14.2020.100
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di anticipo di fatturato. Factoring. Nozione di riconoscimento di debito. Libertà contrattuale
8 gennaio 2021Italiano14 min
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 2'900.–
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.100
Lugano
8 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.790 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 10 febbraio
2020 da
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2 )
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1 )
giudicando sul reclamo del 13 luglio 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 1° luglio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con “contratto di
anticipo fatturato” del 18 febbraio 2019 CO 1 e la
ditta RE 1 hanno convenuto in particolare le seguenti disposizioni:
“2. Il signor CO 1 eroga EUR 450'000.00 alla
società RE 1 , con sede a __________ (Svizzera), quale anticipo del fatturato
realizzato con la filiale interamente controllata denominata PI 1 sita a __________
(Italia).
3. La società RE 1 si riconosce debitrice
per tale im-porto e conferma che l’importo medesimo sarà rimborsato in due rate
da EUR 225'000.00 cadauna il 30 marzo 2019 rispettivamente il 30 aprile 2019.
4. La società RE 1 si impegna a pagare una
commissione pari a EUR 22'500.00 il 30 aprile 2019 contestualmente al saldo del
rimborso.”
La prima rata, contrariamente alla seconda, è stata rimborsata.
Fatti
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28
gennaio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE
1 per l’incasso di fr. 241'686.– oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio
2019, indicando quale causa del credito: “Prestito non rimborsato”.
C. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10
febbraio 2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 25
giugno 2020, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la convenuta vi si
è opposta producendo un allegato di risposta scritta che è stato integrato nel
verbale d’udienza. Con replica e duplica orali le parti si sono riconfermate
nelle loro posizioni contrastanti.
D. Statuendo con decisione del 1° luglio 2020, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 2'900.–
a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 13 luglio 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate
spese e ripetibili. Il 15 luglio 2020 il presidente della Camera ha dichiarato
irricevibile la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante
l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 2 luglio 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 12 luglio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 13
luglio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello
stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1
Con
il reclamo la RE 1 si duole che il primo giudice ha esaminato d’ufficio la
documentazione prodotta superando “le palesi carenze” dell’istanza, in cui non
viene precisamente indicato il titolo di rigetto invocato. Sennonché la regola
secondo cui, stante la massima dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC), il titolo di
rigetto deve di principio essere prodotto e precisamente indicato come tale dall’istante
è un’esigenza formale che va apprezzata alla luce del principio della buona fede,
sicché l’istanza non può essere dichiarata irricevibile o respinta qualora non
sussista dubbio su quale sia tra i documenti prodotti quello o quelli che l’istante
considera implicitamente rappresentare il titolo di rigetto (vedi sentenza
della CEF 14.2020.50 del 22 ottobre 2020, consid. 5.1.2 con rinvii). Nel caso
concreto l’istante ha indicato e allegato solo due documenti, il precetto esecutivo (doc. A) e il contratto di
prestito de 18 febbraio 2019 (doc. B), e ha precisato che la seconda tranche di
€ 225'000.– non è stata rimborsata, obbligandolo a ricorrere alla via
esecutiva. Non è necessario un particolare acume per capire che il titolo di
rigetto è il secondo documento. La reclamante non ha del resto avuto alcun
dubbio in merito in prima sede, in cui ha disquisito sulla natura del contratto
per contestarne la qualità di titolo di rigetto. Non può quindi in buona fede
rimproverare al primo giudice di aver identificato lo stesso contratto quale
fondamento dell’istanza. Non occorre in queste circostanze perdere altro
tempo su questa censura.
1.2.2
La
reclamante afferma che nell’inc. SO.2020.798, di cui chiede il richiamo, figura
una e-mail dell’11 dicembre 2019 in cui il suo am-ministratore unico annotava: “Restano unicamente da convenire, verso la
fine del primo trimestre 2020, le date per il rimborso dei restanti EUR 225'000
derivanti dal contratto di factoring (anticipo di fatturato”. A mente di lei, ciò dimostrerebbe che lo scadenziario indicato nel
contratto di anticipo fatturato non costituisce un valido fondamento per
determinare l’esigibilità del credito.
L’allegazione
come la domanda di richiamo sono però irricevibili in sede di reclamo (sopra
consid. 1.2). Per abbondanza, un’email redatta dall’amministratore unico della
stessa reclamante non sarebbe comunque atta a comprovare alcunché, dal momento
che non potrebbe essere considerata più di una semplice allegazione di parte
(sentenza della CEF 14.2019.219 del 13 dicembre 2019, consid. 2.2).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il “contratto di anticipo
fatturato”
costituisce un valido riconoscimento di debito, essendo
il suo contenuto chiaro e senza riserve o condizioni. Anche l’esigibilità del
credito risulta chiaramente dalle scadenze indicate, del 30 marzo 2019 per la
prima rata e del 30 aprile 2019 per la seconda. Il primo giudice ha d’altronde
respinto l’argomento della RE 1 secondo cui CO 1 avrebbe dovuto rivolgersi previamente
alla PI 1: in effetti il contratto non lo prevede e anzi risulta
inequivocabilmente dal punto n. 3 dell’accordo che sia la RE 1 a dover
rimborsare CO 1.
4.
