14.2019.70
Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione di divorzio. Alimenti per i figli. Pretesi arretrati non sufficientemente specificati. Gratuito patrocinio. Probabilità di successo
16 settembre 2019Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.70
Lugano
16 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 5 ottobre
2018 da
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 5 aprile 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 25 marzo 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell’8 luglio 2011 il Pretore del Distretto di
Bellinzona ha dichiarato sciolto per divorzio il matrimonio tra RE 1 e CO 1,
omologando la “convenzione
regolante gli effetti accessori del divorzio” firmata
dai coniugi il 25 maggio 2011, nella quale essi hanno previsto – tra l’altro –
un contributo alimentare per i figli __________, __________ e __________ di
complessivi fr. 2'100.– mensili (fr. 700.– per ogni figlio), esclusi
gli assegni familiari, fermo restando che il contributo a favore di __________ sarebbe
cessato al termine del suo periodo di apprendistato, come quello a favore della
moglie, mentre quello per gli altri due figli sarebbe aumentato per ognuno di
essi a fr. 1'000.– mensili.
Fatti
B. Con
un primo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 14 luglio 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha escusso l’ex marito per l’incasso di 1) fr. 360.– [recte: fr. 320.–], oltre agli
interessi del 5% dal 30 giugno 2017, 2) fr. 1'050.– e 3) fr. 654.50, ovvero
per complessivi fr. 2'064.50, indicando quali titoli di credito “1) alimenti figli (160 x 2); 2) arretrati sul
contributo mantenimento 7 x 150; spese straordinarie figli”. CO 1 ha interposto opposizione a tale precetto esecutivo. La
creditrice non ne ha mai chiesto il rigetto.
C. Nel
frattempo, nell’ambito di una causa di trattenuta di salario promossa il 3
luglio 2017 da RE 1, all’udienza di discussione del 13 settembre l’ex marito si
è impegnato a corrispondere, a titolo di (differenza di) contributi alimentari
per i figli, fr. 160.– per il mese di settembre 2017 e fr. 2'000.–
per il mese di ottobre. Le parti hanno inoltre chiesto di rinviare l’udienza “al fine di verificare la possibilità di
transare la vertenza unitamente ad altre questioni in essere tra le parti”. Con lettera del 2 ottobre 2017 l’ex moglie ha chiesto lo stralcio
della procedura, comunicando alla Pretura che il convenuto ha pagato gli
importi richiesti per i mesi di settembre e ottobre ed evidenziando che “per i mesi futuri il convenuto ha consegnato
una copia di un ordine di pagamento permanente dell’importo complessivi di fr. 2'000.–
mensili”. Il Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona ha stralciato la procedura dai ruoli con decisione del 26 ottobre
2017.
D. Con
un secondo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 9 febbraio 2018 sempre dall’Ufficio
di esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di 1) fr. 750.–
e 2) fr. 320.–, ossia per complessivi fr. 1'070.– oltre agli
interessi del 5% dal 23 gennaio 2018, indicando quali titoli di credito: “1) Differenza degli alimenti arretrati come
secondo gli accordi e contributi alimentari mensili arretrati CHF 1070; 2) Vedi
sopra”.
E. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 ottobre
2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Giubiasco previa concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 6 novembre 2018. In sede di replica e duplica scritte rispettivamente del 28 novembre e del 14
dicembre 2018, le parti sono rimaste sulle rispettive e antitetiche posizioni.
