14.2020.1
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Accordo di fine collaborazione. Principio dispositivo e interpretazione. Designazione ambigua del debitore
12 giugno 2020Italiano17 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 agosto 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.1
Lugano
12 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.4923 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 ottobre 2019
da
CO 1
(patrocinato dall’avv. dott. PA 2, )
contro
RE 1
(patrocinata PA 1, )
giudicando sul reclamo del 7 gennaio 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 20 dicembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con “contratto di
lavoro” del 3 aprile 2018 la RE 1 (qui di seguito anche “__________”) quale “datore di lavoro” e CO 1 (qui di
seguito anche “__________”) quale dipendente hanno convenuto che quest’ultimo
avrebbe svolto presso gli uffici del “datore di lavoro” PI 1 (qui di seguito anche
“__________”) un’attività lavorativa al 30% per uno stipendio mensile di fr. 1'500.–
netti. Con un nuovo “contratto
di lavoro” del 1° agosto 2018, le medesime parti hanno
pattuito a partire dalla stessa data un aumento al 50% della percentuale d’occupazione
del dipendente per uno stipendio mensile di fr. 3'000.– netti. Il 28
maggio 2019 sempre le medesime parti hanno firmato un “accordo per decadimento consensuale della carica” secondo cui il contratto di collaborazione in essere tra di loro, in
base al quale CO 1 fungeva da amministratore unico sia della PI 1 sia della PI
2 (qui di seguito anche “__________”) – società entrambe detenute al 100% dalla
RE 1 – sarebbe terminato il 14 giugno 2019 “sotto ogni sua forma”. In
particolare, le parti hanno convenuto al punto 5 dell’accordo la seguente
clausola:
“CO 1 al giorno della firma del presente
documenti vanta i seguenti crediti nei confronti di PI 1 per tutta l’attività
svolta a favore delle società di RE 1, quindi sia in PI 1 stessa che PI 2:
a. CHF 15'386
per compensi maturati e non pagati,
b. CHF 1'760
per rimborsi spese e anticipi.
Inoltre CO 1
per l’attività ancora in essere svolta per le società PI 1 e PI 2 fino al
14.6.2019, maturerà CHF 3'167 complessivi nei confronti di PI 1, che sommati agli
importi già maturati, genereranno un credito complessivo di CO 1 di totali CHF
20'312 nei confronti di PI 1.
Tali crediti,
confermati da RE 1, saranno corrisposti a CO 1 per il tramite di PI 1 (quindi
CHF 17'146 maturati e CHF 3'167 maturandi, per un totale di 20'312) secondo il
piano in allegato A.
Tali importi
sono da considerarsi omnicomprensivi e già inclusivi di tredicesime, assegni
famigliari, dell’indennità del periodo di preavviso e di rimborsi spese per
varia natura: quindi nulla sarà più da pretendere da una parte verso l’altra se
non quanto indicato nella presente scrittura […]”.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 agosto 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 15'413.–,
indicando quale causa del credito: “compensi, rimborsi, spese e anticipi”.
C. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 ottobre
2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 16 dicembre 2019, l’istante
ha confermato la sua domanda, mentre la convenuta vi si è nuovamente opposta,
producendo un allegato scritto che è stato integrato nel verbale d’udienza. Con
replica e duplica orali le parti hanno ribadito le rispettive posizioni
contrastanti.
D. Statuendo con decisione del 20 dicembre 2019, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 500.–
a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 7 gennaio 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate
spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 2020, CO 1 ha
concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 2 gennaio 2020, il termine
di 10 giorni è scaduto domenica 12 gennaio, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 13 gennaio 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato il 7
gennaio 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto respinto l’eccezione della
RE 1 secondo cui alla stessa difetterebbe la legittimazione passiva, siccome CO
1.
avrebbe invocato quale titolo di rigetto l’accordo per decadimento
consensuale della carica del 28 maggio 2019, in cui è menzionato ch’egli vanta
il proprio credito “nei confronti di PI 1”.
