestati ai
convenuti, le cui opposizioni sono state respinte dal Pretore con otto decisioni separate, quattro del 6
aprile 2016 nelle cause promosse nei confronti di PI 2 (inc. __________) e le altre quattro del 7 aprile 2016 in
quelle dirette contro CO 1 e CO 2 (inc. __________). Nella misura in cui erano ricevibili gli otto reclami
inoltrati dai convenuti sono stati respinti da questa Camera con sentenza unica
del 26 ottobre 2016 (inc. 14.2016.85-92).
D. Non ritenendo sufficientemente comprovato il
carattere esecutivo del lodo arbitrale in mancanza di un’attestazione di
esecutività vincolante, la Camera
ha invece accolto, con sentenza del 27 marzo 2017 (inc. 14.2016.297-304), gli
otto reclami inoltrati da PI 5, PI
6, PI 7 e PI 8 contro le decisioni del 15 dicembre 2016, con cui il Pretore di
Lugano, sezione 5, aveva accolto le istanze di rigetto definitivo delle
opposizioni interposte ai precetti esecutivi (n. __________, __________, __________
e __________ per quanto riguarda CO 1 e CO 2), tutti emessi il 25 febbraio 2016
a convalida dei sequestri decretati il 3 febbraio 2016.
E. Con
lodo del 4 luglio 2017 il Tribunale arbitrale d’appello, composto degli arbitri
avv. __________, presidente del collegio arbitrale, __________ e __________, ha
parzialmente accolto entrambi gli appelli presentati il 10 ottobre 2016 contro
il lodo “finale” sia da PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8, sia da PI 9 e PI
10 (subentrati in qualità di eredi al padre PI 2, deceduto in corso di
procedura), CO 1 e CO 2, mantenendo invariati i dispositivi da 1 a 7 (tranne
sostituire PI 2 con i figli PI 9 e PI 10) e riformando i dispositivi n. 8 e 9,
nel senso di condannare i convenuti a versare a PI 9 e PI 10 diversi importi in
solido di complessivi € 10'145'056.–, fr. 81'061.– e GBP 2'299.–,
oltre agli interessi di mora del 2% da diverse scadenze, e a CO 2 e CO 1 in
solido € 6'766'748.–, fr. 54'067.– e GBP 1'533.–, oltre agli interessi di
mora del 2% da diverse scadenze. Il 16 agosto 2017 il Tribunale arbitrale
d’appello ha rettificato, su istanza dell’avv. PA 2, i dispositivi n. IV/8 e
IV/9 per quanto riguarda gli interessi di mora del 2% dal 31 dicembre 2001.
F. Con
quattro decisioni distinte del 12 giugno 2018 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha respinto le nuove istanze presentate il 7 luglio 2017 da CO
1 e CO 2, volte a ottenere il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai
summenzionati quattro precetti esecutivi (sopra ad D) sulla scorta del lodo del
Tribunale arbitrale d’appello, considerando che le esecuzioni da convalidare
erano state promosse sulla base di un titolo di rigetto diverso (il lodo
arbitrale di primo grado).
G. Il
15 giugno 2018, invocando quale titolo di credito il lodo del Tribunale
arbitrale d’appello, come rettificato il 16 agosto 2017, CO 1 e CO 2 hanno
postulato nei confronti di PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8 singolarmente – e ottenuto
con quattro decreti diversi del medesimo giorno – il sequestro ai sensi
dell’art. 271 cpv. 1 n. 2, 4 e 6 LEF dei seguenti beni:
a) presso l’Ufficio esecuzione di Lugano,
nelle
istanze contro tutti e quattro i convenuti
“1.1 ogni
e qualsiasi bene, credito, pretesa di pertinenza diretta o indiretta o tramite
società di comodo, di cui il convenuto è titolare e/o contitolare, avente
diritto economico, in particolare, ogni e qualsiasi suo titolo obbligazionario
emesso dalle società __________ S.p.A., __________ (I), __________ S.p.A., __________
(VB) (I), __________ S.p.A. n. 1, __________ (VB) (I) e __________ S.p.A. n. 2,
__________ (VB) (I), nelle proporzioni accertate nel lodo arbitrale (Doc. G, p.
60-61, dispositivi no. 3-6 rimasti invariati con il lodo di appello del
4.7.2017, p. 99, disp. No. III), ovvero in ragione di Euro 3'703'081.58 per le
obbligazioni __________ S.p.A., __________ (VB) (I); di Euro 1'514'940.23 per
le obbligazioni __________ n. 2, __________ (VB) (I), di Euro 1'704'307.77 per
le obbligazioni __________ n. 1 e di Euro 1'184'493’90 per le obbligazioni __________,
__________ (I);
1.2 ogni
e qualsiasi credito del convenuto derivante dai prestiti obbligazionari (P.O.) __________
S.p.A., __________ (I), __________ S.p.A., __________ (VB) (I), __________
S.p.A. n. 1, __________ (VB) (I) e __________. n. 2, __________ (VB) (I), in
particolare gli interessi e la riscossione dei prestiti obbligazionari”.
