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Decisione

14.2019.88

Rivendicazione nella procedura di pignoramento. Appello. Transazione extragiudiziale. Stralcio. Restituzione del saldo dell’anticipo e della cauzione processuale

25 aprile 2022Italiano3 min

14.2019.88

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

14.2019.88

Lugano

25 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa OR.2015.125 (rivendicazione nell’esecuzione) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 26 maggio 2015 da

AP 1 IT-

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

AO 1

IT

(patrocinata

Considerandi

dalla PA 2, __________)

giudicando sull’appello del 9 maggio 2019 presentato da AP 1 contro la

decisione emessa il 28 marzo 2019 dal Pretore, con cui ha respinto la petizione

con cui l’attrice aveva chiesto di accertare un suo diritto prevalente sui beni

pignorati nell’e­secuzione promossa nei confronti di suo marito, __________,

dalla AO 1, ponendo a carico dell’attrice le spese processuali di fr. 55'000.–

e ripetibili di fr. 185'000.– a favore della convenuta;

ricordata l’ordinanza 2 luglio 2020 con cui il presidente della Camera

ha sospeso la trattazione della causa fino a richiesta di riattivazione (o di

stralcio) della parte più diligente;

preso atto dello scritto 21 aprile 2022 dell’appellante, che in seguito

alla sottoscrizione di una convenzione transattiva nel frattempo eseguita quasi

integralmente, d’intesa con la controparte chiede lo stralcio della causa dai

ruoli, il contenimento delle spese processuali al minimo o la rinuncia al suo

prelevamento, la restituzione sul conto del proprio patrocinatore del saldo

dell’anticipo e della cauzione processuale da lei già versati e la

compensazione delle ripetibili;

considerato che l’accordo extragiudiziale ha reso la causa senza

oggetto, la quale va dunque stralciata dal ruolo (art. 242

CPC);

ritenuto che conformemente a tale accordo e alla volontà delle parti, le spese processuali, nella cui

commisurazione si deve tenere conto delle cinque ordinanze e del decreto emes­si

dal presidente della Camera e del fatto che la decisione odierna si esaurisce

in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG), vanno poste a

carico dell’appellante, compensate le ripetibili;

atteso che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 9'249'871.–, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. L’appello è dichiarato senza oggetto ed è

pertanto stralciato dal ruolo.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 2'000.–

relative al presente giudizio sono poste a carico di AP 1. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’eccedenza

di fr. 53'000.– anticipata dall’appellante e la cauzione processuale di fr. 60'000.– da

lei versata le sono retrocesse

sul conto cliente del suo patrocinatore. Le ripetibili sono compensate.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).