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Decisione

14.2020.100

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di anticipo di fatturato. Factoring. Nozione di riconoscimento di debito. Libertà contrattuale

8 gennaio 2021Italiano14 min

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 2'900.–

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.100

Lugano

8 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.790 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 10 febbraio

2020 da

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 2 )

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1 )

giudicando sul reclamo del 13 luglio 2020 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 1° luglio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con “contratto di

anticipo fatturato” del 18 febbraio 2019 CO 1 e la

ditta RE 1 hanno convenuto in particolare le seguenti disposizioni:

“2. Il signor CO 1 eroga EUR 450'000.00 alla

società RE 1 , con sede a __________ (Svizzera), quale anticipo del fatturato

realizzato con la filiale interamente controllata denominata PI 1 sita a __________

(Italia).

3. La società RE 1 si riconosce debitrice

per tale im-porto e conferma che l’importo medesimo sarà rimborsato in due rate

da EUR 225'000.00 cadauna il 30 marzo 2019 rispettivamente il 30 aprile 2019.

4. La società RE 1 si impegna a pagare una

commissione pari a EUR 22'500.00 il 30 aprile 2019 contestualmente al saldo del

rimborso.”

La prima rata, contrariamente alla seconda, è stata rimborsata.

Fatti

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28

gennaio 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE

1 per l’incasso di fr. 241'686.– oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio

2019, indicando quale causa del credito: “Prestito non rimborsato”.

C. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10

febbraio 2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 25

giugno 2020, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la convenuta vi si

è opposta producendo un allegato di risposta scritta che è stato integrato nel

verbale d’udienza. Con replica e duplica orali le parti si sono riconfermate

nelle loro posizioni contrastanti.

D. Statuendo con decisione del 1° luglio 2020, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 2'900.–

a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 13 luglio 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate

spese e ripetibili. Il 15 luglio 2020 il presidente della Camera ha dichiarato

irricevibile la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impu­­gnazione. Stante

l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è sta­to notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 2 luglio 2020, il termine d’impugnazione

è scaduto domenica 12 luglio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 13

luglio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello

stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1

Con

il reclamo la RE 1 si duole che il primo giudice ha esaminato d’ufficio la

documentazione prodotta superando “le palesi carenze” dell’istanza, in cui non

viene precisamente indicato il titolo di rigetto invocato. Sennonché la regola

secondo cui, stante la massima dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC), il titolo di

rigetto deve di principio essere prodotto e precisamente indicato come tale dal­l’istante

è un’esigenza formale che va apprezzata alla luce del principio della buona fede,

sicché l’istanza non può essere dichiarata irricevibile o respinta qualora non

sussista dubbio su quale sia tra i documenti prodotti quello o quelli che l’istante

considera implicitamente rappresentare il titolo di rigetto (vedi sentenza

della CEF 14.2020.50 del 22 ottobre 2020, consid. 5.1.2 con rinvii). Nel caso

concreto l’istante ha indicato e allegato solo due documenti, il precetto esecutivo (doc. A) e il contratto di

prestito de 18 febbraio 2019 (doc. B), e ha precisato che la seconda tranche di

€ 225'000.– non è stata rimborsata, obbligandolo a ricorrere alla via

esecutiva. Non è necessario un particolare acume per capire che il titolo di

rigetto è il secondo documento. La reclamante non ha del resto avuto alcun

dubbio in merito in prima sede, in cui ha disquisito sulla natura del contratto

per contestarne la qualità di titolo di rigetto. Non può quindi in buona fede

rimproverare al primo giudice di aver identificato lo stesso contratto quale

fondamento dell’istan­­za. Non occorre in queste circostanze perdere altro

tempo su questa censura.

1.2.2

La

reclamante afferma che nell’inc. SO.2020.798, di cui chiede il richiamo, figura

una e-mail dell’11 dicembre 2019 in cui il suo am-ministratore unico annotava: “Restano unicamente da convenire, verso la

fine del primo trimestre 2020, le date per il rimborso dei restanti EUR 225'000

derivanti dal contratto di factoring (anticipo di fatturato”. A mente di lei, ciò dimostrerebbe che lo scadenziario indicato nel

contratto di anticipo fatturato non costituisce un valido fondamento per

determinare l’esigibilità del credito.

L’allegazione

come la domanda di richiamo sono però irricevibili in sede di reclamo (sopra

consid. 1.2). Per abbondanza, un’email redatta dall’amministratore unico della

stessa reclamante non sarebbe comunque atta a comprovare alcunché, dal momento

che non potrebbe essere considerata più di una semplice allegazione di parte

(sentenza della CEF 14.2019.219 del 13 dicembre 2019, consid. 2.2).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il “contratto di anticipo

fatturato”

costituisce un valido riconoscimento di debito, es­sendo

il suo contenuto chiaro e senza riserve o condizioni. Anche l’esigibilità del

credito risulta chiaramente dalle scadenze indicate, del 30 marzo 2019 per la

prima rata e del 30 aprile 2019 per la seconda. Il primo giudice ha d’altronde

respinto l’argomento della RE 1 secondo cui CO 1 avrebbe dovuto rivolgersi previamente

alla PI 1: in effetti il contratto non lo prevede e anzi risulta

inequivocabilmente dal punto n. 3 dell’accordo che sia la RE 1 a dover

rimborsare CO 1.

4.

