14.2019.86
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento dei crediti vantati dall’i-stante in parte dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità
1 luglio 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.86
Lugano
1 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.53 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 27 marzo 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 9 maggio 2019 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 30 aprile 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 27
marzo 2019, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Vallemaggia di decretare
il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la
convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per
crediti di complessivi fr. 37'699.50.
Fatti
B. Nel
termine impartitole dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni
all’istanza.
C. Statuendo
con decisione del 30 aprile 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal 2 maggio 2019 alle ore 08.00,
ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 141.80.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 maggio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato tutti i suoi debiti nei confronti
dell’istante almeno fino alla fine del 2018 e, tramite il suo socio e gerente,
anche nel 2019. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. Con osservazioni del 21 giugno 2019, l’istante ha
certificato che i contributi richiesti con l’istanza erano stati integralmente
onorati.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia
l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 9 maggio 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 6
maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2
). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici
o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza
preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF
(sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2,
e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).
2.
In virtù dell’art. 190
cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di
fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla
procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
2.1
La nozione di sospensione
dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice
del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione
dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le
esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente
opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di
minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi
liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,
è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue
attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i
contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale
federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino
un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il
debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere
soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze
del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
2.2
Nel caso specifico, la reclamante produce con il ricorso una dichiarazione
rilasciata dall’istante l’11 aprile 2019, prima del fallimento, secondo cui
tutti i contributi dovuti fino al 31 dicembre 2018 sono stati versati, e un
estratto del conto del suo socio e gerente presso la __________, che dimostra
il versamento, il 6 maggio 2019, di fr. 4'493.90 verosimilmente a saldo
del contributo del primo trimestre del 2019 (v. il doc. C accluso all’istanza).
Ad ogni modo la CO 1 ha confermato nelle sue osservazioni che tutte le pretese
fatte valere con l’istanza sono state saldate. È quindi dubbio che, al momento
in cui è stata emanata la decisione impugnata, si potesse considerare che la
convenuta aveva sospeso i suoi pagamenti nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2
LEF per il solo fatto che non aveva ancora versato, anticipatamente, il primo
trimestre del 2019. Comunque sia, essa ha dimostrato di aver saldato anche
quest’ultimo debito, pur dopo la pronuncia del fallimento, sicché il primo
presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF (per il rinvio dell’art.
194.
LEF) risulta adempiuto.
3.
Siccome
l’ultimo pagamento è successivo alla dichiarazione del fallimento, occorrerebbe
inoltre verificare il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
3.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la
solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
3.2
Dall’estratto
esecutivo assunto d’ufficio da questa Camera si evince che nei confronti della
reclamante non erano pendenti al 10 maggio 2019 né esecuzioni né attestati di
carenza di beni. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono
imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso
che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante
appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in
merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Cevio, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, da lei non richiesti né motivati (cfr. art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 30 aprile 2019 dalla Pretura del Distretto di
Vallemaggia nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 141.80, da
anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Cevio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Cevio;
– Ufficio
dei fallimenti, Locarno;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario del Distretto
di Vallemaggia,
Cevio.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).