14.2019.92
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Rappresentanza delle parti. Conoscenze giuridiche e indipendenza del giudice di pace laico. Riconoscimento di salari arretrati
8 novembre 2019Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.92
Lugano
8 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa
con istanza 7 aprile 2019 da
CO 1 IT-
(rappresentata da RA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 maggio 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 6 maggio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 28 marzo 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'163.50 oltre agli interessi del 5% dal
1° marzo 2019, indicando quale titolo di credito gli “Stipendi netti arretrati riguardanti: Straordinari
gennaio 2019 – Saldo vacanze 2017 e 2018 – Straordinari 2017 e 2018, come da
convenzione del 01.02.2019”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 aprile
2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Mendrisio. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 26 aprile 2019.
C. Statuendo con decisione del 6 maggio 2019, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 175.– e
un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 maggio 2019 per ottenere in
via principale che la medesima sia dichiarata nulla “per incostituzionalità del giudice adito” e in via subordinata che sia annullata per carenze “sia a livello procedurale che di merito”, chiedendo implicitamente la reiezione dell’istanza. Nelle sue
osservazioni del 29 maggio, CO 1 ha rinunciato
“ovviamente” a entrare nel merito della censura d’incostituzionalità del
giudice di pace e ha contestato quella rivolta alla legittimazione del proprio
rappresentante.
E. Interpellato
dalla Camera, il 20 settembre 2019 il Giudice di pace del circolo di Mendrisio
si è determinato sulla censura d’incostituzionalità rivolta nei suoi
confronti e risposto alle sette domande rivoltegli dal Presidente della Camera.
Con osservazioni del 1° ottobre 2019, il reclamante si è determinato sullo
scritto appena menzionato e ha confermato la sua richiesta di accertare la
nullità della decisione impugnata per incostituzionalità dell’organo
giudicante.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 15 maggio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 7 maggio,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il
riconoscimento di debito prodotto dall’istante costituisce un valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 1'952.30 oltre agli
accessori, accogliendo tuttavia l’istanza per l’intero importo preteso (fr. 2'163.50).
Egli ha d’altronde respinto sia l’eccezione d’incostituzionalità del proprio
ruolo sollevata dal convenuto – rilevando che la carica di Giudice di pace non
impone alcuna formazione giuridica, né l’articolo di giornale prodotto dall’escusso
permette di concludere diversamente – sia quella di essere stato tratto in
inganno dall’istante al momento della sottoscrizione del conteggio, poiché a
suo dire essa costituisce una semplice allegazione non supportata da alcun
elemento concreto tale da scalfire la validità del titolo.
3.
Nel reclamo RE 1 rimprovera anzitutto al Giudice di pace di non aver
verificato la legittimazione del rappresentante dell’istante, RA 1, ai sensi dell’art. 68 cpv. 2
lett. d CPC.
3.1
La
norma citata dal reclamante riguarda però le cause dinanzi al giudice della
locazione e al giudice del lavoro, non quelle davanti al giudice del rigetto
dell’opposizione, in cui la rappresentanza professionale in giudizio è
disciplinata invece dall’art. 68 cpv. 2 lett. c CPC, anche se il credito posto
in esecuzione si fonda su un contratto di
locazione o di lavoro (cfr. per analogia: DTF 135 III 470, consid.
1.
), poiché sono procedure sommarie a norma dell’art. 251 lett. a CPC. Orbene,
in virtù dell’art. 27 cpv. 1 LEF (nella sua versione modificata entrata in
vigore il 1° gennaio 2018), chiunque avente l’esercizio dei diritti civili,
comprese le persone giuridiche, è autorizzato a rappresentare, anche
professionalmente, altre persone nel procedimento esecutivo. E per il rinvio
dell’art. 68 cpv. 2 lett. c CPC ciò vale anche per la rappresentanza
professionale nelle pratiche trattate in procedura sommaria previste dalla LEF
a tenore dell’art. 251 CPC, in particolare in materia di fallimento (sentenza
della CEF 14.2018.178 del 26 marzo 2019 consid. 6.2 e i rinvii; Bohnet
in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a
ed. 2018, n. 19a ad art. 68 CPC). RA 1 o qualsiasi
altra persona è quindi abilitato a rappresentare l’istante.
