14.2019.97
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’appalto. Eccezione d’inadempimento. Basler Praxis
24 settembre 2019Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.97
Lugano
24 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Lugano Ovest
promossa con istanza 11 aprile 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 20 maggio 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 14 maggio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con “conferma d’ordine” del 18 gennaio 2017 i coniugi RE 1, in qualità di committenti, la CO 1
di __________ (in seguito: CO 1), in qualità di assuntrice, e PI 1, in veste di
architetto (studio d’architettura PI 1, __________), hanno pattuito la
fornitura e l’esecuzione di finestre e porte per lo stabile sito sulla
particella n. __________ RFD di __________ per il prezzo di complessivi fr. 72'000.–.
Il 30 gennaio 2017 la CO 1 ha allestito un’offerta per la porta d’ingresso dell’edificio
ammontante a fr. 4'079.90 IVA inclusa. Con fattura n. 19921 del 25 ottobre
2017 l’appaltatrice ha chiesto ai committenti il versamento di un totale di fr. 3'875.90,
indicando come “importo
pagato” fr. 3'000.– e come “saldo in scadenza” fr. 875.90.
Dopo diversi solleciti di pagamento e la segnalazione di difetti a marzo del
2018, il 28 marzo 2018 le parti si sono incontrate per discutere del saldo da
versare.
B. Con
lettera del 20 giugno 2018 l’appaltatrice ha poi proposto ai committenti un
versamento finale a saldo di fr. 2'875.90 (anziché fr. 3'875.90) “senza possibilità di ulteriori deduzioni”. Il 5 luglio 2018 la CO 1 ha comunicato ad RE 1 di aver ricevuto da loro fr. 2'000.– “in riferimento alla
fattura sopraindicata” e
ricordato di aver concesso loro una “deduzione eccezionale” di fr. 1'000.–, ha sollecitato il pagamento del saldo di fr. 875.90. Con
raccomandata del 6 settembre 2018 RE 1 hanno segnalato alla CO 1 di aver
riscontrato diversi difetti nell’opera, motivo per cui avevano inizialmente trattenuto
fr. 3'875.– e versato fr. 2'000.– a titolo di saldo finale per la
conclusione del caso, come discusso durante l’incontro avvenuto a marzo. Il 12
settembre 2018 l’appaltatrice ha riconfermato la propria posizione.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 gennaio 2019 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 875.90
oltre agli interessi del 5% dal 24 novembre 2017, indicando quale titolo di
credito la “Fattura no. 19921
del 25.10.2017”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 aprile
2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 6 maggio 2019.
E. Statuendo con decisione del 14 maggio 2019, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 maggio 2019, invitandola “a controllare tutti i documenti forniti con le varie
problematiche che ci sono state causate, ed alcune persistono ancora oggi come
mostrano le immagini di alcune fotografie”.
Nelle sue osservazioni del 29 maggio 2019, la CO 1 ha mantenuto il
proprio punto di vista e chiesto “di prendere in considerazione tutti i fatti [da noi]
elencati”.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 20 maggio 2019 (timbro postale sulla busta d’invio del reclamo) contro
la sentenza notificata ad RE 1 il 16 maggio 2019, in concreto il reclamo è senz’altro
tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel caso specifico, i documenti
acclusi al reclamo (A – F) sono tutti
già stati prodotti in prima sede.
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha statuito che l’escutente ha
prodotto la documentazione necessaria a stabilire la fondatezza della
richiesta, ossia l’offerta sottoscritta per la fornitura e posa di un
portoncino che è stata deliberata “a cifra superiore della fattura poi emessa”. A
mente del primo giudice, “purtroppo” le argomentazioni sollevate dall’escusso non possono essere
considerate in questa procedura, “anche
se comprensive”.
4. Nel
reclamo RE 1 si duole anzitutto del comportamento scorretto e dell’arroganza
della ditta escutente, che non avrebbe finito tutti i lavori ad opera d’arte. Al
riguardo, il reclamante fa valere che i fr. 3'875.90 trattenuti “per tutti i disagi e lavori incompleti” si riferivano alla somma deliberata di complessivi fr. 72'000.– con
conferma d’ordine del 18 gennaio 2017, e non solo alla porta d’ingresso. A
mente dell’escusso, durante l’incontro del 28 marzo 2018 le parti si sono
accordate per una soluzione di tutti i problemi sorti nella fornitura,
deducendo fr. 1'875.90 dall’importo trattenuto (per un totale rimanente di
fr. 2'000.–). La CO 1 avrebbe confermato tutto ciò, comunicando al
convenuto di voler consultare il proprio ufficio contabilità. RE 1 asserisce di
aver versato, il 19 giugno 2018, i fr. 2'000.– restanti alla ditta
istante, senza aver ricevuto – nel frattempo – alcun sollecito da parte dell’appaltatrice.
