14.2019.72
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Impegno a versare fr. 135'000.– all’escutente per astenersi d’intralciare un’operazione immobiliare. Eccezione di nullità per estorsione
23 luglio 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.72
Lugano
23 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 4 dicembre 2018 da
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo dell’8 aprile 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 27 marzo 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 settembre 2018 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 135'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 6 agosto 2018, indicando quale titolo di
credito la “convenzione del
9.05.2017”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 dicembre
2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il
26 marzo 2019, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte
convenuta vi si è opposta sulla scorta di osservazioni scritte accluse al
verbale. In replica e in duplica le parti hanno poi ribadito le rispettive e
contrastanti conclusioni.
C. Statuendo con decisione del 27 marzo 2019, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 600.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 aprile 2019 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
la sentenza stata notificata al patrocinatore di RE 1 il 28 marzo 2019, il
termine di dieci giorni è scaduto domenica 7 aprile, per cui la scadenza è
stata riportata a lunedì 8 aprile 2019 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31 LEF). Presentato l’ultimo giorno del termine, in concreto il reclamo è
tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la convenzione del 9 maggio
2017 prodotta dall’istante, con cui PI 1 e RE 1 si sono riconosciuti
solidalmente debitori di CO 1 per fr. 135'000.– sessanta giorni dopo il passaggio in giudicato della licenza
edilizia chiesta dalla PI 2 (in seguito PI 2) circa le
particelle n. __________ e __________ RFD di __________, costituisce un valido
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione unitamente alla prova del passaggio in giudicato della licenza
edilizia. Il primo giudice ha d’altronde respinto l’eccezione di nullità della convenzione
sollevata dall’escusso, ritenendo che l’interpretazione
data da quest’ultimo, secondo cui la convenzione perseguirebbe uno scopo
illecito, consistente nell’astensione da atti finalizzati a compromettere l’operazione
immobiliare di __________, poggia su fatti e circostanze ignoti al giudice ed
esulanti da una procedura d’indole sommaria. L’assenza di premesse e di causale
nella convenzione non sarebbe poi di rilievo in sede di rigetto, siccome è
anche ammessa la validità di un riconoscimento di debito astratto. Onde l’accoglimento
dell’istanza.
4. Nel
reclamo RE 1 ribadisce anzitutto che la clausola (n. 3) della convenzione, ove CO
1 si è impegnato “formalmente
ad astenersi da qualsivoglia atto o intervento giuridico, diretto o indiretto,
contro la procedura di rilascio della licenza edilizia con oggetto le part. __________
e __________ RFD __________, così come, direttamente o indirettamente compromettere
l’avvio, il proseguimento ed il buon esito dell’operazione immobiliare di __________” costituisce una vera e propria estorsione, sanzionata penalmente dall’art.
156 CP. Ciò deriverebbe dal fatto che CO 1 non ha alcuna interessenza nell’operazione
immobiliare, ma ne conosce tutti i risvolti per essere stato dipendente della PI
2 (che l’ha poi licenziato in tronco) al momento dell’elaborazione dei progetti
all’origine della domanda di costruzione, ciò ch’egli non ha contestato in
prima sede. A mente del reclamante, contrariamente a quanto ritenuto dal
Pretore la convenzione non lascia altra interpretazione se non quella da lui sostenuta, oltretutto
nemmeno avversata dalla controparte in sede di replica.
5. È
pacifico che la convenzione del 9 maggio 2017 (doc. B) costituisce in sé un
valido titolo di rigetto dell’opposizione per la somma posta in esecuzione.
Anche il reclamante lo ammette. L’unica questione da risolvere in questa sede è
quella di sapere se il Pretore ha respinto a buon diritto l’eccezione di
nullità della convenzione sollevata dal convenuto.
5.1 A
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
5.2 Nel
caso specifico, il reclamante fonda l’eccezione di nullità della convenzione sull’interpretazione
del testo della stessa, da cui risulterebbe a suo dire lo scopo estorsivo
perseguito dall’istante. Sennonché
la convenzione non contiene alcuna minaccia dell’istante
d’intralciare abusivamente l’operazione immobiliare di __________
se non gli fossero stati versati fr. 135'000.–. Ora, non sussiste alcuna
minaccia nel senso dell’art. 156 CP se qualcuno manifesta l’intenzione di
esercitare un suo diritto conformemente alla sua finalità (Mazou in: Commentaire romand, Code pénal
II, 2017, n. 9 ad art. 156). E non è quindi illecito – e neppure penalmente
reprensibile – rinunciare all’esercizio legittimo di un diritto dietro un compenso
non manifestamente esagerato, ovvero non costitutivo di lesione (art. 21 CO) o
d’immoralità (art. 20 CO) (DTF 115 II 235 consid. 4/b e 4/c; sentenza del
Tribunale federale 6P.5/2006 del 12 giugno 2006 citata dal reclamante, consid.
