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Decisione

14.2019.79

Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese processuali. Sospensione della causa. Astensione di un giudice. Composizione della Camera. Condotta processuale querulomane

1 ottobre 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 gennaio

2019 il Tribunale penale federale ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di

Taverne. Nel termine impartito, RE 1 si è opposto al­l’i­stanza con osservazioni scritte del 31 gennaio 2019.

C. Statuendo con decisione del 4 aprile 2019, il Giudice di pace supplente

ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione, ponendo a carico di RE 1 le spese

processuali di fr. 100.– senz’assegnare ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 aprile 2019 (diretto anche contro altre due

decisioni oggetto dell’inc. 14.2019.80) per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo

non è stato notificato alle controparti per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 20 aprile 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12 aprile, in

concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Ne discende che gli allegati da 4 a 14 e le relative allegazioni di fatto sono

irricevibili e vanno quindi estromessi dall’incarto.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace supplente ha ritenuto che le due

decisioni prodotte dall’istante, siccome passate in giudicato, costituiscono un

valido titolo di rigetto definitivo dell’op­posizione per le spese processuali

poste in esecuzione, mentre le osservazioni del convenuto sono estranee alla

questione dell’ese­cutività di quelle decisioni, allo stadio attuale

incontrovertibile.

4.

Nel

reclamo RE 1 chiede anzitutto l’astensione dei giudici Charles Jaques ed Enrico

Giani, rei a suo parere di avere partecipato a “vertenze cagionate” dai Giudici

di pace dei circondari di Lugano Ovest e Taverne. Ora, come il reclamante ben sa (v. sentenze del

Tribunale federale 5A_203/2019 del 21 marzo 2019 consid. 3 e 5A_327/2019 del 1° maggio 2019 consid. 3), le istanze di ricusa fondate

essenzialmente sul fatto che il magistrato ricusato abbia in precedenza

partecipato a decisioni, anche sfavorevoli, per l’istante sono inammissibili

(sentenza del Tribunale federale 5A_535/2016 del 7 settembre 2016, consid. 1.1

con rinvii; sentenza della CEF 15.2016.104 del 9 maggio 2017, consid. 2). Ne

consegue che la domanda è irricevibile per quanto riguarda il giudice Jaques e

senza oggetto per quanto riguarda il giudice Giani, che non partecipa all’odierno

pronunciamento.

5.

La

richiesta (ormai ricorrente) di RE 1 d’indicare preventivamente la composizione

della Camera, oltre che pretestuosa e dunque inammissibile, è anche diventata

senza oggetto, essendogli

stato rammentato, nell’ordinanza del

17.

giugno 2019, che la com­posizione della Camera gli è

perfettamente nota ed è anche pubblica (www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/composizione/?user_pgiudiziario_ pi6%5BCompId%5D =1004).

6.

Il

reclamante postula la sospensione della causa giusta l’art. 126 CPC e dell’esecuzione

secondo l’art. 85a cpv. 1 LEF, oltre al “compiego di competenza secondo

art 6 Lpamm”, in attesa dell’esito

delle numerose procedure federali amministrative disciplinari e di risarcimento

danni da lui promosse al Dipartimento federale delle finanze, al Servizio delle

finanze, al Segretario generale del Tribunale federale, alla cancelleria dell’Assemblea

federale e al Ministero pubblico della Confederazione.

6.1

La

domanda è nuova e pertanto irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo,

non entra in considerazione una sospensione della causa in virtù dell’art. 126

CPC perché la decisione impugnata non dipendeva dall’esito delle procedure cui

allude RE 1 – con allegazioni per lo più nuove che poggiano su documenti nuovi

improponibili in questa sede (sopra consid. 1.2) –, l’oggetto delle stes­se, ovvero

il rigetto dell’opposizione da una parte e l’adozione di sanzioni disciplinari

e il risarcimento di danni dall’altra, non avendo nulla in comune. Non s’intravvedono

neppure motivi di opportunità. Compensazioni o restituzioni in caso di un

eventuale successo del­le iniziative del reclamante sono garantite, la

solvibilità della controparte essendo indubbia. Non sono quindi date le condizioni – alquanto

restrittive (sentenza della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016, consid. 4 con rinvii, in particolare a Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 63 ad art. 84

LEF) – per una sospensione della causa in esame.

6.2

Anche la richiesta di sospensione dell’esecuzione secondo l’art. 85a

cpv. 1 LEF è nuova è pertanto irricevibile, per tacere del fatto che dev’essere

fatta valere con un’istanza ad hoc all’autorità

giudiziaria competente e non può essere congiunta con una causa di rigetto dell’opposizione,

avendo le due procedure natura diversa (la prima ordinaria, la seconda

sommaria).

6.3

Il

riferimento all’art. 6 LPAmm è senza rilievo in una procedura disciplinata dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).

7.

