14.2019.71
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza di divorzio. Liquidazione del regime matrimoniale. Esigenze di motivazione del reclamo
22 luglio 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.71
Lugano
22 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 gennaio 2019 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 5 aprile 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 2 aprile 2019 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 ottobre 2018
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso
Fatti
di fr. 6'665.– oltre agli interessi del 1% dal 31 luglio 2015, indicando
quale titolo di credito la “liquidazione
del regime matrimoniale”;
che statuendo con decisione del 2 aprile 2019, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza
presentata il 22 gennaio 2019 da CO 1
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’ex marito,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare indennità;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 5 aprile 2019, affermando di
aver già versato all’ex moglie più di fr. 4'500.–;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentato il 5 aprile 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il giorno
precedente, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –
ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94 consid. 8.2 con rinvii);
che
doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono
Considerandi
sufficienti;
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo
giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.
3.
, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:
sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare
se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che
nella fattispecie RE 1 si è limitato a dolersi genericamente del comportamento
dell’ex moglie nei suoi confronti e ad affermare che lei avrebbe rinunciato al
rimborso di fr. 120.– mensili;
che
il reclamante allega inoltre di averle già rimborsato, dal 2011 al 2015, più di
fr. 4'500.– (e non solo fr. 1'460.– come da lei indicato nell’istanza);
che
nella misura in cui RE 1 non si è presentato all’udienza tenuta in prima sede
il 2 aprile 2019, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono
nuove e pertanto irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC), sicché non se ne potrebbe
tenere conto;
che
ad ogni modo il reclamo è inammissibile anche perché è insufficientemente
motivato, RE 1 non indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del
primo giudice;
che
in particolare egli non contesta che la sentenza di divorzio del 20 aprile 2011
(__________ della Pretura di Lugano) acclusa all’istanza (doc. D) abbia posto
a suo carico l’obbligo di versare all’ex moglie fr. 8'125.– a titolo di
liquidazione del regime matrimoniale né che tale decisione costituisca, secondo
l’art. 80 cpv. 1 LEF, un valido titolo di rigetto definitivo della sua
opposizione;
che
– sia precisato per abbondanza – il reclamante non ha d’altronde provato,
come gl’incombeva in virtù dell’art. 81 LEF, di aver rimborsato a CO 1 più di fr. 4'500.–;
che
il reclamo va di conseguenza dichiarato irricevibile;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa
procedura;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'665.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).