F. Statuendo con decisione del 25 marzo 2019, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo le spese processuali di fr. 150.– a carico dello Stato del Canton Ticino, siccome con decisione separata del medesimo giorno
aveva invece accolto la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria di RE
1, e a carico di quest’ultima un’indennità di fr. 600.–
a favore del convenuto.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 aprile 2019 per ottenerne – previa concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio – l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni
del 26 aprile 2019, CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 5 aprile 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE
1.
il 26 marzo 2019, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha constatato che all’udienza di
discussione del 13 settembre 2017 nella causa di trattenuta di salario, le
parti sono giunte a un accordo transattivo, di modo che RE 1 ha chiesto lo
stralcio della procedura. Il primo giudice ne ha dedotto che – per quanto
riguarda i contributi alimentari – tale accordo è subentrato a quanto stabilito
con la sentenza di divorzio, sicché l’intesa raggiunta dalle parti soddisfa i
requisiti di una transazione giudiziale e va parificata a una decisione
esecutiva. A mente del Giudice di pace, l’istante non si è confrontata nella
propria replica con questi “significativi
aspetti”, ammettendo persino che le sue pretese si
sono risolte in via bonale. L’escutente – egli ha proseguito – ha inoltre
omesso sia d’indicare per quali mesi e in quale misura i contributi non sono
stati versati, sia di fornire documentazione al riguardo. I documenti da lei
prodotti riguarderebbero soltanto le spese straordinarie dei figli, sulle quali
il giudice del rigetto non è tenuto a determinarsi, l’istante dovendo se del
caso sottoporre la questione al giudice del merito. Onde la reiezione dell’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 fa invece valere che l’accordo concluso tra le parti nella
procedura di trattenuta salariale non ha né modificato gli obblighi alimentari
del padre stabiliti nella sentenza di divorzio, né accertato l’avvenuto
integrale pagamento dei contributi alimentari arretrati. Il Giudice di pace
avrebbe pertanto applicato in modo manifestamente errato l’art. 80 LEF,
considerando quale titolo di rigetto definitivo l’accordo del 13 settembre 2017
anziché la sentenza di divorzio dell’8 luglio 2011. D’altronde, sostiene la
reclamante, l’escusso non ha dimostrato con altre prove l’estinzione integrale
dei contributi.
5.
Le convenzioni sui contributi di
mantenimento, ove siano omologate dal giudice del divorzio, legittimano il rigetto
definitivo dell’opposizione per le prestazioni e le obbligazioni pattuite dai
coniugi (sentenze della CEF 14.2015.108 del 5 ottobre 2015, consid. 5, e
14.2014.71
del 30 luglio 2015 consid. 5.1, e i riferimenti). Nella fattispecie la procedente chiede il rigetto definitivo dell’opposizione
sulla scorta della “convenzione
regolante gli effetti accessori del divorzio” sottoscritta
il 25 maggio 2011 dai coniugi RE 1 e CO 1. La stessa, debitamente omologata dal
Pretore del Distretto con sentenza dell’8 luglio 2011, costituisce in sé un
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per gli impegni ivi
assunti dall’escusso, in particolare per i contributi alimentari dovuti ai due
figli __________ e __________, di fr. 1'000.– ognuno dopo la fine dell’apprendistato di __________ (sopra ad A; doc.
D, 6° e 7° foglio della convenzione, ad 5), implicitamente
ammessa nell’istanza.
5.1
Contrariamente a quanto stabilito dal Giudice
di pace, né l’intesa sui contributi alimentari raggiunta dalle parti all’udienza
del 13 settembre 2017 nella procedura di trattenuta di salario (doc. 2), né la relativa
decisione di stralcio del 26 ottobre 2017 (doc. 3) hanno modificato la
convenzione omologata con la sentenza di divorzio dell’8 luglio 2011 (doc. D).
Infatti, la procedura di trattenuta di salario (avviso ai debitori giusta l’art.
132.
CC) è una procedura sommaria (art. 271 lett. i CPC), il cui scopo è
limitato all’esecuzione della decisione o convenzione di mantenimento. Proprio
per il suo carattere esecutivo, essa non comporta alcuna modifica sostanziale
dell’obbligo di mantenimento.