b) presso l’Ufficio del Registro
Fondiario di __________, competente per C__________,
nelle
istanze contro PI 8 e PI 7
“1.1 quota parte di un mezzo della Fol. PPP __________
(fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________ di proprietà in
ragione di un mezzo di PI 8 e l’altro mezzo della sorella PI 7 (Doc. O) (o un
mezzo di PI 7 e l’altro mezzo del fratello PI 1);
1.2 oltre
al credito ipotecario di CHF 600'000.– (seicentomila franchi svizzeri) di cui
alla cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data 6.10.2005
(Doc. O);
1.3 ogni
e qualsiasi bene mobile collocato all’interno dell’immobile Fol. PPP __________
(fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________, senza concedere
la possibilità al debitore (o alla debitrice) di asportare alcunché;
1.4 ogni
e qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile
oggetto del sequestro;
1.5 quota
parte di un mezzo del Fol. PPP __________ (fondo base Part. __________) RF per
il Comune di __________ di proprietà in ragione di un mezzo di PI 1 e l’altro
mezzo della sorella PI 7 (Doc. P) (o un mezzo di PI 7 e l’altro mezzo del
fratello PI 8);
1.6 oltre
al credito ipotecario di CHF 600'000.– (seicentomila franchi svizzeri) di cui
alla cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data 6.10.2005
(Doc. P);
1.7 ogni
e qualsiasi bene mobile collocato all’interno dell’immobile Fol. __________ (fondo
base Part. __________) RF per il Comune di __________, senza concedere la
possibilità al debitore (o alla debitrice) di asportare alcunché;
1.8 ogni
e qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile
oggetto del sequestro”.
nell’istanza
contro PI 5
“1.1
quota parte di un mezzo della Part. __________ RF per il Comune di __________
di proprietà in ragione di un mezzo di PI 5 e l’altro mezzo della moglie __________
(Doc. I);
1.2 oltre
al credito ipotecario di CHF 3'000'000.– (tre milioni di franchi svizzeri) di
cui alla cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data 6.10.2005
(Doc. I);
1.3 ogni
e qualsiasi bene mobile collocato all’interno dell’immobile Part. __________ RF
per il Comune di __________, senza concedere la possibilità al debitore di
asportare alcunché;
1.4 ogni
e qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile
oggetto del sequestro;
nell’istanza contro PI 6
“1.1 Fol.
PPP __________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________ di
proprietà di PI 6 (Doc. M);
1.2 oltre al credito ipotecario di CHF 350'000.–
(trecentocinquantamila franchi svizzeri) di cui alla cartella ipotecaria al
portatore iscritta in primo rango in data 6.10.2005 (Doc. M);
1.3 ogni e qualsiasi bene mobile collocato all’interno
dell’immobile Fol. PPP __________ (fondo base Part. __________) RF per il
Comune di __________, senza concedere la possibilità al debitore di asportare
alcunché;
1.4 ogni e qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o
occupazione dell’immobile oggetto del sequestro;
Fol.
PPP 12747 (fondo base Part. 329) RF per il Comune di__________ di proprietà di PI
6 (Doc. N);
1.5 oltre al credito ipotecario di CHF 350'000.–
(trecentocinquantamila franchi svizzeri) di cui alla cartella ipotecaria al
portatore iscritta in primo rango in data 6.10.2005 (Doc. N);
1.6 ogni e qualsiasi bene mobile collocato all’interno
dell’immobile Fol. __________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di
__________, senza concedere la possibilità al debitore di asportare alcunché;
1.7 ogni e qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o
occupazione dell’immobile oggetto del sequestro”.
Con quattro decreti emessi il medesimo giorno
il Pretore ha ordinato il sequestro di quanto richiesto dagli istanti a
concorrenza di fr. 7'813'563.91, oltre agli interessi del 2% come definiti nel
lodo addizionale del 16 agosto 2017, di fr. 54'067.– oltre agli interessi
moratori di fr. 17'797.05 e di fr. 2'024.17, oltre agli interessi moratori di
fr. 666.28.
H. Con quattro istanze tutte del 23 luglio 2018 l’RE 1 ha
presentato opposizione ai decreti di sequestro al medesimo giudice, chiedendone
in via principale l’annullamento integrale e in via subordinata l’annullamento
dell’intero dispositivo sub lettera a) ad 1.1. Alle singole udienze di discussione
tenutesi tutte l’11 dicembre 2018 la parte opponente ha confermato
l’opposizione al sequestro e la parte sequestrante ha contestato le
argomentazioni dell’RE 1, producendo un memoriale scritto.
Fatti
I. Nel
frattempo, con sentenza dell’11 ottobre 2018 il Tribunale federale ha respinto
il ricorso contro il lodo arbitrale d’appello.
L. Nei
termini loro impartiti dal Pretore, con “osservazioni di replica” del 2 gennaio
2019 e dupliche del 14 gennaio le parti si sono riconfermate nelle rispettive e
contrastanti posizioni.
