14.2019.82
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assenza di un valido riconoscimento di debito. Fattura. Ordine di servizio non sottoscritto dall’escusso. Eccezione d’incorretto adempimento. Nova in sede di recl
30 agosto 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.82
Lugano
30 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 36/2019 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 28 gennaio 2019
dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 25 aprile 2019 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 17 aprile 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 10 dicembre 2018
dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO
1 per l’incasso di (1) fr. 2'386.80 oltre agli interessi del 5% dal 23
gennaio 2016 e (2) fr. 200.–, indicando quali titoli di credito: “(1) __________ e (2) spese amministrative”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 gennaio
2019 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte: provvisorio)
alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 10 aprile 2019.
C. Statuendo con decisione del 17 aprile 2019, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 160.–
senza assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 25 aprile 2019 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento almeno parziale dell’istanza,
nel senso che le venga versato almeno il 50% dell’importo richiesto. Stante l’esito
del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 25 aprile 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 17 aprile,
ossia durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), in concreto il reclamo è
senz’altro tempestivo, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il primo
giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b, 114 III 61 consid.
2/b), ossia il 29 aprile 2019, essendo venuto a scadere giovedì 9 maggio 2019.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nella
fattispecie sono dunque inammissibili le due lettere – l’una del 25 ottobre
2017 (doc. 2), l’altra del 7 febbraio 2018 (doc. 3) – trasmesse dalla RE 1 a CO
1 e prodotte per la prima volta col reclamo.
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza dopo aver rilevato
che la documentazione prodotta dalla RE 1 non costituisce un valido
riconoscimento di debito dal momento che gli “ordini
di servizio” cui si riferisce la fattura – oltre a indicare
unicamente il tempo impiegato e non anche il costo dell’intervento –, non fanno
alcun riferimento a un tariffario noto all’escusso.
4. Nel
reclamo la RE 1 sostiene anzitutto che i difetti sollevati in prima sede dall’escusso
sono da ricondurre sia alla particolarità della parete sulla quale il materiale
è stato posato sia a una scorretta manutenzione. Contesta di non essere mai
stata intenzionata a sistemare quanto lamentato da CO 1, accennando al
proposito a un sopralluogo, avvenuto ai primi di ottobre 2017 alfine di trovare
una soluzione col cliente, a seguito del quale sono state trasmesse a quest’ultimo
due lettere senza tuttavia ottenere risposta. Per quanto concerne il tempo di
assistenza occorso e indicato negli ordini di servizio, la reclamante ammette che
le ore eseguite ammontano effettivamente a 7.75, a cui vanno però a suo dire
aggiunte altre sei ore per le “modifiche
alle guide”.
5. Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.1 Il riconoscimento deve risultare
indiscutibilmente dal documento o dai
documenti prodotti dall’escutente (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82
LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013
già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto
(che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di
rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi
nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una
procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3
novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
5.2 Nella
fattispecie, l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto
sulla fattura n. __________ – emessa il 23 dicembre 2015 per dei lavori di “messa a punto di lamelle e tende da sole
esistenti compreso smontaggio guide, riparazione in fabbrica e rimontaggio” – e su tre documenti intitolati “ordini di servizio” –
rispettivamente del 29 luglio, 3 settembre 2015 e 1° dicembre 2016 – di cui
solo gli ultimi due sono firmati dall’escusso.
a) Ora, una semplice fattura come quella prodotta
dall’istante, poiché non reca la firma manoscritta
del debitore (a norma dell’art. 14 cpv. 1 CO: sentenza della CEF 14.2016.141
del 17 novembre 2016 consid. 5), non può rappresentare secondo la legge (art.
82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (v. sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo
2017, consid. 6.2/a, con rinvii), e questo a
prescindere dalla sua pretesa fondatezza, sulla quale né questa Camera né il
Pretore, in procedura sommaria, è competente a decidere (sopra consid. 2).
b) Nemmeno
Fatti
i tre ordini di servizio acclusi all’istanza possono assurgere a valido
riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Anzitutto – come d’altronde
rilevato dall’escusso in prima sede – l’unico di essi cui la fattura rinvia (__________)
è proprio quello non sottoscritto da CO 1, mentre gli altri due, seppur
firmati, si riferiscono il primo a un (altro) intervento avvenuto alla fine del
mese di luglio 2015 (ordine di servizio __________) e il secondo addirittura a
dei lavori svolti nel dicembre 2016 (__________), ossia a quasi un anno dall’emissione
della fattura in oggetto. Visto che l’unico titolo di credito menzionato sul
precetto esecutivo è la fattura (“__________”), il rigetto non può essere esteso ad altre prestazioni in virtù del
requisito d’identità tra il credito posto in esecuzione e quello indicato sul
precetto esecutivo (cfr. DTF 139 III 447 consid.
4.1.1).
D’altronde,
gli ordini sottoscritti riportano unicamente il nome dell’operaio (o degli
operai) che ha(nno) svolto il lavoro, la sua (loro) funzione, la data e l’orario
dell’intervento e una descrizione del medesimo nonché le ore impiegate per i
lavori di sistemazione, senz’alcun rinvio a un tariffario noto all’escusso.
Come tali, essi non costituirebbero ad ogni modo un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione, l’escusso avendo – con l’apposizione della
propria firma – unicamente riconosciuto che i lavori sono stati svolti, e non
il prezzo preteso dalla reclamante.
c) Stante
Considerandi
quanto precede, è inutile esaminare se l’istanza avrebbe anche potuto essere
respinta per l’eccezione di cattivo adempimento sollevata dall’escusso in prima
sede in ragione della pretesa difettosità delle lamelle “GM 200” installate dall’istante
(di cui ha prodotto la documentazione fotografica) e l’asserita mancanza di volontà
della medesima di sistemare i difetti, e ciò in base alla cosiddetta “Basler
Praxis”, secondo cui ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente
circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle
prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un
contratto bilaterale (come il contratto d’appalto), incombe al procedente, in
virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri
obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (sentenze
della CEF 14.2018.102 del 7 marzo 2019, consid. 6, 14.2017.131 dell’11
agosto 2018, consid. 5.2/a e 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid.
5.
/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c; DTF
145.
III 25 consid. 4.3.2 per l’eccezione d’inadempimento).
6.
In
definitiva, il reclamo va quindi respinto. La sentenza odierna, ad ogni modo, non priva la
reclamante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario,
alfine di far accertare la propria pretesa e ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione (art. 79 LEF e sopra consid. 2).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire
un’indennità d’inconvenienza alla controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'586.80
(fr. 2'386.80 + fr. 200.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).