Lexipedia

Decisione

14.2019.70

Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione di divorzio. Alimenti per i figli. Pretesi arretrati non sufficientemente specificati. Gratuito patrocinio. Probabilità di successo

16 settembre 2019Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

un primo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 14 luglio 2017 dall’Ufficio

di esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha escusso l’ex marito per l’incasso di 1) fr. 360.– [recte: fr. 320.–], oltre agli

interessi del 5% dal 30 giugno 2017, 2) fr. 1'050.– e 3) fr. 654.50, ovvero

per complessivi fr. 2'064.50, indicando quali titoli di credito “1) alimenti figli (160 x 2); 2) arretrati sul

contributo mantenimento 7 x 150; spese straordinarie figli”. CO 1 ha interposto opposizione a tale precetto esecutivo. La

creditrice non ne ha mai chiesto il rigetto.

C. Nel

frattempo, nell’ambito di una causa di trattenuta di salario promossa il 3

luglio 2017 da RE 1, all’udienza di discussione del 13 settembre l’ex marito si

è impegnato a corrispondere, a titolo di (differenza di) contributi alimentari

per i figli, fr. 160.– per il mese di settembre 2017 e fr. 2'000.–

per il mese di ottobre. Le parti hanno inoltre chiesto di rinviare l’udienza “al fine di verificare la possibilità di

transare la vertenza unitamente ad altre questioni in essere tra le parti”. Con lettera del 2 ottobre 2017 l’ex moglie ha chiesto lo stralcio

della procedura, comunicando alla Pretura che il convenuto ha pagato gli

importi richiesti per i mesi di settembre e ottobre ed evidenziando che “per i mesi futuri il convenuto ha consegnato

una copia di un ordine di pagamento permanente dell’im­porto complessivi di fr. 2'000.–

mensili”. Il Pretore aggiunto del Distretto di

Bellinzona ha stralciato la procedura dai ruoli con decisione del 26 ottobre

2017.

D. Con

un secondo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 9 febbraio 2018 sempre dall’Ufficio

di esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di 1) fr. 750.–

e 2) fr. 320.–, ossia per complessivi fr. 1'070.– oltre agli

interessi del 5% dal 23 gennaio 2018, indicando quali titoli di credito: “1) Differenza degli alimenti arretrati come

secondo gli accordi e contributi alimentari mensili arretrati CHF 1070; 2) Vedi

sopra”.

E. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 ottobre

2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Giubiasco previa concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta al­l’i­stanza con osservazioni scritte del 6 novembre 2018. In sede di replica e duplica scritte rispettivamente del 28 novembre e del 14

dicembre 2018, le parti sono rimaste sulle rispettive e antitetiche posizioni.

F. Statuendo con decisione del 25 marzo 2019, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza, ponendo le spese processuali di fr. 150.– a carico dello Stato del Canton Ticino, siccome con decisione separata del medesimo giorno

aveva invece accolto la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria di RE

1, e a carico di quest’ultima un’indennità di fr. 600.–

a favore del convenuto.

G. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 aprile 2019 per ottenerne – previa concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio – l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazio­ni

del 26 aprile 2019, CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 5 aprile 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE

1.

il 26 marzo 2019, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha constatato che all’udienza di

discussione del 13 settembre 2017 nella causa di trattenuta di salario, le

parti sono giunte a un accordo transattivo, di modo che RE 1 ha chiesto lo

stralcio della procedura. Il primo giudice ne ha dedotto che – per quanto

riguarda i contributi alimentari – tale accordo è subentrato a quanto stabilito

con la sentenza di divorzio, sicché l’intesa raggiunta dalle parti soddisfa i

requisiti di una transazione giudiziale e va parificata a una decisione

esecutiva. A mente del Giudice di pace, l’istante non si è confrontata nella

propria replica con questi “significativi

aspetti”, ammettendo persino che le sue pretese si

sono risolte in via bonale. L’escutente – egli ha proseguito – ha inoltre

omesso sia d’in­dicare per quali mesi e in quale misura i contributi non sono

stati versati, sia di fornire documentazione al riguardo. I documenti da lei

prodotti riguarderebbero soltanto le spese straordinarie dei figli, sulle quali

il giudice del rigetto non è tenuto a determinarsi, l’i­­stante dovendo se del

caso sottoporre la questione al giudice del merito. Onde la reiezione dell’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 fa invece valere che l’accordo concluso tra le parti nella

procedura di trattenuta salariale non ha né modificato gli obblighi alimentari

del padre stabiliti nella sentenza di divorzio, né accertato l’avvenuto

integrale pagamento dei contributi alimentari arretrati. Il Giudice di pace

avrebbe pertanto applicato in modo manifestamente errato l’art. 80 LEF,

considerando quale titolo di rigetto definitivo l’accordo del 13 settembre 2017

anziché la sentenza di divorzio dell’8 luglio 2011. D’altronde, sostiene la

reclamante, l’escusso non ha dimostrato con altre prove l’estin­zione integrale

dei contributi.