M. Statuendo con quattro decisioni separate del 22
marzo 2019 il Pretore ha respinto
tutt’e quattro le opposizioni e confermato i sequestri, ponendo in ogni causa a
carico della società opponente le spese processuali di fr. 2'000.– e
ripetibili di fr. 10'000.– a favore della controparte.
N. Contro le sentenze appena citate l’RE 1 è
insorta a questa Camera con quattro reclami distinti del 3 aprile 2019 per ottenere
l’accoglimento di tutte le opposizioni ai sequestri e l’annullamento degli
stessi. Nelle sue osservazioni del 7 maggio 2019, la parte sequestrante ha
concluso per la reiezione dei reclami.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di
opposizione al sequestro – sono decisioni di prima istanza finale e
inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il
rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
Le
quattro procedure di reclamo sono già state congiunte con ordinanza
presidenziale del 30 aprile 2019. Viene quindi ora emanata una sentenza unica
(art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone
l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere
impugnati anche singolarmente.
1.2
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 3 aprile 2019 contro le quattro
sentenze notificate ai patrocinatori della parte istante il 25 marzo 2019 in
concreto i reclami sono tempestivi.
1.3
Nelle osservazioni ai reclami (pag. 2) CO 1 e CO
2.
alludono alla pretesa inammissibilità dei ricorsi, nella misura in cui l’RE 1
non avrebbe alcun interesse diretto degno di protezione a impugnare le quattro
decisioni del Pretore, le impugnative avendo fini defatigatori e riproponendo
argomentazioni già esaminate più volte dalle autorità giudicanti. Si
tratterebbe pertanto di un manifesto e reiterato abuso di diritto (art. 2 cpv.
2.
CC).
I sequestranti non contestano però l’indipendenza giuridica
perlomeno formale dell’opponente né il fatto ch’essa si ritiene danneggiata
personalmente dal sequestro di titoli di cui rivendica la proprietà. Essa fa
quindi valere un diritto personale, attuale ed effettivo protetto (in astratto)
dalla legge, in altre parole un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2
lett. a CPC; Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 89a ad
art. 59 CPC). Che poi la sua pretesa sia infondata o persino manifestamente
abusiva non pertiene alla questione della legittimazione, bensì al merito. I
reclami sono invece effettivamente inammissibili, doppiamente, laddove
l’opponente pretende l’annullamento del sequestro anche per quanto attiene agli
altri beni: al loro riguardo essa non invoca infatti alcun diritto o interesse
degno di protezione e non motiva alcuna censura.
1.4
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia
l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei
fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando
liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;
sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far
valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione
della sentenza di primo grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10
aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati
(sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la
produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento
delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o
arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la
correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la
Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha
manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,
senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni
insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del
Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2.
In
virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore
renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro
(n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un
“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano
realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro
modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In
particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante
esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al
fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè
né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione
provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza
contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio
d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso
all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid.
2.
).
3.
Il
Pretore ha anzitutto riconosciuto
all’RE 1 un interesse legittimo ad opporsi ai sequestri in relazione ai
certificati obbligazionari, considerando la censura della parte sequestrante
infondata.
a) Per quel che concerne la censura
dell’opponente secondo cui non sarebbe dato il duplice presupposto perché si
possa far astrazione, in base al principio di trasparenza, della propria
titolarità formale sui certificati obbligazionari sequestrati, il primo giudice
ha constatato, trattandosi della condizione della completa identità economica
tra titolare formale e debitore sequestrato, che ognuno dei quattro fratelli convenuti (PI
5, PI 6, PI 7 e PI 8) è sia avente diritto economico di una quota del 25% dei valori patrimoniali facenti
capo all’RE 1, sia amministratore della società, ciascuno con diritto di firma
individuale. Risultano quindi, a suo giudizio, gli aventi diritto economico di
tutti i valori patrimoniali facenti capo alla società opponente, nonché i
titolari dell’intero pacchetto dei titoli rappresentativi del suo capitale
sociale. Dal lodo arbitrale definitivo risulterebbe inoltre che i quattro
fratelli rispondono in modo solidale del danno cagionato alla parte
sequestrante, onde la completa identità tra i quattro debitori solidali e l’RE
1.
In questo contesto, il Pretore ha inoltre appurato che in virtù dell’esigenza
di trattamento individuale dei debitori solidali in ambito esecutivo la parte
sequestrante era obbligata a procedere con istanze di sequestro separate contro
i quattro fratelli, senza però che ciò compromettesse l’identità fra i debitori
solidali e l’opponente, formalmente proprietaria dei certificati obbligazionari
sequestrati dall’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano.
b) Quanto alla seconda condizione, inerente al
trasferimento abusivo dei beni patrimoniali del debitore alla persona giuridica
da lui controllata al fine di sottrarli al sequestro, dal lodo arbitrale d’appello
risulta evidente per il Pretore che PI 5, a profitto proprio e dei suoi tre
fratelli, ha avviato una serie di operazioni “atte ad annacquare le partecipazioni degli zii PI 2 e
PI 4 nel gruppo azionario di famiglia, ingannandoli sull’effettiva finalità
delle operazioni compiute a tal fine” e ciò in particolare per quanto attiene alle obbligazioni sequestrate.
