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Decisione

14.2019.71

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza di divorzio. Liquidazione del regime matrimoniale. Esigenze di motivazione del reclamo

22 luglio 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di fr. 6'665.– oltre agli interessi del 1% dal 31 luglio 2015, indicando

quale titolo di credito la “liquidazione

del regime matrimoniale”;

che statuendo con decisione del 2 aprile 2019, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza

presentata il 22 gennaio 2019 da CO 1

e rigettato in via definitiva l’oppo­­sizione interposta dall’ex marito,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare indennità;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 5 aprile 2019, affermando di

aver già versato all’ex moglie più di fr. 4'500.–;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

presentato il 5 aprile 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il giorno

precedente, in concreto il reclamo è senz’al­­tro tempestivo;

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –

ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94 consid. 8.2 con rinvii);

che

doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

Considerandi

sufficienti;

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.

3.

, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:

sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare

se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

nella fattispecie RE 1 si è limitato a dolersi genericamente del comportamento

dell’ex moglie nei suoi confronti e ad affermare che lei avrebbe rinunciato al

rimborso di fr. 120.– mensili;

che

il reclamante allega inoltre di averle già rimborsato, dal 2011 al 2015, più di

fr. 4'500.– (e non solo fr. 1'460.– come da lei indicato nell’istanza);

che

nella misura in cui RE 1 non si è presentato all’u­­dienza tenuta in prima sede

il 2 aprile 2019, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono

nuove e pertanto irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC), sicché non se ne potrebbe

tenere conto;

che

ad ogni modo il reclamo è inammissibile anche perché è insufficientemente

motivato, RE 1 non indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del

primo giudice;

che

in particolare egli non contesta che la sentenza di divorzio del 20 aprile 2011

(__________ della Pretura di Lugano) acclusa al­l’istanza (doc. D) abbia posto

a suo carico l’obbligo di versare al­l’ex moglie fr. 8'125.– a titolo di

liquidazione del regime matrimoniale né che tale decisione costituisca, secondo

l’art. 80 cpv. 1 LEF, un valido titolo di rigetto definitivo della sua

opposizione;

che

– sia precisato per abbondanza – il reclamante non ha d’al­­tronde provato,

come gl’incombeva in virtù dell’art. 81 LEF, di aver rimborsato a CO 1 più di fr. 4'500.–;

che

il reclamo va di conseguenza dichiarato irricevibile;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa

procedura;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'665.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).