5.

Le convenzioni sui contributi di

mantenimento, ove siano omologate dal giudice del divorzio, legittimano il rigetto

definitivo dell’op­posizione per le prestazioni e le obbligazioni pattuite dai

coniugi (sentenze della CEF 14.2015.108 del 5 ottobre 2015, consid. 5, e

14.2014.71

del 30 luglio 2015 consid. 5.1, e i riferimenti). Nella fattispecie la procedente chiede il rigetto definitivo dell’opposizio­­ne

sulla scorta della “convenzione

regolante gli effetti accessori del divorzio” sottoscritta

il 25 maggio 2011 dai coniugi RE 1 e CO 1. La stessa, debitamente omologata dal

Pretore del Distretto con sentenza dell’8 luglio 2011, costituisce in sé un

valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per gli impegni ivi

assunti dall’escusso, in particolare per i contributi alimentari dovuti ai due

figli __________ e __________, di fr. 1'000.– ognuno dopo la fine dell’ap­prendistato di __________ (sopra ad A; doc.

D, 6° e 7° foglio della convenzione, ad 5), implicitamente

ammessa nell’istanza.

5.1

Contrariamente a quanto stabilito dal Giudice

di pace, né l’intesa sui contributi alimentari raggiunta dalle parti all’udienza

del 13 settembre 2017 nella procedura di trattenuta di salario (doc. 2), né la relativa

decisione di stralcio del 26 ottobre 2017 (doc. 3) hanno modificato la

convenzione omologata con la sentenza di divorzio dell’8 luglio 2011 (doc. D).

Infatti, la procedura di trattenuta di salario (avviso ai debitori giusta l’art.

132.

CC) è una procedura sommaria (art. 271 lett. i CPC), il cui scopo è

limitato all’esecuzione della decisione o convenzione di mantenimento. Proprio

per il suo carattere esecutivo, essa non comporta alcuna modifica sostanziale

dell’obbligo di mantenimento.

5.2

Sennonché

il giudice del rigetto non deve verificare d’ufficio solo che l’istante abbia

prodotto un titolo di rigetto dell’opposizione, ma anche, in particolare, che

vi sia identità tra il credito posto in esecuzione e quello risultante dal

titolo di rigetto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). La pretesa dedotta in esecuzione deve quindi

essere designata in modo sufficientemente preciso perché tale controllo possa

essere eseguito. Ove l’esecuzione

tenda all’incasso di prestazioni periodiche, quali ad

esempio i contributi di mantenimento, i salari o le pigioni, il Tribunale

federale esige, sulla scorta degli art. 67 cpv. 1 n. 4 e 69 cpv. 2 n. 1 LEF,

che la domanda di esecuzione e il precetto esecutivo indichino l’esatto periodo

per il quale la parte escutente intende procedere nei confronti del debitore (DTF 141 III 177 consid. 2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_413/2011 del

22.

luglio 2011, consid. 2, pubblicata in: BlSchK 2013, pag. 19), fermo restando che una designazione insufficiente al

riguardo non determina la nullità del precetto esecutivo, ma unicamente la sua annullabilità (DTF 121

III 19 consid. 2/a;

sentenza del Tribunale federale 5A_861/2013 del 15 aprile 2014 consid. 2.2). Il

giudice del rigetto non può quindi respingere l’istanza semplicemente perché la

designazione del credito sul precetto è incompleta, errata, ambigua o

formalmente diversa dalla designazione del credito risultante dal titolo di

rigetto, ma unicamente se non è convinto, sulla scorta di tutti gli elementi a

sua disposizione, ove siano noti all’escusso, che quella posta in esecuzione

sia (perlomeno in parte) la stessa pretesa risultante dal titolo (sentenza della CEF 14.2019. 14 del 18 giugno 2019,

consid. 6.3/b).

5.3

Nel caso concreto, la

reclamante non spende una parola sulla (seconda) motivazione del primo giudice,

secondo la quale essa non ha indicato “né con l’istanza, né con gli scritti

successivi, per quali mesi e in quale misura detti contributi non sarebbero

stati forniti, senza fornire altresì alcun documento al riguardo”. Orbene, un reclamo è

sufficientemente motivato nel senso dell’art. 321 cpv. 1 CPC

ciò che la Camera verifica d’ufficio – solo se dal memoriale si evince

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2

con rinvii). Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014

del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi

valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).

Se la decisione è fondata, come in concreto, su due motivazioni indipendenti,

il reclamante deve contestare partitamente entrambe, pena l’inammissibilità del

ricorso (cfr. DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 con rinvii). Ne segue che, nel caso in esame, il

reclamo è inammissibile.