Tali titoli non si troverebbero a caso nel portafoglio dell’RE 1, società dei
soli eredi di PI 3, allorquando la proprietà è in parte anche degli eredi di PI
4.
e di PI 2. Sia il trasferimento dei certificati obbligazionari alla società
opponente nel 2003, sia l’appellarsi alla dualità giuridica in sede di
sequestro per trarne un vantaggio ingiustificato ai danni dei creditori nel
tentativo di sottrarli alla misura esecutiva sarebbero quindi (manifestamente
per quel che concerne il trasferimento) abusivi.
c) A mente del Pretore esistono inoltre diversi
altri elementi dai quali traspare “in modo piuttosto evidente” da una parte l’identità economica tra i quattro fratelli e l’RE 1 e
dall’altra il fatto che tale società funge sostanzialmente da schermatura del
patrimonio degli stessi. L’opposizione al sequestro formulata dalla società in
questione (tra l’altro in via principale anche per i beni di proprietà dei
quattro fratelli) si rileverebbe così un espediente defatigatorio, considerato
inoltre che l’RE 1 non è intervenuta né nell’ambito del primo sequestro del 3
febbraio 2016, né nella procedura arbitrale, malgrado l’oggetto del contendere
fosse anche allora proprio la questione della proprietà dei certificati obbligazionari
oggetto delle presenti cause.
d) Il Pretore ha pertanto confermato la validità
del sequestro dei certificati obbligazionari, benché formalmente detenuti dalla
società opponente, così come la propria competenza territoriale, i titoli
essendo localizzati a Lugano. Onde la reiezione delle opposizioni.
4.
Nei
reclami l’RE 1 fa sostanzialmente valere una violazione del principio di
trasparenza e con esso dell’art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF (verosimile esistenza di
beni appartenenti al debitore), poiché non sarebbe data né la condizione
inerente all’identità economica tra titolare terzo e debitore (consid. 6.2), né
quella riguardante il trasferimento abusivo di beni patrimoniali propri alla
persona giuridica al fine di sottrarre questi beni al sequestro (consid. 6.3).
La reclamante ritiene inoltre che il sequestro sia ineseguibile (consid. 6.2/c)
e la competenza territoriale del primo giudice non sia data (consid. 5).
5.
In
merito a quest’ultima censura, la reclamante ribadisce che l’applicazione del principio di trasparenza porterebbe ad
ammettere a favore dei convenuti
sequestrati un diritto di proprietà comune sui certificati obbligazionari, in
quanto i quattro fratelli formerebbero una società semplice. L’oggetto del
sequestro sarebbero così le pretese dei singoli soci sul prodotto della
liquidazione, ossia crediti ordinari nei confronti degli altri soci, che ai
fini esecutivi sono situati presso il domicilio svizzero del titolare (e
debitore del sequestro), sussidiariamente presso il domicilio o sede del terzo
debitore. Il luogo di situazione dei singoli beni in proprietà comune sarebbe
invece del tutto ininfluente. Nella fattispecie tutti i debitori sequestrati
sono residenti in Italia, motivo per cui, a mente della reclamante, Lugano non
può essere considerato foro esecutivo ordinario secondo gli art. 46 segg. LEF.
La reclamante,
invero, perde di vista che l’oggetto del sequestro sono i certificati obbligazionari, ovvero titoli considerati
alla stregua di beni mobili, localizzati laddove si trovano fisicamente (DTF 140 III 514 consid. 3.2 e 128 III 474 consid. 3.1), nella fattispecie presso l’UE di Lugano.
Altra è la questione, trattata più avanti, di sapere quale tipo di diritto i
debitori sequestrati vantano su quei certificati e se gli stessi possono essere
considerati appartenere loro nel senso dell’art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF. Intanto,
il Pretore ha correttamente ritenuto di essere territorialmente competente per
sequestrare i certificati in questione.
6.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale, il sequestro (come il pignoramento) può
colpire soltanto beni di proprietà del debitore o crediti di cui egli è
titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112 consid. 3a), essendo al
riguardo determinante in linea di principio la realtà giuridica e non quella
economica (DTF 107 III 104 consid. 1 e 106 III 89 consid. 2, con rinvii): sono
quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli
che secondo le regole del diritto civile appartengono a una persona fisica o
giuridica diversa dal debitore sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può
tenere conto dell’identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF
105.
