Lexipedia

Decisione

14.2019.81

Rigetto definitivo dell’opposizione. Mancata prestazione dell’anticipo

28 agosto 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di Locarno, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 21'000.– oltre agli

interessi del 5% dal 1° gennaio 2015, indicando quale titolo di credito gli “alimenti non pagati”;

che

avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5

febbraio 2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Città;

che

con ordinanza del 13 febbraio 2019, il Pretore ha citato le parti all’udienza

del 9 aprile 2019 per procedere al contraddittorio, avvertendole in particolare

che in caso di mancata comparsa avrebbe proceduto a giudicare in base all’istanza

e agli atti;

che

con disposizione ordinatoria del medesimo giorno il primo giudice ha assegnato

a RE 1 un termine di dieci giorni per versare alla Pretura la somma di fr. 340.–

a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali relative alla

procedura avviata;

che

preso atto della decorrenza infruttuosa del termine, con ordinanza del 13 marzo

2019 il Pretore ha assegnato all’istante un ultimo termine suppletorio di

cinque giorni per prestare il citato anticipo, con la comminatoria (ai sensi

dell’art. 101 cpv. 3 CPC) che, in caso di mancato pagamento, non sarebbe

entrato nel merito dell’istanza e avrebbe stralciato la causa dai ruoli;

che

all’udienza del 9 aprile 2019 era

presente unicamente la parte convenuta, la quale si è opposta all’istanza;

che

statuendo con decisione del 15 aprile 2019, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 340.– senza

assegnare indennità;

che

contro la sentenza appena citata RE

1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 aprile 2019 dolendosi

del fatto che il Pretore abbia indetto un’udienza – della quale sostiene di non

essere stata informata – che a suo dire non avrebbe dovuto aver luogo siccome

non aveva effettuato il versamento dell’anti­­cipo richiesto dal primo giudice

con l’ordinanza del 13 marzo 2019;

che

il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

che

la sentenza impugnata – emanata

in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza

finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il

rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale

d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

presentato il 25 aprile 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 17 aprile,

ossia durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), in concreto il reclamo è

senz’altro tempestivo, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il primo

giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b, 114 III 61 consid.

2/b), lunedì 29 aprile 2019, essendo venuto a scadere giovedì 9 maggio 2019;

che

la Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione

inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve

carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF

142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

pertanto è irricevibile la decisione di rigetto definitivo dell’op­­posizione

emessa il 4 luglio 2012 dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città,

prodotta per la prima volta col reclamo;

che

per l’art. 101 cpv. 3 CPC se l’anticipo non è prestato nemmeno entro un termine

suppletorio (fissato d’ufficio prima di stralciare la causa dai ruoli, v. Tappy in:

Commentaire romand, Code de procédure

civile, 2a ed. 2018, n. 21 ad art. 101 CPC; Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, vol.

I, 2012, n. 3c ad art. 101 CPC), alla

scadenza infruttuosa del medesimo il giudice non entra nel merito di un’istanza,

ovvero, trattandosi di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f e 60

CPC), dichiara la stessa inammissibile (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n.

27 ad art. 101 CPC; Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 101; Urwyler/ Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische

ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 1 ad art. 101 CPC);

che

nella decisione impugnata, il

Pretore ha respinto l’istanza dopo aver rilevato, in estrema sintesi, che RE 1,

oltre a non aver specificato a quale periodo contributivo si riferiva la somma

posta in esecuzione, non ha dimostrato – come le incombeva – di aver continuato

la sua formazione dopo la fine del liceo, condizione prevista dalla transazione

giudiziale del 16 febbraio 2009 invocata quale titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione per la quale l’escusso avrebbe dovuto continuare a versare il

contributo alimentare di fr. 1'300.–;

che

come rettamente rilevato dalla reclamante, in realtà il Pretore non avrebbe

dovuto entrare nel merito dell’istanza, in conformità con quanto indicato nell’ordinanza

13 marzo 2019, ma dichiararla irricevibile;

che

non era pertanto necessaria la tenuta di un’udienza, sicché non è di rilievo il

fatto che la reclamante non vi abbia partecipato;

che

la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e riformata nel senso che

l’istanza va dichiarata irricevibile;

che

le spese giudiziarie di prima sede vanno poste a carico della reclamante, da

considerare soccombente conformemente a quan­to stabilito dall’art. 106 cpv. 1 seconda

frase CPC (Trezzini,

op. cit., n. 29 ad art. 101);

che

nella loro commisurazione si deve tenere conto del fatto che la decisione si

esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);

che

per quanto attiene alle spese di seconda sede, l’annullamento della decisione

impugnata non essendo addebitabile a una delle parti, tanto vale, per motivi di

equità, rinunciare alla loro riscossione (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili né in prima né in seconda istanza, le

parti non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv.

3 lett. c CPC);

che circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 340.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto

e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è irricevibile.

Considerandi

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 50.– sono poste a carico del­l’istante.

2.

Non

si riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).