Il primo giudice ha infatti rilevato che nel precetto esecutivo l’istante non
ha indicato quale titolo di credito l’accordo in questione bensì “compensi, rimborsi spese e anticipi” senza
specificazione del negozio giuridico in base ai quali questi compensi vengono
reclamanti. A suo parere vanno considerati quali titoli di rigetto i due
contratti di lavoro allegati all’istanza, che costituiscono senz’altro un
valido riconoscimento della mercede pattuita nei confronti della RE 1. Sono in
effetti stesi in forma scritta e l’adempimento della prestazione lavorativa non
è contestata dalla datrice di lavoro, anzi è stata espressamente riconosciuta
dalla medesima nell’accordo del 28 maggio 2019, per cui “CO 1al giorno della firma del presente documento
vanta i seguenti crediti nei confronti di PI 1per tutta l’attività svolta a
favore delle società di RE 1” e in particolare “fr.15'386,00 per compensi maturati e non pagati”.
Il Pretore ha tuttavia limitato il rigetto dell’opposizione
a fr. 15'386.– anziché ai fr. 15'413.–
richiesti dall’istante (fr. 15'386.–
+ fr. 1'760.– + fr. 3'167.– ./. fr. 4'900.–
già versati), siccome ha ritenuto che le somme di fr. 1'760.– e fr. 3'167.–
esulano da quanto previsto dalle parti nei contratti di lavoro.
4.
Nel
reclamo la RE 1 rileva dapprima che il Pretore ha omesso di dedurre dall’importo
per cui ha accordato il rigetto i fr. 4'900.– già corrisposti all’istante,
come risulta dall’allegato A all’accordo del 28 maggio 2019 e come
riconosciuto dallo stesso escutente nell’istanza, sicché nella migliore delle
ipotesi per lui il rigetto avrebbe dovuto essere concesso unicamente fino a
concorrenza di fr. 10'486.–. Nelle osservazioni al reclamo CO 1 riconosce il
disguido. Preso atto della parziale acquiescenza dell’istante, il reclamo andrebbe
dichiarato senza oggetto ai sensi dell’art. 241 CPC limitatamente a fr. 4'900.–.
5.
Con
il reclamo la RE 1 sostiene inoltre, in estrema sintesi, che il Pretore avrebbe
mal individuato il titolo di rigetto invocato dalla controparte, che sarebbe l’accordo
del 28 maggio 2019 e non i due contratti di lavoro. Ad ogni modo nemmeno questi
potrebbero costituire un valido riconoscimento di debito, siccome sono stati
superati proprio dall’accordo successivamente concluso
il 28 maggio 2019 e poiché difetterebbe il requisito d’identità tra la
pretesa posta in esecuzione e il debito indicato negli stessi.
6.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice
esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni
delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo
(come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il
debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito
accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1).
6.1
La
RE 1 sostiene che il giudice di prime cure ha applicato a torto il principio
inquisitorio in luogo della massima dispositiva, nel considerare d’ufficio i
due contratti di lavoro anziché attenersi al fatto che l’istante aveva invocato
quale titolo di rigetto unicamente l’accordo del 28 maggio 2019, come risulta
chiaramente dall’istanza. Definisce poi “posticcia”,
nonché dettata più dall’equità che dal diritto, l’argomentazione
del Pretore secondo cui la controparte non si sarebbe avvalsa unicamente dell’accordo
del 28 maggio 2019 come titolo di rigetto, poiché avrebbe indicato nel precetto
esecutivo alla voce titolo di credito non l’accordo bensì i “compensi, rimborsi spese e anticipi”. La
reclamante osserva che tale dicitura è ricavata proprio dal punto 5 dell’accordo
del 28 maggio 2019 che si riferisce a “compensi
maturati e non pagati” (lett. a) e a “rimborsi
spese e anticipi” (lett. b). Ad ogni modo, sostiene ancora la RE 1,
nemmeno i due contratti di lavoro potrebbero costituire dei validi titoli di
rigetto nei suoi confronti, giacché gli stessi sarebbero stati superati dall’accordo
del 28 maggio 2019 e non vi sarebbe identità tra la pretesa posta in esecuzione
e il debito indicato negli stessi. La reclamante evidenzia infine che far
risalire i fr. 15'386.– designati quali “compensi”
nell’accordo del 28 maggio 2019 dalla somma degli stipendi mensili di fr. 1'500.–
e 3'000.– pattuiti nei contratti di lavoro sarebbe un’inammissibile
interpretazione soggettiva del Pretore, priva di fondamento.
