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Decisione

14.2019.65

Opposizione al sequestro. Foro del sequestro. Appartenenza di certificati azionari intestati a una società con sede nelle Bahamas. Identità economica. Abuso di diritto

21 agosto 2019Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I. Nel

frattempo, con sentenza dell’11 ottobre 2018 il Tribunale federale ha respinto

il ricorso contro il lodo arbitrale d’appello.

L. Nei

termini loro impartiti dal Pretore, con “osservazioni di replica” del 2 gennaio

2019 e dupliche del 14 gennaio le parti si sono riconfermate nelle rispettive e

contrastanti posizioni.

M. Statuendo con quattro decisioni separate del 22

marzo 2019 il Pretore ha respinto

tutt’e quattro le opposizioni e confermato i sequestri, ponendo in ogni causa a

carico della società opponente le spese processuali di fr. 2'000.– e

ripetibili di fr. 10'000.– a favore della controparte.

N. Contro le sentenze appena citate l’RE 1 è

insorta a questa Camera con quattro reclami distinti del 3 aprile 2019 per ottenere

l’accoglimento di tutte le opposizioni ai sequestri e l’annullamento degli

stessi. Nelle sue osservazioni del 7 maggio 2019, la parte sequestrante ha

concluso per la reiezione dei reclami.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di

opposizione al sequestro – sono decisioni di prima istanza finale e

inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il

rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1

Le

quattro procedure di reclamo sono già state congiunte con ordinanza

presidenziale del 30 aprile 2019. Viene quindi ora emanata una sentenza unica

(art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone

l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere

impugnati anche singolarmente.

1.2

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 3 aprile 2019 contro le quattro

sentenze notificate ai patrocinatori della parte istante il 25 marzo 2019 in

concreto i reclami sono tempestivi.

1.3

Nelle osservazioni ai reclami (pag. 2) CO 1 e CO

2.

alludono alla pretesa inammissibilità dei ricorsi, nella misura in cui l’RE 1

non avrebbe alcun interesse diretto degno di protezione a impugnare le quattro

decisioni del Pretore, le impugnative avendo fini defatigatori e riproponendo

argomentazioni già esaminate più volte dalle autorità giudicanti. Si

tratterebbe pertanto di un manifesto e reiterato abuso di diritto (art. 2 cpv.

2.

CC).

I sequestranti non contestano però l’indipendenza giuridica

perlomeno formale dell’opponente né il fatto ch’essa si ritiene danneggiata

personalmente dal sequestro di titoli di cui rivendica la proprietà. Essa fa

quindi valere un diritto personale, attuale ed effettivo protetto (in astratto)

dalla legge, in altre parole un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2

lett. a CPC; Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 89a ad

art. 59 CPC). Che poi la sua pretesa sia infondata o persino manifestamente

abusiva non pertiene alla questione della legittimazione, bensì al merito. I

reclami sono invece effettivamente inammissibili, doppiamente, laddove

l’opponente pretende l’annullamento del sequestro anche per quanto attiene agli

altri beni: al loro riguardo essa non invoca infatti alcun diritto o interesse

degno di protezione e non motiva alcuna censura.

1.4

Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia

l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei

fatti.

a) La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice

verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando

liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;

sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

b) La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far

valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione

della sentenza di primo grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10

aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati

(sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la

produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento

delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o

arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la

correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la

Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha

manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,

senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni

insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del

Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

2.

In

virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore

renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro

(n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un

“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano

realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro

modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In

particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante

esiste per l’im­­porto enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al

fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè

né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione

provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza

contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio

d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso

all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid.

2.

).

3.

Il

Pretore ha anzitutto riconosciuto

all’RE 1 un interesse legittimo ad opporsi ai sequestri in relazione ai

certificati obbligazionari, considerando la censura della parte sequestrante

infondata.

a) Per quel che concerne la censura

dell’opponente secondo cui non sarebbe dato il duplice presupposto perché si

possa far astrazione, in base al principio di trasparenza, della propria

titolarità formale sui certificati obbligazionari sequestrati, il primo giudice

ha constatato, trattandosi della condizione della completa identità economica

tra titolare formale e debitore sequestrato, che ognuno dei quattro fratelli convenuti (PI

5, PI 6, PI 7 e PI 8) è sia avente diritto economico di una quota del 25% dei valori patrimoniali facenti

capo all’RE 1, sia amministratore della società, ciascuno con diritto di firma

individuale. Risultano quindi, a suo giudizio, gli aventi diritto economico di

tutti i valori patrimoniali facenti capo alla società opponente, nonché i

titolari dell’intero pacchetto dei titoli rappresentativi del suo capitale

sociale. Dal lodo arbitrale definitivo risulterebbe inoltre che i quattro

fratelli rispondono in modo solidale del danno cagionato alla parte

sequestrante, onde la completa identità tra i quattro debitori solidali e l’RE

1.

