14.2019.87
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Istanza diventata senza oggetto in seguito al ritiro dell’esecuzione. Stralcio del reclamo. Spese e ripetibili di prima e seconda sede
28 agosto 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.87
Lugano
28 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 546/2018 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 12 dicembre 2018
dalla
RE 1
contro
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 1 )
giudicando sul reclamo del 10 maggio 2019 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 6 maggio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 dicembre 2018 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, la __________ Sagl ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'800.–
oltre agli interessi del 5% dal 30 novembre 2018, indicando quale titolo di
credito il “mancato pagamento
dell’abbonamento annuale fitness __________ più rinnovo __________ incluso
spese di sollecito e spese esecutive”;
che
avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12
dicembre 2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Vezia;
che
nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 28 gennaio 2019;
che
statuendo con decisione del 6 maggio 2019, il Giudice di
pace ha respinto l’istanza, evidenziando in particolare un problema d’identità
tra la società RE 1 Sagl indicata sul precetto esecutivo e la creditrice
(istante) designata nel titolo, a suo dire dovuto probabilmente a un errore
dell’Ufficio di esecuzione, che però non è stato contestato dalla RE 1 SA;
che
le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 75.– a favore
della convenuta sono state poste a carico dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 maggio 2019
per chiederne la “rettifica”, ponendo in rilievo l’errore commesso dall’Ufficio di esecuzione nel
compilare il precetto esecutivo – sfuggitole in prima sede –, di cui ha
prodotto una nuova versione (nel frattempo corretta) nonché la domanda d’esecuzione del 30
novembre 2018;
che
nelle sue osservazioni del 31 maggio 2019, CO 1 ha concluso
per la reiezione del reclamo, criticando il modo di agire dell’Ufficio di
esecuzione per avere, a seguito della sentenza del Giudice di pace, corretto (e
retrodatato) il precetto esecutivo (a lui mai notificato), mentre a suo parere
la procedura sarebbe dovuta essere riproposta – se del caso – con l’emissione
Fatti
di un nuovo precetto completo di “dati
corretti e reali”;
che
con scritto del 12 giugno 2019 il patrocinatore del convenuto ha comunicato a
questa Camera che l’esecuzione n. __________ oggetto del reclamo è stata
annullata;
che,
preso atto del ritiro della domanda di esecuzione e della cancellazione della
medesima, con decreto del 14 giugno 2019 il presidente della Camera ha comunicato
di considerare la procedura di reclamo divenuta senza oggetto, tranne quanto
alla questione delle spese e ripetibili di prima e seconda istanza, in merito
alle quali ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per formulare
eventuali osservazioni;
che
il 24 giugno 2019 la RE 1 ha comunicato di non ritenere corretto né che l’esecuzione
sia stralciata né che vengano addebitate a suo carico le spese per un errore da
lei non cagionato;
che
nelle sue osservazioni di medesima data, CO 1 sostiene di non avere alcuna
responsabilità quanto alle procedure avviate in prima e seconda istanza – rilevando
che l’errore dell’Ufficio di esecuzione era comunque individuabile e
contestabile dalla RE 1, la quale avrebbe potuto evitare d’inoltrare l’istanza di
rigetto –, motivo per cui richiede l’esonero dal pagamento delle spese
giudiziarie e l’attribuzione di una giusta indennità per ripetibili;
che
in seguito al ritiro dell’esecuzione, avvenuto come visto il 12 giugno 2019, la
causa è diventata senza oggetto per quanto concerne il rigetto dell’opposizione, sia
in prima che in seconda istanza, siccome non ha alcuna utilità discutere del
ritiro dell’opposizione a un’esecuzione che non esiste più;
che
la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);
che
la questione della ripartizione delle spese e ripetibili, anche di prima sede
(art. 318 cpv. 3 CPC), conserva invece un interesse;
che
di principio esse sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa
diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che
Considerandi
la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico,
considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa,
quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine
dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a
metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid.
3.1
e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);
che
nel caso concreto l’istanza pareva a prima vista fondata, siccome l’errore di
trascrizione del nome dell’escutente sul precetto esecutivo era manifesto, come
rilevato dallo stesso Giudice di pace nella sentenza impugnata;
che
secondo una giurisprudenza consolidata la designazione inesatta, perfino
totalmente erronea, o incompleta di una parte non determina la nullità del
procedimento e può essere rettificata d’ufficio qualora ogni rischio di
confusione possa essere escluso (cfr. DTF 131 I 63, consid. 2.2 e 120 III
13, consid. 1; sentenze della CEF 14.2012.101 del 16 agosto 2012, RtiD 2013 I
829.
n. 51c, e i rinvii);
che
anche all’escusso era chiara l’identità dell’escutente e del credito, tanto che
nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2019 ammette di avere firmato il
contratto d’abbonamento annuale ai corsi della palestra “__________”, pur allegando di averlo revocato il giorno seguente
(doc. 3 accluso alle osservazioni);
che
l’allegata revoca del contratto, cui egli accenna nel proprio scritto appena
citato, non è però sostanziata in modo perlomeno verosimile con riscontri
oggettivi nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF e probabilmente non poteva neppure
essere considerato esso stesso come una tempestiva revoca, giacché risulta
successivo alla scadenza del primo anno contrattuale (si riferisce a un
contatto telefonico del 5 novembre 2018);
che
di conseguenza, secondo equità, le spese processuali di prima sede vanno poste
a carico del convenuto, da considerarsi presumibilmente soccombente se il
reclamo non fosse divenuto senza oggetto, mentre non si pone problema di ripetibili, non
avendo l’istante formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (nel senso
dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
ch’essendo
la procedura di reclamo diventata senza oggetto per il fatto che la reclamante
ha ritirato l’esecuzione, le spese processuali di seconda sede vanno invece
addossate alla stessa;
che
sempre secondo equità le ripetibili di seconda sede vanno compensate, tenuto
conto del verosimile esito (positivo) del reclamo da una parte e del ritiro
dell’esecuzione dall’altra;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'800.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto per
quanto attiene al dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, mentre è accolto
relativamente al dispositivo n. 2, che di conseguenza è così riformato:
2. La tassa di giustizia di fr. 150.–, già anticipata dalla
parte istante, è posta a carico di CO 1.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico, compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art.
113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46
cpv. 1 LTF).