Da
parte sua CO 1 si limita nelle osservazioni al reclamo a ripetere l’argomentazione
pretorile.
6.2
L’indicazione
alla voce “titolo di credito” del precetto esecutivo dei “compensi rimborsi spese e anticipi” fa
verosimilmente riferimento al punto 5 dell’accordo del 28 maggio 2019 (doc. E),
che menziona esattamente gli stessi termini. D’altronde nell’istanza di rigetto
(pag. 1) CO 1 ha menzionato come titolo di credito il “Riconoscimento di debito (Accordo per decadimento
consensuale della carica del 28.05.2019)” e proprio sul punto 5 di
quell’accordo ha fondato la propria pretesa, il cui importo di fr. 15'413.–
è del resto la somma dei “compensi
maturati” di fr. 15'386.–,
dei “rimborsi, spese e
anticipi” di fr. 1'760.– e dei “compensi maturandi”
di fr. 3'167.– citati nell’accordo, dedotto il
versamento di fr. 4'900.– di cui all’allegato A dell’accordo. Ha
menzionato i contratti di lavoro solo di passaggio nel paragrafo introduttivo
dell’istanza, senza nulla ricavarne. Ora, stante
il principio dispositivo che caratterizza la procedura di rigetto (art. 55 cpv.
1.
CPC), il giudice non deve venire in aiuto all’istante ricercando
eventuali titoli di rigetto da lui non menzionati (sentenze della CEF
14.2019.36
dell’8 luglio 2019, consid. 5.1/c e 14.2016.286 del 21 febbraio
2017, consid. 6.3). Tutto lascia quindi pensare che il Pretore non avrebbe
dovuto considerare d’ufficio i contratti di lavoro quali titoli di rigetto. La
questione è invero senza rilievo. Anche se avesse potuto legittimamente fondarsi sui contratti di lavoro,
il primo giudice non avrebbe potuto far astrazione delle allegazioni
delle parti, tutte incentrate sul contenuto dell’accordo, misconoscendo che lo
stesso è stato concluso per porre fine ai rapporti di lavoro tra le parti a
saldo di ogni pretesa (“quindi nulla sarà più da pretendere da una
parte verso l’altra se non quanto indicato nella presente scrittura”, doc. E ad 5 i.f.). Il suo esame avrebbe dovuto pertanto
vertere in ogni caso esclusivamente sull’accordo del 28 maggio 2019.
6.3
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,
ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare
indiscutibilmente dal documento o dai
documenti prodotti dall’escutente (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82
LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013
già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto
(che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di
rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi
nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una
procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3
novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
6.3.1
In
merito all’affermata carente identità tra escussa (ossia la RE 1) e debitrice
(ossia la PI 1), la reclamante evidenzia che il passaggio dell’accordo
riportato dal Pretore nella sentenza è “colpevolmente monco” giacché
dalla frase reintegrata per intero emergerebbe che debitrice è la PI 1: “CO 1al giorno della firma del presente
documenti vanta i seguenti crediti nei confronti di PI 1per tutta l’attività
svolta a favore delle società di RE 1, quindi sia in PI 1stessa che PI 2”.
6.3.2
Nelle
osservazioni al reclamo, CO 1 sostiene che il noto accordo vincola “a non averne dubbio” la RE 1 poiché la
stessa viene indicata sia all’inizio dello stesso quale parte contraente, sia
sull’allegato A prima dell’elenco relative alle scadenze rateali mensili pattuite.