In questo contesto, il Pretore ha inoltre appurato che in virtù dell’esigenza

di trattamento individuale dei debitori solidali in ambito esecutivo la parte

sequestrante era obbligata a procedere con istanze di sequestro separate contro

i quattro fratelli, senza però che ciò compromettesse l’identità fra i debitori

solidali e l’opponente, formalmente proprietaria dei certificati obbligazionari

sequestrati dall’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano.

b) Quanto alla seconda condizione, inerente al

trasferimento abusivo dei beni patrimoniali del debitore alla persona giuridica

da lui controllata al fine di sottrarli al sequestro, dal lodo arbitrale d’appello

risulta evidente per il Pretore che PI 5, a profitto proprio e dei suoi tre

fratelli, ha avviato una serie di operazioni “atte ad annacquare le partecipazioni degli zii PI 2 e

PI 4 nel grup­po azionario di famiglia, ingannandoli sull’effettiva finalità

delle operazioni compiute a tal fine” e ciò in particolare per quanto attiene alle obbligazioni sequestrate.

Tali titoli non si troverebbero a caso nel portafoglio dell’RE 1, società dei

soli eredi di PI 3, allorquando la proprietà è in parte anche degli eredi di PI

4.

e di PI 2. Sia il trasferimento dei certificati obbligazionari alla società

opponente nel 2003, sia l’appellarsi alla dualità giuridica in sede di

sequestro per trarne un vantaggio ingiustificato ai danni dei creditori nel

tentativo di sottrarli alla misura esecutiva sarebbero quindi (manifestamente

per quel che concerne il trasferimento) abusivi.

c) A mente del Pretore esistono inoltre diversi

altri elementi dai quali traspare “in modo piuttosto evidente” da una parte l’identità economica tra i quattro fratelli e l’RE 1 e

dall’altra il fatto che tale società funge sostanzialmente da schermatura del

patrimonio degli stessi. L’opposizione al sequestro formulata dalla società in

questione (tra l’altro in via principale anche per i beni di proprietà dei

quattro fratelli) si rileverebbe così un espediente defatigatorio, considerato

inoltre che l’RE 1 non è intervenuta né nell’ambito del primo sequestro del 3

febbraio 2016, né nella procedura arbitrale, malgrado l’oggetto del contendere

fosse anche allora proprio la questione della proprietà dei certificati obbligazionari

oggetto delle presenti cause.

d) Il Pretore ha pertanto confermato la validità

del sequestro dei certificati obbligazionari, benché formalmente detenuti dalla

società opponente, così come la propria competenza territoriale, i titoli

essendo localizzati a Lugano. Onde la reiezione delle opposizioni.

4.

Nei

reclami l’RE 1 fa sostanzialmente valere una violazione del principio di

trasparenza e con esso dell’art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF (verosimile esistenza di

beni appartenenti al debitore), poiché non sarebbe data né la condizione

inerente all’identità economica tra titolare terzo e debitore (consid. 6.2), né

quella riguardante il trasferimento abusivo di beni patrimoniali propri alla

persona giuridica al fine di sottrarre questi beni al sequestro (consid. 6.3).

La reclamante ritiene inoltre che il sequestro sia ineseguibile (consid. 6.2/c)

e la competenza territoriale del primo giudice non sia data (consid. 5).

5.

In

merito a quest’ultima censura, la reclamante ribadisce che l’ap­­plicazione del principio di trasparenza porterebbe ad

ammettere a favore dei convenuti

sequestrati un diritto di proprietà comune sui certificati obbligazionari, in

quanto i quattro fratelli formerebbero una società semplice. L’oggetto del

sequestro sarebbero così le pretese dei singoli soci sul prodotto della

liquidazione, ossia crediti ordinari nei confronti degli altri soci, che ai

fini esecutivi sono situati presso il domicilio svizzero del titolare (e

debitore del sequestro), sussidiariamente presso il domicilio o sede del terzo

debitore. Il luogo di situazione dei singoli beni in proprietà comune sarebbe

invece del tutto ininfluente. Nella fattispecie tutti i debitori sequestrati

sono residenti in Italia, motivo per cui, a mente della reclamante, Lugano non

può essere considerato foro esecutivo ordinario secondo gli art. 46 segg. LEF.

