14.2019.93
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mancata produzione del precetto esecutivo e del riconoscimento di debito entro il termine impartito dal giudice. Asserita degenza in ospedale della rappresentante
16 settembre 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.93
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 26 aprile
2019 da
RE 1
(rappresentato da RA 1, )
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 15 maggio 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 10 maggio 2019 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 marzo 2019 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di (1) fr. 7'408.60
oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2019 e (2) fr. 6.–, oltre agli
interessi del 5% dal medesimo giorno, indicando quali titoli di credito: “(1) Taglio bosco/ trasporto/ elitrasporto e
(2) Raccomandata”;
che
avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26
aprile 2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord;
che
con disposizione ordinatoria del 30 aprile 2019, il Pretore aggiunto ha
assegnato all’istante un termine di cinque giorni per presentare il precetto
esecutivo e l’eventuale riconoscimento di debito;
che,
preso atto della mancata produzione del precetto esecutivo e rilevato come, ad
ogni modo, agli atti non figurava alcun valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, statuendo
con decisione del 10 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato l’istanza
inammissibile, prescindendo dal prelevare le spese processuali e dall’assegnare
ripetibili;
che
con scritto del 15 maggio 2019 – trasmesso in copia a
questa Camera – la rappresentante dell’escutente, RA 1, ha informato il primo
giudice di non aver avuto modo di preparare i documenti entro il termine
impartito poiché era ricoverata all’ospedale di Bellinzona per un intervento,
producendo a sostegno della propria allegazione un certificato medico;
che
il medesimo giorno, RA 1, per conto di RE 1, è insorta a questa
Camera con un reclamo del 15 maggio 2019 ribadendo di non essere riuscita a produrre il precetto esecutivo nel
termine assegnato e dicendosi alquanto delusa dal comportamento dell’escusso;
che
stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentato il 16 maggio 2019 contro la sentenza notificata alla rappresentante
di RE 1 il 13 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che
secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nel reclamo RE 1 si limita ad allegare, sulla scorta di un certificato medico, che
la sua rappresentante è stata impossibilitata a produrre il precetto esecutivo in
quanto al momento della ricezione della disposizione ordinatoria della Pretura
ella si trovava ricoverata presso l’Ospedale San Giovanni di Bellinzona;
che
non è chiaro se, con il suo scritto dello stesso giorno al Pretore aggiunto, il
reclamante intendesse chiedere la restituzione del termine per produrre il
precetto esecutivo e un riconoscimento del debito posto in esecuzione;
ch’egli
non spiega neppure come la sua rappresentante sia riuscita a presentare l’istanza,
Fatti
il 26 aprile 2019, durante il periodo di degenza indicato sul
certificato medico (dal 18 aprile al 5 maggio 2019), e non anche a trasmettere
o far trasmettere al Pretore aggiunto gli atti da lui richiesti con l’ordinanza del 30 aprile 2019;
che,
comunque sia, da ambedue gli scritti del 15 maggio 2019 si evince che RE 1
sarebbe in grado di produrre solo il precetto esecutivo, mentre per quel che concerne
il riconoscimento di debito egli pretende di risolvere la questione con una
domanda retorica al Pretore aggiunto: “Lei taglierebbe un bosco senza essere stato contattato dai proprietari,
in un luogo sperduto, con un costo così esoso, a cento km da casa?”;
che così argomentando il reclamante
misconosce tuttavia che l’opposizione a un precetto esecutivo può essere
rigettata in via provvisoria in una procedura sommaria solo se l’istante
presenta un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o
scrittura privata (art. 82 cpv. 1 LEF), ossia sottoscritto da un notaio o dal debitore con la sua firma manoscritta (a norma
dell’art. 14 cpv. 1 CO: sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016
consid. 5), in cui sono riconosciuti non solo
l’esistenza del debito bensì pure il suo importo e la sua esigibilità;
che,
per contro, semplici fatture come quelle prodotte dall’istante
(doc. A-C), se non recano la firma manoscritta
del debitore, non possono rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF)
un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (v. sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo
Considerandi
2017, consid. 6.2/a, con rinvii), e questo a
prescindere dalla sua pretesa fondatezza, sulla quale né questa Camera né il
Pretore aggiunto, in procedura sommaria, è competente a decidere (sopra
consid. 2);
che
ove non sia in possesso di un siffatto titolo, all’escutente rimane sempre la
possibilità di procedere con un’azione ordinaria di accertamento della
propria pretesa, nell’ambito della quale egli potrà chiedere l’assunzione delle
prove necessarie a dimostrarne il fondamento e il rigetto definitivo dell’opposizione
(art. 79 LEF);
che
ciò posto, la decisione impugnata va confermata, perlomeno nella misura in cui
conclude, in via alternativa, alla reiezione dell’istanza, sicché lo scritto
15.
maggio 2019 al Pretore aggiunto, anche se fosse da trattare come richiesta
di restituzione di termine, si rivelerebbe privo d’interesse e pertanto
irricevibile;
che
la tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte,
cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'408.60,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).