III 112 consid. 3a, 102 III 173 consid. II.3). Pertanto, nella misura in
cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o
figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile
che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1
n. 3 LEF; Messaggio concernente la
revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG
III, 2a ed. 2010, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272 LEF),
oppure ch’essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente
abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente
a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sentenze
della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, consid. 3.3 e 14.2016.126 del 19
dicembre 2016, consid. 5; RtiD 2006 I 770 n. 83c, consid. 3.4, 14.2010.40 del
18.
giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c consid. 3.2).
6.1
Quando una persona
(fisica o giuridica) costituisce una persona giuridica, in particolare una
società anonima, occorre considerare, in linea di massima, ch’esistono due
soggetti di diritto distinti, che rispondono singolarmente dei propri debiti
ognuno con il proprio patrimonio. Secondo il principio della trasparenza (Durchgriff),
tuttavia, occorre far astrazione di tale dualità giuridica, quando è invocata dall’uno o
dall’altro soggetto allo scopo di sottrarsi abusivamente all’esecuzione
forzata, e permettere, eccezionalmente, il pignoramento o il sequestro dei beni
dell’una nell’esecuzione diretta contro l’altra conformemente alla realtà
economica. Due sono le condizioni poste dalla giurisprudenza al riguardo (DTF 144 III 546, consid. 8.3.2 con i
rinvii; sentenze
della CEF 14.2003.47 del 7 agosto 2003, RtiD 2004 II 768 n. 91c, consid.
3.
-3.4 e 14.2015.87 del 14 settembre 2015, massimata in RtiD 2016 I 754 n. 61c, consid. 6.1): in
primo luogo è necessaria l’identità delle persone coinvolte o perlomeno l’identità dei loro interessi economici; e
in secondo luogo la dualità giuridica dev’essere invocata in modo
manifestamente abusivo per trarne un vantaggio ingiustificato a danno dei
creditori (art. 2 cpv. 2 CC).
a) Trattandosi
del primo presupposto, l’identità economica
si fonda sulla possibilità per il socio di poter dominare la persona giuridica
e presuppone un rapporto di dipendenza che si può manifestare in qualsiasi
maniera – autorizzata o no, a lungo o breve termine, fortuitamente o in modo
pianificato – risultante dalla proprietà di quote o da altri motivi come rapporti contrattuali,
familiari o d’amicizia. Indizi
d’identità sono la confusione
delle sfere d’interessi e dei patrimoni (abbandono dell’indipendenza della
società da parte degli stessi soci), un controllo esterno della persona
giuridica da parte della persona dominante, che persegue interessi propri a
scapito di quella giuridica, o una sottocapitalizzazione della persona giuridica tale da
metterne in pericolo la sopravvivenza.
b) Quanto
al secondo presupposto, il
richiamo all’indipendenza giuridica della persona giuridica è da considerare
abusivo non solo se la sua creazione persegue scopi illegittimi, ma pure se la
persona giuridica è utilizzata abusivamente o qualora se ne richiama
l’indipendenza giuridica in modo abusivo per non adempiere a obblighi legali o
contrattuali. L’ammissione di un abuso presuppone l’accumularsi di diversi atti
straordinari qualificabili come vere e proprie macchinazioni che causano un
danno qualificato a terzi. Il dolo
eventuale basta (sentenza della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, RtiD
2006.
I 770 n. 83c consid. 3.4/a).
In assenza di manovre abusive, invece,
vanno rispettati i rapporti giuridici di proprietà esistenti, così che il
creditore non è abilitato a sequestrare direttamente i beni appartenenti a
persone fisiche, giuridiche o enti giuridicamente indipendenti dal debitore,
bensì solo le pretese del debitore nei confronti di quelle persone, senza
diritto preferenziale rispetto agli altri loro creditori (sentenza della CEF
14.2016.126
del 19 dicembre 2016 consid. 5.1/c).
c) Il
principio della trasparenza non giunge alla soppressione generale della dualità
giuridica, ma può avere effetti solo in un caso particolare, in cui la
protezione offerta di principio dall’indipendenza giuridica è rifiutata perché
viene richiamata abusivamente allo scopo di sottrarsi ai propri obblighi o
all’esecuzione forzata consecutiva (DTF 144 III 547 consid. 8.3.3). Il terzo
deve allora accettare che il ricavo della realizzazione dei suoi beni serva a
disinteressare i creditori dell’altra persona, per i quali la dualità giuridica è inopponibile. Può essere il caso non
solo nell’esecuzione diretta contro la persona (solitamente giuridica)
controllata (caso di trasparenza detta diretta), ma anche, più frequentemente,
nell’esecuzione contro la persona dominante (cosiddetta trasparenza rovesciata)
(DTF 144 III 548 consid. 8.3.4; sentenza della CEF 14.2015.87 del 14 settembre
2015, consid. 6.1). Nella
prima ipotesi l’applicazione del principio di trasparenza dev’essere ammessa
con ritegno poiché chi contrae con una persona giuridica sa, in principio, di
correre il rischio di una sua insolvibilità in assenza di garanzie fornite
dalla persona dominante (DTF 144 III 549 consid. 8.3.6).
d) Dal
principio della trasparenza bisogna distinguere il caso in cui i beni di un
terzo possono ugualmente essere realizzati per soddisfare il creditore perché
sono intestati solo formalmente a nome del terzo – un uomo di paglia, un
prestanome o una “testa di legno” –, che ne è solo il proprietario apparente,
mentre in realtà appartengono al debitore (caso della simulazione), ciò che
incombe al creditore di rendere verosimile (DTF 144 III 548-9 consid. 8.3.5;
sentenza della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018, RtiD 2018 II 848 n. 54c,
consid. 6.2/d).
