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Decisione

14.2019.97

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’appalto. Eccezione d’inadempimento. Basler Praxis

24 settembre 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi diritti in una procedura ordinaria.

6.6 In definitiva, il reclamo va pertanto accolto. L’odierno pronunciato

non priva ad ogni modo l’istante del diritto di sottoporre il litigio al

giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

7. In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione

degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la

Considerandi

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza al convenuto, che non ha

formulato alcuna richiesta motivata al riguardo, né in prima sede, né in sede

di reclamo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 875.90,

non raggiunge minimamente la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi

n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza

è respinta.

2. Le

spese processuali di fr. 80.– sono poste a carico dell’istante.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1 Non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).