3.2
RA
1.
ha avviato la procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione contro RE 1
sulla scorta della procura conferitagli il 5 aprile 2019 da CO 1 (doc. A
accluso all’istanza), che lo autorizza a rappresentarla, tra le altre cose,
davanti agli Uffici di esecuzione e fallimenti e al Dipartimento delle
istituzioni, quindi anche davanti a questa Camera del Tribunale d’appello. Nella
dubbia misura in cui la censura è ricevibile (non è stata fatta valere in prima
sede), essa va pertanto respinta.
4.
Il reclamante, d’altronde, ripropone la censura d’incostituzionalità
del Giudice di pace laico adito, chiedendo a questa Camera di assumere agli
atti – ciò che non ha voluto fare il primo giudice – il parere giuridico
redatto dai professori __________ M__________ e __________ B__________, fatto
allestire dal Dipartimento delle istituzioni, che avrebbe concluso, in
sostanziale concordanza con il parere espresso dal Consiglio della
magistratura, che i giudici di pace ticinesi laici sono incostituzionali.
Richiama al riguardo una sentenza del Tribunale federale del 2007 (DTF 134 I 16
segg.), che nel caso di un giudice sprovvisto di formazione giuridica, ha
nondimeno riconosciuto la sua attività conforme alla Costituzione siccome aveva
potuto avvalersi per la direzione del processo e l’elaborazione della decisione
dell’aiuto di un cancelliere giurista, al quale la legislazione cantonale
accordava espressamente un voto consultivo. Non risulta invece, secondo il
reclamante, che il Giudice di pace del circolo di Mendrisio sia affiancato da
un segretario o cancelliere con formazione giuridica, né che il supporto
giuridico a sua disposizione sia sufficiente per garantire il precetto d’indipendenza.
Ritiene che non vi sia alcuna garanzia che il primo giudice abbia agito con
scienza e coscienza interpellando il supporto giuridico prima di emettere la
propria decisione, sicché non si potrebbe ragionevolmente escludere che abbia
fatto capo a conoscenti o amici, non necessariamente giuristi, il cui consulto
sarebbe problematico, nell’ottica del coinvolgimento, inammissibile, dei
cosiddetti “giudici ombra”. Per questo motivo chiede di dichiarare nulla la
sentenza impugnata.
4.1
Nella
decisione citata dal reclamante (DTF 134 I 16 segg.), il Tribunale federale ha stabilito che non
sussiste alcun diritto costituzionale a un giudice con una formazione
giuridica, tanto che persino l’eleggibilità dei giudici federali è subordinata
al solo diritto di voto in materia federale (art. 143 Cost. e 5 cpv. 2 LTF).
Tuttavia, il giudice adempie il requisito costituzionale
dell’indipendenza giusta l’art. 30 cpv. 1 Cost. unicamente se, grazie a
conoscenze professionali e pratiche è in grado di formare la propria volontà in
modo indipendente e di applicare correttamente il diritto. Dev’essere capace
di trattare adeguatamente le richieste e gli argomenti delle parti. Le esigenze
d’indipendenza del giudice e di una procedura equa (“fair”) che garantisca il
diritto di essere sentite delle parti possono così essere disattese se un
giudice laico inesperto deve esercitare la sua funzione senza poter far capo a
un professionista indipendente. Nel caso sottopostogli, il Tribunale federale
ha ritenuto che il giudice contestato, in carica da oltre dieci anni come
giudice distrettuale nominato dal popolo, non appariva incapace a esercitare il
suo ufficio, benché non disponesse di una formazione giuridica, tanto più che
poteva avvalersi per la direzione del processo e l’elaborazione delle decisioni
dell’aiuto di un cancelliere giurista, al quale la legislazione cantonale
turgoviese accordava espressamente un voto consultivo.
