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Decisione

14.2019.94

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione del Consiglio di Stato (confermata dal TRAM) quale titolo di rigetto per la tassa di giudizio pretesa con il precetto esecutivo

17 settembre 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i rinvii; Abbet in: Abbet/Veuillet

(ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 22 e 143 ad art. 80 LEF).

5.1 Nella

fattispecie lo CO 1 fonda la propria pretesa nei confronti delle convenute

sulle due fatture n. __________ e __________ emesse l’8 agosto 2018 dal

Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato nei confronti di RE 1 e RE 2, relative alla tassa di giustizia di fr. 400.– stabilita

nella risoluzione governativa n. __________ del 25 maggio 2016 a carico delle

sorelle in ragione di metà ciascuna.

5.2 Orbene,

che la suddetta decisione del Consiglio di Stato prodotta

dall’istante – e non le fatture in quanto tali, come erroneamente indicato sui

precetti esecutivi – costituisca una decisione esecutiva e di conseguenza un

valido titolo di rigetto definitivo dell’op­­posizione nel senso dell’art. 80

cpv. 1 LEF per la tassa di giudizio in essa stabilita (e

per gli interessi maturati dalla scadenza del pagamento della medesima) è pacifico e non è contestato neppure dal padre delle convenute. La stessa, i cui effetti sono rimasti sospesi durante la

procedura di ricorso (inc. n. __________) presentato dalle reclamanti davanti al TRAM (art. 71 della legge sulla procedura amministrativa [LPAmm, RL 165.100]), è

infatti diventata

esecutiva al momento della notifica della

decisione con cui il TRAM ha respinto – il 24 aprile 2018 – l’impugnazione, siccome il ricorso al Tribunale federale non ha in questo campo effetto

sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF). Del

resto, già nella procedura avviata nei confronti delle figlie dal Comune di __________

(inc. __________) RA 2 aveva espressamente dichiarato di aver rinunciato a

adire il Tribunale federale contro la sentenza dell’ultima istanza cantonale.

D’altra

parte, contrariamente al caso appena citato (relativo a multe comunali), l’esigibilità

della tassa di giustizia posta nelle esecuzioni ora in esame si confonde con l’esecutività della decisione da cui emana, sicché

risultava esigibile già al momento della notifica della decisione 24 aprile

2018 del TRAM alle ricorrenti, ovvero ben prima della notificazione dei

precetti esecutivi, l’11 gennaio 2019. Anche sotto il profilo dell’esigibilità

dei crediti posti in esecuzione, quindi, la sentenza impugnata merita conferma.

6. In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

Considerandi

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Nel

caso specifico, RA 2 non si avvale di alcuna delle sopraindicate eccezioni

liberatorie, ma tenta nuovamente di rimettere in discussione le multe all’origine

delle decisioni del Consiglio di Stato e del TRAM sostenendo di essere lui l’unico

responsabile della contravvenzione. Sennonché né il giudice del rigetto né tantomeno questa Camera sono

competenti per esaminare la validità della decisione invocata dall’istante come

titolo di rigetto definitivo (secondo l’art. 80 LEF). Anzi, la regiudicata

della decisione prodotta vieta loro un riesame (v. art. 59 cpv. 2 lett. e

CPC). Il loro compito si limita all’esame della forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie tra quelle appena

invocate (v. sopra consid. 6), nulla di più nulla di meno. Ne discende che, non

disponendo questa Camera di alcuna competenza per modificare la decisione del

Consiglio di Stato – né tantomeno quella del Tribunale cantonale amministrativo

che ha posto definitivamente fine alla causa respingendo il ricorso di RE 1 e RE

2.

– il reclamo va pertanto respinto e le sentenze impugnate confermate.

7.

È

infine irricevibile – poiché non oggetto della presente

procedura – la pretesa relativa alla rifusione di fr. 2'000.– comprensiva

delle spese processuali sostenute davanti al TRAM (fr. 700.–) e davanti a

questa Camera (fr. 80.–) nella causa avviata dal Comune di __________

(inc. 14.2019.12). Va ad ogni modo rilevato che la tassa di giustizia stabilita

dal TRAM a carico delle ricorrenti è divenuta definitiva con il passaggio in

giudicato della decisione del 24 aprile 2018, mentre non si comprende il motivo

della richiesta di rimborso delle spese processuali di fr. 80.– relative

al giudizio del 4 giugno 2019, essendo le medesime state poste a carico del

Comune di __________ (v. inc. 14.2019.12, dispositivo n. 3).

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto

attribuire un’indennità d’in­­convenienza alla controparte, non essendole il

reclamo stato notificato per osservazioni.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 202.70

per ciascuna procedura, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo interposto da RE 1 è respinto.

2. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo interposto da RE 2 è respinto.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalle reclamanti, sono poste a loro carico in ragione di metà

ciascuna.

4. Notificazione a:

– ;

– Sezione

delle Finanze, Palazzo amministrativo, Bellinzona.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).