Lexipedia

Decisione

14.2019.99

Fallimento. Ritiro della domanda di fallimento dopo la sua pronuncia. Solvibilità. Differimento del fallimento e trasmissione degli atti al giudice del concordato

16 ottobre 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i mezzi di prova ammissibili in procedura sommaria a norma dell’art. 254 cpv. 2

CPC. Ad ogni modo la Camera ha assunto d’ufficio il verbale d’interrogatorio

del­l’amministratore e azionista unico della reclamante, __________, e gli

estratti prodotti dalla Banca __________, da cui si evince che al momento dell’apertura

del fallimento il saldo del conto della società in euro era di € 46.66 e quello in franchi svizzeri di fr. 1.68 (al 17

giu­gno 2019). Inoltre, l’interrogato non ha segnalato alcun

altro attivo.

c) Che tra l’apertura del

fallimento e l’interrogatorio siano poi stati accreditati € 36'510.65 sul conto

non è di rilievo, perché sono stati subito prelevati in contanti e non sono

stati impiegati per pagare i debiti posti in esecuzione né sono ancora stati

restituiti all’ufficio dei fallimenti malgrado la richiesta fatta in tal senso

il 24 giugno 2019 all’amministratore unico.

d) In

queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante

appare più probabile della sua capacità di pagamento. Non è pertanto adempiuto

il presupposto della verosimile solvibilità giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF.

2.4 La reclamante evoca ancora

molto sommariamente l’art. 173a cpv. 1 e 2 LEF, senza peraltro chiedere

nelle sue conclusioni né il differimento del fallimento (ma solo il suo

annullamento) né la trasmissione degli atti al giudice del concordato.

a) In virtù dell’art. 173a

cpv. 1 LEF, se il debitore o il creditore hanno presentato una domanda di

moratoria concordataria o di moratoria straordinaria, il giudice può differire

la decisione sul fallimento. Nel caso specifico, la stessa reclamante ammette

di non aver ancora presentato alcuna domanda di moratoria concordataria sicché

non era data la condizione posta all’art. 173a cpv. 1 LEF perché il

Pretore potesse differire il fallimento. Per il medesimo motivo anche un

differimento del fallimento è escluso in seconda sede, tanto più che l’art. 174

LEF non contempla quale fatto nuovo ostativo del fallimento una domanda di

moratoria concordataria formulata dopo l’udienza di prima istanza (nel

risultato: sentenze del Tribunale federale 5A_730/2009 del 2 marzo 2010,

consid. 2, e 5A_268/2010 del 30 aprile 2010 consid. 3, con i rinvii; Giroud in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a

ed. 2010, n. 5/a ad art. 173a LEF; Cometta

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 173a

LEF, con rinvio alla sentenza della CEF del 22 agosto 1994 pubblicata in Rep.

Considerandi

1985.

pagg. 164 seg., che a sua volta si fonda sulla DTF 85 III 151 consid. 1; Diggelmann in: SchKG, Kurzkommentar,

2a ed. 2014, n. 2 ad art. 173a LEF; contra: Talbot in: Kren-Kostkiewicz/Vock,

Kommentar SchKG, 2017, n. 2 ad art. 173a LEF, che in modo

contraddittorio ammette però che l’art. 174 LEF enumera esaustivamente i motivi

di annullamento del fallimento). Ad ogni modo,

al debitore e ai creditori rimane la facoltà di proporre un concordato nella

procedura di liquidazione del fallimento (art. 332 LEF).

b) In virtù dell’art. 173a

cpv. 1 LEF, il giudice può inoltre differire d’uf­­ficio la decisione sul

fallimento qualora appaia possibile la conclusione di un concordato; in tal

caso trasmette gli atti al giudice del concordato.

aa) Quale eccezione all’obbligo

di pronunciare il fallimento (art. 171 LEF), l’art. 173a cpv. 2 LEF dev’essere

interpretato restrittivamen­te (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 14 ad art. 173a). Il giudice

del fallimento non è tenuto a ricercare sua sponte indizi sulla possibilità di

omologare un concordato o di risanare la situazione finanziaria del debitore.

Deve differire il fallimento solo se simili indizi risultano in modo evidente (Talbot, op. cit., n. 4 ad art. 173a)

dall’incarto oppure da segnalazioni del debitore, di un creditore o di terzi (Giroud, op. cit., n. 9 ad art. 173a),

senza procedere a un esame approfondito delle possibilità di successo, che

spetta al giudice del concordato (Talbot,

op. cit., n. 5 ad art. 173a). Visto che il ricorso contro il decreto di

fallimento ha effetto devolutivo, si potrebbe sostenere che anche la

giurisdizione cantonale superiore sia abilitata a differire d’ufficio il

fallimento alle condizioni dell’art. 173a cpv. 2 LEF (in tal senso: Gilliéron, op. cit., n. 25 ad art. 174

LEF; Diggelmann, op. cit., n. 3 ad

art. 173a).

bb) Nel caso in esame la

reclamante non ha prodotto la documentazione necessaria ad accertare, neppure grossolanamente,

i suoi attivi e passivi né altri indizi su eventuali possibilità di risanamento

o di omologazione di un concordato, limitandosi a mere allegazioni non

corroborate da elementi fattuali oggettivi e concreti. Al riguar­do la

tassazione fiscale del 2014 e il bilancio non revisionato del 2014 (doc. G

accluso al reclamo) non possono all’evidenza riflettere la situazione attuale

della società. Anzi, dai fatti accertati d’uf­­ficio dalla Camera (sopra

consid. 2.3) risulta che la reclamante non ha (più) attivi e ha per contro

debiti (nell’ordine di 25-30'000.– secondo il verbale d’inventario). Anche su

questo punto il reclamo si rivela infondato e va pertanto, in definitiva, respinto.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta

a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

della RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).