4.2
Come
ammesso dallo stesso reclamante, dalla sentenza appena citata risulta che non
sussiste in sé alcun diritto costituzionale a un giudice con una formazione
giuridica. Non si tratta quindi, in questa sede, di stabilire se l’istituto dei
giudici di pace ticinesi laici è conforme alla Costituzione federale, ma solo di
determinare se la sentenza impugnata debba essere dichiarata nulla perché non
si può considerare il Giudice di pace del circolo di Mendrisio sufficientemente
indipendente e la procedura da lui adottata equa. Motivo per cui la Camera, in
virtù dell’art. 324 CPC, ha assunto informazioni
direttamente dal Giudice di pace in questione.
a) Ora,
dalle sue risposte del 20 settembre 2019 si evince che il giudice PI 1 esercita la sua funzione dal 1° novembre 2016,
che sino a oggi ha emesso circa 1'100 decisioni e che vi dedica mediamente il
70% del suo tempo lavorativo, il restante 30% essendo riservato all’esercizio
della professione di fiduciario commercialista, ch’egli pratica con la
necessaria abilitazione dal 1989. Dal 1976 al 1982 ha lavorato presso l’Ufficio
d’esecuzione di Lugano come funzionario e dal 1980 quale caposervizio. Dal 1982
in poi ha esercitato diverse funzioni (procuratore, amministratore e azionista
unico e amministratore delegato) presso la società __________ SA di __________,
il cui scopo sociale comprende lo svolgimento di mandati d’incassi e di
recupero crediti, l’assunzione di mandati quale liquidatore, commissario di
concordati, amministratore fallimentare e altre attività fiduciarie. Oltre alle
conoscenze giuridiche acquisite grazie alle sue esperienze lavorative (in
particolare nel quadro dell’espletamento di mandati giudiziari ed
extragiudiziari, della partecipazione a udienze dinnanzi ad autorità
giudiziarie, della gestione di procedure come commissario concordatario o
membro di delegazioni dei creditori), il Giudice PI 1 ha seguito i corsi di
aggiornamento organizzati dalla Divisione della giustizia per i giudici di pace
ticinesi, l’ultimo dei quali è stato tenuto dal Pretore T__________ in 13 mezze
giornate dal 20 aprile al 23 novembre 2018. Da alcuni anni, come i suoi
colleghi, egli può inoltre, in ogni momento, rivolgersi in caso di necessità agli
ex magistrati __________ E__________-C__________ (già giudice del Tribunale d’appello)
e __________ B__________ (già Pretore) per domande di carattere giuridico e
organizzativo.
b) Da
quanto appena esposto, si evince che il giudice PI 1 ha maturato una notevole
esperienza professionale nell’ambito del ricupero crediti e delle procedure di
esecuzione e fallimenti in genere. Ha poi completato la sua formazione quale
fiduciario commercialista con diversi corsi di aggiornamento specifici per i
giudici di pace e messo in pratica – perfezionandole – le sue conoscenze
professionali e giuridiche emettendo oltre mille decisioni nella sua funzione
di giudice di pace esercitata al 70% per tre anni. Perlomeno nelle procedure di
rigetto dell’opposizione – come quella in esame – le conoscenze professionali e giuridiche del giudice PI 1 appaiono sufficienti a fronte delle esigenze poste dal Tribunale
federale perché lo si possa reputare indipendente e perché la procedura in
esame possa ritenersi equa, specie perché egli, se fosse stato necessario, avrebbe
potuto far capo all’assistenza di due ex magistrati ticinesi con una vasta
esperienza in particolare nel campo del diritto civile per domande di carattere
giuridico e organizzativo.
c) Nelle
sue osservazioni del 1° ottobre 2019, il reclamante obietta che, secondo la
nota sentenza del Tribunale federale, per soddisfare i dettami della Costituzione
federale e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) “sembrerebbe” che il
giudice laico debba sempre far capo a uno specialista con formazione giuridica.