4.3 e 7.2 con i rinvii). Ne discende che, contrariamente a quanto sostiene il
reclamante, il testo della convenzione non è interpretabile in modo univoco nel
senso di un’estorsione. Il suo carattere lecito o illecito dipende dal tipo di
motivi che CO 1 avrebbe potuto invocare per opporsi alla procedura di rilascio
della licenza edilizia, all’avvio, al proseguimento o al buon esito dell’operazione
immobiliare.
5.3 Orbene, incombeva al reclamante rendere verosimile che i motivi di
ostruzione di CO 1 erano illegittimi. Quale unico indizio oggettivo egli ha
prodotto la citazione della controparte all’interrogatorio del 9 ottobre 2018
presso il Procuratore pubblico __________ (doc. 2). Quel documento non indica
però quali siano i fatti imputati a CO 1, sicché non è possibile determinare
se si riferisce alla fattispecie in esame. Sotto questo profilo la sentenza
impugnata resiste dunque alla critica.
5.4 Il
reclamante fa però anche valere che i fatti da lui allegati in prima sede
devono considerarsi come non controversi (giusta l’art. 150 cpv. 1 CPC) perché
non sono stati avversati dalla controparte nella replica. In realtà, l’istante
ha contestato la pretesa nullità della convenzione invocata dall’escusso e
quindi ha implicitamente negato di perseguire uno scopo estorsivo. Ha inoltre
sottolineato che il reclamante non ha prodotto alcun documento a sostegno della
sua eccezione. Nel sostenere che sarebbe spettato all’escutente “confutare in modo altrettanto convincente, se
del caso all’appoggio di altri documenti, la tesi [da lui] espressa”, il reclamante perde di vista che incombeva invece a lui, in prima
battuta, di rendere verosimile le proprie allegazioni con riscontri
oggettivi (art. 82 cpv. 2 LEF e
sopra consid. 5.1). In assenza d’indizi concreti e oggettivi, l’istante poteva limitarsi a contestare l’eccezione senza particolare obbligo di
specificazione. Il Pretore ha infatti opportunamente ricordato che il
riconoscimento di debito astratto – ovvero che non menziona la causa dell’obbligo
riconosciuto – costituisce di per sé un valido titolo di rigetto provvisorio
(art. 17 CO; Staehelin, op. cit.,
n. 90 ad art. 82). Spetta semmai all’escusso rendere verosimile la causa
(o l’assenza di causa) dell’obbligo e il fatto che questa causa non è valida,
ad esempio perché il rapporto giuridico all’origine del riconoscimento è
inesistente, nullo, invalidato o simulato (Veuillet
in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 104 ad
art. 82 LEF con un rinvio alla DTF 131 III 273 consid. 3.2 in materia di
disconoscimento di debito). Anche su questo punto il reclamo manca il
bersaglio.
5.5 Afferma infine il reclamante che la
propria tesi troverebbe ulteriore conforto nella clausola n. 4 della
convenzione, a tenore della quale “le parti s’impegnano a mantenere la massima confidenzialità e riserbo
sul presente accordo”. A ben vedere, tuttavia, la
clausola non vincola solo i debitori solidali bensì anche l’istante e nulla
indica ch’essa sia stata imposta da quest’ultimo contro la volontà della
controparte, che l’ha sottoscritta. Cosa volessero nascondere le parti non è
dato di sapere sulla scorta della documentazione agli atti. Ad ogni modo, la
clausola in questione, come il restante testo della convenzione, non permettono
in sé, a un sommario esame, di considerare verosimile la nullità eccepita dal
reclamante. La sentenza impugnata merita di conseguenza conferma.
Non
si disconosce invero che documentare la propria tesi in procedura sommaria era
per l’escusso un’impresa assai ardua, ma proprio per questo motivo la legge offre
all’escusso la possibilità di fermare l’esecuzione con un’azione ordinaria di
disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF), in cui i mezzi di prova non
sono limitati.
6. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 135'000.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).