La reclamante,

invero, perde di vista che l’oggetto del sequestro sono i certificati obbligazionari, ovvero titoli considerati

alla stregua di beni mobili, localizzati laddove si trovano fisicamente (DTF 140 III 514 consid. 3.2 e 128 III 474 consid. 3.1), nella fattispecie presso l’UE di Lugano.

Altra è la questione, trattata più avanti, di sapere quale tipo di diritto i

debitori sequestrati vantano su quei certificati e se gli stessi possono essere

considerati appartenere loro nel senso dell’art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF. Intanto,

il Pretore ha correttamente ritenuto di essere territorialmente competente per

sequestrare i certificati in questione.

6.

Per costante

giurisprudenza del Tribunale federale, il sequestro (come il pignoramento) può

colpire soltanto beni di proprietà del debitore o crediti di cui egli è

titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112 consid. 3a), essendo al

riguardo determinante in linea di principio la realtà giuridica e non quella

economica (DTF 107 III 104 consid. 1 e 106 III 89 consid. 2, con rinvii): sono

quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli

che secondo le regole del diritto civile appartengono a una persona fisica o

giuridica diversa dal debitore sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può

tenere conto dell’identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF

105.

III 112 consid. 3a, 102 III 173 consid. II.3). Pertanto, nella misura in

cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o

figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile

che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1

n. 3 LEF; Messaggio concernente la

revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG

III, 2a ed. 2010, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272 LEF),

oppure ch’essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente

abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente

a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sentenze

della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, consid. 3.3 e 14.2016.126 del 19

dicembre 2016, consid. 5; RtiD 2006 I 770 n. 83c, consid. 3.4, 14.2010.40 del

18.

giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c consid. 3.2).

6.1

Quando una persona

(fisica o giuridica) costituisce una persona giuridica, in particolare una

società anonima, occorre considerare, in linea di massima, ch’esistono due

soggetti di diritto distinti, che rispondono singolarmente dei propri debiti

ognuno con il pro­prio patrimonio. Secondo il principio della trasparenza (Durchgriff),

tuttavia, occorre far astrazione di tale dualità giuridica, quando è invocata dall’uno o

dall’altro soggetto allo scopo di sottrarsi abusivamente all’esecuzione

forzata, e permettere, eccezionalmente, il pignoramento o il sequestro dei beni

dell’una nell’esecuzione diretta contro l’altra conformemente alla realtà

economica. Due sono le condizioni poste dalla giurisprudenza al riguardo (DTF 144 III 546, consid. 8.3.2 con i

rinvii; sentenze

della CEF 14.2003.47 del 7 agosto 2003, RtiD 2004 II 768 n. 91c, consid.

3.

-3.4 e 14.2015.87 del 14 settembre 2015, massimata in RtiD 2016 I 754 n. 61c, consid. 6.1): in

primo luogo è necessaria l’identità delle persone coinvolte o perlomeno l’identità dei loro interessi economici; e

in secondo luogo la dualità giuridica dev’essere invocata in mo­do

manifestamente abusivo per trarne un vantaggio ingiustificato a danno dei

creditori (art. 2 cpv. 2 CC).

a) Trattandosi

del primo presupposto, l’identità economica

si fonda sulla possibilità per il socio di poter dominare la persona giuridica

e presuppone un rapporto di dipendenza che si può manifestare in qualsiasi

maniera – autorizzata o no, a lungo o breve termine, fortuitamente o in modo

pianificato – risultante dalla proprietà di quote o da altri motivi come rapporti contrattuali,

familiari o d’ami­­cizia. Indizi

d’identità sono la confusione

delle sfere d’interessi e dei patrimoni (abbandono dell’indipendenza della

società da parte degli stessi soci), un controllo esterno della persona

giuridica da parte della persona dominante, che persegue interessi propri a

scapito di quella giuridica, o una sottocapitalizzazione della persona giuridica tale da

metterne in pericolo la sopravvivenza.

b) Quanto

al secondo presupposto, il

richiamo all’indipendenza giuridica della persona giuridica è da considerare

abusivo non solo se la sua creazione persegue scopi illegittimi, ma pure se la

persona giuridica è utilizzata abusivamente o qualora se ne richiama

l’indipendenza giuridica in modo abusivo per non adempiere a obblighi legali o

contrattuali. L’ammissione di un abuso presuppone l’accumularsi di diversi atti

straordinari qualificabili come vere e proprie macchinazioni che causano un

danno qualificato a terzi. Il dolo

eventuale basta (sentenza della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, RtiD

2006.