6.2
Nella fattispecie, l’RE 1 fa
valere anzitutto l’inesistenza di
un’identità economica tra essa stessa (quale terzo titolare dei beni sequestrati) e
i debitori sequestrati (i quattro fratelli), quest’ultimi essendo solo parzialmente aventi diritto economico
dei suoi attivi accanto agli eredi di PI 2 e PI 4. Il richiamo del Pretore alla
giurisprudenza sul trattamento individuale di ogni debitore solidale in ambito
esecutivo non risulterebbe inoltre pertinente. A mente della reclamante non vi
è completa identità economica tra il proprietario formale e il debitore del
sequestro. L’applicazione del
principio di trasparenza porterebbe invero ad ammettere l’esistenza di un
rapporto di proprietà
comune riguardo ai certificati obbligazionari, sicché l’oggetto del sequestro sarebbe in realtà costituito
dalle pretese spettanti ad ogni singolo socio sul prodotto dello scioglimento della società semplice,
e non dai certificati obbligazionari in quanto tali. La sentenza impugnata si scontrerebbe da una parte
con i principi che regolano il regime della proprietà comune (nessun diritto
individuale dei singoli comunitari sul bene in comune) e dall’altra colpirebbe
anche beni in parte di pertinenza economica degli stessi sequestranti.
La parte sequestrante sostiene invece che i
quattro fratelli sono tutti debitori solidali dell’intero importo e sono gli
aventi diritto economico degli interi valori patrimoniali facenti capo all’RE 1.
La ripartizione interna fra i singoli debitori solidali non è nota e risulterebbe
sia incerta, sia modificabile unilateralmente, motivo per cui erano necessari i
sequestri di tutti i beni di pertinenza di PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8 in ogni
procedura di sequestro. I sequestranti sostengono quindi che il principio della
trasparenza trova applicazione al caso concreto, come constatato dal Tribunale
arbitrale nel lodo “finale” e in quello d’appello, e che l’attribuzione
dei titoli non è problematica essendo chiaro quali certificati obbligazionari
appartengono a chi.
a) Ora,
il 30 giugno 2003 i quattro fratelli PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8 hanno stipulato un contratto di gestione con la __________
SA di Lugano, conferendo a quest’ultima, tra l’altro, il mandato di costituire e gestire una società “Holding” sotto la ragione sociale RE 1, con sede a __________ (Bahamas) e domicilio presso tale fiduciaria.
Come aventi diritto economico dei valori
patrimoniali facenti capo alla società sono stati indicati i quattro fratelli,
ognuno con una quota del 25% (doc.
3, art. 2). Nel patto parasociale concluso il medesimo giorno tra i soci dell’RE
1.
si conferma che i proprietari della società sono proprio i quattro fratelli
che l’hanno fatta costituire (doc. V, 11° foglio). Da un estratto conto agli
atti (doc. 2 e F, 7° foglio) risulta inoltre che tutti i certificati
obbligazionari oggetto del sequestro (già sequestrati il 5 febbraio 2016 e
depositati presso l’UE di Lugano, doc. E) sono stati trasferiti il 14 ottobre
2003.
su un conto intestato all’RE 1 presso l’allora Banca __________.
b) Ciò posto, è pertanto verosimile che i titoli
sequestrati appartengano formalmente all’RE 1, la quale li rivendica tutti, e
che i quattro fratelli dominino economicamente la società opponente quali proprietari,
in parti uguali, del 100% delle sue quote, e quali suoi mandanti con un proprio
potere d’istruzione agli amministratori della società (doc. 3, art. 10). Che, apparentemente, essi
formano una società semplice non è di
rilievo, dal momento che possono liberamente gestire la società e disporre dei beni sociali congiuntamente. A un
sommario esame sussiste quindi una
completa identità economica tra i quattro debitori e la società opponente. Non
si evince dagli atti, invece, che gli eredi di PI 2 e PI 4 possano controllare
l’RE 1.