5.2
Sennonché
il giudice del rigetto non deve verificare d’ufficio solo che l’istante abbia
prodotto un titolo di rigetto dell’opposizione, ma anche, in particolare, che
vi sia identità tra il credito posto in esecuzione e quello risultante dal
titolo di rigetto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). La pretesa dedotta in esecuzione deve quindi
essere designata in modo sufficientemente preciso perché tale controllo possa
essere eseguito. Ove l’esecuzione
tenda all’incasso di prestazioni periodiche, quali ad
esempio i contributi di mantenimento, i salari o le pigioni, il Tribunale
federale esige, sulla scorta degli art. 67 cpv. 1 n. 4 e 69 cpv. 2 n. 1 LEF,
che la domanda di esecuzione e il precetto esecutivo indichino l’esatto periodo
per il quale la parte escutente intende procedere nei confronti del debitore (DTF 141 III 177 consid. 2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_413/2011 del
22.
luglio 2011, consid. 2, pubblicata in: BlSchK 2013, pag. 19), fermo restando che una designazione insufficiente al
riguardo non determina la nullità del precetto esecutivo, ma unicamente la sua annullabilità (DTF 121
III 19 consid. 2/a;
sentenza del Tribunale federale 5A_861/2013 del 15 aprile 2014 consid. 2.2). Il
giudice del rigetto non può quindi respingere l’istanza semplicemente perché la
designazione del credito sul precetto è incompleta, errata, ambigua o
formalmente diversa dalla designazione del credito risultante dal titolo di
rigetto, ma unicamente se non è convinto, sulla scorta di tutti gli elementi a
sua disposizione, ove siano noti all’escusso, che quella posta in esecuzione
sia (perlomeno in parte) la stessa pretesa risultante dal titolo (sentenza della CEF 14.2019. 14 del 18 giugno 2019,
consid. 6.3/b).
5.3
Nel caso concreto, la
reclamante non spende una parola sulla (seconda) motivazione del primo giudice,
secondo la quale essa non ha indicato “né con l’istanza, né con gli scritti
successivi, per quali mesi e in quale misura detti contributi non sarebbero
stati forniti, senza fornire altresì alcun documento al riguardo”. Orbene, un reclamo è
sufficientemente motivato nel senso dell’art. 321 cpv. 1 CPC –
ciò che la Camera verifica d’ufficio – solo se dal memoriale si evince
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2
con rinvii). Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014
del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi
valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).
Se la decisione è fondata, come in concreto, su due motivazioni indipendenti,
il reclamante deve contestare partitamente entrambe, pena l’inammissibilità del
ricorso (cfr. DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 con rinvii). Ne segue che, nel caso in esame, il
reclamo è inammissibile.
5.4
Anche volendo
entrare nel merito, il reclamo sarebbe comunque da respingere. Quale
causa delle sue pretese di fr. 750.– e 320.– indicate
nel precetto esecutivo, l’istante si
è limitata a menzionare la “differenza
degli alimenti arretrati come secondo gli accordi e contributi alimentari
mensili arretrati CHF 1070” (doc. C), senza specificare
a quali mesi si rapportano gli importi in questione. Nell’istanza di rigetto essa
ha poi unicamente precisato che “il
convenuto non ha versato l’integralità degli importi inerenti ai contributi
alimentari dei figli a partire dal mese di gennaio 2017”, aggiungendo, per quanto attiene alla pretesa di fr. 320.–,
che si tratta della “trattenuta salariale di fr. 160.– per la durata di 2 mesi avvenuta a partire
dal mese di giugno 2017”, corrispondente “alla differenza cumulata degli alimenti
arretrati dei figli non versati a causa del procedimento relativo alla
trattenuta salariale avviato dal convenuto nei confronti di sé stesso” (istanza, pag. 2).