Nel

reclamo la RE 1 rimprovera al Pretore di aver effettuato un’analisi a tal punto

sommaria e riduttiva da essersi sco-stato dal reale senso del contratto d’anticipo

di fatturato concluso dalle parti, ritenendolo a torto un valido titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione. A sua mente la formulazione del contratto

non è chiara: dallo stesso si evince

unicamente ch’essa “conferma” il rim­borso dell’importo versato dall’istante

senza che venga specificato “da

chi” tale rimborso verrà eseguito. Sostiene infatti di

essersene resa solo garante, sicché per escuterla l’istante avrebbe dovuto

comprovare con documenti di aver fatto capo preventivamente al­la PI 1. La reclamante

si appella poi alla natura del contratto di anticipo fatturato (o di “factoring”), in cui

per definizione il “factor”, in casu CO 1, ottiene il rimborso dell’im­porto versato non dal proprio

partner contrattuale, ossia il cliente che gli ha ceduto il credito commerciale,

bensì dal debitore, nella fattispecie la PI 1.

La

reclamante si chiede inoltre retoricamente quale senso avreb­be concludere un

contratto di anticipo di fatturato della filiale a febbraio 2019 se poi deve

restituire personalmente l’importo erogato già a marzo rispettivamente ad

aprile 2019: a tal fine sarebbe infatti bastato concludere un semplice

contratto di prestito. Sempre retoricamente, si domanda se sia davvero da

considerare come un “caso

fortuito” il fatto che l’istante non l’abbia escussa

anche per la commissione di fr. 22'500.– da lei dovuta contestualmente al

rimborso del saldo. La reclamante evidenzia anche che nell’i­­stanza CO 1 non

ha nemmeno indicato “da chi,

come, quando e perché” la prima rata sarebbe stata

rimborsata e a chi avrebbe sollecitato più volte il pagamento della seconda

rata. In definitiva, per la RE 1 il primo giudice avrebbe dovuto respingere l’istanza

sia per mancanza di un titolo di rigetto, sia in ragione dell’inesigibilità

della pretesa, sia in ragione delle “infelici formulazioni” e degli “incompleti o contraddittori accordi”, la cui interpretazione dev’essere demandata al giudice di merito.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare

indiscutibilmente dal documento o dai

documenti prodotti dall’escutente (Staehelin

in: Basler Kom­mentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82

LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013

già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto

(che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di

rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi

nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una

procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020,

consid. 6.3, 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23

del 28 maggio 2015, consid. 7.1)

5.1

Ora,

come rilevato dal Pretore, il tenore letterale del contratto è in realtà chiaro.

È inequivocabile che sia la RE 1 a dover

rimborsare € 450'000.– all’istante. L’accordo

prevede infatti che la RE 1 “si riconosce debitrice per tale importo” (punto n. 3), per tacere del fatto che solo lei – e

non la PI 1 – è menzionata quale parte del contratto e vi ha apposto la sua

firma. Che la RE 1 abbia “confermato” che quanto erogato sarebbe stato rimborsato in due rate

non propende in alcun modo in favore della tesi secondo cui essa sarebbe solo

garante della PI 1: anzi, il fatto che sia qualificata come “debitrice” nella medesima clausola in cui essa “conferma” il rimborso lascia chiaramente intendere che risponde in

via principale del debito e non solo quale garante. Importa poi poco chi,

internamente, avrebbe proceduto effettivamente al rimborso (se la reclamante,

la PI 1 o la banca dell’una o dell’altra). Esternamente solo la RE 1 vi si è

impegnata. La censura è quindi infondata.

5.2

Non è neppure di rilievo che l’istante non abbia escusso la

RE 1 anche per la commissione di € 22'500.– da lei dovuta “contestualmente al saldo del rimborso”, né occorre chiedersi il motivo per cui CO 1 non abbia

proceduto in tal modo, posto che il diritto esecutivo non obbliga il creditore

a escutere il debitore per l’intero importo riconosciuto, né a giustificare la

sua (libera) scelta di procedere per una frazione di esso (vedi sentenza della

CEF 14.2019.218 del 15 aprile 2020, consid. 5.2).

5.3

Solo ora la

reclamante mette poi esplicitamente in rilievo che CO 1 non ha indicato nell’istanza

“da chi, come, quando e

perché” la prima rata sarebbe stata rimborsata e a chi

avrebbe sollecitato più volte il pagamento della seconda rata (vedi punto 6 e 7

delle osservazioni all’istanza). Sennonché, essendo estrinsechi all’atto, questi

elementi esulano dalla competenza del giudice del rigetto, sicché non avrebbero

in ogni caso potuto essere considerati per l’interpretazione del contratto (v.

sopra consid. 5).

5.4

Contrariamente a quanto

allega la reclamante il contratto di anticipo di fatturato concluso con l’istante

non è un contratto di “factoring” (o in francese di “affacturage”). CO 1 non si è infatti impegnato a fornire alla reclamante dei

servizi commerciali e finanziari in relazione con l’incasso di crediti della

reclamante o della sua partecipata verso terzi, che sarebbero stati ceduti al factor, ovvero all’istante

(su tale definizione. v. ad es. Tercier/Bieri/ Carron, Les contrats spéciaux, 5a

ed. 2016, n. 7444). Come si evince invece dai termini “rimborsato” e “rimborso” usati nel contratto, che riflettono la vera e

concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO), nel caso specifico le

parti si sono limitate a convenire un mutuo, da versare in anticipo del

fatturato da realizzare dalla PI 1. Perché il rimborso sia stato pattuito a

così breve termine (un mese e mezzo per la prima rata e due mesi e mezzo la

seconda) lo deve sapere la reclamante medesima, siccome ha firmato il

contratto. Fatto sta che tale atto indica senz’alcuna ambiguità la somma da

rimborsare, la scadenza del debito e l’identità della debitrice, e ne riporta

la firma, sicché il Pretore l’ha considerato a ragione come un titolo di

rigetto dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF. L’esito del

reclamo è dunque segnato.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48

e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non

essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 241'686.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– avv.

– avv.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).