I 770 n. 83c consid. 3.4/a).

In assenza di manovre abusive, invece,

vanno rispettati i rapporti giuridici di proprietà esistenti, così che il

creditore non è abilitato a sequestrare direttamente i beni appartenenti a

persone fisiche, giuridiche o enti giuridicamente indipendenti dal debitore,

bensì solo le pretese del debitore nei confronti di quelle persone, senza

diritto preferenziale rispetto agli altri loro creditori (sentenza della CEF

14.2016.126

del 19 dicembre 2016 consid. 5.1/c).

c) Il

principio della trasparenza non giunge alla soppressione generale della dualità

giuridica, ma può avere effetti solo in un caso particolare, in cui la

protezione offerta di principio dall’indipendenza giuridica è rifiutata perché

viene richiamata abusivamente allo scopo di sottrarsi ai propri obblighi o

all’esecuzione forzata consecutiva (DTF 144 III 547 consid. 8.3.3). Il terzo

deve allora accettare che il ricavo della realizzazione dei suoi beni serva a

disinteressare i creditori dell’altra persona, per i quali la dualità giuridica è inopponibile. Può essere il caso non

solo nell’esecuzione diretta contro la persona (solitamente giuridica)

controllata (caso di trasparenza detta diretta), ma anche, più frequentemente,

nell’esecuzione contro la persona dominante (cosiddetta trasparenza rovesciata)

(DTF 144 III 548 consid. 8.3.4; sentenza della CEF 14.2015.87 del 14 settembre

2015, consid. 6.1). Nella

prima ipotesi l’applicazione del principio di trasparenza dev’essere ammessa

con ritegno poiché chi contrae con una persona giuridica sa, in principio, di

correre il rischio di una sua insolvibilità in assenza di garanzie fornite

dalla persona dominante (DTF 144 III 549 consid. 8.3.6).

d) Dal

principio della trasparenza bisogna distinguere il caso in cui i beni di un

terzo possono ugualmente essere realizzati per soddisfare il creditore perché

sono intestati solo formalmente a nome del terzo – un uomo di paglia, un

prestanome o una “testa di legno” –, che ne è solo il proprietario apparente,

mentre in realtà appartengono al debitore (caso della simulazione), ciò che

incombe al creditore di rendere verosimile (DTF 144 III 548-9 consid. 8.3.5;

sentenza della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018, RtiD 2018 II 848 n. 54c,

consid. 6.2/d).

6.2

Nella fattispecie, l’RE 1 fa

valere anzitutto l’inesistenza di

un’identità economica tra essa stessa (quale terzo titolare dei beni sequestrati) e

i debitori sequestrati (i quattro fratelli), que­st’ultimi essendo solo parzialmente aventi diritto economico

dei suoi attivi accanto agli eredi di PI 2 e PI 4. Il richiamo del Pretore alla

giurisprudenza sul trattamento individuale di ogni debitore solidale in ambito

esecutivo non risulterebbe inoltre pertinente. A mente della reclamante non vi

è completa identità economica tra il proprietario formale e il debitore del

sequestro. L’applicazione del

principio di trasparenza porterebbe invero ad ammettere l’esistenza di un

rapporto di proprietà

comune riguardo ai certificati obbligazionari, sicché l’oggetto del sequestro sarebbe in realtà costituito

dalle pretese spettanti ad ogni singolo socio sul prodotto dello scioglimento della società semplice,

e non dai certificati obbligazionari in quanto tali. La sentenza impugnata si scontrerebbe da una parte

con i principi che regolano il regime della proprietà comune (nessun diritto

individuale dei singoli comunitari sul bene in comune) e dall’altra colpirebbe

anche beni in parte di pertinenza economica degli stessi sequestranti.

