14.2019.79
Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese processuali. Sospensione della causa. Astensione di un giudice. Composizione della Camera. Condotta processuale querulomane
1 ottobre 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.79
Lugano
1 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella causa 0007-2019-S (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con
istanza 10 gennaio 2019 dal
Tribunale penale federale, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo unico del 20 aprile 2019 presentato da RE 1
contro la decisione emessa dal Giudice di pace supplente il 4 aprile 2019 (e
contro altre due decisioni oggetto dell’inc. 14.2019.80);
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 dicembre 2018 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, il Tribunale penale federale ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 400.– oltre agli interessi del 5% dal 22 maggio 2018, indicando
quale titolo di credito la “fattura
no. 1035001791 e 1035001792 (decisioni BB.__________ del 27.02.2018 e BB.__________
del 12.03.2018 Corte dei reclami penali)”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 gennaio
2019 il Tribunale penale federale ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di
Taverne. Nel termine impartito, RE 1 si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 31 gennaio 2019.
C. Statuendo con decisione del 4 aprile 2019, il Giudice di pace supplente
ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione, ponendo a carico di RE 1 le spese
processuali di fr. 100.– senz’assegnare ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 aprile 2019 (diretto anche contro altre due
decisioni oggetto dell’inc. 14.2019.80) per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo
non è stato notificato alle controparti per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 20 aprile 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12 aprile, in
concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ne discende che gli allegati da 4 a 14 e le relative allegazioni di fatto sono
irricevibili e vanno quindi estromessi dall’incarto.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace supplente ha ritenuto che le due
decisioni prodotte dall’istante, siccome passate in giudicato, costituiscono un
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per le spese processuali
poste in esecuzione, mentre le osservazioni del convenuto sono estranee alla
questione dell’esecutività di quelle decisioni, allo stadio attuale
incontrovertibile.
4.
Nel
reclamo RE 1 chiede anzitutto l’astensione dei giudici Charles Jaques ed Enrico
Giani, rei a suo parere di avere partecipato a “vertenze cagionate” dai Giudici
di pace dei circondari di Lugano Ovest e Taverne. Ora, come il reclamante ben sa (v. sentenze del
Tribunale federale 5A_203/2019 del 21 marzo 2019 consid. 3 e 5A_327/2019 del 1° maggio 2019 consid. 3), le istanze di ricusa fondate
essenzialmente sul fatto che il magistrato ricusato abbia in precedenza
partecipato a decisioni, anche sfavorevoli, per l’istante sono inammissibili
(sentenza del Tribunale federale 5A_535/2016 del 7 settembre 2016, consid. 1.1
con rinvii; sentenza della CEF 15.2016.104 del 9 maggio 2017, consid. 2). Ne
consegue che la domanda è irricevibile per quanto riguarda il giudice Jaques e
senza oggetto per quanto riguarda il giudice Giani, che non partecipa all’odierno
pronunciamento.
5.
La
richiesta (ormai ricorrente) di RE 1 d’indicare preventivamente la composizione
della Camera, oltre che pretestuosa e dunque inammissibile, è anche diventata
senza oggetto, essendogli
stato rammentato, nell’ordinanza del
17.
giugno 2019, che la composizione della Camera gli è
perfettamente nota ed è anche pubblica (www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/composizione/?user_pgiudiziario_ pi6%5BCompId%5D =1004).
6.
Il
reclamante postula la sospensione della causa giusta l’art. 126 CPC e dell’esecuzione
secondo l’art. 85a cpv. 1 LEF, oltre al “compiego di competenza secondo
art 6 Lpamm”, in attesa dell’esito
delle numerose procedure federali amministrative disciplinari e di risarcimento
danni da lui promosse al Dipartimento federale delle finanze, al Servizio delle
finanze, al Segretario generale del Tribunale federale, alla cancelleria dell’Assemblea
federale e al Ministero pubblico della Confederazione.
6.1
La
domanda è nuova e pertanto irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo,
non entra in considerazione una sospensione della causa in virtù dell’art. 126
CPC perché la decisione impugnata non dipendeva dall’esito delle procedure cui
allude RE 1 – con allegazioni per lo più nuove che poggiano su documenti nuovi
improponibili in questa sede (sopra consid. 1.2) –, l’oggetto delle stesse, ovvero
il rigetto dell’opposizione da una parte e l’adozione di sanzioni disciplinari
e il risarcimento di danni dall’altra, non avendo nulla in comune. Non s’intravvedono
neppure motivi di opportunità. Compensazioni o restituzioni in caso di un
eventuale successo delle iniziative del reclamante sono garantite, la
solvibilità della controparte essendo indubbia. Non sono quindi date le condizioni – alquanto
restrittive (sentenza della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016, consid. 4 con rinvii, in particolare a Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 63 ad art. 84
LEF) – per una sospensione della causa in esame.
6.2
Anche la richiesta di sospensione dell’esecuzione secondo l’art. 85a
cpv. 1 LEF è nuova è pertanto irricevibile, per tacere del fatto che dev’essere
fatta valere con un’istanza ad hoc all’autorità
giudiziaria competente e non può essere congiunta con una causa di rigetto dell’opposizione,
avendo le due procedure natura diversa (la prima ordinaria, la seconda
sommaria).
