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Decisione

14.2019.91

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo non motivato

30 agosto 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –

ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94 consid. 8.2 con rinvii);

che

doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in

prima sede;

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.

3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:

sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

nel caso specifico, con il reclamo RE 1 non tenta nemmeno di

confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a inoltrare

“regolare reclamo” contro la medesima, richiamando indirettamente la documentazione già

prodotta in prima sede e dichiarando di rimanere a disposizione per qualsiasi

informazione in attesa di un riscontro da parte di questa Camera;

che,

per i motivi sopra esposti, non avendo RE 1 indicato alcun motivo per

cui la sentenza impugnata sarebbe errata, il suo reclamo si

rivela irricevibile;

Considerandi

che

ad ogni modo la decisione impugnata risulta corretta;

che,

infatti, in virtù dell’art. 82 LEF

il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito

posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2);

che

la procedura di rigetto è una procedura documentale (Akten­prozess), il

cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì

l’esistenza di un titolo esecutivo;

che

non avendo il reclamante prodotto alcun riconoscimento del debito posto in

esecuzione in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF firmato dalla CO 1, il Giudice di

pace non poteva far altro che respingere l’istanza;

che

la decisione di rigetto provvisorio dispiega comunque solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3);

che

il pronunciato, quindi, non priva il reclamante del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF; DTF 136 III 530

consid. 3.2);

che la tassa del

presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),

mentre non si pone problema d’indennità d’inconvenienza, il reclamo non essendo

stato notificato alla controparte per osservazioni;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'058.45,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).