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Decisione

14.2019.86

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento dei crediti vantati dall’i-stante in parte dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità

1 luglio 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Nel

termine impartitole dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni

all’istanza.

C. Statuendo

con decisione del 30 aprile 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 2 maggio 2019 alle ore 08.00,

ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 141.80.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 maggio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato tutti i suoi debiti nei confronti

dell’istante almeno fino alla fine del 2018 e, tramite il suo socio e gerente,

anche nel 2019. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione

effetto sospensivo parziale. Con osservazioni del 21 giugno 2019, l’i­stante ha

certificato che i contributi richiesti con l’istanza erano stati integralmente

onorati.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia

l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2

CPC). Presentato il 9 maggio 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 6

maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2

). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici

o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza

preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF

(sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2,

e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).

2.

In virtù dell’art. 190

cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di

fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla

procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

2.1

La nozione di sospensione

dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice

del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione

dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le

esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente

opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di

minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi

liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,

è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue

attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i

contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale

federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino

un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il

debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’es­­sere

soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze

del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

2.2

Nel caso specifico, la reclamante produce con il ricorso una dichiarazione

rilasciata dall’istante l’11 aprile 2019, prima del fallimento, secondo cui

tutti i contributi dovuti fino al 31 dicembre 2018 sono stati versati, e un

estratto del conto del suo socio e gerente presso la __________, che dimostra

il versamento, il 6 maggio 2019, di fr. 4'493.90 verosimilmente a saldo

del contributo del primo trimestre del 2019 (v. il doc. C accluso all’istanza).

Ad ogni modo la CO 1 ha confermato nelle sue osservazioni che tutte le pretese

fatte valere con l’istanza sono state saldate. È quindi dubbio che, al momento

in cui è stata emanata la decisione impugnata, si potesse considerare che la

convenuta aveva sospeso i suoi pagamenti nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2

LEF per il solo fatto che non aveva ancora versato, anticipatamente, il primo

trimestre del 2019. Comunque sia, essa ha dimostrato di aver saldato anche

quest’ultimo debito, pur dopo la pronuncia del fallimento, sicché il primo

presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF (per il rinvio dell’art.

194.

LEF) risulta adempiuto.

3.

Siccome

l’ultimo pagamento è successivo alla dichiarazione del fallimento, occorrerebbe

inoltre verificare il requisito della solvibilità – condizione indispensabile

per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

3.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla

conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle

allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto

sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la

solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

3.2

Dall’estratto

esecutivo assunto d’ufficio da questa Camera si evince che nei confronti della

reclamante non erano pendenti al 10 maggio 2019 né esecuzioni né attestati di

carenza di beni. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono

imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso

che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante

appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in

merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Cevio, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, da lei non richiesti né motivati (cfr. art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 30 aprile 2019 dalla Pretura del Distretto di

Vallemaggia nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 141.80, da

anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Cevio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

di esecuzione, Cevio;

– Ufficio

dei fallimenti, Locarno;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro fondiario del Distretto

di Vallemaggia,

Cevio.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).