c) Va d’altronde ribadito che oggetto del sequestro non
sono le quote sociali dei quattro
debitori (che del resto sono determinate, sicché appaiono appartenere ai singoli fratelli), bensì parte dei certificati obbligazionari detenuti dall’RE 1, “nelle proporzioni accertate nel lodo arbitrale” (v. sopra ad G, che rinvia al doc. G, dispositivi n. 3-6, e al doc. D, dispositivo
n. III), ovvero limitatamente ai titoli che il Tribunale arbitrale ha
riconosciuto di proprietà dei debitori,
vale a dire nella misura di € 3'703'081.95 per quanto attiene al prestito obbligazionario di € 5'087'100.– emesso
dalla __________ S.p.A. (dedotti i titoli
assegnati agli eredi fu PI 4 [€ 553'607.–] e fu PI 2 [€ 830'411.05]), di
€ 1'514'940.23 e 1'704'307.77 per quelli di € 2'065'827.60 e € 2'324'056.05
emessi __________ S.p.A. (dedotti le quote assegnate agli eredi fu PI 4, di €
220'354.95 e € 247'899.31, e fu PI 2, di € 330'532.42 e € 371'848.97), e
di € 1'463'380.62 per quello di € 3'873'426.74 emesso dalla __________ S.p.A.
(dedotti € 964'018.45 e € 1'446'027.67) (v. doc. G, dispositivi n. 3-6, e doc. B,
nonché sopra ad G, sub a/1.1). Del resto, i certificati obbligazionari di cui gli arbitri hanno ordinato la
restituzione a CO 1 e CO 2 sono
già stati ritornati loro sulla scorta della decisione 10 gennaio 2019 dell’UE
di Lugano (doc. 6 accluso alle osservazioni ai reclami). È noto a questa Camera
che l’UE ha pure restituito a PI 9 e PI 10 i titoli di loro pertinenza (inc.
14.2019
-6). Il sequestro non pare quindi colpire beni in parte di pertinenza
economica di terzi.
d) Ne
consegue che, come rettamente deciso dal Pretore, risulta dato il primo
presupposto – quello dell’identità economica – stabilito dalla giurisprudenza
per sequestrare beni della società controllata, segnatamente, nella
fattispecie, i noti certificati obbligazionari ancora depositati presso l’UE di
Lugano, nella misura del 25% per ognuno dei quattro debitori.
6.3
Per
quel che concerne la seconda condizione del principio di trasparenza (abuso di
diritto), l’RE 1 ribadisce anzitutto che il trasferimento dei titoli
obbligazionari (ora tutti detenuti esclusivamente da terzi) è avvenuto nel
2003, ossia due anni prima che sorgesse il contenzioso oggetto della procedura
arbitrale e ciò nel contesto di un’operazione fiscale da tutti condivisa (ivi
compresi PI 2 e PI 4) e non in modo abusivo. Il richiamo generico del Pretore
al lodo arbitrale d’appello inerente alle “operazioni atte ad annacquare le partecipazioni degli
zii” non sarebbe pertinente,
il tema ivi trattato riguardando esclusivamente la modifica delle quote
azionarie nelle società del gruppo. L’altro passaggio citato dal primo giudice
(lodo arbitrale d’appello, pag. 51 segg.) riguarderebbe invece unicamente la
parte di titoli che il Tribunale arbitrale ha ritenuto essere di pertinenza
economica degli zii, ma non quella pacificamente appartenente agli eredi fu PI
3, ossia dei quattro fratelli convenuti.
Al riguardo, i sequestranti ritengono per
contro che il trasferimento dei titoli avvenuto nell’anno 2003 dimostri proprio
che il tutto sia capitato allo scopo di sottrarre i titoli agli altri ceppi
famigliari, come risulterebbe dal decreto di abbandono parziale del 14 agosto
2009.
(doc. 5) e dalla procedura arbitrale secondo la quale i fratelli si sono
appropriati delle quote “in
maniera illecita e dolosa”
(doc. CC). La censura inerente alla questione della volontà dei debitori
solidali di trasferire i titoli obbligazionari nell’RE 1 al fine di sottrarre
gli stessi ai creditori sarebbe per di più irricevibile, la reclamante non
sostenendo che il Pretore abbia accertato i fatti in maniera manifestamente
errata.
a) Ora, sta di fatto che in alcune
sentenze la Camera ha considerato che non si possono ritenere abusivi
trasferimenti di attivi del debitore a un terzo da lui controllato ove siano
avvenuti a un momento in cui la pretesa del creditore non esisteva ancora né
poteva essere prevista, non potendosi presumere che simili operazioni mirino a
porre i beni al riparo del creditore sequestrante (sentenze 14.2001.2 del 4
maggio 2001 consid. 3.3; 14.2016. 126 del 19 dicembre 2016 consid. 5.2; pure
15.2017.7
del 7 luglio 2017 consid. 6.2). Tale
giurisprudenza è però stata nel frattempo precisata.