Quest’ultima avrebbe manifestato il suo disaccordo solo in seguito, proponendogli di versare, per
tutti i disagi, ancora fr. 1'000.–, anziché fr. 1'875.90.
Tale proposta è stata da lui rifiutata.
5. Nelle
sue osservazioni la CO 1 sostiene che nessuna contestazione le è giunta
dai committenti né durante l’esecuzione, né dopo la fine dei lavori. Durante
quel periodo non sarebbero state espresse critiche nemmeno da parte dell’architetto
PI 1, in qualità di direzione lavori. La fattura finale sarebbe poi stata
emessa il 25 ottobre 2017 a conclusione di tutte le opere. L’escutente
sottolinea di aver inviato ai committenti tre solleciti prima di contattarli telefonicamente
a marzo del 2018, occasione in cui essa è stata informata per la prima volta di
presunte irregolarità d’esecuzione. A mente dell’istante il termine per
comunicare mancanze o modifiche da apportare era ampiamente scaduto già a marzo
del 2018. Tuttavia, la CO 1 avrebbe organizzato un intervento il 5 maggio 2018.
Di conseguenza, la ditta escutente ritiene di aver dimostrato la propria
disponibilità a evitare un contenzioso, avendo offerto ai committenti una
riduzione del credito da fr. 3'875.90 a fr. 2'875.90. Tenuto conto
dell’accredito ricevuto di soli fr. 2'000.–, essa chiede il pagamento dei
restanti fr. 875.90.
6. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Costituisce un
riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la
scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di appalto firmato dal committente costituisce in linea di
massima un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la mercede
convenuta fintanto che l’opera sia stata compiuta e consegnata conformemente ai
patti (art. 372 CO e 82 cpv. 1 LEF).
a) Nel caso specifico, poiché sottoscritta il
18 dicembre 2017 dai committenti RE 1, la
conferma d’ordine relativa alla fornitura e l’esecuzione di finestre e porte per l’immobile di proprietà dei
committenti (doc. A) costituisce di principio un valido riconoscimento di debito nel senso
dell’art. 82 cpv. 1 LEF per il prezzo di fr. 72'000.–
ivi convenuto. A condizione tuttavia che l’opera commissionata sia
stata realizzata e consegnata conformemente ai patti (v. sopra consid. 6.1 e sotto
consid. 6.2).
b) La
proposta di pagamento a saldo di fr. 875.90
formulata dall’istante il 5 luglio 2018 (doc. O) non è invece un titolo di
rigetto giacché non è stata accettata dai committenti (osservazioni, pag. 1 e reclamo).
Lo stesso vale inoltre sia per la fattura del 25 ottobre 2017 di 3'875.90
inerente alla porta d’ingresso (doc. D), sia per la conferma d’ordine
del 30 gennaio 2017 riferita al “portoncino
in alluminio – AT200” (doc. B), entrambe non controfirmate dal
reclamante.
6.2 Ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato,
non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle prestazioni
dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto
bilaterale (come il contratto d’appalto), incombe al procedente, in virtù dell’art.
82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde
ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (cosiddetta
“Basler Praxis”: sentenze della CEF 14.2018.102
del 7 marzo 2019, consid. 6, 14.2017.131 dell’11 agosto 2018, consid.
5.2/a e 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823
n. 42c; DTF 145 III 25 consid.
4.3.2 per l’eccezione d’inadempimento).
6.3 Nel caso in esame, già in prima sede l’escusso ha eccepito la
difettosità dell’opera appaltata, asserendo che l’appaltatrice ha sbagliato la
misurazione dell’altezza di quattro porte della cantina, proponendo in seguito
di tagliare il beton per riuscire a montarle. Ciò sarebbe però stato fatto all’esterno
e non all’interno come progettato dall’architetto PI 1, motivo per cui i
serramenti sarebbero stati montati in modo errato con l’apertura verso l’esterno.
