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Decisione

14.2019.87

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Istanza diventata senza oggetto in seguito al ritiro dell’esecuzione. Stralcio del reclamo. Spese e ripetibili di prima e seconda sede

28 agosto 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di un nuovo precetto completo di “dati

corretti e reali”;

che

con scritto del 12 giugno 2019 il patrocinatore del convenuto ha comunicato a

questa Camera che l’esecuzione n. __________ oggetto del reclamo è stata

annullata;

che,

preso atto del ritiro della domanda di esecuzione e della cancellazione della

medesima, con decreto del 14 giugno 2019 il presidente della Camera ha comunicato

di considerare la procedura di reclamo divenuta senza oggetto, tranne quanto

alla questione delle spese e ripetibili di prima e seconda istanza, in merito

alle quali ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per formulare

eventuali osservazioni;

che

il 24 giugno 2019 la RE 1 ha comunicato di non ritenere corretto né che l’esecuzione

sia stralciata né che vengano addebitate a suo carico le spese per un errore da

lei non cagionato;

che

nelle sue osservazioni di medesima data, CO 1 sostiene di non avere alcuna

responsabilità quanto alle procedure avviate in prima e seconda istanza – rilevando

che l’errore dell’Ufficio di esecuzione era comunque individuabile e

contestabile dalla RE 1, la quale avrebbe potuto evitare d’inoltrare l’istanza di

rigetto –, motivo per cui richiede l’esonero dal pagamento delle spese

giudiziarie e l’attribuzione di una giusta indennità per ripetibili;

che

in seguito al ritiro dell’esecuzione, avvenuto come visto il 12 giugno 2019, la

causa è diventata senza oggetto per quanto concerne il rigetto dell’opposizione, sia

in prima che in seconda istan­za, siccome non ha alcuna utilità discutere del

ritiro dell’opposi­­zione a un’esecuzione che non esiste più;

che

la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

che

la questione della ripartizione delle spese e ripetibili, anche di prima sede

(art. 318 cpv. 3 CPC), conserva invece un interesse;

che

di principio esse sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa

diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

che

Considerandi

la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico,

considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa,

quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine

dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a

metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid.

3.1

e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);

che

nel caso concreto l’istanza pareva a prima vista fondata, siccome l’errore di

trascrizione del nome dell’escutente sul precetto esecutivo era manifesto, come

rilevato dallo stesso Giudice di pace nella sentenza impugnata;

che

secondo una giurisprudenza consolidata la designazione inesatta, perfino

totalmente erronea, o incompleta di una parte non determina la nullità del

procedimento e può essere rettificata d’uf­­ficio qualora ogni rischio di

confusione possa essere escluso (cfr. DTF 131 I 63, consid. 2.2 e 120 III

13, consid. 1; sentenze della CEF 14.2012.101 del 16 agosto 2012, RtiD 2013 I

829.

n. 51c, e i rinvii);

che

anche all’escusso era chiara l’identità dell’escutente e del credito, tanto che

nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2019 ammette di avere firmato il

contratto d’abbonamento annuale ai corsi della palestra “__________”, pur allegando di averlo revocato il giorno seguente

(doc. 3 accluso alle osservazioni);

che

l’allegata revoca del contratto, cui egli accenna nel proprio scritto appena

citato, non è però sostanziata in modo perlomeno verosimile con riscontri

oggettivi nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF e probabilmente non poteva neppure

essere considerato esso stesso come una tempestiva revoca, giacché risulta

successivo alla scadenza del primo anno contrattuale (si riferisce a un

contatto telefonico del 5 novembre 2018);

che

di conseguenza, secondo equità, le spese processuali di pri­ma sede vanno poste

a carico del convenuto, da considerarsi presumibilmente soccombente se il

reclamo non fosse divenuto sen­za oggetto, mentre non si pone problema di ripetibili, non

avendo l’istante formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (nel senso

dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

ch’essendo

la procedura di reclamo diventata senza oggetto per il fatto che la reclamante

ha ritirato l’esecuzione, le spese processuali di seconda sede vanno invece

addossate alla stessa;

che

sempre secondo equità le ripetibili di seconda sede vanno compensate, tenuto

conto del verosimile esito (positivo) del reclamo da una parte e del ritiro

dell’esecuzione dall’altra;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'800.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto per

quanto attiene al dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, mentre è accolto

relativamente al dispositivo n. 2, che di conseguenza è così riformato:

2. La tassa di giustizia di fr. 150.–, già anticipata dalla

parte istante, è posta a carico di CO 1.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico, compensate le ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art.

113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46

cpv. 1 LTF).