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Decisione

14.2020.10

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro non citato nel precetto esecutivo. Conteggio di salario. Vacanze non godute. Assegni per figli. Rimborso spese. Ore supplementari

5 giugno 2020Italiano15 min

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposi­zione interposta dalla

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.10

Lugano

5 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.1186 (rigetto

provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona

promossa con istanza 7 ottobre 2019 da

CO 1 IT-

contro

RE 1

(rappresentata dalla RA 1

, )

giudicando sul reclamo del 3 febbraio 2020 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 23 gennaio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 agosto 2019 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso la propria datrice di lavoro, la RE

1, per l’incasso di fr. 5'519.15, indicando quale causa del credito: “pagamento inferiore busta paga luglio 2019

con decurtazione spese non pattuite e decurtazione assegni famigliari

riguardanti i miei figli”.

Fatti

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 ottobre

2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Bellinzona. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 9 dicembre 2019.

C. Statuendo con decisione del 23 gennaio 2020, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposi­zione interposta dalla

convenuta limitatamente a fr. 4'056.95 (anziché fr. 5'519.15),

ponendo a suo carico le spese processuali di complessivi fr. 120.–. Non ha

invece assegnato indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 3 febbraio 2020 per ottenerne l’annullamento e la riforma, in via principale nel senso

della reiezione dell’istanza, e in via subordinata nel senso del suo parziale

accoglimento limitatamente a fr. 193.50. Nelle sue osservazioni del 21

febbraio 2020, CO 1 ha dichiarato di condividere la decisione impugnata.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera

di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla rappresentante

della RE 1 il 24 gennaio 2020, il termine di 10 giorni è scaduto lunedì

3.

febbraio. Presentato quello stesso giorno

(data del timbro postale), il reclamo è dunque tem­pestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella decisione impugnata, il Pretore ha

considerato (implicitamen­te) che il contratto di lavoro sottoscritto

dalle parti l’11 febbraio 2019, unitamente al conteggio di stipendio di luglio

2019, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Ha

d’al­tronde respinto l’eccezione di compensazione sollevata dalla datrice di

lavoro con tre sue pretese di fr. 500.– e due di fr. 1'000.– volte al

risarcimento di danni che il dipendente le avrebbe causato nello svolgimento

del suo lavoro, ritenendo che non le aveva rese verosimili, limitandosi a mere

affermazioni. Il primo giudice ha per contro accolto la richiesta della

convenuta di dedurre dalla somma posta in esecuzione la somma di fr. 1'662.50

da lei erroneamente conteggiata nello stipendio di luglio 2019, giacché il

contratto ne prevedeva il versamento solo se il rapporto di lavoro fosse durato

più di sei mesi, ciò che non si è verificato. Il Pretore ha così limitato il

rigetto a fr. 4'056.95 (anziché fr. 5'519.15) e posto a carico del­l’istante

un quarto delle spese processuali e a carico della convenuta i rimanenti tre

quarti.

4.

Nel

reclamo la RE 1 censura anzitutto il fatto che il Pretore ha accolto l’istanza

sulla base del contratto di lavoro concluso dalle parti malgrado esso non sia

indicato né nel precetto esecutivo né nell’istanza.

4.1

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escu­tente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1). L’istanza dev’essere respinta ove

il credito posto in esecuzione sia manifestamente fondato su un titolo diverso

da quello menzionato nel precetto esecutivo (sentenze del Tribunale federale

5A_740/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.1.2 e 5A_1023/2018 dell’8 luglio 2019

consid. 6.2.4.2).

4.2

Nella

fattispecie il contratto di lavoro dell’11 febbraio 2019 (doc. D) non è

menzionato esplicitamente né nel precetto esecutivo né nell’istanza, ma non vi

è alcun dubbio che il conteggio di salario indicato in questi atti si riferisca

al contratto di lavoro, accluso al­l’istanza. La reclamante non pretende,

comunque sia, di aver concluso un altro contratto di lavoro con l’istante.

Pretestuosa e lesiva del precetto di buona fede, che dev’essere ossequiato

anche nel diritto esecutivo (sentenze citate sopra, consid. 6.1.1 e 6.2.4.1),

la censura non merita alcuna tutela.

4.3

La

reclamante non contesta del resto che il contratto di lavoro costituisca un

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il salario pattuito

di fr. 3'500.– lordi, tolti gli oneri sociali, ma rimprovera al Pretore di

aver basato la sua decisione su un conteggio di salario (quello di luglio 2019)

di fr. 7'336.70 lordi, da lei non firmato, che riporta importi non

riferibili al salario pattuito. Anche questa censura è per una parte pretestuosa

e per l’altra infondata.