A sua mente, la frase secondo cui “i crediti
confermati da RE 1saranno corrisposti a CO 1per il tramite di PI 1secondo il
piano in allegato A” indurrebbe qualsiasi persona in buona fede a
ritenere che obbligata sia la RE 1, posto che confermare un credito vuol dire
riconoscerlo. Di contro, l’istante rileva che l’atteggiamento della controparte
che si prevale in malafede del carattere “tanto
infelice quanto volutamente confusionario” del punto 5 dell’accordo
non può meritare protezione. CO 1 evidenzia infine di aver sempre considerato
come sua unica creditrice la RE 1, avendole infatti indirizzato gli scritti del
28.
maggio e del 10 settembre 2019, cui non è seguito alcun riscontro dalla
medesima, tanto meno per contestare la sua qualità di debitrice.
6.3.3
Orbene
il testo del punto 5 dell’accordo del 28 maggio 2019 (doc. E) risulta contraddittorio,
prestandosi a diverse letture. Da una parte, come rilevato anche dal Pretore,
la clausola sembra sancire che chi riconosce il credito posto in esecuzione sia
la PI 1, poiché menziona per tre volte nei primi due paragrafi che i crediti sono vantati da CO 1 “nei confronti di PI 1”. Non essendo firmato da quest’ultima l’accordo
non potrebbe fungere da titolo di rigetto provvisorio. Invece alla lettura degli
ultimi due paragrafi pare che a riconoscere il credito sia la
firmataria e parte all’accordo, RE 1, poiché è indicato che tali crediti sono “confermati da RE 1 ma corrisposti a CO 1 per
il tramite di PI 1” come anche che “nulla sarà più da pretendere da una parte
verso l’altra se non quanto indicato nella presente scrittura”. Chi sia la sua debitrice sembra equivoco allo stesso istante dal momento
che parallelamente alla procedura in esame egli ha chiesto il fallimento senza
preventiva esecuzione della __________ (nuova – e terza – ditta sociale della PI
1) sulla scorta dell’accordo del 28 maggio 2019 (la causa è tuttora
pendente dinanzi alla Camera, v. inc. 14.2020.42). Ebbene, il
rigetto dell’opposizione può essere concesso solo qualora il senso del titolo
invocato dall’istante sia indiscutibile (v. sopra consid. 6.3). Un riconoscimento
di debito contraddittorio o ambiguo circa l’identità delle parti (o del credito
riconosciuto) – come l’accordo del 28 maggio 2019 – non può
fungere da titolo di rigetto provvisorio. Nemmeno la mancata reazione della RE
1.
agli scritti del 28 maggio (doc. F) e del 10 settembre 2019 (doc. H)
giova a CO 1, dal momento che l’interpretazione può fondarsi solo sul titolo
stesso o su elementi cui esso rinvia, ad esclusione di elementi estrinsechi. Solo il giudice di merito è abilitato a
interpretare l’accordo senza vincoli nel quadro di una procedura ordinaria, che
incombe se del caso all’escutente di promuovere (v. sopra consid. 6.3). Ne
segue che il reclamo merita accoglimento.
7.
In
mancanza di un titolo di rigetto, non occorre pronunciarsi sulla censura
sollevata da CO 1 con le osservazioni al reclamo, secondo cui gli
sarebbe stato fatto credere con inganno che la propria debitrice fosse la RE 1.
La doglianza è del resto irricevibile, poiché nuova (sopra consid. 1.2) e insufficientemente motivata siccome
espressa in modo speculativo (“vi
è da chiedersi
se
tale accordo non sia addirittura nullo per errore essenziale (art. 24 CO) o
dolo (art. 28 CO) [...]”,
per tacere del fatto che con tale censura CO 1 pare (ancora una volta) reputare
che la sua vera debitrice sia la PI 1.
8.
In entrambe le sedi la
tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),
come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv.
1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
9.
Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 15'386.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui non è privo d’oggetto,
il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione
impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– sono poste a carico dell’istante,
che rifonderà alla convenuta fr. 500.– a titolo di ripetibili.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 1'200.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).