La parte sequestrante sostiene invece che i

quattro fratelli sono tutti debitori solidali dell’intero importo e sono gli

aventi diritto economico degli interi valori patrimoniali facenti capo all’RE 1.

La ripartizione interna fra i singoli debitori solidali non è nota e risulterebbe

sia incerta, sia modificabile unilateralmente, motivo per cui erano necessari i

sequestri di tutti i beni di pertinenza di PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8 in ogni

procedura di sequestro. I sequestranti sostengono quindi che il principio della

trasparenza trova applicazione al caso concreto, come constatato dal Tribunale

arbitrale nel lodo “finale” e in quello d’appello, e che l’attribuzione

dei titoli non è problematica essendo chiaro quali certificati obbligazionari

appartengono a chi.

a) Ora,

il 30 giugno 2003 i quattro fratelli PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8 hanno stipulato un contratto di gestione con la __________

SA di Lugano, conferendo a que­st’ultima, tra l’altro, il mandato di costituire e gestire una società “Holding” sotto la ragione sociale RE 1, con sede a __________ (Bahamas) e domicilio presso tale fiduciaria.

Come aventi diritto economico dei valori

patrimoniali facenti capo alla società sono stati indicati i quattro fratelli,

ognuno con una quota del 25% (doc.

3, art. 2). Nel patto parasociale concluso il medesimo giorno tra i soci dell’RE

1.

si conferma che i proprietari della società sono proprio i quattro fratelli

che l’hanno fatta costituire (doc. V, 11° foglio). Da un estratto conto agli

atti (doc. 2 e F, 7° foglio) risulta inoltre che tutti i certificati

obbligazionari oggetto del sequestro (già sequestrati il 5 febbraio 2016 e

depositati presso l’UE di Lugano, doc. E) sono stati trasferiti il 14 ottobre

2003.

su un conto intestato all’RE 1 presso l’allora Banca __________.

b) Ciò posto, è pertanto verosimile che i titoli

sequestrati appartengano formalmente all’RE 1, la quale li rivendica tutti, e

che i quattro fratelli dominino economicamente la società opponente quali proprietari,

in parti uguali, del 100% delle sue quote, e quali suoi mandanti con un proprio

potere d’istruzione agli amministratori della società (doc. 3, art. 10). Che, apparentemente, essi

formano una società semplice non è di

rilievo, dal momento che possono liberamente gestire la società e disporre dei beni sociali congiuntamente. A un

sommario esame sussiste quindi una

completa identità economica tra i quattro debitori e la società opponente. Non

si evince dagli atti, invece, che gli eredi di PI 2 e PI 4 possano controllare

l’RE 1.

c) Va d’altronde ribadito che oggetto del sequestro non

sono le quote sociali dei quattro

debitori (che del resto sono determinate, sicché appaiono appartenere ai singoli fratelli), bensì parte dei certificati obbligazionari detenuti dall’RE 1, “nelle proporzioni accertate nel lodo arbitrale” (v. sopra ad G, che rinvia al doc. G, dispositivi n. 3-6, e al doc. D, dispositivo

n. III), ovvero limitatamente ai titoli che il Tribunale arbitrale ha

riconosciuto di proprietà dei debitori,

vale a dire nella misura di € 3'703'081.95 per quanto attiene al prestito obbligazionario di € 5'087'100.– emesso

dalla __________ S.p.A. (dedotti i titoli

assegnati agli eredi fu PI 4 [€ 553'607.–] e fu PI 2 [€ 830'411.05]), di

€ 1'514'940.23 e 1'704'307.77 per quelli di € 2'065'827.60 e € 2'324'056.05

emessi __________ S.p.A. (dedotti le quote assegnate agli eredi fu PI 4, di €

220'354.95 e € 247'899.31, e fu PI 2, di € 330'532.42 e € 371'848.97), e

di € 1'463'380.62 per quello di € 3'873'426.74 emesso dalla __________ S.p.A.

(dedotti € 964'018.45 e € 1'446'027.67) (v. doc. G, dispositivi n. 3-6, e doc. B,

nonché sopra ad G, sub a/1.1). Del resto, i certificati obbligazionari di cui gli arbitri hanno ordinato la

restituzione a CO 1 e CO 2 sono

già stati ritornati loro sulla scorta della decisione 10 gennaio 2019 dell’UE

di Lugano (doc. 6 accluso alle osservazioni ai reclami). È noto a questa Camera

che l’UE ha pure restituito a PI 9 e PI 10 i titoli di loro pertinenza (inc.

