14.2019.94
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione del Consiglio di Stato (confermata dal TRAM) quale titolo di rigetto per la tassa di giudizio pretesa con il precetto esecutivo
17 settembre 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.94
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca promosse con istanze 25
marzo 2019 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dalla Sezione delle Finanze,
Bellinzona)
contro
RE 1,
RE 2,
(entrambe rappresentate da RA 2, )
giudicando sul reclamo del 16 maggio 2019 presentato da RE 1 e RE 2
contro le decisioni emesse il 6 maggio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con due precetti esecutivi distinti n. __________
e __________ emessi l’8 gennaio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, lo Stato
del Canton Ticino ha escusso le sorelle RE 1 e RE 2 per l’incasso da ognuna di (1)
fr. 200.– oltre agli interessi del 5% dal 15 dicembre 2018 e (2) fr. 2.70,
indicando in entrambe le procedure quali titoli di credito: “(1) Fattura no. __________ (nel caso di RE 1,
mentre per RE 2 è stata indicata la fattura no. __________) del 08 agosto 2018
+ interessi al 5% calcolati dal 07.09.2018 e (2) Interessi calcolati fino al
14.12.2018”.
B. Avendo
sia RE 1 sia RE 2 interposto opposizione ai rispettivi precetti esecutivi, con
due istanze del 25 marzo 2019 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il
rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca. Nel
termine impartito, le parti convenute si sono opposte alle
istanze con osservazioni scritte del 29 aprile 2019.
C. Statuendo con due decisioni separate del 6 maggio 2019, il Giudice di pace
ha accolto entrambe le istanze e rigettato in via definitiva ambedue le
opposizioni interposte dalle convenute per gli importi richiesti, oltre alle
spese esecutive, ponendo a loro carico le spese processuali di fr. 70.– ciascuna
e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante in ogni procedura.
D. Contro
le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorte a
questa Camera con un reclamo unico del 16 maggio 2019 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione delle due
istanze. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Il reclamo in esame è diretto contro decisioni simili, fondate su un
medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme
giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura,
di congiungere le due procedure (dipendenti del resto da un reclamo unico) e di
emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia
nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
1.2 Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 16 maggio 2019 contro le sentenze notificate al padre
rappresentante di RE 1 e RE 2 al più presto il 7 maggio, in concreto il reclamo
è tempestivo.
1.3 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. In
entrambe le decisioni impugnate, il Giudice di pace ha accolto le istanze dopo aver
considerato che la decisione del Consiglio di Stato (n. __________) del 25
maggio 2016, poiché passata in giudicato, costituisce un valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione. Egli ha d’altronde rilevato come, con le
loro osservazioni, le parti convenute non hanno sollevato alcuna eccezione atta
a giustificare il mantenimento delle loro opposizioni.
4. Nel
reclamo, a nome di RE 1 e RE 2, il padre RA 2 ribadisce quanto già sostenuto
nelle precedenti procedure avviate dal Comune di __________ ed evase da questa
Camera con decisione del 4 giugno 2019 (inc. n. __________), ossia che la
responsabilità per aver smaltito i rifiuti in sacchi non ufficiali non è addebitabile
alle figlie ma “eventualmente” a sé stesso. Chiede la rifusione delle spese processuali sostenute davanti
al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) e davanti alla CEF nelle cause
avviate dal Comune e avvisa di non voler più anticipare “inutili tasse” dopo
aver già sostenuto sufficienti costi per il “controverso gioco di accanimento” nei suoi confronti.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139 III 447 consid. 4.1.1). Incombe all’escutente
non solo di produrre un titolo di rigetto, ma pure di dimostrare, con
documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro
dell’esecuzione, ovvero prima della notifica del precetto esecutivo (sentenza
del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016 consid. 3.1; sentenza
della CEF 14.2017.63 del 6 settembre 2017, massimata in RtiD 2018 I 769 n. 40c,
consid. 5.3/c; Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 13 e 39 ad art. 80 LEF e
Fatti
i rinvii; Abbet in: Abbet/Veuillet
(ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 22 e 143 ad art. 80 LEF).
