14.2019.91
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo non motivato
30 agosto 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.91
Lugano
30 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 40/C/19/S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 11
febbraio 2019 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 13 maggio 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 7 maggio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 ottobre 2018 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 4'058.45
oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2016, indicando quale titolo di
credito i “Giorni di vacanza
ed indennità”;
che
avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza
dell’11 febbraio 2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura
di pace del Circolo di Lugano Ovest;
che
nel termine impartitole, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 marzo 2019;
che
statuendo con decisione del 7 maggio 2019, il Giudice di
pace ha dichiarato l’istanza irricevibile e ha posto a carico dell’escutente le
spese processuali di fr. 230.– senza assegnare indennità;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 maggio 2019;
che,
stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC), sicché presentato il 14 maggio contro la sentenza notificata a RE 1 al
più presto l’8 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
Fatti
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –
ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94 consid. 8.2 con rinvii);
che
doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono
sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in
prima sede;
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo
giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.
3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:
sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che
nel caso specifico, con il reclamo RE 1 non tenta nemmeno di
confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a inoltrare
“regolare reclamo” contro la medesima, richiamando indirettamente la documentazione già
prodotta in prima sede e dichiarando di rimanere a disposizione per qualsiasi
informazione in attesa di un riscontro da parte di questa Camera;
che,
per i motivi sopra esposti, non avendo RE 1 indicato alcun motivo per
cui la sentenza impugnata sarebbe errata, il suo reclamo si
rivela irricevibile;
Considerandi
che
ad ogni modo la decisione impugnata risulta corretta;
che,
infatti, in virtù dell’art. 82 LEF
il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito
posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2);
che
la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo;
che
non avendo il reclamante prodotto alcun riconoscimento del debito posto in
esecuzione in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF firmato dalla CO 1, il Giudice di
pace non poteva far altro che respingere l’istanza;
che
la decisione di rigetto provvisorio dispiega comunque solo effetti di diritto
esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587
consid. 2.3);
che
il pronunciato, quindi, non priva il reclamante del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF; DTF 136 III 530
consid. 3.2);
che la tassa del
presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),
mentre non si pone problema d’indennità d’inconvenienza, il reclamo non essendo
stato notificato alla controparte per osservazioni;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'058.45,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).