14.2019.81
Rigetto definitivo dell’opposizione. Mancata prestazione dell’anticipo
28 agosto 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.81
Lugano
28 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 5 febbraio 2019 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 25 aprile 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 15 aprile 2019 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 ottobre 2018 dall’Ufficio di esecuzione
Fatti
di Locarno, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 21'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 1° gennaio 2015, indicando quale titolo di credito gli “alimenti non pagati”;
che
avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5
febbraio 2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Città;
che
con ordinanza del 13 febbraio 2019, il Pretore ha citato le parti all’udienza
del 9 aprile 2019 per procedere al contraddittorio, avvertendole in particolare
che in caso di mancata comparsa avrebbe proceduto a giudicare in base all’istanza
e agli atti;
che
con disposizione ordinatoria del medesimo giorno il primo giudice ha assegnato
a RE 1 un termine di dieci giorni per versare alla Pretura la somma di fr. 340.–
a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali relative alla
procedura avviata;
che
preso atto della decorrenza infruttuosa del termine, con ordinanza del 13 marzo
2019 il Pretore ha assegnato all’istante un ultimo termine suppletorio di
cinque giorni per prestare il citato anticipo, con la comminatoria (ai sensi
dell’art. 101 cpv. 3 CPC) che, in caso di mancato pagamento, non sarebbe
entrato nel merito dell’istanza e avrebbe stralciato la causa dai ruoli;
che
all’udienza del 9 aprile 2019 era
presente unicamente la parte convenuta, la quale si è opposta all’istanza;
che
statuendo con decisione del 15 aprile 2019, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 340.– senza
assegnare indennità;
che
contro la sentenza appena citata RE
1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 aprile 2019 dolendosi
del fatto che il Pretore abbia indetto un’udienza – della quale sostiene di non
essere stata informata – che a suo dire non avrebbe dovuto aver luogo siccome
non aveva effettuato il versamento dell’anticipo richiesto dal primo giudice
con l’ordinanza del 13 marzo 2019;
che
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che
la sentenza impugnata – emanata
in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza
finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il
rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentato il 25 aprile 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 17 aprile,
ossia durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), in concreto il reclamo è
senz’altro tempestivo, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il primo
giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b, 114 III 61 consid.
2/b), lunedì 29 aprile 2019, essendo venuto a scadere giovedì 9 maggio 2019;
che
la Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione
inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve
carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF
142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
pertanto è irricevibile la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione
emessa il 4 luglio 2012 dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città,
prodotta per la prima volta col reclamo;
che
per l’art. 101 cpv. 3 CPC se l’anticipo non è prestato nemmeno entro un termine
suppletorio (fissato d’ufficio prima di stralciare la causa dai ruoli, v. Tappy in:
Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2a ed. 2018, n. 21 ad art. 101 CPC; Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, vol.
I, 2012, n. 3c ad art. 101 CPC), alla
scadenza infruttuosa del medesimo il giudice non entra nel merito di un’istanza,
ovvero, trattandosi di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f e 60
CPC), dichiara la stessa inammissibile (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n.
27 ad art. 101 CPC; Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 101; Urwyler/ Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische
ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 1 ad art. 101 CPC);
che
nella decisione impugnata, il
Pretore ha respinto l’istanza dopo aver rilevato, in estrema sintesi, che RE 1,
oltre a non aver specificato a quale periodo contributivo si riferiva la somma
posta in esecuzione, non ha dimostrato – come le incombeva – di aver continuato
la sua formazione dopo la fine del liceo, condizione prevista dalla transazione
giudiziale del 16 febbraio 2009 invocata quale titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione per la quale l’escusso avrebbe dovuto continuare a versare il
contributo alimentare di fr. 1'300.–;
che
come rettamente rilevato dalla reclamante, in realtà il Pretore non avrebbe
dovuto entrare nel merito dell’istanza, in conformità con quanto indicato nell’ordinanza
13 marzo 2019, ma dichiararla irricevibile;
che
non era pertanto necessaria la tenuta di un’udienza, sicché non è di rilievo il
fatto che la reclamante non vi abbia partecipato;
che
la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e riformata nel senso che
l’istanza va dichiarata irricevibile;
che
le spese giudiziarie di prima sede vanno poste a carico della reclamante, da
considerare soccombente conformemente a quanto stabilito dall’art. 106 cpv. 1 seconda
frase CPC (Trezzini,
op. cit., n. 29 ad art. 101);
che
nella loro commisurazione si deve tenere conto del fatto che la decisione si
esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);
che
per quanto attiene alle spese di seconda sede, l’annullamento della decisione
impugnata non essendo addebitabile a una delle parti, tanto vale, per motivi di
equità, rinunciare alla loro riscossione (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili né in prima né in seconda istanza, le
parti non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv.
3 lett. c CPC);
che circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 340.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto
e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è irricevibile.
Considerandi
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 50.– sono poste a carico dell’istante.
2.
Non
si riscuotono spese processuali.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).