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Decisione

14.2019.82

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assenza di un valido riconoscimento di debito. Fattura. Ordine di servizio non sottoscritto dall’escusso. Eccezione d’incorretto adempimento. Nova in sede di recl

30 agosto 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i tre ordini di servizio acclusi all’istanza possono assurgere a valido

riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Anzitutto – come d’altronde

rilevato dall’escusso in prima sede – l’unico di essi cui la fattura rinvia (__________)

è proprio quello non sottoscritto da CO 1, mentre gli altri due, seppur

firmati, si riferiscono il primo a un (altro) intervento avvenuto alla fine del

mese di luglio 2015 (ordine di servizio __________) e il secondo addirittura a

dei lavori svolti nel dicembre 2016 (__________), ossia a quasi un anno dall’emissione

della fattura in oggetto. Visto che l’unico titolo di credito menzionato sul

precetto esecutivo è la fattura (“__________”), il rigetto non può essere esteso ad altre prestazioni in virtù del

requisito d’iden­­tità tra il credito posto in esecuzione e quello indicato sul

precetto esecutivo (cfr. DTF 139 III 447 consid.

4.1.1).

D’altronde,

gli ordini sottoscritti riportano unicamente il nome dell’operaio (o degli

operai) che ha(nno) svolto il lavoro, la sua (loro) funzione, la data e l’orario

dell’intervento e una descrizione del medesimo nonché le ore impiegate per i

lavori di sistemazione, senz’alcun rinvio a un tariffario noto all’escusso.

Come tali, essi non costituirebbero ad ogni modo un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione, l’escusso avendo – con l’apposizione della

propria firma – unicamente riconosciuto che i lavori sono stati svolti, e non

il prezzo preteso dalla reclamante.

c) Stante

Considerandi

quanto precede, è inutile esaminare se l’istanza avrebbe anche potuto essere

respinta per l’eccezione di cattivo adempimento sollevata dall’escusso in prima

sede in ragione della pretesa difettosità delle lamelle “GM 200” installate dall’istante

(di cui ha prodotto la documentazione fotografica) e l’asserita mancanza di volontà

della medesima di sistemare i difetti, e ciò in base alla cosiddetta “Basler

Praxis”, secondo cui ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente

circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle

prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un

contratto bilaterale (come il contratto d’appalto), incombe al procedente, in

virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri

obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (sentenze

della CEF 14.2018.102 del 7 marzo 2019, consid. 6, 14.2017.131 dell’11

agosto 2018, consid. 5.2/a e 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid.

5.

/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c; DTF

145.

III 25 consid. 4.3.2 per l’eccezione d’inadempimento).

6.

In

definitiva, il reclamo va quindi respinto. La sentenza odierna, ad ogni modo, non priva la

reclamante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario,

alfine di far accertare la propria pretesa e ottenere il rigetto definitivo

dell’opposizione (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire

un’indennità d’in­­convenienza alla controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'586.80

(fr. 2'386.80 + fr. 200.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).