14.2019.8
Rigetto definitivo dell’opposizione. “Reclamo/denuncia” all’autorità di vigilanza federale e cantonale in materia di esecuzione e fallimenti. Termine per la pronuncia della decisione di rigetto
7 febbraio 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarti n.
Fatti
14.2019.8
14.2019.9
Lugano
7 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Pretura del Distretto di Leventina promosse con istanze 19 settembre 2018
rispettivamente dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul “reclamo/denuncia” del 10 gennaio 2019 presentato da RE 1 contro entrambe le decisioni
emesse il 28 dicembre 2018 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 12
luglio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Faido, lo Stato del Canton Ticino e la Confederazione Svizzera hanno
escusso RE 1 per l’incasso dell’imposta cantonale 2006 di fr. 12'625.25,
rispettivamente dell’imposta federale diretta 2006 di fr. 7'560.85;
che
avendo RE 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanze
del 19 settembre 2018 sia lo Stato del Canton Ticino sia la Confederazione
Svizzera ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Leventina;
che
statuendo con due decisioni separate del 28 dicembre 2018,
il Pretore ha accolto entrambe le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni
interposte dal convenuto, ponendo a suo carico in ognuna delle cause le spese
processuali di fr. 200.–, oltre a una multa disciplinare di fr. 100.–,
senza assegnare indennità agli istanti;
che
contro le sentenze appena citate RE 1 sono insorti con un unico reclamo del 10
gennaio 2019 al “Consiglio federale quale autorità superiore di vigilanza […] per il
tramite” di questa Camera per ottenere l’intervento e
la testimonianza diretta dei medici curanti di RE 1 e del medico cantonale
aggiunto, e per ribadire tutte le richieste espresse nel loro scritto del 13 novembre
2018;
che
le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono
decisioni di prima istanza finale e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Considerandi
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
invero il “reclamo/denuncia” è indirizzato al Consiglio federale per il tramite di questa Camera
nella loro rispettiva veste di autorità di vigilanza federale (art. 15 LEF) e
cantonale (art. 13 LEF e 10 cpv. 1 LALEF) in materia di esecuzione e
fallimenti;
che
il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale, nel senso dell’art. 17 LEF, è
però ammissibile unicamente contro i provvedimenti degli uffici d’esecuzione e
degli uffici dei fallimenti (oltre ad altri organi esecutivi come le
amministrazioni speciali del fallimento), e non contro le decisioni giudiziarie
come quelle impugnate da RE 1, avverso le quali è dato solo, come detto, il
rimedio del reclamo;
che
quale ricorso giusta l’art. 17 LEF il “reclamo/denuncia” in esame è quindi
inammissibile;
che
l’autorità di vigilanza federale pare poter essere adita
soltanto con una denunzia (art. 71 PA), che non conferisce al denunciante la
qualità di parte, ma obbliga solo l’autorità di vigilanza ad agire nel proprio
campo di competenza, limitato per quanto attiene alla fattispecie ai compiti
enumerati all’art. 15 LEF (v. decisione 5 agosto 2014 dell’Ufficio federale di
giustizia, in: BlSchK 2015, 21 segg. consid. 3), tra cui non sembra rientrare
il controllo delle decisioni giudiziarie di rigetto dell’opposizione;
che
ad ogni buon conto RE 1 non indica in base a quale norma la Camera dovrebbe
trasmettere la sua contestazione al Consiglio federale;
che
anche trattato come reclamo giusta l’art. 319 lett. a CPC, il “reclamo/denuncia” risulta in gran parte inammissibile, RE 1 non spiegando per quali
motivi dovrebbero essere sentiti i suoi medici curanti e il medico cantonale aggiunto, per tacere del fatto che nella procedura di
rigetto dell’opposizione sono ammissibili di norma solo prove
documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 639 consid.
4.3
; sentenza del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012,
consid. 3.4) e unicamente le eccezioni menzionate all’art. 81 LEF
(estinzione, proroga del termine di pagamento o prescrizione), ove siano
comprovate con documenti;
che
lo scritto del 13 novembre 2018 citato nel il “reclamo/denuncia”
non figura agli atti e, comunque sia, un semplice rinvio ad atti precedenti è
incompatibile con l’esigenza di motivazione posta all’art. 321 cpv. 1 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_290/ 2014
del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi
valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che
il termine di 5 giorni prescritto dall’art. 84 cpv. 2 LEF per la comunicazione
della decisione di rigetto dell’opposizione è un termine d’ordine (DTF 104 Ia
468.
consid. 3), la cui inosservanza non ha effetti sulla validità della
decisione, ma può essere impugnata, prima della pronuncia della decisione, con
un ricorso per ritardata giustizia (Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La
mainlevée de l’opposition, 2017, n. 107 ad art. 84 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 62 ad art. 84 LEF);
che in quanto presentato dalla moglie di RE 1 il “reclamo/denuncia” è
irricevibile come ben sanno i ricorrenti (in ultimo luogo: sentenza della CEF
14.2016.272
del 15 febbraio 2018, pag. 3);
che la tassa del presente giudizio
andrebbe posta a carico dei ricorrenti (art. 106 cpv. 1
CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo per economia di
procedura (sia in quella attuale sia in quella di riscossione);
che
RE 1 è tuttavia invitato ad astenersi in futuro di presentare ricorsi d’acchito
sprovvisti di possibilità di successo, ricordato, ancora una volta (tra altre:
sentenza della CEF 14.2015. 43 del 3 aprile 2015 consid. 1.6), che in materia
di rigetto definitivo dell’opposizione la competenza del giudice di prima come
di seconda sede è limitata alla verifica di presupposti essenzialmente formali,
ossia l’esecutività del titolo di rigetto e l’esistenza di motivi comprovati d’estinzione
del credito posto in esecuzione (art. 81 LEF);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 12'625.25 e fr. 7'560.85, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il “reclamo/denuncia”
nella causa promossa dallo Stato del Canton Ticino (inc. __________) è respinto.
2. Nella
misura in cui è ricevibile, il “reclamo/denuncia” nella causa promossa
dalla Confederazione Svizzera (inc. __________) è respinto.
3. Non
si dà luogo a trasmissione del ricorso al Consiglio federale.
4. Non
si riscuotono spese processuali.
5. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).