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Decisione

14.2019.73

Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese processuali, multa e spese di diffida. Verifica del carattere esecutivo dei titoli prodotti

27 maggio 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2019.73

Lugano

27 maggio 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promosse con istanze 30 gennaio

2019 rispettivamente da

CO 1, __________

(rappresentata dallo __________, __________)

CO 2, __________

(rappresentato dalla __________, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 4 aprile 2019 presentato da RE 1 contro le

decisioni emesse il 18 marzo 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto

Considerandi

esecutivo n. __________ emesso il 14 agosto 2018, il CO 2 ha escusso RE 1 per l’incasso

di spese processuali di complessivi fr. 1'600.– poste a suo carico in due decisioni emesse

nel 2017 dal Bezirksgericht e dall’Oberge­­richt di __________;

che sulla scorta del precetto esecutivo

n. __________ emesso il 7 di­cembre 2018 sempre dall’Ufficio

di esecuzione di Locarno, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’in­­casso di una

fattura fr. 475.– oltre agli interessi del 5% dal 9 ottobre 2018, di una

multa di fr. 40.– e di spese di diffida di fr. 20.–;

che statuendo con due decisioni del 18 marzo 2019, il Giudice di pace

ha accolto le istanze presentate sia dal CO 2 sia dalla CO 1 e rigettato in via

definitiva le opposizioni interposte dal convenuto, ponendo a suo carico le

spese processuali rispettivamente di fr. 191.50 nella prima causa e di fr. 182.–

nella seconda;

che

contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 4 aprile 2019;

che

invitato ad anticipare le spese processuali presumibili per la sede di reclamo,

il 20 aprile 2019 egli ha formulato istanza di gratuito patrocinio;

che

il reclamante fa valere che un’opposizione può essere rigettata in via

definitiva solo se non è più invocabile alcun rimedio giuridico;

ch’egli

pare così, implicitamente, contestare il passaggio in giudicato delle decisioni

invocate dagli istanti;

che

il reclamante non allega – e ancora meno dimostra – di aver impugnato con

successo le dette decisioni;

che

per quanto attiene alla prima esecuzione, del resto, sulla sentenza dell’Obergericht

del 31 ottobre 2017 che respinge il ricorso contro la decisione del Bezirksgericht del 22 febbraio

2017, è apposto il timbro di passaggio in giudicato (doc.

2.

accluso alla prima istanza);

che

gli importi richiesti con la seconda esecuzione risultano, per i due primi, dal

Dispositivo

dispositivo n. 5 della menzionata decisione del Be­zirksgericht, come

visto passata in giudicato, e per il terzo dalla diffida 21 agosto 2018 della

seconda istante (doc. 1/7 accluso alla seconda istanza);

che

la questione della proporzionalità dei “costi contesi” riguarda il

merito della controversia, di competenza delle autorità zurighese

summenzionate, e non può essere esaminata o riesaminata dal giudice del

rigetto, la cui competenza si limita alla verifica del carattere esecutivo

delle decisioni prodotte dagli istanti (art. 80 LEF; DTF

132 III 142, consid. 4.1.1);

che il reclamo va pertanto respinto, come la domanda di gratuito

patrocinio, che d’acchito appariva priva di possibilità di successo (art. 117

lett. b CPC);

che le spese processuali relative al

presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa

il reclamante (risulta mantenuto dai genitori e gravato di quattro attestati di

carenza di beni) inducono a

prescindere – eccezionalmente – da ogni pre­lievo, il

quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente

pubblico;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'600.–

e fr. 535.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).