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Decisione

14.2019.85

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

2 agosto 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 3 aprile 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 6 maggio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 7 maggio 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le

spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 maggio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­­mento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 9

maggio 2019 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto

sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione

del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 7 maggio 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 quello

stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame, la reclamante ha dimostrato di aver dato ordine alla sua banca,

lo stesso giorno in cui è stato decretato il fallimento, di pagare sul conto

dell’UE di Lugano fr. 11'600.– a saldo dell’esecuzione dell’istante. La

Camera ha accertato d’uffi­­cio che il giorno successivo la somma è stata accreditata

sul conto postale dell’Ufficio, il quale in tale data ha registrato l’estinzione

dell’esecuzione a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il

presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Essendo l’estinzione dell’esecuzione, avvenuta al momento del­l’accredito

sul conto postale dell’Ufficio (DTF 119 II 234 consid. 2, RtiD 2017 I 749 n.

47c consid. 22), successiva alla pronuncia del fallimento (del 7 maggio 2019

alle ore 10:00), il fallimento può essere annullato solo se la solvibilità

della reclamane è verosimile (art. 174 cpv. 2 LEF). Al riguardo, la Camera ha

appurato d’ufficio, che nei confronti della reclamante sono in corso 16

esecuzioni per oltre fr. 125'000.– complessivi, ma 14 (per quasi fr. 115'000.–)

so­no sospese da opposizione e negli ultimi tempi essa ha estinto almeno 9

esecuzioni per oltre fr. 110'000.–. Non risultano d’al­­tronde

attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla

sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti stabiliti dall’art.

174.

cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. Essa è tuttavia resa

attenta all’urgente necessità di adottare misure di risanamento, fermo restando

che se dovesse fallire nei prossimi tempi, in un’e­­ventuale futura procedura

di reclamo la Camera non potrà dimostrare la stessa indulgenza manifestata

oggi.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 6 maggio 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).