14.2019.95
Fallimento. Citazione all’udienza in via edittale. Reclamo
10 luglio 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.95
Lugano
10 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.259 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud promossa con istanza 22 marzo 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
(rappresentata dalla socia e gerente RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 16 maggio 2019 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa l’8 maggio 2019 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 22 marzo 2019 la
CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il
fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'542.44 più
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione dell’8 maggio 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione dell’8 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento dell’RE 1 da quello stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico
della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto
di fr. 700.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 16 maggio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di non avere ricevuto le ordinanze 25 marzo e 1°
aprile 2019. Il 23 maggio 2019 il presidente della Camera ha respinto la
domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo
non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 17 maggio 2019 contro la sentenza notificata all’RE 1 in
via edittale il 10 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
La
reclamante si duole anzitutto di non avere ricevuto le ordinanze di fissazione
di termine del 25 marzo e del 1° aprile 2019 in quanto si trovava all’estero.
Si tratta però degli atti con i quali il Pretore ha impartito all’istante
un termine per produrre l.stanza in triplice copia formata in originale e per versare
l’anticipo delle spese giudiziarie, di fr. 1'000.–. L’eventuale mancata
notifica alla reclamante non le causa alcun pregiudizio, sicché la censura è
irricevibile. E la reclamante non contesta invece la validità della sua
citazione all’udienza dell’8 maggio 2019, avvenuta in via edittale sul foglio
ufficiale cantonale del __________. Nella misura in cui è ricevibile, su questo
punto il reclamo va quindi respinto.
3.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
3.1
Nel
caso specifico, la reclamante allega di avere fatto presente all’istante, in
occasione di una riunione che ha avuto luogo nel marzo del 2018, di aver cessato
l’attività a fine giugno del 2017 e di essere intenzionata, a seconda delle
possibilità, di far fronte al debito di fr. 5'782.60, ciò che avrebbe
fatto, “coerentemente con
quanto comunicato”, con tre versamenti di fr. 1'000.–
il 4 aprile 2018, fr. 200.– il 28 gennaio 2018 e fr. 550.– il 28
gennaio 2019.
3.2
Dalle
stesse allegazioni della reclamante, peraltro non confortate da alcuna prova,
si evince che il suo debito nei confronti dell’istante non è (ancora) stato
integralmente estinto. Anzi, essa ammette di non avere
sufficienti attivi per saldarlo né prospettive per procurarsi i mezzi necessari
a tale scopo, avendo cessato l’attività a fine giugno del 2017 e non disponendo
né di merci né di altri attivi. D’altronde, la reclamante non allega, e
ancora meno dimostra, di avere ottenuto una dilazione. Non è quindi adempiuto
neppure il primo dei due presupposti stabiliti dall’art. 174 cpv. 2 LEF per l’annullamento
del fallimento. Mancano pure indizi sulla verosimile solvibilità della
reclamante – secondo presupposto secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF. Al riguardo la
Camera ha appurato d’ufficio che le è stata notificata il 13 marzo 2019 un’altra
comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________. Il reclamo va
pertanto respinto.
4.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
5.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta
a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico dell’RE
1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).