4.3.1

Per

quanto attiene alla posta “salario

mensile” va infatti rilevato da un canto che l’autore

del conteggio è la stessa reclamante e dal­l’altro ch’essa allega di averlo

allestito quale liquidazione dei rapporti di dare e avere con il proprio

dipendente dopo averlo licenziato con effetto immediato il 16 luglio 2019. Essa

ammette quindi – anche esplicitamente (ad n. 22) – che il salario è limitato ai

16.

primi giorni di luglio, giacché l’istante si è presentato al lavoro il 16

luglio visto che ha firmato l’atto di fine del rapporto di lavoro (doc. E

accluso all’istanza). Il contratto costituisce pertanto un riconoscimento – e

pertanto un titolo di rigetto provvisorio giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF – per i fr. 1'850.–

lordi da lei computati nel conteggio sul quale il Pretore si è fondato. In

realtà la somma esatta sarebbe di fr. 1'909.–, corrispondente a 13 giorni

lavorativi (2 settimane di 5.5 giorni secondo il punto 2 del contratto di

lavoro [doc. D accluso all’istanza] + i

giorni 15 e 16 luglio] retribuiti con la tariffa di fr. 146.85 al giorno (fr. 3'500.–

: 208 x 48 : 5.5), tenuto conto che in virtù del­l’art. 4.3 cpv. 2 del

Contratto collettivo di lavoro degli autotrasportatori del Canton Ticino, cui il

contratto di lavoro rinvia, il salario giornaliero – recte orario – si ottiene

dividendo quello mensile per la media delle ore lavorative mensili, di 208, e

considerato che l’orario giornaliero è di 48 ore settimanali suddivise su 5½

giorni (punto 2 del contratto di lavoro). L’istante non ha però chiesto più di

quanto indicato nel conteggio (doc. B).

4.3.2

Parimenti

anche il diritto del lavoratore all’indennizzo delle vacanze non godute risulta

implicitamente dal contratto, il quale prevede al punto 5 che se il rapporto di

lavoro cessa nel corso del­l’anno il diritto a 24 giorni di vacanze all’anno è

proporzionato al lavoro prestato. Ne segue che il contratto costituisce di

principio un riconoscimento – e pertanto un titolo di rigetto provvisorio – per

al massimo il salario corrispondente ai giorni di vacanze non goduti dal 18 febbraio (data dell’inizio del

rapporto di lavoro) al 16 lu­glio 2019 (data della fine del rapporto),

ovvero 10 giorni (24 x 5 mesi /12), pari a fr. 1'468.50

(10 x fr. 146.85/giorno, v.

sopra consid. 4.3.1). Anche in questo caso l’indennità va limitata ai fr. 1'400.– computati nel conteggio (doc. B), poiché l’istante non ha chiesto di

più e la reclamante non ha contestato l’allegazione (implicita) secondo cui il

lavoratore non ha preso vacanze nel periodo considerato.

4.3.3

D’altronde

il contratto di lavoro, debitamente firmato dalla reclamante, rappresenta pure

un titolo di rigetto dell’opposizione per gli assegni per i figli secondo la

legislazione cantonale in materia (art. 7 del Contratto collettivo) per l’intera

durata del rapporto di lavoro (da febbraio a luglio 2019). L’istante ha

limitato la sua domanda alla somma di fr. 1'974.20 riportata nel conteggio

(doc. B) con la causale “Correzione assegni

(A.C.) 02-07.2019”.

Spettava alla reclamante rendere verosimile (nel senso

dell’art. 82 cpv. 2 LEF) di averli pagati integralmente o perlomeno in una

misura tale che il saldo scoperto fosse inferiore a fr. 1'974.20. Siccome

essa non ha neppure contestato tale ammontare, la decisione del Pretore di

estendervi il rigetto dell’opposizione non presta il fianco alla critica.

4.3.4

Un

ragionamento analogo va fatto quanto agli altri elementi di salario contestati

(“supplemento per sabato” e “trasferte di lunga

distanza”), tra cui non figura più la “tredicesima”, l’istante

avendone accettato lo stralcio operato dal Pretore (v. osservazioni al recla­mo).

Sono infatti prestazioni di cui la datrice di lavoro ha riconosciuto il

principio nel contratto di lavoro (v. art. 12.2, 16 e 17 del Contratto collettivo). Non si disconosce che,

contrariamente al salario, all’indennità per vacanze non godute e agli

assegni per i figli (sopra consid. 4.3.1-4.3.3), le prestazioni in questione non

possono essere determinate riferendosi unicamente alla durata del rapporto di

lavoro (per ipotesi non oggetto di contestazione), ma presuppongono di far capo

a dati non pattuiti in anticipo, quale il numero di ore straordinarie,

rispettivamente di pranzi, cena e pernottamenti in cabina in occasione di

tratte semplici di oltre 100 km dalla sede dell’azienda.

