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Decisione

14.2019.90

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Decreto di fissazione del termine al convenuto per presentare osservazioni all’istanza non ritirato

3 luglio 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

14.2019.90

Lugano

3 luglio 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.30 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 17 aprile

2019 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 12 maggio 2019 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 2 maggio 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con il precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 febbraio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la CO 1

ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 220.– oltre

agli interessi del 6% dal 29 settembre 2018, indicando

quale titolo di credito la dicitura “cliente n. 0468930 fattura n. 016333/18 del 19.09.2019”;

che avendo RE 1 interposto opposizione al

precetto ese­cutivo, con istanza del 17 aprile 2019 la CO

1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo

della Navegna;

che

la raccomandata contenente il decreto del 18 aprile 2019 con cui il Giudice di

pace ha impartito al convenuto un termine di 15 giorni per presentare eventuali

osservazioni scritte è ritornata al mittente il 30 aprile 2019 con l’indicazione

“non ritirato”;

che ciò nondimeno il Giudice di pace ha statuito sull’istanza con

decisione del 2 maggio 2019, con cui ha accolto l’istanza e “respinto” (recte: rigettato) in

via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 172.50;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 12 maggio 2019 per ottenerne l’annullamento, la reiezione dell’istanza e la

possibilità di presentare osservazioni al termine della scuola reclute;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC)

che

presentato il 12 maggio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto

il 3 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo;

che in virtù degli art. 84 cpv. 2

LEF e 253 CPC, se l’istanza non risulta inammissibile o infondata il giudice

del rigetto deve dare l’occasione all’escusso di presentare oralmente o per

scritto le proprie osservazioni;

Considerandi

che

per garantire effettivamente il diritto di essere sentito del debitore, il

giudice, qualora abbia scelto la modalità scritta, non può statuire prima della

scadenza del termine impartito a tale scopo, tenuto conto del tempo

supplementare (almeno due giorni) per la trasmissione postale delle

osservazioni (sentenza della CEF 14.2014.175 del 6 ottobre 2014 consid. 4);

che

nel caso concreto RE 1 non ha ritirato la raccomandata contenente l’assegnazione

del termine per formulare osservazioni, come indicato sull’adesivo sulla busta

d’invio;

che

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche se ha interposto

opposizione al precetto esecutivo l’escusso non è presunto aspettarsi la

notifica di un’istanza di rigetto dell’opposi­zione, sicché la finzione di

notifica alla scadenza del termine di giacenza postale prevista dall’art. 138

cpv. 3 lett. a CPC non gli è opponibile (DTF 138 III 228 consid. 3.1; sentenze

della CEF 14.2012.122 dell’11 settembre 2012 e 14.2012.121 del 7 agosto 2012);

che

il Giudice di pace non poteva pertanto considerare valida la notifica ed

emettere la decisione, come invece ha fatto, bensì avrebbe dovuto tentare una

nuova notifica, se del caso per il tramite di un usciere comunale o di un

agente di polizia (Trezzini in:

Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31 ad art. 138

CPC);

che

il diritto di essere sentito dell’escusso è quindi stato violato;

che

una simile violazione implica di principio l’annullamento della decisione

impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che

la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità

di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha

misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195

consid. 2.3.2; sentenza del

Tribunale fe­derale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne

risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III

55.

consid. 4.3);

che da ciò si può tuttavia prescindere

nel caso specifico perché la sentenza impugnata è anche manifestamente errata

nel merito;

che

l’opposizione al precetto esecutivo può infatti essere rigettata in via

provvisoria solo se l’escutente produce un riconoscimento di debito nel senso

dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ossia un atto pubblico o una scrittura privata, firmata

dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di

pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni,

una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF

139.

III 301 consid. 2.3.1 con rimandi);

che

una semplice fattura, se non è firmata dall’escusso, non è un titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2017.215 dell’8 maggio 2018

consid. 5.2; 14.2017.83/84 del 18 settembre 2017 consid. 6.3/a; 14.2017.9

del 31 marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii; 14.2016.141

del 17 novembre 2016 consid. 5);

che

la copia di fattura prodotta dalla CO 1 con l’istanza non è controfirmata da RE

1.

e non costituisce pertanto un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82

cpv. 1 LEF;

che,

errata, la decisione impugnata va annullata, fermo restando la facoltà per l’escutente

di far valere i propri pretesi diritti con un’azione

ordinaria intesa alla condanna dell’escusso al pagamen­to del dovuto e

al rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF);

che

la

tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.

1.

OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, il reclamante non avendo formulato

alcuna richiesta motivata al riguardo;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 220.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia di fr. 172.50 anticipata dalla parte

istante è posta a suo carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono

poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace

del Circolo della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).