5.4

Anche volendo

entrare nel merito, il reclamo sarebbe comunque da respingere. Quale

causa delle sue pretese di fr. 750.– e 320.– indicate

nel precetto esecutivo, l’istante si

è limitata a menzionare la “differenza

degli alimenti arretrati come secondo gli accordi e contributi alimentari

mensili arretrati CHF 1070” (doc. C), senza specificare

a quali mesi si rapportano gli importi in questione. Nell’istan­­za di rigetto essa

ha poi unicamente precisato che “il

convenuto non ha versato l’integralità degli importi inerenti ai contributi

alimentari dei figli a partire dal mese di gennaio 2017”, aggiungendo, per quanto attiene alla pretesa di fr. 320.–,

che si tratta della “trattenuta salariale di fr. 160.– per la durata di 2 mesi avvenuta a partire

dal mese di giugno 2017”, corrispondente “alla differenza cumulata degli alimenti

arretrati dei figli non versati a causa del procedimento relativo alla

trattenuta salariale avviato dal convenuto nei confronti di sé stesso” (istanza, pag. 2).

Riguardo

ai fr. 750.–, non si evince chiaramente quale sia il periodo durante il quale

l’escusso non avrebbe versato interamente gli alimenti dovuti, avendone l’istante

specificato solo l’inizio (gennaio del 2017). Quanto alla pretesa di fr. 320.–,

la sua causale rimane nebulosa, siccome la reclamante la designa sia come una “trattenuta salariale” sia come una “differenza

cumulata di alimenti arretrati dei figli” che si

sarebbe verificata in una procedura di trattenuta salariale promossa dall’ex

marito “nei confronti di sé

stesso”, ipotesi invero incongruente. Sembra invece che,

in realtà, entrambi gli ammanchi di fr. 160.– ognuno rivendicati dalla

reclamante apparentemente per i mesi di giugno e luglio 2017 siano stati

oggetto della procedura di diffida ai debitori da lei promossa il 3 luglio 2017

(doc. 1 accluso alle osservazioni all’istanza), e quindi siano compresi tra gli

“importi richiesti”, da lei considerati pagati nello scritto del 2 ottobre 2017 (doc. 3),

all’origine dello stralcio del 26 ottobre 2017 (doc. 1). Ad ogni modo, la

designazione delle pretese poste in esecuzione, del tutto carente nel precetto esecutivo, non era

sufficientemente precisa neppure nell’istan­za per permettere all’escusso di difendersi efficacemente, specie perché prima e dopo RE 1 ha

formulato altre richieste anch’esse imprecise (primo precetto esecutivo, doc.

B, e scritto del 5 gennaio 2018, doc. 4) e nella replica si è limitata a

dettagliare le sue pretese per partecipazione del padre alle spese

straordinarie dei figli, che non sono oggetto della procedura esecutiva in

esame, lasciando addirittura intendere che le sue altre pretese “si sono risolte in via bonale”.

6.

RE

1.

chiede di essere ammessa al

gratuito patrocinio anche in questa sede, asserendo di essere sprovvista dei

mezzi necessari e la sua domanda non apparendo in alcun modo priva di

probabilità. Essa ritiene che la sua situazione d’indigenza non sia mutata dopo

la decisione di ammissione al gratuito patrocinio del Giudice di pace (doc. B

prodotto col reclamo).

6.1

Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Secondo la giurisprudenza, un

processo è privo di possibilità di successo quando le prospettive di vincerlo

sono notevolmente più esigue dei rischi di soccombere, al punto ch’esse non

possono affatto essere considerate come serie. La condizione dell’art. 117

lett. b CPC è invece realizzata quando le probabilità di successo e di

soccombenza sono pressoché uguali, o quando le prime sono soltanto leggermente

inferiori alle seconde (DTF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 476 consid. 2.2;

sentenze del Tribunale federale 4A_546/2017 del 26 giugno 2018 consid. 7.1 e

della CEF 14.2018.95 del 28 gennaio 2019 consid. 7).

6.2

In concreto, era chiaro sin dall’inizio che il reclamo sarebbe stato

votato all’insuccesso siccome la designazione dei crediti posti in esecuzione

era insufficiente sia nella domanda d’esecuzione sia nell’istanza di rigetto

dell’opposizione, tanto che la reclamante non ha neppure tentato di confutare

tale vizio, esponendosi alla sanzione dell’irricevibilità del ricorso. La

domanda di gratuito patrocinio va così respinta.

7.

Le spese processuali e le ripetibili vanno

pertanto poste a carico della reclamante, da considerare soccombente (art. 106

cpv. 1 CPC). Sussistendo una

manifesta sproporzione tra l’onorario mas­simo determinato in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar (RL 178.310), di fr. 110.–,

e le prestazioni oggettivamente necessarie e utili fornite dal patrocinatore di

CO 1, non inferiori a un’ora di lavoro, le ripetibili vanno stabilite in fr. 210.–

in applicazione del­l’art.

13.

cpv. 1 RTar (v. sentenza della CEF 14.2019.21 del 18 giu­gno 2019 consid. 7.2/c).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 1'070.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico di RE 1, tenuta a rifondere a CO 1 fr. 210.–

per ripetibili.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).