Così,
perlomeno nei casi in cui appaiono verosimili i presupposti dell’art. 288 LEF –
in particolare se l’atto revocabile pare essere stato compiuto meno di 5 anni
prima dell’inoltro di un’esecuzione che potrebbe giungere al rilascio di un
attestato di carenza beni o all’apertura di un fallimento (art. 285 cpv. 2 e
288a n. 3 LEF) –, tale atto è da considerare inopponibile a tutti i
creditori che soddisfano i predetti presupposti, indipendentemente dalla data
in cui è sorta la loro pretesa (sentenza
14.2017.176
del 27 marzo 2018, RtiD 2018 II 848 n. 54c, consid. 6.2/c/aa, con
rinvii alle sentenze del Tribunale federale 5A_604/2012 consid. 4.4,
5A_353/ 2011 del 31 ottobre 2011 consid. 5.4; A. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 15 ad art. 285 LEF; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 23 ad art. 285 e n. 35 ad art. 288
LEF). D’altronde, ove l’alienazione a un terzo dei beni da sequestrare sia
soltanto simulata, mentre il possesso (originario) del bene mobile o la
disponibilità del diritto rimane del debitore, cui in realtà esso continua ad
appartenere, la Camera ha ritenuto che ogni creditore, a prescindere dal
momento in cui è sorta la sua pretesa, può esigerne il sequestro, al pari degli
altri diritti patrimoniali del debitore (sopra consid. 6.1/d). Il richiamo all’indipendenza giuridica
della persona giuridica è infatti da considerare abusivo non solo se la sua
creazione persegue scopi illegittimi, ma pure se la persona giuridica è
utilizzata abusivamente o qualora se ne richiami l’indipendenza giuridica in
modo abusivo per non adempiere a obblighi legali o contrattuali (sopra consid.
6.
/b).
b) Per quanto attiene al caso in esame, l’attribuzione dei certificati
obbligazionari all’RE 1 risale alla sua costituzione, nel 2003 (sopra consid.
6.
/a), ovvero a più di cinque anni dalla promozione dell’esecuzione a
convalida del sequestro. Sotto questo profilo, la revocabilità dei conferimenti
pare dubbia.
c) La
reclamante, tuttavia, non si confronta compiutamente con la motivazione del
Pretore laddove si riferisce al lodo arbitrale d’appello (doc. B pagg. 51
segg.) in merito alle manovre messe in atto da PI 5, per sé e per i fratelli,
per appropriarsi interamente dei noti titoli ai danni degli zii PI 2 e PI 4 e
dei loro successori, trasferendoli tutti in Svizzera, senza valido titolo
giuridico, sul conto di una società pacificamente di loro esclusiva proprietà (“non vi è motivo perché PI 5 abbia operato
in tal senso, non esistendo, né essendo accertata nessuna causa di diritto per
appropriarsi (a favore suo e dei suoi congiunti) di beni appartenuti anche agli
zii PI 2 e PI 4”, doc. B,
ad 5.14 pagg. 61-62). L’unico motivo plausibile di tale trasferimento pare
essere quello di porre i titoli al riparo da eventuali contromosse dei cugini. Che l’operazione avesse (unicamente) uno scopo
fiscale da tutti condiviso è una mera allegazione della reclamante non sorretta
da alcun indizio concreto e oggettivo. Dagli elementi evidenziati dal Pretore
risulta invece piuttosto verosimile che il trasferimento dei titoli alla
reclamante sia solo simulato, giacché lo scopo apparente della costituzione
dell’RE 1 e del passaggio di proprietà dei certificati obbligazionari è quello di creare abusivamente uno schermo tra i titoli e i cugini.
d) In
ogni caso, a prescindere dal vero obiettivo perseguito dai debitori sequestrati
nel 2003, appare manifestamente abusivo da parte della reclamante appellarsi
alla propria pretesa indipendenza giuridica per opporsi al sequestro di titoli
che prima dell’indebito trasferimento erano gestiti in comune dai fratelli PI 2,
PI 4 e PI 3, ostacolando così le pretese dei cugini dei debitori volte al risarcimento
del danno causato loro dai debitori proprio nell’ambito della gestione del
gruppo di famiglia (aumento di capitale e nuova ripartizione azionaria tale da
conferire il controllo del gruppo agli eredi fu PI 3), accertate da due
decisioni arbitrali passate in giudicato. Ciò a maggior ragione ove si
considerano anche gli altri indizi di abuso indicati dal Pretore, ossia
l’assenza d’interesse degno di protezione da parte della reclamante a ottenere
l’annullamento del sequestro di tutti i beni sequestrati e non solo dei
certificati obbligazionari, e il mancato suo intervento nell’ambito del primo
sequestro del 3 febbraio 2016 e nella procedura arbitrale. A un esame di mera
verosimiglianza, la conclusione del Pretore resiste alla critica, poiché si
fonda su accertamenti di fatto non manifestamente errati.
7.
La tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), come le ripetibili,
determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
che ammonta a fr. 10'218'257.71, raggiunge senz’altro la soglia
di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa 14.2019.65 (__________) è
respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’RE 1, che
rifonderà a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.
2. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella
causa 14.2019.66 (__________) è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’RE 1, che
rifonderà a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.
3. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella
causa 14.2019.67 (__________) è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’RE 1, che
rifonderà a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.
4. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella
causa 14.2019.68 (__________) è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico RE 1 che
rifonderà a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.
5. Notificazione a:
–
;
– ;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).