Riguardo
ai fr. 750.–, non si evince chiaramente quale sia il periodo durante il quale
l’escusso non avrebbe versato interamente gli alimenti dovuti, avendone l’istante
specificato solo l’inizio (gennaio del 2017). Quanto alla pretesa di fr. 320.–,
la sua causale rimane nebulosa, siccome la reclamante la designa sia come una “trattenuta salariale” sia come una “differenza
cumulata di alimenti arretrati dei figli” che si
sarebbe verificata in una procedura di trattenuta salariale promossa dall’ex
marito “nei confronti di sé
stesso”, ipotesi invero incongruente. Sembra invece che,
in realtà, entrambi gli ammanchi di fr. 160.– ognuno rivendicati dalla
reclamante apparentemente per i mesi di giugno e luglio 2017 siano stati
oggetto della procedura di diffida ai debitori da lei promossa il 3 luglio 2017
(doc. 1 accluso alle osservazioni all’istanza), e quindi siano compresi tra gli
“importi richiesti”, da lei considerati pagati nello scritto del 2 ottobre 2017 (doc. 3),
all’origine dello stralcio del 26 ottobre 2017 (doc. 1). Ad ogni modo, la
designazione delle pretese poste in esecuzione, del tutto carente nel precetto esecutivo, non era
sufficientemente precisa neppure nell’istanza per permettere all’escusso di difendersi efficacemente, specie perché prima e dopo RE 1 ha
formulato altre richieste anch’esse imprecise (primo precetto esecutivo, doc.
B, e scritto del 5 gennaio 2018, doc. 4) e nella replica si è limitata a
dettagliare le sue pretese per partecipazione del padre alle spese
straordinarie dei figli, che non sono oggetto della procedura esecutiva in
esame, lasciando addirittura intendere che le sue altre pretese “si sono risolte in via bonale”.
6.
RE
1.
chiede di essere ammessa al
gratuito patrocinio anche in questa sede, asserendo di essere sprovvista dei
mezzi necessari e la sua domanda non apparendo in alcun modo priva di
probabilità. Essa ritiene che la sua situazione d’indigenza non sia mutata dopo
la decisione di ammissione al gratuito patrocinio del Giudice di pace (doc. B
prodotto col reclamo).
6.1
Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Secondo la giurisprudenza, un
processo è privo di possibilità di successo quando le prospettive di vincerlo
sono notevolmente più esigue dei rischi di soccombere, al punto ch’esse non
possono affatto essere considerate come serie. La condizione dell’art. 117
lett. b CPC è invece realizzata quando le probabilità di successo e di
soccombenza sono pressoché uguali, o quando le prime sono soltanto leggermente
inferiori alle seconde (DTF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 476 consid. 2.2;
sentenze del Tribunale federale 4A_546/2017 del 26 giugno 2018 consid. 7.1 e
della CEF 14.2018.95 del 28 gennaio 2019 consid. 7).
6.2
In concreto, era chiaro sin dall’inizio che il reclamo sarebbe stato
votato all’insuccesso siccome la designazione dei crediti posti in esecuzione
era insufficiente sia nella domanda d’esecuzione sia nell’istanza di rigetto
dell’opposizione, tanto che la reclamante non ha neppure tentato di confutare
tale vizio, esponendosi alla sanzione dell’irricevibilità del ricorso. La
domanda di gratuito patrocinio va così respinta.
7.
Le spese processuali e le ripetibili vanno
pertanto poste a carico della reclamante, da considerare soccombente (art. 106
cpv. 1 CPC). Sussistendo una
manifesta sproporzione tra l’onorario massimo determinato in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar (RL 178.310), di fr. 110.–,
e le prestazioni oggettivamente necessarie e utili fornite dal patrocinatore di
CO 1, non inferiori a un’ora di lavoro, le ripetibili vanno stabilite in fr. 210.–
in applicazione dell’art.
13.
cpv. 1 RTar (v. sentenza della CEF 14.2019.21 del 18 giugno 2019 consid. 7.2/c).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 1'070.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.
2. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico di RE 1, tenuta a rifondere a CO 1 fr. 210.–
per ripetibili.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).