Nel
reclamo la RE 1 rimprovera al Pretore di aver effettuato un’analisi a tal punto
sommaria e riduttiva da essersi sco-stato dal reale senso del contratto d’anticipo
di fatturato concluso dalle parti, ritenendolo a torto un valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione. A sua mente la formulazione del contratto
non è chiara: dallo stesso si evince
unicamente ch’essa “conferma” il rimborso dell’importo versato dall’istante
senza che venga specificato “da
chi” tale rimborso verrà eseguito. Sostiene infatti di
essersene resa solo garante, sicché per escuterla l’istante avrebbe dovuto
comprovare con documenti di aver fatto capo preventivamente alla PI 1. La reclamante
si appella poi alla natura del contratto di anticipo fatturato (o di “factoring”), in cui
per definizione il “factor”, in casu CO 1, ottiene il rimborso dell’importo versato non dal proprio
partner contrattuale, ossia il cliente che gli ha ceduto il credito commerciale,
bensì dal debitore, nella fattispecie la PI 1.
La
reclamante si chiede inoltre retoricamente quale senso avrebbe concludere un
contratto di anticipo di fatturato della filiale a febbraio 2019 se poi deve
restituire personalmente l’importo erogato già a marzo rispettivamente ad
aprile 2019: a tal fine sarebbe infatti bastato concludere un semplice
contratto di prestito. Sempre retoricamente, si domanda se sia davvero da
considerare come un “caso
fortuito” il fatto che l’istante non l’abbia escussa
anche per la commissione di fr. 22'500.– da lei dovuta contestualmente al
rimborso del saldo. La reclamante evidenzia anche che nell’istanza CO 1 non
ha nemmeno indicato “da chi,
come, quando e perché” la prima rata sarebbe stata
rimborsata e a chi avrebbe sollecitato più volte il pagamento della seconda
rata. In definitiva, per la RE 1 il primo giudice avrebbe dovuto respingere l’istanza
sia per mancanza di un titolo di rigetto, sia in ragione dell’inesigibilità
della pretesa, sia in ragione delle “infelici formulazioni” e degli “incompleti o contraddittori accordi”, la cui interpretazione dev’essere demandata al giudice di merito.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare
indiscutibilmente dal documento o dai
documenti prodotti dall’escutente (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82
LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013
già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto
(che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di
rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi
nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una
procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020,
consid. 6.3, 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23
del 28 maggio 2015, consid. 7.1)
5.1
Ora,
come rilevato dal Pretore, il tenore letterale del contratto è in realtà chiaro.
È inequivocabile che sia la RE 1 a dover
rimborsare € 450'000.– all’istante. L’accordo
prevede infatti che la RE 1 “si riconosce debitrice per tale importo” (punto n. 3), per tacere del fatto che solo lei – e
non la PI 1 – è menzionata quale parte del contratto e vi ha apposto la sua
firma. Che la RE 1 abbia “confermato” che quanto erogato sarebbe stato rimborsato in due rate
non propende in alcun modo in favore della tesi secondo cui essa sarebbe solo
garante della PI 1: anzi, il fatto che sia qualificata come “debitrice” nella medesima clausola in cui essa “conferma” il rimborso lascia chiaramente intendere che risponde in
via principale del debito e non solo quale garante. Importa poi poco chi,
internamente, avrebbe proceduto effettivamente al rimborso (se la reclamante,
la PI 1 o la banca dell’una o dell’altra). Esternamente solo la RE 1 vi si è
impegnata. La censura è quindi infondata.
5.2
Non è neppure di rilievo che l’istante non abbia escusso la
RE 1 anche per la commissione di € 22'500.– da lei dovuta “contestualmente al saldo del rimborso”, né occorre chiedersi il motivo per cui CO 1 non abbia
proceduto in tal modo, posto che il diritto esecutivo non obbliga il creditore
a escutere il debitore per l’intero importo riconosciuto, né a giustificare la
sua (libera) scelta di procedere per una frazione di esso (vedi sentenza della
CEF 14.2019.218 del 15 aprile 2020, consid. 5.2).
5.3
Solo ora la
reclamante mette poi esplicitamente in rilievo che CO 1 non ha indicato nell’istanza
“da chi, come, quando e
perché” la prima rata sarebbe stata rimborsata e a chi
avrebbe sollecitato più volte il pagamento della seconda rata (vedi punto 6 e 7
delle osservazioni all’istanza). Sennonché, essendo estrinsechi all’atto, questi
elementi esulano dalla competenza del giudice del rigetto, sicché non avrebbero
in ogni caso potuto essere considerati per l’interpretazione del contratto (v.
sopra consid. 5).
5.4
Contrariamente a quanto
allega la reclamante il contratto di anticipo di fatturato concluso con l’istante
non è un contratto di “factoring” (o in francese di “affacturage”). CO 1 non si è infatti impegnato a fornire alla reclamante dei
servizi commerciali e finanziari in relazione con l’incasso di crediti della
reclamante o della sua partecipata verso terzi, che sarebbero stati ceduti al factor, ovvero all’istante
(su tale definizione. v. ad es. Tercier/Bieri/ Carron, Les contrats spéciaux, 5a
ed. 2016, n. 7444). Come si evince invece dai termini “rimborsato” e “rimborso” usati nel contratto, che riflettono la vera e
concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO), nel caso specifico le
parti si sono limitate a convenire un mutuo, da versare in anticipo del
fatturato da realizzare dalla PI 1. Perché il rimborso sia stato pattuito a
così breve termine (un mese e mezzo per la prima rata e due mesi e mezzo la
seconda) lo deve sapere la reclamante medesima, siccome ha firmato il
contratto. Fatto sta che tale atto indica senz’alcuna ambiguità la somma da
rimborsare, la scadenza del debito e l’identità della debitrice, e ne riporta
la firma, sicché il Pretore l’ha considerato a ragione come un titolo di
rigetto dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF. L’esito del
reclamo è dunque segnato.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48
e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non
essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 241'686.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– avv.
– avv.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).