5.1 Nella
fattispecie lo CO 1 fonda la propria pretesa nei confronti delle convenute
sulle due fatture n. __________ e __________ emesse l’8 agosto 2018 dal
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato nei confronti di RE 1 e RE 2, relative alla tassa di giustizia di fr. 400.– stabilita
nella risoluzione governativa n. __________ del 25 maggio 2016 a carico delle
sorelle in ragione di metà ciascuna.
5.2 Orbene,
che la suddetta decisione del Consiglio di Stato prodotta
dall’istante – e non le fatture in quanto tali, come erroneamente indicato sui
precetti esecutivi – costituisca una decisione esecutiva e di conseguenza un
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80
cpv. 1 LEF per la tassa di giudizio in essa stabilita (e
per gli interessi maturati dalla scadenza del pagamento della medesima) è pacifico e non è contestato neppure dal padre delle convenute. La stessa, i cui effetti sono rimasti sospesi durante la
procedura di ricorso (inc. n. __________) presentato dalle reclamanti davanti al TRAM (art. 71 della legge sulla procedura amministrativa [LPAmm, RL 165.100]), è
infatti diventata
esecutiva al momento della notifica della
decisione con cui il TRAM ha respinto – il 24 aprile 2018 – l’impugnazione, siccome il ricorso al Tribunale federale non ha in questo campo effetto
sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF). Del
resto, già nella procedura avviata nei confronti delle figlie dal Comune di __________
(inc. __________) RA 2 aveva espressamente dichiarato di aver rinunciato a
adire il Tribunale federale contro la sentenza dell’ultima istanza cantonale.
D’altra
parte, contrariamente al caso appena citato (relativo a multe comunali), l’esigibilità
della tassa di giustizia posta nelle esecuzioni ora in esame si confonde con l’esecutività della decisione da cui emana, sicché
risultava esigibile già al momento della notifica della decisione 24 aprile
2018 del TRAM alle ricorrenti, ovvero ben prima della notificazione dei
precetti esecutivi, l’11 gennaio 2019. Anche sotto il profilo dell’esigibilità
dei crediti posti in esecuzione, quindi, la sentenza impugnata merita conferma.
6. In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
Considerandi
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Nel
caso specifico, RA 2 non si avvale di alcuna delle sopraindicate eccezioni
liberatorie, ma tenta nuovamente di rimettere in discussione le multe all’origine
delle decisioni del Consiglio di Stato e del TRAM sostenendo di essere lui l’unico
responsabile della contravvenzione. Sennonché né il giudice del rigetto né tantomeno questa Camera sono
competenti per esaminare la validità della decisione invocata dall’istante come
titolo di rigetto definitivo (secondo l’art. 80 LEF). Anzi, la regiudicata
della decisione prodotta vieta loro un riesame (v. art. 59 cpv. 2 lett. e
CPC). Il loro compito si limita all’esame della forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie tra quelle appena
invocate (v. sopra consid. 6), nulla di più nulla di meno. Ne discende che, non
disponendo questa Camera di alcuna competenza per modificare la decisione del
Consiglio di Stato – né tantomeno quella del Tribunale cantonale amministrativo
che ha posto definitivamente fine alla causa respingendo il ricorso di RE 1 e RE
2.
– il reclamo va pertanto respinto e le sentenze impugnate confermate.
7.
È
infine irricevibile – poiché non oggetto della presente
procedura – la pretesa relativa alla rifusione di fr. 2'000.– comprensiva
delle spese processuali sostenute davanti al TRAM (fr. 700.–) e davanti a
questa Camera (fr. 80.–) nella causa avviata dal Comune di __________
(inc. 14.2019.12). Va ad ogni modo rilevato che la tassa di giustizia stabilita
dal TRAM a carico delle ricorrenti è divenuta definitiva con il passaggio in
giudicato della decisione del 24 aprile 2018, mentre non si comprende il motivo
della richiesta di rimborso delle spese processuali di fr. 80.– relative
al giudizio del 4 giugno 2019, essendo le medesime state poste a carico del
Comune di __________ (v. inc. 14.2019.12, dispositivo n. 3).
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto
attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, non essendole il
reclamo stato notificato per osservazioni.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 202.70
per ciascuna procedura, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo interposto da RE 1 è respinto.
2. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo interposto da RE 2 è respinto.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalle reclamanti, sono poste a loro carico in ragione di metà
ciascuna.
4. Notificazione a:
– ;
– Sezione
delle Finanze, Palazzo amministrativo, Bellinzona.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).