6.3
Il
riferimento all’art. 6 LPAmm è senza rilievo in una procedura disciplinata dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
7.
Il
reclamante “contesta
l’accertamento inesatto dei fatti e l’errata applicazione del diritto secondo
art 320 CPC, perchè gli anticipi delle spese giudiziarie sono crediti
inesigibili, se non hanno seguito la procedura di istruzione federale e non possono
essere indicati come ‘decreto’ di provvedimento amministrativo che produce effetti
esecutivi, dopo l’emissione di sentenza giuridica, perchè si appalesa come
violazione del diritto dell’istante di rifiutare la prestazione di servizio
giuridico per mancanza di requisiti di imparzialità, arbitrio e costituzionali”. RE 1 pare però misconoscere che i crediti posti
in esecuzione non riguardano anticipi, bensì spese poste a suo carico con due
decisioni del 27 febbraio e del 12 marzo 2018, con cui la Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale ha respinto un suo reclamo e dichiarato
inammissibile una sua istanza di revisione. Queste sentenze, debitamente accluse all’istanza (doc. C e D), sono definitive in assenza di rimedi giuridici
ordinari e sono comunque esecutive
nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF. Costituiscono così validi titoli di rigetto definitivo delle opposizioni
interposte dall’escusso.
8.
Il
reclamante si duole in modo sconnesso e spesso incomprensibile di diversi
supposti torti subiti in procedure avviate davanti a varie autorità federali.
8.1
A
parte il fatto che non è dato di sapere quale nesso vi sia tra quelle procedure
e la causa in esame, l’unico compito del giudice del rigetto – e pertanto dell’autorità
giudiziaria superiore – è di verificare se sono dati i presupposti per
rigettare l’opposizione (sopra consid. 2), ciò che nella fattispecie in esame è
il caso (sopra consid. 7). La sua cognizione non si estende al controllo del
fondamento materiale del credito posto in esecuzione né della validità della
decisione invocata quale titolo di rigetto, la quale è definitiva e pertanto
vincolante per ogni autorità, fatti salvi i casi di nullità assoluta (i cui
severi requisiti – v. DTF 138 II 503 consid. 3.1 e i rinvii – non sono adempiuti nella causa in esame). Il Giudice di pace supplente
ha quindi correttamente esercitato la propria cognizione nei limiti della sua
funzione. Non si addicono a lei i rimproveri di “deficienza giudiziaria” o “deficienza cognitiva”.
8.2
Come
il reclamante già sa (sentenza
della CEF 14.2017.162/163 del 19 febbraio 2018 consid. 2),
le domande che esulano dal tema del rigetto dell’opposizione, come l’assegnazione
d’indennità per danno e torto morale, sono irricevibili. Anche l’inflizione di
sanzioni disciplinari ad autorità giudiziarie non rientra tra le competenze della
Camera di esecuzione e fallimenti.
Ne discende che il reclamo, nella minima misura in cui è ricevibile, va
respinto.
9.
Anche nel reclamo in esame (v. sentenze
15.2019.26
e 15.2019.38 del 10 settembre 2019, consid. 8 e
9) RI 1 ha riproposto censure (sopra consid. 4 e 8.2) presentate in precedenti
impugnazioni già respinte con decisione passata in giudicato, senza neppure provare
a confutarne la motivazione, tenta di rimettere in discussione decisioni
definitive di altre autorità e persiste a chiedere alla Camera misure e
verifiche che esulano dalla sua competenza. Ciò denota un’incapacità di agire
in modo ragionevole, evitando di (ri)proporre ricorsi e censure che sa o
dovrebbe sapere essere prive di possibilità di successo con l’unico scopo di
angariare le autorità. Ancora una volta, nondimeno, la Camera ha esaminato il
reclamo in oggetto, anche se ciò si rivelerà un esercizio inutile ove il
reclamante insisterà, senza valida ragione, a non tenere in alcun conto delle
motivazioni esposte nel giudizio. RI 1 è tuttavia nuovamente invitato ad
astenersi in futuro dal presentare ricorsi e censure manifestamente
irricevibili o infondati, ovvero dall’assumere una condotta processuale querulomane,
pena il rinvio al mittente senz’altra formalità (art. 132 cpv. 3 CPC).
10.
In
conformità con la legge (art. 106 cpv. 1 CPC), la tassa del presente giudizio, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la piena soccombenza
del reclamante, di cui egli risponde in modo esclusivo, motivo per cui essa
non può essere posta a carico dello Stato. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte,
cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni,
non essendo incorsa in spese in questa sede.
11.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 400.–,
non raggiunge minimamente la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. La richiesta di
astensione del giudice Charles Jaques è inammissibile e quella del giudice
Enrico Giani senza oggetto.
2.
Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
3.
RI
1.
è invitato in futuro ad astenersi dal presentare ricorsi e censure
manifestamente irricevibili o infondati, pena il rinvio al mittente senz’altra
formalità.
4.
Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
5.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).