14.2020.10
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro non citato nel precetto esecutivo. Conteggio di salario. Vacanze non godute. Assegni per figli. Rimborso spese. Ore supplementari
5 giugno 2020Italiano15 min
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.10
Lugano
5 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.1186 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza 7 ottobre 2019 da
CO 1 IT-
contro
RE 1
(rappresentata dalla RA 1
, )
giudicando sul reclamo del 3 febbraio 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 23 gennaio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 agosto 2019 dall’Ufficio
d’esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso la propria datrice di lavoro, la RE
1, per l’incasso di fr. 5'519.15, indicando quale causa del credito: “pagamento inferiore busta paga luglio 2019
con decurtazione spese non pattuite e decurtazione assegni famigliari
riguardanti i miei figli”.
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 ottobre
2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Bellinzona. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 9 dicembre 2019.
C. Statuendo con decisione del 23 gennaio 2020, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
convenuta limitatamente a fr. 4'056.95 (anziché fr. 5'519.15),
ponendo a suo carico le spese processuali di complessivi fr. 120.–. Non ha
invece assegnato indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 3 febbraio 2020 per ottenerne l’annullamento e la riforma, in via principale nel senso
della reiezione dell’istanza, e in via subordinata nel senso del suo parziale
accoglimento limitatamente a fr. 193.50. Nelle sue osservazioni del 21
febbraio 2020, CO 1 ha dichiarato di condividere la decisione impugnata.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla rappresentante
della RE 1 il 24 gennaio 2020, il termine di 10 giorni è scaduto lunedì
3.
febbraio. Presentato quello stesso giorno
(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha
considerato (implicitamente) che il contratto di lavoro sottoscritto
dalle parti l’11 febbraio 2019, unitamente al conteggio di stipendio di luglio
2019, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Ha
d’altronde respinto l’eccezione di compensazione sollevata dalla datrice di
lavoro con tre sue pretese di fr. 500.– e due di fr. 1'000.– volte al
risarcimento di danni che il dipendente le avrebbe causato nello svolgimento
del suo lavoro, ritenendo che non le aveva rese verosimili, limitandosi a mere
affermazioni. Il primo giudice ha per contro accolto la richiesta della
convenuta di dedurre dalla somma posta in esecuzione la somma di fr. 1'662.50
da lei erroneamente conteggiata nello stipendio di luglio 2019, giacché il
contratto ne prevedeva il versamento solo se il rapporto di lavoro fosse durato
più di sei mesi, ciò che non si è verificato. Il Pretore ha così limitato il
rigetto a fr. 4'056.95 (anziché fr. 5'519.15) e posto a carico dell’istante
un quarto delle spese processuali e a carico della convenuta i rimanenti tre
quarti.
4.
Nel
reclamo la RE 1 censura anzitutto il fatto che il Pretore ha accolto l’istanza
sulla base del contratto di lavoro concluso dalle parti malgrado esso non sia
indicato né nel precetto esecutivo né nell’istanza.
4.1
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1). L’istanza dev’essere respinta ove
il credito posto in esecuzione sia manifestamente fondato su un titolo diverso
da quello menzionato nel precetto esecutivo (sentenze del Tribunale federale
5A_740/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.1.2 e 5A_1023/2018 dell’8 luglio 2019
consid. 6.2.4.2).
4.2
Nella
fattispecie il contratto di lavoro dell’11 febbraio 2019 (doc. D) non è
menzionato esplicitamente né nel precetto esecutivo né nell’istanza, ma non vi
è alcun dubbio che il conteggio di salario indicato in questi atti si riferisca
al contratto di lavoro, accluso all’istanza. La reclamante non pretende,
comunque sia, di aver concluso un altro contratto di lavoro con l’istante.
Pretestuosa e lesiva del precetto di buona fede, che dev’essere ossequiato
anche nel diritto esecutivo (sentenze citate sopra, consid. 6.1.1 e 6.2.4.1),
la censura non merita alcuna tutela.
4.3
La
reclamante non contesta del resto che il contratto di lavoro costituisca un
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il salario pattuito
di fr. 3'500.– lordi, tolti gli oneri sociali, ma rimprovera al Pretore di
aver basato la sua decisione su un conteggio di salario (quello di luglio 2019)
di fr. 7'336.70 lordi, da lei non firmato, che riporta importi non
riferibili al salario pattuito. Anche questa censura è per una parte pretestuosa
e per l’altra infondata.
