Lexipedia

Decisione

14.2019.93

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mancata produzione del precetto esecutivo e del riconoscimento di debito entro il termine impartito dal giudice. Asserita degenza in ospedale della rappresentante

16 settembre 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il 26 aprile 2019, durante il periodo di degenza indicato sul

certificato medico (dal 18 aprile al 5 maggio 2019), e non anche a trasmettere

o far trasmettere al Pretore aggiunto gli atti da lui richiesti con l’ordinanza del 30 aprile 2019;

che,

comunque sia, da ambedue gli scritti del 15 maggio 2019 si evince che RE 1

sarebbe in grado di produrre solo il precetto esecutivo, mentre per quel che concerne

il riconoscimento di debito egli pretende di risolvere la questione con una

domanda retorica al Pretore aggiunto: “Lei taglierebbe un bosco senza essere stato contattato dai proprietari,

in un luogo sperduto, con un costo così esoso, a cento km da casa?”;

che così argomentando il reclamante

misconosce tuttavia che l’opposizione a un precetto esecutivo può essere

rigettata in via provvisoria in una procedura sommaria solo se l’istante

presenta un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o

scrittura privata (art. 82 cpv. 1 LEF), ossia sottoscritto da un notaio o dal debitore con la sua firma manoscritta (a norma

dell’art. 14 cpv. 1 CO: sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016

consid. 5), in cui sono riconosciuti non solo

l’esistenza del debito bensì pure il suo importo e la sua esigibilità;

che,

per contro, semplici fatture come quelle prodotte dall’istante

(doc. A-C), se non recano la firma manoscritta

del debitore, non possono rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF)

un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (v. sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo

Considerandi

2017, consid. 6.2/a, con rinvii), e questo a

prescindere dalla sua pretesa fondatezza, sulla quale né questa Camera né il

Pretore aggiunto, in procedura sommaria, è competente a decidere (sopra

consid. 2);

che

ove non sia in possesso di un siffatto titolo, all’escutente rimane sempre la

possibilità di procedere con un’azione ordinaria di accertamento della

propria pretesa, nell’ambito della quale egli potrà chiedere l’assunzione delle

prove necessarie a dimostrarne il fondamento e il rigetto definitivo dell’opposizione

(art. 79 LEF);

che

ciò posto, la decisione impugnata va confermata, perlomeno nella misura in cui

conclude, in via alternativa, alla reiezione del­l’istanza, sicché lo scritto

15.

maggio 2019 al Pretore aggiunto, anche se fosse da trattare come richiesta

di restituzione di termine, si rivelerebbe privo d’interesse e pertanto

irricevibile;

che

la tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte,

cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'408.60,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).