Orbene, egli dubita che il Giudice di pace l’abbia fatto nel caso concreto,
altrimenti i suoi consulenti non avrebbero mancato di consigliargli di
verificare la legittimazione del rappresentante dell’istante e di segnalargli l’incongruenza
tra l’importo indicato sul precetto esecutivo e quello per cui ha rigettato l’opposizione.
aa) In
realtà, i giudici federali non hanno fatto dipendere la conformità dell’operato
del giudice laico con l’ordine costituzionale dall’obbligo per lui di farsi
assistere da giuristi indipendenti – anzi, un simile automatismo rischierebbe
di comprometterne l’autonomia e quindi l’indipendenza – ma hanno solo rilevato
il rischio che le esigenze d’indipendenza e di lealtà
processuale possano essere disattese se un giudice laico inesperto deve
esercitare la sua funzione senza la possibilità (“Möglichkeit”) – e non l’obbligo
– di farsi assistere da un professionista indipendente e nel caso sottoposto
loro hanno evidenziato come motivo rafforzativo (“umsoweniger”) della
conferma dell’indipendenza del giudice Urs Obrecht il fatto che il cancelliere
giurista potesse (“kann”) essere al suo fianco sia per le questioni di diritto sostanziale sia
per eventuali difficoltà di ordine processuale (DTF 134 I 19 consid. 4.3). Il
giudice PI 1 non era pertanto tenuto a interpellare i suoi consulenti.
bb) D’altronde,
la causa da trattare non presentava particolarità giuridiche o processuali tali
da richiedere un consulto esterno. Dal 1° gennaio 2018 chiunque avente l’esercizio
dei diritti civili può rappresentare, anche in modo professionale, qualsiasi
parte nelle procedure di rigetto dell’opposizione (v. sopra consid. 3.1). E
anche una consulenza professionale non può evitare semplici inavvertenze (v.
sotto consid. 5.4). Ne segue che, nel caso concretamente sottoposto a questa
Camera, l’operato del Giudice di pace del circolo di Mendrisio non lede le
garanzie processuali prescritte dagli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU.
d) Non
muta questa conclusione il fatto – evidenziato dal reclamante nelle sue
osservazioni del 1° ottobre 2019 – che la frequentazione
dei corsi di aggiornamento organizzati dalla Divisione della giustizia non è
obbligatoria e che non sono previsti esami o verifiche, perché queste sono
esigenze che non figurano nella nota decisione del Tribunale federale. Comunque
sia, il giudice PI 1 ha seguito i corsi e dalla decisione impugnata non
risultano lacune giuridiche importanti.
4.3
Ciò posto, l’assunzione del parere giuridico allestito dai professori M__________
e B__________ si rivela inutile, per tacere del fatto ch’esso non ha valore
normativo, non costituisce un mezzo di prova e ad ogni modo non tratta
specificamente del caso in esame (unico oggetto della decisione odierna, v.
sopra consid. 4.2).
5.
Nel
merito RE 1 rimprovera al Giudice di pace di non aver spiegato il motivo per
cui il conteggio prodotto da controparte costituirebbe un valido riconoscimento
di debito e di essersi contraddetto laddove, nella motivazione, ha riconosciuto
alla procedente l’importo (limitato) di fr. 1'952.30, mentre nel
Dispositivo
dispositivo ha nondimeno accolto l’istanza integralmente, ovvero,
implicitamente, per i fr. 2'163.50 richiesti con la medesima.