4.3.1
Per
quanto attiene alla posta “salario
mensile” va infatti rilevato da un canto che l’autore
del conteggio è la stessa reclamante e dall’altro ch’essa allega di averlo
allestito quale liquidazione dei rapporti di dare e avere con il proprio
dipendente dopo averlo licenziato con effetto immediato il 16 luglio 2019. Essa
ammette quindi – anche esplicitamente (ad n. 22) – che il salario è limitato ai
16.
primi giorni di luglio, giacché l’istante si è presentato al lavoro il 16
luglio visto che ha firmato l’atto di fine del rapporto di lavoro (doc. E
accluso all’istanza). Il contratto costituisce pertanto un riconoscimento – e
pertanto un titolo di rigetto provvisorio giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF – per i fr. 1'850.–
lordi da lei computati nel conteggio sul quale il Pretore si è fondato. In
realtà la somma esatta sarebbe di fr. 1'909.–, corrispondente a 13 giorni
lavorativi (2 settimane di 5.5 giorni secondo il punto 2 del contratto di
lavoro [doc. D accluso all’istanza] + i
giorni 15 e 16 luglio] retribuiti con la tariffa di fr. 146.85 al giorno (fr. 3'500.–
: 208 x 48 : 5.5), tenuto conto che in virtù dell’art. 4.3 cpv. 2 del
Contratto collettivo di lavoro degli autotrasportatori del Canton Ticino, cui il
contratto di lavoro rinvia, il salario giornaliero – recte orario – si ottiene
dividendo quello mensile per la media delle ore lavorative mensili, di 208, e
considerato che l’orario giornaliero è di 48 ore settimanali suddivise su 5½
giorni (punto 2 del contratto di lavoro). L’istante non ha però chiesto più di
quanto indicato nel conteggio (doc. B).
4.3.2
Parimenti
anche il diritto del lavoratore all’indennizzo delle vacanze non godute risulta
implicitamente dal contratto, il quale prevede al punto 5 che se il rapporto di
lavoro cessa nel corso dell’anno il diritto a 24 giorni di vacanze all’anno è
proporzionato al lavoro prestato. Ne segue che il contratto costituisce di
principio un riconoscimento – e pertanto un titolo di rigetto provvisorio – per
al massimo il salario corrispondente ai giorni di vacanze non goduti dal 18 febbraio (data dell’inizio del
rapporto di lavoro) al 16 luglio 2019 (data della fine del rapporto),
ovvero 10 giorni (24 x 5 mesi /12), pari a fr. 1'468.50
(10 x fr. 146.85/giorno, v.
sopra consid. 4.3.1). Anche in questo caso l’indennità va limitata ai fr. 1'400.– computati nel conteggio (doc. B), poiché l’istante non ha chiesto di
più e la reclamante non ha contestato l’allegazione (implicita) secondo cui il
lavoratore non ha preso vacanze nel periodo considerato.
4.3.3
D’altronde
il contratto di lavoro, debitamente firmato dalla reclamante, rappresenta pure
un titolo di rigetto dell’opposizione per gli assegni per i figli secondo la
legislazione cantonale in materia (art. 7 del Contratto collettivo) per l’intera
durata del rapporto di lavoro (da febbraio a luglio 2019). L’istante ha
limitato la sua domanda alla somma di fr. 1'974.20 riportata nel conteggio
(doc. B) con la causale “Correzione assegni
(A.C.) 02-07.2019”.
Spettava alla reclamante rendere verosimile (nel senso
dell’art. 82 cpv. 2 LEF) di averli pagati integralmente o perlomeno in una
misura tale che il saldo scoperto fosse inferiore a fr. 1'974.20. Siccome
essa non ha neppure contestato tale ammontare, la decisione del Pretore di
estendervi il rigetto dell’opposizione non presta il fianco alla critica.
4.3.4
Un
ragionamento analogo va fatto quanto agli altri elementi di salario contestati
(“supplemento per sabato” e “trasferte di lunga
distanza”), tra cui non figura più la “tredicesima”, l’istante
avendone accettato lo stralcio operato dal Pretore (v. osservazioni al reclamo).
Sono infatti prestazioni di cui la datrice di lavoro ha riconosciuto il
principio nel contratto di lavoro (v. art. 12.2, 16 e 17 del Contratto collettivo). Non si disconosce che,
contrariamente al salario, all’indennità per vacanze non godute e agli
assegni per i figli (sopra consid. 4.3.1-4.3.3), le prestazioni in questione non
possono essere determinate riferendosi unicamente alla durata del rapporto di
lavoro (per ipotesi non oggetto di contestazione), ma presuppongono di far capo
a dati non pattuiti in anticipo, quale il numero di ore straordinarie,
rispettivamente di pranzi, cena e pernottamenti in cabina in occasione di
tratte semplici di oltre 100 km dalla sede dell’azienda.
