Lexipedia

Decisione

14.2019.8

Rigetto definitivo dell’opposizione. “Reclamo/denuncia” all’autorità di vigilanza federale e cantonale in materia di esecuzione e fallimenti. Termine per la pronuncia della decisione di rigetto

7 febbraio 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

14.2019.8

14.2019.9

Lugano

7 febbraio 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)

della Pretura del Distretto di Leventina promosse con istanze 19 settembre 2018

rispettivamente dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul “reclamo/denuncia” del 10 gennaio 2019 presentato da RE 1 contro entrambe le decisioni

emesse il 28 dicembre 2018 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 12

luglio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Faido, lo Stato del Canton Ticino e la Confederazione Svizzera hanno

escusso RE 1 per l’incasso dell’imposta cantonale 2006 di fr. 12'625.25,

rispettivamente dell’imposta federale diretta 2006 di fr. 7'560.85;

che

avendo RE 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanze

del 19 settembre 2018 sia lo Stato del Canton Ticino sia la Confederazione

Svizzera ne hanno chie­sto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Leventina;

che

statuendo con due decisioni separate del 28 dicembre 2018,

il Pretore ha accolto entrambe le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni

interposte dal convenuto, ponendo a suo carico in ognuna delle cause le spese

processuali di fr. 200.–, oltre a una multa disciplinare di fr. 100.–,

senza assegnare indennità agli istanti;

che

contro le sentenze appena citate RE 1 sono insorti con un unico reclamo del 10

gennaio 2019 al “Consiglio federale quale autorità superiore di vigilanza […] per il

tramite” di questa Camera per ottenere l’intervento e

la testimonianza diretta dei medici curanti di RE 1 e del medico cantonale

aggiunto, e per ribadire tutte le richieste espresse nel loro scritto del 13 novembre

2018;

che

le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto del­l’opposizione – sono

decisioni di prima istanza finale e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

Considerandi

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

invero il “reclamo/denuncia” è indirizzato al Consiglio federale per il tramite di questa Camera

nella loro rispettiva veste di autorità di vigilanza federale (art. 15 LEF) e

cantonale (art. 13 LEF e 10 cpv. 1 LALEF) in materia di esecuzione e

fallimenti;

che

il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale, nel senso dell’art. 17 LEF, è

però ammissibile unicamente contro i provvedimenti degli uffici d’esecuzione e

degli uffici dei fallimenti (oltre ad altri organi esecutivi come le

amministrazioni speciali del fallimento), e non contro le decisioni giudiziarie

come quelle impugnate da RE 1, avverso le quali è dato solo, come detto, il

rimedio del reclamo;

che

quale ricorso giusta l’art. 17 LEF il “reclamo/denuncia” in esa­me è quindi

inammissibile;

che

l’autorità di vigilanza federale pare poter essere adita

soltanto con una denunzia (art. 71 PA), che non conferisce al denunciante la

qualità di parte, ma obbliga solo l’autorità di vigilanza ad agire nel proprio

campo di competenza, limitato per quanto attiene alla fattispecie ai compiti

enumerati all’art. 15 LEF (v. decisione 5 agosto 2014 dell’Ufficio federale di

giustizia, in: BlSchK 2015, 21 segg. consid. 3), tra cui non sembra rientrare

il controllo delle decisioni giudiziarie di rigetto dell’opposizione;

che

ad ogni buon conto RE 1 non indica in base a quale norma la Camera dovrebbe

trasmettere la sua contestazione al Consiglio federale;

che

anche trattato come reclamo giusta l’art. 319 lett. a CPC, il “reclamo/denuncia” risulta in gran parte inammissibile, RE 1 non spiegando per quali

motivi dovrebbero essere sentiti i suoi medici curanti e il medico cantonale aggiunto, per tacere del fatto che nella procedura di

rigetto dell’opposizione sono ammissibili di norma solo prove

documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 639 consid.

4.3

; sentenza del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012,

consid. 3.4) e unicamente le eccezioni menzionate all’art. 81 LEF

(estinzione, proroga del ter­mine di pagamento o prescrizione), ove siano

comprovate con documenti;

che

lo scritto del 13 novembre 2018 citato nel il “reclamo/denun­cia”

non figura agli atti e, comunque sia, un semplice rinvio ad atti precedenti è

incompatibile con l’esigenza di motivazione posta all’art. 321 cpv. 1 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_290/ 2014

del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi

valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che

il termine di 5 giorni prescritto dall’art. 84 cpv. 2 LEF per la comunicazione

della decisione di rigetto dell’opposizione è un termine d’ordine (DTF 104 Ia

468.

consid. 3), la cui inosservanza non ha effetti sulla validità della

decisione, ma può essere impugnata, prima della pronuncia della decisione, con

un ricorso per ritardata giustizia (Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La

mainlevée de l’opposition, 2017, n. 107 ad art. 84 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 62 ad art. 84 LEF);

che in quanto presentato dalla moglie di RE 1 il “reclamo/denuncia” è

irricevibile come ben sanno i ricorrenti (in ultimo luogo: sentenza della CEF

14.2016.272

del 15 febbraio 2018, pag. 3);

che la tassa del presente giudizio

andrebbe posta a carico dei ricorrenti (art. 106 cpv. 1

CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo per economia di

procedura (sia in quella attuale sia in quella di riscossione);

che

RE 1 è tuttavia invitato ad astenersi in futuro di presentare ricorsi d’acchito

sprovvisti di possibilità di successo, ricordato, ancora una volta (tra altre:

sentenza della CEF 14.2015. 43 del 3 aprile 2015 consid. 1.6), che in materia

di rigetto definitivo dell’opposizione la competenza del giudice di prima come

di seconda sede è limitata alla verifica di presupposti essenzialmente formali,

ossia l’esecutività del titolo di rigetto e l’esistenza di motivi comprovati d’estinzione

del credito posto in esecuzione (art. 81 LEF);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 12'625.25 e fr. 7'560.85, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il “reclamo/denuncia”

nella causa promossa dallo Stato del Canton Ticino (inc. __________) è respinto.

2. Nella

misura in cui è ricevibile, il “reclamo/denuncia” nella causa promossa

dalla Confederazione Svizzera (inc. __________) è respinto.

3. Non

si dà luogo a trasmissione del ricorso al Consiglio federale.

4. Non

si riscuotono spese processuali.

5. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).