4.3.4.1

È

tuttavia ammesso che l’opposizione a un’esecuzione volta all’in­casso di salari

a cottimo, di rimborsi spese o di pretese per ore supplementari pattuiti in un

contratto di lavoro sottoscritto dalla datrice di lavoro possa essere rigettata

in via provvisoria se il lavoratore produce un conteggio delle ore di lavoro o

delle spese da rimborsare allestito o approvato dal datore di lavoro (Veuillet in: Abbet/Veuillet (ed.), La

mainlevée de l’opposition, 2017, n. 176 e 178 ad art. 82 LEF). Non è

necessario che il conteggio sia firmato dal datore di lavoro (se lo fosse,

costituirebbe esso stesso un riconoscimento di debito). Il titolo di rigetto è

infatti il contratto di lavoro, non il conteggio, il quale funge solo da prova

dell’importo della prestazione riconosciuta nel contratto di lavoro.

Il

meccanismo giuridico alla base del ragionamento è analogo a quello che conduce

la giurisprudenza a considerare che un titolo di rigetto può

essere dedotto anche da un riconoscimento di debito che non menziona

esplicitamente l’importo riconosciuto o che è subordinato a una condizione

sospensiva, purché l’escutente dimostri l’entità del debito o la realizzazione

della condizione con altri documenti. Essi

non devono necessariamente essere sottoscritti

dall’escusso, ma il riconoscimento firmato vi si deve riferire o rinviare

chiaramente e direttamente (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 15, 26 e 36 ad art. 82 LEF),

rispettivamente la prova documentale de­v’essere incontestabile (sentenza del

Tribunale federale 5A_303/ 2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1 e 4.2; Staehelin, op. cit., n. 36 ad art. 82),

ciò che in particolare è il caso quando l’escusso non contesta i fatti da cui

dipende la quantificazione del debito o la realizzazione della condizione (art.

150.

cpv. 1 CPC a contrario) e dagli atti di causa non emergono notevoli dubbi

sulla loro esistenza ai sensi dell’art. 153 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF

14.2017.51

dell’11 settembre 2017 consid. 5, massimato in RtiD 2018 I 775 n.

49c).

4.3.4.2

Nel

caso in esame la reclamante non ha contestato i dati contenuti nel conteggio da

lei stessa allestito. Il contratto di lavoro unitamente al conteggio di luglio

costituiscono pertanto un valido titolo di rigetto per il “supplemento per sabato” di fr. 50.–

lordi e per l’in­dennità per “trasferte

di lunga distanza” di fr. 400.–. La sentenza

impugnata resiste pertanto alla critica anche su questo punto.

5.

Lamenta

la reclamante una carente motivazione della sentenza impugnata poiché il

Pretore non avrebbe spiegato le modalità e le ragioni del calcolo che l’ha

condotto a determinare il salario lordo di luglio 2019 in fr. 5'674.20. In

realtà, il primo giudice si è chiaramente

riferito al conteggio allestito dalla reclamante (doc. B), esclu­dendone

solo la tredicesima nella misura in cui il termine di sei mesi pattuito dalle

parti non era trascorso. In queste circostan­ze non pare difficile capire che i

fr. 5'674.20 sono il risultato della differenza tra il salario lordo (voce

4000), di fr. 7'336.70, e la tredicesima (voce 2689), di fr. 1'662.50.

6.

Da

ultimo la reclamante rimprovera al Pretore di avere tenuto conto solo di alcune

voci del conteggio, e non della deduzione di fr. 5'519.15 da lei operata,

mentre avrebbe potuto considerare come riconoscimento di debito tutt’al più il

saldo menzionato nel conteggio (posta 9000 “salario netto”), di fr. 300.85,

l’ammissione o il rigetto delle singole voci spettando al giudice del merito.

6.1

È

invero escluso considerare come un riconoscimento di debito nel senso dell’art.

82.

cpv. 1 LEF una determinata posizione a favore dell’escutente in un conteggio

firmato dall’escusso disgiuntamente da quelle a favore di quest’ultimo

(sentenza della CEF 14.2018.72 dell’11 ottobre 2018, consid. 5.3/b).

6.2

Occorre

però ribadire che nel caso specifico il titolo di rigetto è il contratto di

lavoro, non il conteggio, che serve solo a quantificare le prestazioni già riconosciute nel contratto (sopra consid. 4.3.4.1).

La reclamante non ha contestato le cifre indicate nel conteggio, limitandosi a

critiche di natura formale circa l’inidoneità del conteggio quale titolo di

rigetto. Non avversa neppure le deduzioni sociali calcolate dal Pretore, che

risulta del resto averle correttamente stabilite in base alle percentuali

indicate nel conteggio, applicate alle voci di salario, dedotta la tredicesima,

pari a fr. 3'300.– (fr. 4'962.50 ./. fr. 1'662.50), né censura

la reiezione della propria eccezione di compensazione con la voce 8320 di fr. 5'519.15

(“altre spese effettive

diversi danni 02-07-2019”). La decisione impugnata

merita di conseguenza conferma, fermo restando che la decisione odierna non

preclude alla reclamante la facoltà di adire il giudice del merito (sopra

consid. 2) purché l’abbia fatto entro il termine stabilito dall’art. 83 cpv. 2

LEF.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, CO 1 non

avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv.

3.

lett. c CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'519.15,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).