14.2019.90
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Decreto di fissazione del termine al convenuto per presentare osservazioni all’istanza non ritirato
3 luglio 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2019.90
Lugano
3 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.30 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 17 aprile
2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 maggio 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 2 maggio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con il precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 febbraio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la CO 1
ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 220.– oltre
agli interessi del 6% dal 29 settembre 2018, indicando
quale titolo di credito la dicitura “cliente n. 0468930 fattura n. 016333/18 del 19.09.2019”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza del 17 aprile 2019 la CO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo
della Navegna;
che
la raccomandata contenente il decreto del 18 aprile 2019 con cui il Giudice di
pace ha impartito al convenuto un termine di 15 giorni per presentare eventuali
osservazioni scritte è ritornata al mittente il 30 aprile 2019 con l’indicazione
“non ritirato”;
che ciò nondimeno il Giudice di pace ha statuito sull’istanza con
decisione del 2 maggio 2019, con cui ha accolto l’istanza e “respinto” (recte: rigettato) in
via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 172.50;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 12 maggio 2019 per ottenerne l’annullamento, la reiezione dell’istanza e la
possibilità di presentare osservazioni al termine della scuola reclute;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC)
che
presentato il 12 maggio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto
il 3 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo;
che in virtù degli art. 84 cpv. 2
LEF e 253 CPC, se l’istanza non risulta inammissibile o infondata il giudice
del rigetto deve dare l’occasione all’escusso di presentare oralmente o per
scritto le proprie osservazioni;
Considerandi
che
per garantire effettivamente il diritto di essere sentito del debitore, il
giudice, qualora abbia scelto la modalità scritta, non può statuire prima della
scadenza del termine impartito a tale scopo, tenuto conto del tempo
supplementare (almeno due giorni) per la trasmissione postale delle
osservazioni (sentenza della CEF 14.2014.175 del 6 ottobre 2014 consid. 4);
che
nel caso concreto RE 1 non ha ritirato la raccomandata contenente l’assegnazione
del termine per formulare osservazioni, come indicato sull’adesivo sulla busta
d’invio;
che
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche se ha interposto
opposizione al precetto esecutivo l’escusso non è presunto aspettarsi la
notifica di un’istanza di rigetto dell’opposizione, sicché la finzione di
notifica alla scadenza del termine di giacenza postale prevista dall’art. 138
cpv. 3 lett. a CPC non gli è opponibile (DTF 138 III 228 consid. 3.1; sentenze
della CEF 14.2012.122 dell’11 settembre 2012 e 14.2012.121 del 7 agosto 2012);
che
il Giudice di pace non poteva pertanto considerare valida la notifica ed
emettere la decisione, come invece ha fatto, bensì avrebbe dovuto tentare una
nuova notifica, se del caso per il tramite di un usciere comunale o di un
agente di polizia (Trezzini in:
Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31 ad art. 138
CPC);
che
il diritto di essere sentito dell’escusso è quindi stato violato;
che
una simile violazione implica di principio l’annullamento della decisione
impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che
la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità
di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha
misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195
consid. 2.3.2; sentenza del
Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne
risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III
55.
consid. 4.3);
che da ciò si può tuttavia prescindere
nel caso specifico perché la sentenza impugnata è anche manifestamente errata
nel merito;
che
l’opposizione al precetto esecutivo può infatti essere rigettata in via
provvisoria solo se l’escutente produce un riconoscimento di debito nel senso
dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ossia un atto pubblico o una scrittura privata, firmata
dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di
pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni,
una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF
139.
III 301 consid. 2.3.1 con rimandi);
che
una semplice fattura, se non è firmata dall’escusso, non è un titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2017.215 dell’8 maggio 2018
consid. 5.2; 14.2017.83/84 del 18 settembre 2017 consid. 6.3/a; 14.2017.9
del 31 marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii; 14.2016.141
del 17 novembre 2016 consid. 5);
che
la copia di fattura prodotta dalla CO 1 con l’istanza non è controfirmata da RE
1.
e non costituisce pertanto un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82
cpv. 1 LEF;
che,
errata, la decisione impugnata va annullata, fermo restando la facoltà per l’escutente
di far valere i propri pretesi diritti con un’azione
ordinaria intesa alla condanna dell’escusso al pagamento del dovuto e
al rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF);
che
la
tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.
1.
OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, il reclamante non avendo formulato
alcuna richiesta motivata al riguardo;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 220.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 172.50 anticipata dalla parte
istante è posta a suo carico.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono
poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Giudicatura di pace
del Circolo della Navegna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).