14.2019

-6). Il sequestro non pare quindi colpire beni in parte di pertinenza

economica di terzi.

d) Ne

consegue che, come rettamente deciso dal Pretore, risulta dato il primo

presupposto – quello dell’identità economica – stabilito dalla giurisprudenza

per sequestrare beni della società controllata, segnatamente, nella

fattispecie, i noti certificati obbligazionari ancora depositati presso l’UE di

Lugano, nella misura del 25% per ognuno dei quattro debitori.

6.3

Per

quel che concerne la seconda condizione del principio di trasparenza (abuso di

diritto), l’RE 1 ribadisce anzitutto che il trasferimento dei titoli

obbligazionari (ora tutti detenuti esclusivamente da terzi) è avvenuto nel

2003, ossia due anni prima che sorgesse il contenzioso oggetto della procedura

arbitrale e ciò nel contesto di un’operazione fiscale da tutti condivisa (ivi

compresi PI 2 e PI 4) e non in modo abusivo. Il richiamo generico del Pretore

al lodo arbitrale d’appello inerente alle “operazioni atte ad annacquare le partecipazioni degli

zii” non sarebbe pertinente,

il tema ivi trattato riguardando esclusivamente la modifica delle quote

azionarie nelle società del gruppo. L’altro passaggio citato dal primo giudice

(lodo arbitrale d’appello, pag. 51 segg.) riguarderebbe invece unicamente la

parte di titoli che il Tribunale arbitrale ha ritenuto essere di pertinenza

economica degli zii, ma non quella pacificamente appartenente agli eredi fu PI

3, ossia dei quattro fratelli convenuti.

Al riguardo, i sequestranti ritengono per

contro che il trasferimento dei titoli avvenuto nell’anno 2003 dimostri proprio

che il tutto sia capitato allo scopo di sottrarre i titoli agli altri ceppi

famigliari, come risulterebbe dal decreto di abbandono parziale del 14 agosto

2009.

(doc. 5) e dalla procedura arbitrale secondo la quale i fratelli si sono

appropriati delle quote “in

maniera illecita e dolosa”

(doc. CC). La censura inerente alla questione della volontà dei debitori

solidali di trasferire i titoli obbligazionari nell’RE 1 al fine di sottrarre

gli stessi ai creditori sarebbe per di più irricevibile, la reclamante non

sostenendo che il Pretore abbia accertato i fatti in maniera manifestamente

errata.

a) Ora, sta di fatto che in alcune

sentenze la Camera ha considerato che non si possono ritenere abusivi

trasferimenti di attivi del debitore a un terzo da lui controllato ove siano

avvenuti a un momento in cui la pretesa del creditore non esisteva ancora né

poteva essere prevista, non potendosi presumere che simili operazioni mirino a

porre i beni al riparo del creditore sequestrante (sentenze 14.2001.2 del 4

maggio 2001 consid. 3.3; 14.2016. 126 del 19 dicembre 2016 consid. 5.2; pure

15.2017.7

del 7 luglio 2017 consid. 6.2). Tale

giurisprudenza è però stata nel frattempo precisata.

Così,

perlomeno nei casi in cui appaiono verosimili i presupposti dell’art. 288 LEF

in particolare se l’atto revocabile pare essere stato compiuto meno di 5 anni

prima dell’inoltro di un’esecuzione che potrebbe giungere al rilascio di un

attestato di carenza beni o all’apertura di un fallimento (art. 285 cpv. 2 e

288a n. 3 LEF) –, tale atto è da considerare inopponibile a tutti i

creditori che soddisfano i predetti presupposti, indipendentemente dalla data

in cui è sorta la loro pretesa (sentenza

14.2017.176

del 27 marzo 2018, RtiD 2018 II 848 n. 54c, consid. 6.2/c/aa, con

rinvii alle sentenze del Tribunale federale 5A_604/2012 consid. 4.4,

5A_353/ 2011 del 31 ottobre 2011 consid. 5.4; A. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 15 ad art. 285 LEF; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 23 ad art. 285 e n. 35 ad art. 288

LEF). D’altronde, ove l’alienazione a un terzo dei beni da sequestrare sia

soltanto simulata, mentre il possesso (originario) del bene mobile o la

disponibilità del diritto rimane del debitore, cui in realtà esso continua ad

appartenere, la Camera ha ritenuto che ogni creditore, a prescindere dal

momento in cui è sorta la sua pretesa, può esigerne il sequestro, al pari degli

altri diritti patrimoniali del debitore (sopra consid. 6.1/d). Il richiamo all’indipendenza giuridica

della persona giuridica è infatti da considerare abusivo non solo se la sua

creazione persegue scopi illegittimi, ma pure se la persona giuridica è

utilizzata abusivamente o qualora se ne richiami l’indipendenza giuridica in

modo abusivo per non adempiere a obblighi legali o contrattuali (sopra consid.