Oltre a ciò, il convenuto ha evidenziato che lo zoccolo delle scale è stato
sporcato di schiuma di colore rosso, che la porta d’entrata principale non è
stata sostituita sin dall’inizio, che il pannello tra le camere da letto è
stato cambiato tre volte in poco più di un anno e che lo spazio tra i pannelli delle
finestre e il soffitto non è stato riempito con schiuma (osservazioni all’istanza,
pag. 1 e 2).
6.4 Il Giudice di pace non
poteva, seppur con rammarico, disinteressarsi della questione, ma avrebbe dovuto
esaminarla nel contesto dell’esame del titolo di rigetto (art. 82 cpv. 1 LEF), nei
limiti posti dalla “Basler Praxis”
(sopra consid. 6.2). Ciò nonostante, la causa non gli va rinviata, poiché è matura per il giudizio e la Camera può
senz’altro statuire direttamente sulle censure del reclamante (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC). L’alternativa
del rinvio si ridurrebbe del resto a una mera formalità che altro non farebbe
che ritardare la decisione, in contrasto con il principio di celerità che
caratterizza la procedura di rigetto.
6.5 Orbene, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice,
non solo le argomentazioni del committente dovevano essere prese in
considerazione, ma dovevano anche condurre a porre a carico della CO 1 l’onere
di dimostrare che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte.
a) Anzitutto, infatti, i difetti notificati dall’escusso non risultano palesemente
insostenibili, come si desume dalle numerose foto prodotte con le osservazioni
all’istanza (doc. 4 – 11), così come dalla corrispondenza avvenuta tra le parti
(doc. 1 – 3), che riguardano chiaramente le opere appaltate.
b) Per quanto riguarda la questione della tempestività della notifica dei
difetti, l’appaltatrice fa invero valere, per la prima volta in questa sede,
che il termine per la comunicazione di presunti difetti era già ampiamente
scaduto a marzo del 2018, siccome “al ricevimento delle fatture finali il committente o la direzione
lavori devono comunicare, entro la scadenza della fattura, le mancanze o le
modifiche da apportare” (osservazioni al reclamo).
Tale censura è nuova e quindi in sé inammissibile (sopra consid. 1.2).
In
ogni caso, nella conferma d’ordine le parti hanno previsto “forniture ed esecuzione secondo le norme SIA
e di categoria” (doc. A, in alto). Al caso in esame è
pertanto applicabile la Norma SIA 118 (edizione 2013), che riguarda le condizioni generali per l’esecuzione
dei lavori di costruzione. Il committente era così
abilitato a far valere in qualsiasi momento i difetti riscontrati nell’opera,
indipendentemente dal momento della loro scoperta, entro il termine di reclamo
dei difetti di due anni a
partire dal giorno del collaudo (art. 172 e 173 cpv. 1;
sentenze del Tribunale federale 4A_511/ 2014 del 4 marzo 2015 consid. 4.3 e
4C.346/2003 del 26 ottobre 2004 consid. 4.1.1, e della CEF 14.2017.73
già citata, consid. 6.4 e i rinvii). La segnalazione dei difetti avvenuta a
marzo del 2018 (data non contestata dalle parti) era quindi in ogni caso
tempestiva.
c) Infine, nelle osservazioni all’istanza l’escusso ha precisato
sufficientemente i diversi difetti riscontrati perché l’istante fosse nella
condizione di dimostrare che le allegazioni della controparte erano false, producendo, ad esempio, un rapporto
di consegna dell’opera controfirmato dal cliente, testimonianze scritte
di terzi attestanti l’accettazione esplicita o tacita dell’opera, una perizia
od ogni altra prova della conformità della stessa con le pattuizioni delle
parti. Ora, essa non si espressa al riguardo. Non si disconosce che, per le
limitazioni dovute al carattere sommario della procedura, tale prova poteva
forse risultare di difficile attuazione in concreto, ma gli art. 82 cpv. 1 LEF
e 82 CO interpretati alla luce della “Basler
Praxis” implicano in tale ipotesi che il creditore debba far valere
Fatti
i suoi diritti in una procedura ordinaria.
6.6 In definitiva, il reclamo va pertanto accolto. L’odierno pronunciato
non priva ad ogni modo l’istante del diritto di sottoporre il litigio al
giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2).
7. In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione
degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la
Considerandi
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza al convenuto, che non ha
formulato alcuna richiesta motivata al riguardo, né in prima sede, né in sede
di reclamo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 875.90,
non raggiunge minimamente la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi
n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza
è respinta.
2. Le
spese processuali di fr. 80.– sono poste a carico dell’istante.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1 Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest .
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).