14.2019.73
Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese processuali, multa e spese di diffida. Verifica del carattere esecutivo dei titoli prodotti
27 maggio 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2019.73
Lugano
27 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promosse con istanze 30 gennaio
2019 rispettivamente da
CO 1, __________
(rappresentata dallo __________, __________)
CO 2, __________
(rappresentato dalla __________, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 4 aprile 2019 presentato da RE 1 contro le
decisioni emesse il 18 marzo 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto
Considerandi
esecutivo n. __________ emesso il 14 agosto 2018, il CO 2 ha escusso RE 1 per l’incasso
di spese processuali di complessivi fr. 1'600.– poste a suo carico in due decisioni emesse
nel 2017 dal Bezirksgericht e dall’Obergericht di __________;
che sulla scorta del precetto esecutivo
n. __________ emesso il 7 dicembre 2018 sempre dall’Ufficio
di esecuzione di Locarno, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di una
fattura fr. 475.– oltre agli interessi del 5% dal 9 ottobre 2018, di una
multa di fr. 40.– e di spese di diffida di fr. 20.–;
che statuendo con due decisioni del 18 marzo 2019, il Giudice di pace
ha accolto le istanze presentate sia dal CO 2 sia dalla CO 1 e rigettato in via
definitiva le opposizioni interposte dal convenuto, ponendo a suo carico le
spese processuali rispettivamente di fr. 191.50 nella prima causa e di fr. 182.–
nella seconda;
che
contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 4 aprile 2019;
che
invitato ad anticipare le spese processuali presumibili per la sede di reclamo,
il 20 aprile 2019 egli ha formulato istanza di gratuito patrocinio;
che
il reclamante fa valere che un’opposizione può essere rigettata in via
definitiva solo se non è più invocabile alcun rimedio giuridico;
ch’egli
pare così, implicitamente, contestare il passaggio in giudicato delle decisioni
invocate dagli istanti;
che
il reclamante non allega – e ancora meno dimostra – di aver impugnato con
successo le dette decisioni;
che
per quanto attiene alla prima esecuzione, del resto, sulla sentenza dell’Obergericht
del 31 ottobre 2017 che respinge il ricorso contro la decisione del Bezirksgericht del 22 febbraio
2017, è apposto il timbro di passaggio in giudicato (doc.
2.
accluso alla prima istanza);
che
gli importi richiesti con la seconda esecuzione risultano, per i due primi, dal
Dispositivo
dispositivo n. 5 della menzionata decisione del Bezirksgericht, come
visto passata in giudicato, e per il terzo dalla diffida 21 agosto 2018 della
seconda istante (doc. 1/7 accluso alla seconda istanza);
che
la questione della proporzionalità dei “costi contesi” riguarda il
merito della controversia, di competenza delle autorità zurighese
summenzionate, e non può essere esaminata o riesaminata dal giudice del
rigetto, la cui competenza si limita alla verifica del carattere esecutivo
delle decisioni prodotte dagli istanti (art. 80 LEF; DTF
132 III 142, consid. 4.1.1);
che il reclamo va pertanto respinto, come la domanda di gratuito
patrocinio, che d’acchito appariva priva di possibilità di successo (art. 117
lett. b CPC);
che le spese processuali relative al
presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa
il reclamante (risulta mantenuto dai genitori e gravato di quattro attestati di
carenza di beni) inducono a
prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il
quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente
pubblico;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'600.–
e fr. 535.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).