6.

/b).

b) Per quanto attiene al caso in esame, l’attribuzione dei certificati

obbligazionari all’RE 1 risale alla sua costituzione, nel 2003 (sopra consid.

6.

/a), ovvero a più di cinque anni dalla promozione dell’esecuzione a

convalida del sequestro. Sotto questo profilo, la revocabilità dei conferimenti

pare dubbia.

c) La

reclamante, tuttavia, non si confronta compiutamente con la motivazione del

Pretore laddove si riferisce al lodo arbitrale d’ap­­pello (doc. B pagg. 51

segg.) in merito alle manovre messe in atto da PI 5, per sé e per i fratelli,

per appropriarsi interamente dei noti titoli ai danni degli zii PI 2 e PI 4 e

dei loro successori, trasferendoli tutti in Svizzera, senza valido titolo

giuridico, sul conto di una società pacificamente di loro esclusiva proprietà (“non vi è motivo perché PI 5 abbia operato

in tal senso, non esistendo, né essendo accertata nessuna causa di diritto per

appropriarsi (a favore suo e dei suoi congiunti) di beni appartenuti anche agli

zii PI 2 e PI 4”, doc. B,

ad 5.14 pagg. 61-62). L’u­nico motivo plausibile di tale trasferimento pare

essere quello di porre i titoli al riparo da eventuali contromosse dei cugini. Che l’operazione avesse (unicamente) uno scopo

fiscale da tutti condiviso è una mera allegazione della reclamante non sorretta

da alcun indizio concreto e oggettivo. Dagli elementi evidenziati dal Pretore

risulta invece piuttosto verosimile che il trasferimento dei titoli alla

reclamante sia solo simulato, giacché lo scopo apparente della costituzione

dell’RE 1 e del passaggio di proprietà dei certificati obbligazionari è quello di creare abusivamente uno schermo tra i titoli e i cugini.

d) In

ogni caso, a prescindere dal vero obiettivo perseguito dai debitori sequestrati

nel 2003, appare manifestamente abusivo da parte della reclamante appellarsi

alla propria pretesa indipendenza giuridica per opporsi al sequestro di titoli

che prima dell’indebito trasferimento erano gestiti in comune dai fratelli PI 2,

PI 4 e PI 3, ostacolando così le pretese dei cugini dei debitori volte al risarcimento

del danno causato loro dai debitori proprio nell’ambito della gestione del

gruppo di famiglia (aumento di capitale e nuova ripartizione azionaria tale da

conferire il controllo del gruppo agli eredi fu PI 3), accertate da due

decisioni arbitrali passate in giudicato. Ciò a maggior ragione ove si

considerano anche gli altri indizi di abuso indicati dal Pretore, ossia

l’assenza d’interesse degno di protezione da parte della reclamante a ottenere

l’annullamento del sequestro di tutti i beni sequestrati e non solo dei

certificati obbligazionari, e il mancato suo intervento nell’ambito del primo

sequestro del 3 febbraio 2016 e nella procedura arbitrale. A un esame di mera

verosimiglianza, la conclusione del Pretore resiste alla critica, poiché si

fonda su accertamenti di fatto non manifestamente errati.

7.

La tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), come le ripetibili,

determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

che ammonta a fr. 10'218'257.71, raggiunge senz’altro la soglia

di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa 14.2019.65 (__________) è

respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico del­l’RE 1, che

rifonderà a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.

2. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella

causa 14.2019.66 (__________) è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico del­l’RE 1, che

rifonderà a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.

3. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella

causa 14.2019.67 (__________) è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico del­l’RE 1, che

rifonderà a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.

4. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella

causa 14.2019.68 (__________) è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico RE 1 che

rifonderà a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.

5. Notificazione a:

;

– ;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).