5.1 In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
5.2 Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.3 Contrariamente
a quanto afferma il reclamante, il Giudice di pace ha indicato il motivo per
cui ha ritenuto che lo scritto 1° febbraio 2018 prodotto dall’istante (doc. B)
costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, evidenziando
come lo stesso sia “sottoscritto dalla
controparte”. Ebbene, il reclamante non contesta che la firma su
quel documento sia la sua né che abbia così riconosciuto il “saldo lordo [di fr. 4'621.30] per Sig. CO 1”. Del resto, egli ha confermato
in prima sede di aver firmato il conteggio, pur lamentando un inganno da parte
dell’istante (eccezione che però non ha riproposto con il reclamo).
5.4 Vero
è che nei considerandi della decisione impugnata il Giudice di pace ha concluso
per l’accoglimento della domanda a concorrenza di “fr. 1'952.30 oltre accessori”, mentre nel dispositivo
n. 1 ha accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria senza
limitazione, ovvero per l’intero importo di fr. 2'163.50 (oltre
agli interessi del 5% dal 1° marzo 2019) indicato sia sul precetto esecutivo
che nell’istanza. Si tratta però di un manifesto errore di scrittura nei motivi
(forse frutto di un infelice “copia-incolla”, dal cui rischio neppure i
giuristi sono al riparo). La cifra di fr. 1'952.30
non si trova infatti nella documentazione agli atti. Determinante è ad ogni
modo il fatto che il dispositivo è chiaro ed è anche corretto a fronte del
riconoscimento di debito prodotto dall’istante. Ella chiedeva in effetti di
rigettare l’opposizione per gli stipendi netti arretrati
riguardanti gli straordinari di gennaio 2019, riconosciuti per fr. 552.20,
il saldo per le vacanze 2017 e 2018, di fr. 587.50, e gli straordinari per
2017 e 2018, di fr. 1'640.40 (doc. B), ossia complessivamente fr. 2'780.10
lordi. Nel chiedere il pagamento di soli fr. 2'163.50, l’istante ha con ogni probabilità dedotto le
trattenute sociali. Ad ogni modo, il reclamante non pretende che la differenza
non richiesta (di fr. 616.60, pari a oltre il 22% del totale) sia
inferiore alle deduzioni sociali. E trattandosi di arretrati, erano
immediatamente esigibili (v. pure l’art. 75 CO), sicché anche l’estensione del
rigetto agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 1° marzo 2019
(ovvero dal mese successivo alla firma del riconoscimento di debito) va
confermata.
6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). Nel
caso in rassegna, il Giudice di pace ha respinto l’eccezione di dolo sollevata
dall’escusso in quanto non supportata da elementi concreti. Nel reclamo RE 1
non ha contestato la decisione su questo punto. La Camera non deve quindi
occuparsi della questione (sopra consid. 1.2), che semmai andrà, o sarebbe
potuta essere discussa in una causa di disconoscimento di debito (sopra consid.
5.1).
7. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non può infatti essere accolta la richiesta del
reclamante intesa a porre le spese processuali a carico dello Stato in virtù
dell’art. 107 cpv. 1 lett. b e f CPC (osservazioni del 1° ottobre 2019, pag. 3).
Da un canto poiché egli non aveva in buona fede motivo di agire in giudizio,
siccome la decisione impugnata era chiara, come chiaro è il riconoscimento del
debito da lui riconosciuto. Dall’altro perché porre le spese a suo carico non
appare iniquo, la decisione odierna non riguardando, contrariamente a quanto
egli afferma, l’organizzazione delle autorità giudiziarie del Cantone Ticino,
bensì esclusivamente la questione di sapere se, nella
concreta fattispecie, il Giudice di pace del circolo di Mendrisio era
sufficientemente indipendente e la procedura da lui adottata adeguatamente equa
(sopra consid. 4.2), quesito sul
quale il reclamante è risultato soccombente.
Non
si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo formulato
alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
8. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'163.50,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–RA 1 .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).