4.3.4.1
È
tuttavia ammesso che l’opposizione a un’esecuzione volta all’incasso di salari
a cottimo, di rimborsi spese o di pretese per ore supplementari pattuiti in un
contratto di lavoro sottoscritto dalla datrice di lavoro possa essere rigettata
in via provvisoria se il lavoratore produce un conteggio delle ore di lavoro o
delle spese da rimborsare allestito o approvato dal datore di lavoro (Veuillet in: Abbet/Veuillet (ed.), La
mainlevée de l’opposition, 2017, n. 176 e 178 ad art. 82 LEF). Non è
necessario che il conteggio sia firmato dal datore di lavoro (se lo fosse,
costituirebbe esso stesso un riconoscimento di debito). Il titolo di rigetto è
infatti il contratto di lavoro, non il conteggio, il quale funge solo da prova
dell’importo della prestazione riconosciuta nel contratto di lavoro.
Il
meccanismo giuridico alla base del ragionamento è analogo a quello che conduce
la giurisprudenza a considerare che un titolo di rigetto può
essere dedotto anche da un riconoscimento di debito che non menziona
esplicitamente l’importo riconosciuto o che è subordinato a una condizione
sospensiva, purché l’escutente dimostri l’entità del debito o la realizzazione
della condizione con altri documenti. Essi
non devono necessariamente essere sottoscritti
dall’escusso, ma il riconoscimento firmato vi si deve riferire o rinviare
chiaramente e direttamente (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 15, 26 e 36 ad art. 82 LEF),
rispettivamente la prova documentale dev’essere incontestabile (sentenza del
Tribunale federale 5A_303/ 2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1 e 4.2; Staehelin, op. cit., n. 36 ad art. 82),
ciò che in particolare è il caso quando l’escusso non contesta i fatti da cui
dipende la quantificazione del debito o la realizzazione della condizione (art.
150.
cpv. 1 CPC a contrario) e dagli atti di causa non emergono notevoli dubbi
sulla loro esistenza ai sensi dell’art. 153 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF
14.2017.51
dell’11 settembre 2017 consid. 5, massimato in RtiD 2018 I 775 n.
49c).
4.3.4.2
Nel
caso in esame la reclamante non ha contestato i dati contenuti nel conteggio da
lei stessa allestito. Il contratto di lavoro unitamente al conteggio di luglio
costituiscono pertanto un valido titolo di rigetto per il “supplemento per sabato” di fr. 50.–
lordi e per l’indennità per “trasferte
di lunga distanza” di fr. 400.–. La sentenza
impugnata resiste pertanto alla critica anche su questo punto.
5.
Lamenta
la reclamante una carente motivazione della sentenza impugnata poiché il
Pretore non avrebbe spiegato le modalità e le ragioni del calcolo che l’ha
condotto a determinare il salario lordo di luglio 2019 in fr. 5'674.20. In
realtà, il primo giudice si è chiaramente
riferito al conteggio allestito dalla reclamante (doc. B), escludendone
solo la tredicesima nella misura in cui il termine di sei mesi pattuito dalle
parti non era trascorso. In queste circostanze non pare difficile capire che i
fr. 5'674.20 sono il risultato della differenza tra il salario lordo (voce
4000), di fr. 7'336.70, e la tredicesima (voce 2689), di fr. 1'662.50.
6.
Da
ultimo la reclamante rimprovera al Pretore di avere tenuto conto solo di alcune
voci del conteggio, e non della deduzione di fr. 5'519.15 da lei operata,
mentre avrebbe potuto considerare come riconoscimento di debito tutt’al più il
saldo menzionato nel conteggio (posta 9000 “salario netto”), di fr. 300.85,
l’ammissione o il rigetto delle singole voci spettando al giudice del merito.
6.1
È
invero escluso considerare come un riconoscimento di debito nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF una determinata posizione a favore dell’escutente in un conteggio
firmato dall’escusso disgiuntamente da quelle a favore di quest’ultimo
(sentenza della CEF 14.2018.72 dell’11 ottobre 2018, consid. 5.3/b).
6.2
Occorre
però ribadire che nel caso specifico il titolo di rigetto è il contratto di
lavoro, non il conteggio, che serve solo a quantificare le prestazioni già riconosciute nel contratto (sopra consid. 4.3.4.1).
La reclamante non ha contestato le cifre indicate nel conteggio, limitandosi a
critiche di natura formale circa l’inidoneità del conteggio quale titolo di
rigetto. Non avversa neppure le deduzioni sociali calcolate dal Pretore, che
risulta del resto averle correttamente stabilite in base alle percentuali
indicate nel conteggio, applicate alle voci di salario, dedotta la tredicesima,
pari a fr. 3'300.– (fr. 4'962.50 ./. fr. 1'662.50), né censura
la reiezione della propria eccezione di compensazione con la voce 8320 di fr. 5'519.15
(“altre spese effettive
diversi danni 02-07-2019”). La decisione impugnata
merita di conseguenza conferma, fermo restando che la decisione odierna non
preclude alla reclamante la facoltà di adire il giudice del merito (sopra
consid. 2) purché l’abbia fatto entro il termine stabilito dall’art. 83 cpv. 2
LEF.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, CO 1 non
avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv.
3.
lett. c CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'519.15,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).