Il

reclamante “contesta

l’accertamento inesatto dei fatti e l’errata applicazione del diritto secondo

art 320 CPC, perchè gli anticipi delle spese giudiziarie sono crediti

inesigibili, se non hanno seguito la procedura di istruzione federale e non possono

essere indicati come ‘decreto’ di provvedimento amministrativo che produce effetti

esecutivi, dopo l’emissione di sentenza giuridica, perchè si appalesa come

violazione del diritto dell’istante di rifiutare la prestazione di servizio

giuridico per mancanza di requisiti di imparzialità, arbitrio e costituzionali”. RE 1 pare però misconoscere che i crediti posti

in esecuzione non riguardano anticipi, bensì spese poste a suo carico con due

decisioni del 27 febbraio e del 12 marzo 2018, con cui la Corte dei reclami

penali del Tribunale penale federale ha respinto un suo reclamo e dichiarato

inammissibile una sua istanza di revisione. Queste sentenze, debitamente accluse all’istanza (doc. C e D), so­no definitive in assenza di rimedi giuridici

ordinari e sono comunque esecutive

nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF. Costituiscono così validi titoli di rigetto definitivo delle opposizioni

interposte dall’escusso.

8.

Il

reclamante si duole in modo sconnesso e spesso incomprensibile di diversi

supposti torti subiti in procedure avviate davanti a varie autorità federali.

8.1

A

parte il fatto che non è dato di sapere quale nesso vi sia tra quelle procedure

e la causa in esame, l’unico compito del giudice del rigetto – e pertanto dell’autorità

giudiziaria superiore – è di verificare se sono dati i presupposti per

rigettare l’opposizione (sopra consid. 2), ciò che nella fattispecie in esame è

il caso (sopra consid. 7). La sua cognizione non si estende al controllo del

fondamento materiale del credito posto in esecuzione né della validità della

decisione invocata quale titolo di rigetto, la quale è definitiva e pertanto

vincolante per ogni autorità, fatti salvi i casi di nullità assoluta (i cui

severi requisiti – v. DTF 138 II 503 consid. 3.1 e i rinvii – non sono adempiuti nella causa in esame). Il Giudice di pace supplente

ha quindi correttamente esercitato la propria cognizione nei limiti della sua

funzione. Non si addicono a lei i rimproveri di “deficienza giudiziaria” o “deficienza cognitiva”.

8.2

Come

il reclamante già sa (sentenza

della CEF 14.2017.162/163 del 19 febbraio 2018 consid. 2),

le domande che esulano dal tema del rigetto dell’opposizione, come l’assegnazione

d’indennità per danno e torto morale, sono irricevibili. Anche l’inflizione di

sanzioni disciplinari ad autorità giudiziarie non rientra tra le competenze della

Camera di esecuzione e fallimenti.

Ne discende che il reclamo, nella minima misura in cui è ricevibile, va

respinto.

9.

Anche nel reclamo in esame (v. sentenze

15.2019.26

e 15.2019.38 del 10 settembre 2019, consid. 8 e

9) RI 1 ha riproposto censure (sopra consid. 4 e 8.2) presentate in precedenti

impugnazioni già respinte con decisione passata in giudicato, senza neppure provare

a confutarne la motivazione, tenta di rimettere in discussione decisioni

definitive di altre autorità e persiste a chiedere alla Camera misure e

verifiche che esulano dalla sua competen­za. Ciò denota un’incapacità di agire

in modo ragionevole, evitan­do di (ri)proporre ricorsi e censure che sa o

dovrebbe sapere essere prive di possibilità di successo con l’unico scopo di

angariare le autorità. Ancora una volta, nondimeno, la Camera ha esaminato il

reclamo in oggetto, anche se ciò si rivelerà un esercizio inutile ove il

reclamante insisterà, senza valida ragione, a non tenere in alcun conto delle

motivazioni esposte nel giudizio. RI 1 è tuttavia nuovamente invitato ad

astenersi in futuro dal presentare ricorsi e censure manifestamente

irricevibili o infondati, ovvero dall’assumere una condotta processuale querulomane,

pena il rinvio al mittente senz’altra formalità (art. 132 cpv. 3 CPC).

10.

In

conformità con la legge (art. 106 cpv. 1 CPC), la tassa del presente giudizio, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la piena soccombenza

del reclaman­te, di cui egli risponde in modo esclusivo, motivo per cui essa

non può essere posta a carico dello Stato. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte,

cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni,

non essendo incorsa in spese in questa sede.

11.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 400.–,

non raggiunge minimamente la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. La richiesta di

astensione del giudice Charles Jaques è inammissibile e quella del giudice

Enrico Giani senza oggetto.

2.

Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

3.

RI

1.

è invitato in futuro ad astenersi dal presentare ricorsi e censure

manifestamente irricevibili o infondati, pena il rinvio al mittente senz’altra

formalità.

4.

Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

5.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).